L ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DOGANALE

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1 L ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DOGANALE 1

2 Quadro normativo di riferimento Disposizioni comunitarie Reg. CE n. 2913/1992 Codice Doganale Comunitario (CDC) Reg. CE n. 2454/1993 Disposizioni di Attuazione del Codice (DAC) Reg. UE n. 952/2013 Codice Doganale dell Unione (CDU) Disposizioni nazionali D.Lgs , n. 374 e ss. modificazioni D.P.R , n.43 (T.U.L.D.) D.P.R , n. 633 (Decreto IVA) Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente) 2

3 Campo di applicazione Le disposizioni comunitarie, ed in subordine quelle nazionali, stabiliscono le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell Unione Europea o ne escono Esse regolano l applicazione dei dazi doganali. Le stesse disposizioni si applicano per l accertamento, la riscossione ed il contenzioso dell IVA dovuta al momento dell importazione nella UE di merci provenienti da paesi o territori esterni alla UE (artt. 69 e 70 del DPR 26 ottobre1972 n. 633). Particolare rilievo assumono, in tema di accertamento doganale, anche: -le disposizioni di prassi (su tutte: Circolari n. 79/D/2000 in tema di azioni di recupero dei diritti doganali e revisione dell accertamento e n. 74/D/2003 in tema di circuito doganale di controllo); -i manuali procedurali per le attività di controllo emanati in relazione a singoli settori di attività, ad uso interno degli uffici. 3

4 L accertamento tributario doganale L accertamento tributario è il procedimento amministrativo mediante il quale l Ufficio procede ad identificare e valutare i presupposti di fatto e di diritto in relazione ai quali sorge il debito d imposta. In ambito doganale, l accertamento è il procedimento amministrativo con cui la dogana appura l esistenza di tutte le condizioni di importabilità / esportabilità della merce e verifica che il soggetto passivo del rapporto doganale adempia nella giusta misura agli obblighi tributari collegati alla transazione internazionale. Esso ha ad oggetto la verifica non soltanto degli elementi che contribuiscono a determinare l an ed il quantum dell obbligazione doganale quantità, qualità, origine e valore ma anche la verifica dell adempimento degli obblighi previsti dalle norme tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata alle dogane. 4

5 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO DOGANALE Dichiarare le merci in dogana QUALITA VALORE ORIGINE QUANTITA DICHIARAZIONE DOGANALE IM/EX DAU DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO 5

6 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO DOGANALE QUALITA DESIGNAZIONE COMMERCIALE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA (NOMENCLATURA COMBINATA) ORIGINE LUOGO PAESE IN CUI UN BENE E STATO PRODOTTO O IN CUI E AVVENUTA L ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE VALORE DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRANSAZIONE O METODI ALTERNATIVI 6

7 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO DOGANALE ci Due tipi di origine delle merci: Non preferenziale Origine generale Per tutti ipaesi Per il "made in" Preferenziale Dazi ridotti o zero Solo con alcuni paesi Certificati specifici 7

8 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO DOGANALE I documenti da presentare in dogana QUALITA QUANTITA VALORE FATTURA COMMERCIALE FATTURA PRO FORMA LISTA VALORIZZATA PACKING LIST DOCUMENTO DI TRASPORTO ORIGINE DICHIARAZIONE SU FATTURA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI PREFERENZIALI 8

9 L accertamento doganale: controlli formali e controlli sostanziali All accertamento doganale si procede sulla base della dichiarazione doganale che viene presentata per via telematica (salvo casi residuali di presentazione manuale), con merce presente negli spazi doganali, ovvero con ricorso alla procedura di domiciliazione. Il sistema informatico effettua un controllo formale di regolarità della dichiarazione a seguito del quale i dati della stessa vengono registrati nei registri doganali gestiti telematicamente. Tale operazione muta la natura giuridica della dichiarazione da atto del privato ad atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Il controllo sostanziale della dichiarazione può avvenire: prima della concessione dello svincolo (art.13 e 14 CDC; artt. 46 e 47 CDU); (oppure) a posteriori, ovvero successivamente al rilascio delle merci (art.78 CDC art. 48 CDU). 9

10 Il circuito doganale di controllo La dichiarazione doganale, registrata nel sistema informativo dell Agenzia delle Dogane (AIDA), viene «processata» dal circuito doganale di controllo, ai fini della selezione della tipologia di controllo da effettuare. Tale selezione avviene sulla base dell «analisi dei rischi» informatizzata (verifica degli elementi soggettivi e oggettivi della dichiarazione) e può consistere: nella semplice registrazione della dichiarazione (Controllo Automatico CA canale verde); oppure nelle attività di : controllo documentale (CD) canale giallo controllo scanner (CS) canale arancione controllo fisico della merce (VM) canale rosso, cui consegue, ove tali controlli conducano alla conferma degli elementi della dichiarazione, lo svincolo della stessa (il sistema informatico rilascia il c.d. codice di svincolo). Il sistema informativo fornisce altresì al verificatore le motivazioni (parametri e profili di rischio) della selezione del controllo, in modo da poter orientare con maggiore efficacia l attività di verifica (cfr. Circ. n.74/d/2003) 10

11 Controlli doganali 1/3 Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli ritenuti necessari. In particolare, tali controlli doganali possono consistere: nella visita delle merci, nel prelievo di campioni; nella verifica dell accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche; nella verifica dell esistenza, dell autenticità, dell accuratezza e della validità di documenti; nell esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture; nel controllo dei mezzi di trasporto; nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé; nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili. Art CDU - Art. 13 par.1 CDC Art. 19 e 20 TULD 11

12 Controlli doganali 2/3 Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte nella forma appropriata, nonché tutta l assistenza necessaria ai fini dell espletamento di tali formalità o controlli. La presentazione di una dichiarazione in dogana (come pure la presentazione di una domanda per ottenere un autorizzazione o qualsiasi altra decisione) impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l autenticità, accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Art. 15 CDU art. 14 CDC 12

13 Controlli doganali 3/3 Ai fini dei controlli doganali occorre conservare i documenti e le informazioni per almeno tre anni su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale: a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione; b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a causa del loro «uso finale»; c) è stato appurato il regime doganale o si è conclusa la temporanea custodia, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime o in custodia temporanea. Art. 51 CDU - Art. 16 CDC 13

14 Definizione dell accertamento Se dai controlli effettuati non sono emerse difformità rispetto alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante non ha contestato le difformità riscontrate, l ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando o rettificando l ammontare degli stessi indicato dal dichiarante. La data dell annotazione costituisce la data in cui l accertamento è divenuto definitivo. Art. 9 D. L.vo n. 374/

15 Controllo a posteriori Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, nonché l esistenza, l autenticità, l accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento, e possono esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Le medesime autorità possono anche procedere alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità. Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Art. 48 CDU Art. 78 CDC Art. 11 D. Lvo 474/

16 La revisione dell accertamento L istituto della revisione dell accertamento è lo strumento che consente di intervenire a posteriori sulla dichiarazione doganale, successivamente allo svincolo delle merci e comunque entro 3 anni dalla data in cui l accertamento è divenuto definitivo, allo scopo di verificare la correttezza e la completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti o elementi, acquisiti dopo la definizione dell accertamento. L attività di revisione consente all amministrazione doganale, di propria iniziativa osuistanza di parte, di riesaminare una dichiarazione doganale ed eventualmente di porre rimedio ad errori od omissioni in relazione agli elementi assunti a base dell accertamento. Qualsiasi attività volta a valutare l esattezza, l errore o l omissione di qualunque elemento (soggettivo o oggettivo) annotato sulla dichiarazione doganale da luogo a revisione dell accertamento. 16

17 Elementi soggettivi ed oggettivi della dichiarazione Gli elementi soggettivi della dichiarazione sono gli elementi riferiti all intestatario dell operazione o al dichiarante (cod. EORI/partita IVA, denominazione e sede dell operatore, status di esportatore abituale). Gli elementi oggettivi sono riferiti alle merci oggetto della dichiarazione, quali: la quantità (massa netta/lorda, n colli), la qualità (classificazione tariffaria e denominazione commerciale), il valore, l origine, la richiesta di applicazione di trattamenti preferenziali o di imposte con aliquote agevolate. Vi rientrano tutti gli elementi dichiarati che incidono sull applicazione di disposizioni tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata alle dogane (quali norme fitosanitarie, di tutela dei marchi e dei brevetti e del made in, di politica commerciale, ecc.). 17

18 La revisione dell accertamento d ufficio La revisione d iniziativa dell ufficio viene effettuata al fine di contemperare le contrapposte esigenze della celerità dei traffici commerciali e dell efficacia dei controlli. Il relativo procedimento può essere instaurato a seguito: dell analisi dei rischi centralizzata svolta dal circuito doganale di controllo che determina la selezione delle operazioni da sottoporre a revisione (c.d. canale blu); dell analisi dei rischi locale, ovvero sulla base di elementi di rischio segnalati da altri uffici delle dogane o da altri enti/organi o sulla base delle risultanze di indagini amministrative o penali. 18

19 LA REVISIONE DELL ACCERTAMENTO D UFFICIO 19

20 Art. 35, comma 35, del D.L , convertito nella legge , n.248 L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l accertamento doganale ai sensi del D.Lgs. n. 374/1990, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, all acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l importazione, l esportazione, l introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. La richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire e alle richieste di informazioni, l Ufficio delle Dogane procede all irrogazione di una sanzione amministrativa da 5.000,00 ad ,00, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti. 20

21 Altri strumenti e poteri nell esercizio dell attività di accertamento e controllo Accesso e verifica presso la sede del contribuente Inviti a comparire per esibire documenti, dati o chiarimenti; Invio di questionari; Invito a trasmettere documenti; Accertamento presso altri enti organi, aziende, istituti, ecc. Indagini finanziarie presso enti/istituti di credito (artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 31 e 35 della L. 4/1929, art. 11 del D.Lgs 374/1990) L ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale. 21

22 I diritti del contribuente sottoposto a verifica fiscale Il contribuente ha facoltà di: farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria; richiedere che l esame dei documenti amministrativi e contabili venga fatto presso l Ufficio dei verificatori o presso l ufficio del professionista che lo assiste o rappresenta; muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali verrà dato atto nel P.V. delle operazioni di verifica; richiedere, consultare, esaminare ed estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica; comunicare, entro 30 gg. dal rilascio della copia del P.V. di chiusura delle operazioni di controllo, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli Uffici impositori, fermo restando il divieto di emanare l eventuale avviso di accertamento prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. (artt. 10 e 12 della L n. 212 e ss. modificazioni Statuto del contribuente) 22

23 La revisione dell accertamento su istanza di parte (art. 11 D. Lgs. n. 374/1990) L operatore interessato (anche tramite il rappresentante o il dichiarante cui abbia conferito mandato) può fare richiesta di revisione dell accertamento entro 3 anni dalla data in cui l accertamento è divenuto definitivo. La richiesta va fatta non solo nei casi in cui il contribuente sia interessato ad una nuova liquidazione dei diritti a lui più favorevole, ma anche nel caso in cui a seguito della revisione richiesta potrebbero essere determinati maggiori diritti; al fine di ottenere l inapplicabilità delle sanzioni amministrative del caso (art. 20 della Legge n. 449/1997) e degli interessi di mora sui maggiori diritti eventualmente dovuti (ma solo se l istanza di revisione viene presentata entro 90 giorni dalla data in cui l accertamento è divenuto definitivo). 23

24 L istanza di revisione L istanza deve essere corredata dai seguenti documenti, da allegare in originale: esemplare della bolletta doganale; documentazione commerciale e di trasporto elencata nella casella 44 del DAU; modulo di dichiarazione integrativa, che funge da rettifica della dichiarazione originaria, redatta su un modello DAU, da cui risultino gli elementi dell accertamento corretti; ulteriore documentazione che comprovi la variazione degli elementi per i quali si chiede la revisione (es.: note di credito, fatture integrative, certificati di origine preferenziale, documenti di trasporto, contratti, ordini, distinte di carico, documentazione bancaria comprovante pagamenti o accrediti, ecc.). L istanza di parte si intende respinta (silenzio-rigetto) se entro il 90 giorno successivo a quello della presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il provvedimento di diniego (o avverso il silenzio-rigetto) è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 546/1992). 24

25 L avviso di accertamento suppletivo e di rettifica Quando nel corso della revisione, d ufficio o su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni, errori rispetto agli elementi posti a base dell accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica, redigendo e notificando all interessato, l avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. In caso di revisione d ufficio, la notifica deve avvenire, entro 3 anni dalla data in cui l accertamento è divenuto definitivo. Se a seguito dell attività di revisione siano accertati maggiori diritti, l avviso di accertamento suppletivo e di rettifica è il provvedimento che sarà iscritto a ruolo ai fini della riscossione coattiva delle somme dovute. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 gg. dalla sua notifica (D. L.vo n. 546/1992) 25

26 L avviso di rettifica o di accertamento suppletivo Quando invece dalla revisione emerge che la dogana deve procedere al rimborso dei diritti pagati in più, l avviso costituisce atto amministrativo interprocedimentale che precede il provvedimento di rimborso dei diritti indebitamente riscossi. E di fondamentale importanza la motivazione dell atto (come sottolineato peraltro dall art. 11, comma 5-bis, del D.Lgs. n.374/1990 secondo cui la motivazione dell atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L accertamento è nullo se l avviso non reca la motivazione di cui al presente comma. 26

27 CONTRADDITTORIO E TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall art. 12 della Legge , n.212 (cd. Statuto dei diritti del Contribuente ), dopo la notifica all operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita d ufficio, o nel caso di accessi ispezioni verifiche, dopo il rilascio al medesimo di copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell accertamento riscontrati nel corso del controllo, l operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall Ufficio doganale prima della notifica dell avviso di cui al successivo comma 5. Art. 11, comma 4 bis del D. L.vo n. 374/

28 Altri possibili esiti dell attività di revisione 28

29 Difformità dell accertamento Art. 303 TULD 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bollette di cauzione, non corrispondano all accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da 103 ad 516 a meno che l inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) quando pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa doganale in differenti sottovoci di una medesima voce e l ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate. 29

30 Difformità dell accertamento Art. 303 TULD 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue: a) per i diritti fino a 500 = s.a. da 103 a 500 b) per i diritti da 500,01 a = s.a. da a c) per i diritti da 1.000,01 a = s.a. da a d) per i diritti da 2.000,01 a 3.999,99 = s.a. da a e) per i diritti pari o superiori a = s.a. da fino a 10 volte l importo dei diritti. 30

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