Diritto Commerciale. 855 Funzionari SIMONE. Domande a risposta aperta di: l AGENZIA delle ENTRATE. Prepararsi al concorso per 6/CA.

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1 SERIE MANUALI 6/CA Prepararsi al concorso per l AGENZIA delle ENTRATE i libri per CONCORSI più venduti in Italia 300 Domande a risposta aperta di: Diritto Commerciale per 855 Funzionari Amministrativo-Tributari Agenzia delle Entrate EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE Gruppo Editoriale Simone

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3 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Ideazione, organizzazione e revisione a cura del dott. Federico del Giudice (docente universitario) Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

4 PREMESSA Prepararsi per un concorso è un operazione complessa che prevede uno studio differenziato dei diversi argomenti; non tutti, infatti, ai fini della stessa, hanno lo stesso rilievo in quanto i commissari, anche in base alle loro esperienze e alla loro formazione, sono portati a interrogare su quei contenuti che ritengono più importanti in vista della professione che verrà svolta nell Agenzia delle Entrate. Facendo tesoro dell esperienza più che decennale in materia di concorsi, abbiamo raccolto e ordinato sistematicamente le principali domande delle prove orali. Le domande riportate in questo volume non pretendono di essere esaustive di ciascuna disciplina, ma costituiscono il «nocciolo duro» indispensabile per dimostrare una buona conoscenza della stessa. Consapevoli del limitato tempo a disposizione degli aspiranti funzionari, abbiamo pubblicato on-line questa breve rassegna di domande a risposta aperta che costituisce un prezioso e agile. Ciò per offrir loro la possibilità di esercitarsi, in qualsiasi luogo e momento, sulle materie di concorso e sulle domande più frequenti per un esito favorevole della prova.

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6 Parte Prima Imprenditore, impresa e azienda 1. Quali sono i caratteri dell attività imprenditoriale? Riferimento normativo: articolo 2082 c.c. Definizione: sottolineare che l imprenditore è colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Elenco caratteri: precisare quali sono i caratteri dell attività imprenditoriale: l esercizio di un attività economica; l organizzazione; la professionalità; il fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Altri elementi essenziali: evidenziare che per l esercizio dell impresa è richiesta la capacità di agire (eccezioni riguardano il caso del minore, del minore emancipato, dell incapace e dell inabilitato a seconda che si tratti di iniziare o continuare l esercizio di un impresa). Domande consequenziali: qualificazione della professione intellettuale come attività di impresa; figura dell imprenditore occulto. Articolazione della risposta A norma dell art c.c. «è imprenditore colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». I caratteri dell attività imprenditoriale sono: a) l esercizio di un attività economica, cioè di un attività diretta alla creazione di nuova ricchezza, idonea a coprire i costi con i ricavi (lo scopo di lucro non è espressamente richiesto dalla norma); b) l organizzazione, cioè è necessario che l attività sia esercitata prevalentemente con il lavoro altrui e con l ausilio di beni strumentali di un certo valore; c) la professionalità, cioè l attività deve essere abituale e stabile (non è richiesta la continuità, infatti, per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quell attività. Si pensi, ad esempio, agli stabilimenti balneari);

7 6 Parte Prima d) l attività deve essere diretta a produrre beni o servizi ovvero a scambiare beni o servizi già prodotti da altri. Dal punto di vista economico l imprenditore è colui che fa da intermediario fra chi dispone dei fattori della produzione (capitale e lavoro), ed i soggetti i quali richiedono la prestazione di servizi o prodotti. È tuttora controverso se costituisca requisito essenziale dell attività di impresa lo scopo di lucro, cioè l intento di realizzare dei ricavi eccedenti i costi e quindi consentano la realizzazione di un guadagno. La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante nella maggior parte dei casi l impresa è esercitata al fine di ricavarne i mezzi necessari di sostentamento per l imprenditore, non mancano casi in cui il fine di lucro esula dagli scopi dell impresa. Altro requisito è che l imprenditore sia capace di agire. Sono previste delle eccezioni: su autorizzazione del Tribunale, il minore, l interdetto e l inabilitato possono continuare l esercizio di un impresa, mentre il minore emancipato può iniziare ex novo tale attività. Istituti collegati: imprenditore commerciale; imprenditore agricolo; piccolo imprenditore; scopo di lucro; scopo mutualistico; rischio di impresa; capitale e lavoro; principio della spendita del nome. 1 bis. I liberi professionisti ed artisti possono considerarsi imprenditori? I liberi professionisti, gli artisti e gli inventori, non sono mai in quanto tali imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell ambito di altra attività di per sé qualificata come impresa (es.: attore che gestisce un teatro nel quale recita, medico che gestisce una clinica privata nella quale opera). L art. 2238, comma 1, dispone infatti che le norme che regolano l impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l esercizio della professione costituisce elemento di un attività organizzata in forma di impresa. 1 ter. Chi è l imprenditore occulto? Il criterio in base al quale si identifica la figura dell imprenditore è quello della spendita del nome. Secondo CAMPOBASSO, tale criterio si basa su un principio generale del nostro ordinamento, che si ricava dalla disciplina del mandato, secondo il quale gli effetti degli atti giu-

8 Imprenditore, impresa e azienda 7 ridici ricadono solo sul soggetto il cui nome e stato utilizzato, per cui ha rilievo solo il principio formale della spendita del nome e non il criterio sostanziale della titolarità dell interesse economico. Talvolta, nella pratica, l imprenditore non agisce personalmente ma non volendo apparire esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti con terzi, di un altro soggetto (prestanome). È il caso, ad esempio, di un soggetto che per divieto di legge non può esercitare attività di impresa e, per ovviare l ostacolo, fa figurare all esterno quale titolare dell impresa un parente. La figura dell «imprenditore occulto» è stata creata in dottrina per ammettere la possibilità di dichiarane il fallimento, pur non avendo tale soggetto i requisiti formali per essere assoggettato alle procedure concorsuali. È evidente, infatti, che i creditori potranno chiedere e provocare il fallimento del prestanome, il quale ha agito in nome proprio ed ha quindi acquistato la veste di imprenditore. Ma come spesso accade, il prestanome gode di un capitale modesto, per cui il rischio di impresa è scaricato sui creditori, i quali non possono agire formalmente nei confronti del reale dominus. CAMPOBASSO contesta la teoria dell imprenditore occulto ed afferma che l imputazione dei debiti d impresa deve ritenersi sempre retta da indici esclusivamente formali ed oggettivi: il dominio di fatto, pertanto, non porterebbe ad esporre a responsabilità e fallimento, né tanto meno determinerebbe di per sé l acquisto della qualità di imprenditore. 2. Qual è la nozione giuridica di imprenditore agricolo? Riferimento normativo: articolo 2135 c.c. Definizione: sottolineare che è imprenditore agricolo colui che esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all allevamento di animali e attività connesse. Elenco tipologie di attività agricole: individuare le diverse tipologie di attività svolte dall imprenditore agricolo: a) attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali); b) attività agricole connesse. Regime giuridico: l imprenditore agricolo deve iscriversi nel registro delle imprese (funzione di pubblicità-notizia, certificazione anagrafica e opponibilità a terzi), non è obbligato a tenere le scritture contabili, non è soggetto alle procedure concorsuali.

9 8 Parte Prima Domande consequenziali: attività agricole essenziali; assoggettabilità dell imprenditore agricolo alle procedure concorsuali. Articolazione della risposta In base all art c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (coltivazione ed estrazione del legno), allevamento di animali. Con riferimento a queste attività agricole, tradizionalmente definite essenziali, l art amplia soprattutto il concetto di allevamento, non più limitato soltanto al bestiame ma esteso ad ogni animale di qualunque genere, purchè curato e sviluppato per l intero ciclo biologico e senza che vi sia bisogno che gli animali debbano essere allevati con gli stessi prodotti del fondo. Si considera pertanto attività agricola anche l allevamento di cani, di cavalli da corsa, vi rientrano gli allevamenti in batteria o nelle acque, mentre rimane attività commerciale quella rivolta all acquisto di animali allo scopo di rivenderli. Accanto alle attività agricole essenziali, vi sono le attività agricole connesse, cioè le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell attività agricola. L imprenditore agricolo è sottratto alla normativa dell imprenditore commerciale, pertanto non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e in caso di insolvenza non è assoggettabile al fallimento ed alle altre procedure concorsuali. Esso, infine, deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese; tale iscrizione, oltre ad avere funzione di pubblicitànotizia e di certificazione anagrafica, ha anche efficacia di pubblicitàdichiarativa, analoga a quella prevista per gli imprenditori commerciali. Istituti collegati: imprenditore agricolo professionale; contratti agrari; inapplicabilità delle norme relative all iscrizione nel registro delle imprese. 2 bis. Quali sono le attività agricole essenziali? Attività agricole essenziali, ai sensi del 1 comma dell art c.c., sono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all allevamento di animali: a) la «coltivazione del fondo» è l attività di sfruttamento delle energie naturali delle terre; è richiesto, perché vi sia impresa, una vera attività di coltivazione della terra e non la mera raccolta di frutti;

10 Imprenditore, impresa e azienda 9 b) la «selvicoltura» è l attività diretta alla produzione del legname. Non rientra tra i «selvicoltori» chi si limita a raccogliere il legname prodotto dal bosco senza esplicare altre attività dirette a tale produzione; c) l «allevamento di animali», con la nuova formulazione dell art c.c. superandosi l esclusivo riferimento al «bestiame» ricomprende tutti gli allevamenti di animali, inclusi l avicoltura, l apicoltura e l allevamento di animali in batteria. Il legislatore, quindi, ha abbandonato il principio secondo cui l allevamento di animali, per essere classificato agricolo, non doveva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento. Il 2 comma dell art c.c., con previsione estensiva rispetto alla precedente, specifica che nelle attività anzidette vanno ricomprese quelle dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 2 ter. Quale connotato dell impresa commerciale manca nell impresa agricola? Nell impresa agricola non manca il momento organizzativo, che può essere anche rilevante, o l investimento; ciò che manca è il momento creativo dell attività imprenditoriale, in quanto nell impresa agricola si vuole semplicemente organizzare la percezione dei frutti derivati dal ciclo primario di produzione economica, appunto l agricoltura. Nell impresa agricola, infatti, il collegamento funzionale dei beni è dipendente solo in parte dalla scelta di chi organizza, ma dipende in massima parte da vicende naturali; laddove l impresa nasce, per iniziativa di taluno, dal mercato e per il mercato, con organizzazione incentrata su un ciclo produttivo artificiale. 2 quater. L imprenditore agricolo è assoggettabile alle procedure concorsuali? Con il D.Lgs. 5/2006 e i successivi interventi effettuati dal legislatore con il D.Lgs. 169/2007, sono state introdotte numerose novità nell ambito della materia fallimentare, soprattutto in relazione all eliminazione del richiamo alla nozione di «piccolo imprenditore» di cui all art c.c. e all introduzione di elementi quantitativi al di sotto dei quali l imprenditore non è soggetto a fallimento o a concordato preventivo. In via generale,

11 10 Parte Prima l imprenditore agricolo che esercita un attività agricola resta, come succedeva in precedenza, fuori dalla possibile applicazione delle procedure concorsuali. Ciò non vuol dire non essere soggetto ad azioni di riscossione coattiva, anche a carico del soggetto individuale, per le obbligazioni non adempiute, ma solo evitare una procedura che comporta l espropriazione di tutti i beni per il soddisfacimento dei debiti contratti e non saldati. 3. Qual è la nozione giuridica di imprenditore commerciale? Riferimento normativo: articolo 2195 c.c. Definizione: sottolineare che l imprenditore commerciale è colui che non esercita attività agricola ed, in particolare, esercita una delle attività indicate nell art c.c. (attività industriale, di trasporto, bancaria o altre attività ausiliarie a queste). Elenco attività commerciali: individuare le caratteristiche delle attività svolte dall imprenditore commerciale. Domande consequenziali: statuto dell imprenditore commerciale. Articolazione della risposta La nozione di imprenditore commerciale comprende, per esclusione, tutte quelle attività che non rientrano nell attività agricola. In particolare, ai sensi dell art c.c., sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: a) attività industriali, cioè quelle attività dirette alla produzione di beni o di servizi; b) attività commerciali, ovvero le attività intermediarie nella circolazione di beni; c) attività di trasporto, le quali realizzano il trasferimento di persone e/o cose da un luogo all altro per terra, aria, acqua; d) attività bancarie, ovvero le attività riservate alle banche e che si concretano nella «raccolta di risparmio tra il pubblico» e nell «esercizio del credito»; e) attività assicurative; f) attività ausiliarie alle precedenti, cioè quelle che agevolano l esercizio delle attività specificamente indicate.

12 Imprenditore, impresa e azienda 11 Nel linguaggio comune, l attività industriale si contrappone all attività commerciale: la prima è l attività produttiva di nuovi beni; la seconda è l attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Dal punto di vista giuridico, invece, l attività industriale è ricompresa tra le attività commerciali. Ciò si spiega con il fatto che l industria utilizza, di regola, beni preesistenti (materie prime), che acquista sul mercato e quindi «trasforma» in nuovi beni (prodotti finiti), che sono diretti alla vendita. Istituti collegati: registro delle imprese; tenuta delle scritture contabili; imprenditore agricolo; impresa civile. 3 bis. A quale regime giuridico è sottoposto l imprenditore commerciale? L imprenditore commerciale è sottoposto ad un particolare regime giuridico denominato statuto dell imprenditore commerciale, il quale prevede l obbligo dell iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, la soggezione al fallimento ed alle procedure concorsuali in caso di insolvenza. Per diventare imprenditore commerciale è sufficiente iniziare l esercizio di un impresa commerciale. Correlativamente, la qualità di imprenditore commerciale si perde quando si cessa di esercitare effettivamente un impresa commerciale. Anche dopo la perdita della qualità permangono, per un certo tempo, alcune delle conseguenze giuridiche derivate dall esercizio dell impresa: il fallimento può essere dichiarato fino ad un anno dalla cancellazione dell imprenditore dal registro delle imprese o, se anteriore alla cancellazione, dalla cessazione dell esercizio dell impresa. 4. Chi è il piccolo imprenditore? Riferimento normativo: articolo 2083 c.c. Definizione: sottolineare che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Requisiti: precisare che per essere piccoli imprenditori è necessario che l imprenditore presti il proprio lavoro nell impresa e che il lavoro suo e dei suoi fami-

13 12 Parte Prima liari prevalga rispetto a prestazioni lavorative di terzi e rispetto all organizzazione dei beni capitali. Regime giuridico: sottolineare che il piccolo imprenditore deve iscriversi nel registro delle imprese e non è obbligato a tenere le scritture contabili. Domande consequenziali: assoggettabilità al fallimento del piccolo imprenditore. Articolazione della risposta A norma dell articolo 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Perché si abbia impresa di piccole dimensioni è necessario: a) che l imprenditore presti il proprio lavoro nell impresa; b) che il lavoro dell imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi sia rispetto all organizzazione dei beni capitali. La norma intende qualificare preliminarmente e non tassativamente alcune tra le più comuni figure di piccoli imprenditori. Essa dunque, nell intento del legislatore, è destinata ad avere una funzione descrittiva diretta ad indicare i requisiti essenziali affinché un soggetto possa essere qualificato piccolo imprenditore. Il piccolo imprenditore è sottratto alla normativa dell imprenditore commerciale, pertanto deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese ai soli fini di certificazione anagrafica e pubblicità notizia e non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Istituti collegati: sezione speciale del registro delle imprese; coltivatore diretto del fondo; artigiano; limiti dimensionali di «non fallibilità» elencati all art. 1 della legge fallimentare. 4 bis. Può fallire il piccolo imprenditore? Il concetto di piccolo imprenditore era definito non solo dal codice civile ma anche dalla legge fallimentare, che utilizzava, anche in seguito alla ri-

14 Imprenditore, impresa e azienda 13 forma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) un criterio di tipo quantitativo ai fini dell individuazione della relativa figura. L uso di tale criterio aveva creato problemi di coordinamento con la nozione di piccolo imprenditore fornita dal codice civile, fondata invece su un criterio qualitativo. Il problema di coordinameto tra le due definizioni di piccolo imprenditore è stato risolto dal decreto correttivo alla riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 169/2007) che ha soppresso nell art. 1 L.F. ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore ai fini dell esenzione dell applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Il legislatore, infatti, ha individuato tre requisiti dimensionali e di indebitamento «di non fallibilità», per cui non sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo i soggetti che dimostrano di possedere congiuntamente tali requisiti, indipendentemente dalla loro qualifica o meno, ai fini civilistici, di piccolo imprenditore. 5. Cosa è il registro delle imprese? Riferimento normativo: articoli c.c.; L. 40/2007 Definizione: sottolineare che il registro delle imprese è un pubblico registro con fini di pubblicità legale cui sono sottoposte le imprese. Disciplina dettata dal codice civile: precisare la disciplina prevista dal codice con riguardo a: i soggetti tenuti all iscrizione nel registro; gli atti soggetti all iscrizione; le modalità di iscrizione. Domande consequenziali: efficacia dell iscrizione nel registro delle imprese; responsabilità degli atti compiuti prima dell iscrizione; comunicazione unica per l avvio di impresa. Articolazione della risposta Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall articolo 2188 c.c. La legge, infatti, vuole che chiunque ne ha interesse abbia la possibilità di conoscere facilmente i dati principali relativi alle imprese che esercitano la loro attività nel nostro paese.

15 14 Parte Prima La disciplina prevista è la seguente: a) obbligo di iscrizione: incombe sugli imprenditori, sugli enti pubblici che esercitano attività commerciale, sulle società; b) atti soggetti all iscrizione: i principali atti o fatti concernenti la vita dell impresa; c) modalità di iscrizione: su domanda dell interessato ovvero d ufficio, se obbligatoria. Il codice civile detta una disciplina essenziale per il registro delle imprese, che riguarda i soggetti e gli atti su cui grava l obbligo di iscrizione, nonché le modalità con cui la registrazione deve avvenire. Secondo le norme civilistiche, l obbligo di iscrizione incombe su: gli imprenditori commerciali, non piccoli. Tuttavia, dopo l intervento della riforma del 1993, che ha istituito la sezione speciale del registro, l obbligo sussiste anche per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori; gli enti pubblici che hanno come oggetto esclusivo o principale un attività commerciale; le società previste all art (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e società cooperative), anche se non esercitano un attività commerciale; le società semplici; i consorzi e le società consortili; i gruppi europei di interesse economico; le società estere che hanno in Italia la sede dell amministrazione o l oggetto principale della loro attività. Istituti collegati: imprenditore commerciale; imprenditore agricolo; società; gruppi europei di interesse economico; consorzi; modificazioni dell atto costitutivo. 5 bis. Che tipo di efficacia ha l iscrizione nel registro delle imprese? L iscrizione, di regola, ha efficacia dichiarativa nel senso che il fatto o atto iscritto è opponibile ai terzi anche nel caso in cui essi diano prova di non conoscenza. Avvenuta l iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta. In alcuni casi tassativamente previsti l iscrizione ha efficacia costitutiva, come per le società di capitali e le cooperative, che solo con l iscrizione nel registro acquistano la personalità giuridica. In altri casi, infine, l iscrizione, pur non avendo efficacia costitutiva, è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. Le

16 Imprenditore, impresa e azienda 15 società in nome collettivo ed in accomandita semplice, infatti, vengono ad esistenza anche se non registrate, ma in tal caso operano quali società irregolari e ad esse si applica il regime giuridico della società semplice. 5 ter. Chi risponde per gli atti compiuti prima dell iscrizione della società nel registro delle imprese? Ci sono differenze tra società di persone e di capitali? Colui che agisce in nome della società prima dell iscrizione nel registro delle imprese può essere personalmente responsabile nei confronti dei terzi per l attività svolta, con modalità che variano a seconda del tipo di società che sarà successivamente iscritta: nelle società di persone, dato che tali società nascono al momento della stipulazione del contratto sociale, per gli atti posti in essere in nome della società prima dell iscrizione nel registro delle imprese, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci (nelle s.a.s. solo gli accomandatari), ma essi possono chiedere, in sede di esecuzione forzata posta in essere dal creditore della società, la preventiva escussione del patrimonio sociale; nelle società di capitali, dato che tali società vengono ad esistenza solo dal momento dell iscrizione nel registro delle imprese, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito in nome della società stessa prima dell iscrizione e i soci che hanno, nell atto costitutivo o con atto separato, deciso, autorizzato o consentito il compimento dell operazione. 5 quater. In cosa consiste la «Comunicazione Unica per l avvio di impresa»? Dal 19 febbraio 2008, le Camere di commercio, insieme all Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL hanno iniziato la sperimentazione di «Comunicazione Unica», il modello informatico unificato che consente, con un unica comunicazione, di assolvere tutti gli adempimenti inerenti l avvio dell impresa. Il D.L. 7/2007, convertito con modif icazioni dalla L. 40/2007, infatti, ha introdotto una procedura semplificata per l avvio dell attività d impresa, prevedendo una comunicazione unica per tutti gli adempimenti connessi alla nascita dell impresa.

17 16 Parte Prima La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l iscrizione al Registro delle Imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l ottenimento del codice fiscale e/o della partita IVA. La comunicazione unica offre all impresa un risparmio di tempo, altrimenti speso tra diverse amministrazioni, nell attesa degli esiti delle procedure d iscrizione e deve essere effettuata per l avvio di un attività imprenditoriale e in caso di modifiche o cessazione dell attività di impresa. 6. Cosa si intende per impresa familiare? Riferimento normativo: articolo 230 bis c.c. Definizione: sottolineare che l impresa familiare è quella nella quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Aspetti principali: evidenziare che la disciplina prevista per l impresa familiare è finalizzata a tutelare i membri della famiglia, pertanto ad essi sono riconosciuti particolari diritti: sul piano patrimoniale (diritto al mantenimento, diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell azienda, diritto di prelazione in caso di trasferimento o divisione ereditaria); sul piano gestorio. Altri aspetti essenziali: essa è una figura residuale, cioè opera solo quando non è configurabile un altro tipo di rapporto. Domande consequenziali: impresa familiare e piccola impresa; assoggettabilità dell impresa familiare al fallimento; impresa familiare e società; lavoro domestico come lavoro svolto in favore dell impresa familiare. Articolazione della risposta L impresa familiare, prevista dall articolo 230bis c.c., introdotto dalla L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), è definita come quella nella quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell imprenditore. Per aversi impresa familiare si deve preventivamente escludere che l attività lavorativa sia svolta in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato, di un contratto di società o di associazione in partecipazione.

18 Imprenditore, impresa e azienda 17 Il fine del legislatore è quello di tutelare i membri del nucleo familiare che lavorano nell impresa, pertanto ad essi sono riconosciuti i seguenti diritti: a) sul piano patrimoniale: diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi, anche in ordine all avviamento; diritto di prelazione sull azienda in caso di trasferimento o divisione ereditaria; b) sul piano gestorio: il diritto di voto nelle decisioni circa l amministrazione straordinaria dell impresa. La legge non richiede un numero minimo di partecipanti, per cui potrà aversi impresa familiare anche se il titolare ammetta a parteciparvi uno solo dei soggetti compresi nel novero dei familiari. Soltanto al titolare compete il potere di ammettere questo o quel familiare nell impresa, in quanto l imprenditore deve essere libero di scegliere i suoi collaboratori; ciascun familiare, però, può legittimamente rifiutare la collaborazione. L impresa familiare rappresenta un istituto residuale, nel senso che opera esclusivamente nelle ipotesi in cui l attività svolta non può configurarsi come altro tipo di rapporto. 6 bis. L impresa familiare è una piccola impresa? L impresa familiare non va confusa con la piccola impresa (CAMPOBAS- SO). È frequente, infatti, che la piccola impresa sia anche impresa familiare, ma tra le due fattispecie non c è coincidenza. Può aversi piccola impresa che non sia impresa familiare, in quanto l imprenditore non ha familiari o non si avvale della loro collaborazione. Viceversa, anche l impresa non piccola può essere impresa familiare. 6 ter. L impresa familiare è soggetta alla disciplina del fallimento? Il legislatore non prevede nulla circa il regime della responsabilità dell impresa familiare e non individua i soggetti da assoggettare a fallimento nell ipotesi in cui detta impresa (esercitando una delle attività di cui all art. 2195) venga a trovarsi in stato di insolvenza.

19 18 Parte Prima La dottrina, sull argomento, è divisa tra due principali teorie: la dottrina prevalente riconduce al solo titolare l assoggettabilità a fallimento, in quanto allo stesso spetta il potere di gestione ordinario; altri autori ritengono che l impresa familiare debba ritenersi inserita nella struttura di una società di persone per cui, ammettono il fallimento di tutti i partecipi alla stessa ex art. 147 L.F. 6 quater. Qual è la differenza tra impresa familiare e società? A differenza della società, l impresa appartiene solo al suo titolare (Cass , n. 7223), mentre i familiari hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, nonché alla partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, sino alla cessazione dell impresa, la quale può derivare anche da una manifestazione di volontà contraria a quella che ne determinò la costituzione. 6 quinquies.il lavoro domestico può essere configurato come lavoro realizzato in favore dell impresa familiare? La norma che reca la disciplina dell impresa familiare (articolo 230 bis c.c.) utilizza un espressione generica che necessita di una precisazione: non sempre, infatti, il lavoro domestico, cioè svolto nella famiglia, può essere incluso in quello realizzato in favore dell impresa familiare. L elemento decisivo è costituito dalla rilevanza del lavoro stesso sull andamento dell impresa: se esso contribuisce al miglior andamento dell impresa, allora deve essere disciplinato dall articolo 230 bis, altrimenti costituisce normale lavoro domestico svolto in attuazione degli obblighi generali gravanti sui coniugi, in base all articolo 143 c.c. 7. Quali sono le tipologie in cui si può distinguere l azienda coniugale? Riferimento normativo: articolo 177 c.c. Definizione: sottolineare che la riforma del diritto di famiglia menziona l azienda coniugale tra i beni appartenenti alla comunione legale (regime convenzionale dei rapporti patrimoniali tra coniugi).

20 Imprenditore, impresa e azienda 19 Elenco tipologie: evidenziare che sono distinguibili tre tipologie: aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; aziende costituite da uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente gestite da entrambi; aziende di cui sia titolare uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o anche in seguito e gestite da uno solo di essi. Domande consequenziali: i patti di famiglia. Articolazione della risposta La riforma del diritto di famiglia (L , n. 151), nello stabilire la comunione legale quale regime convenzionale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, menziona l azienda coniugale tra i beni appartenenti a detta comunione. Sono distinguibili tre tipologie: a) aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio: l azienda coincide con un impresa coniugale poiché entrambi i coniugi assumono qualità di imprenditori. In tale ipotesi la disciplina sarà quella propria della comunione legale; b) aziende costituite da uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente gestite da entrambi: si ha impresa coniugale ma non azienda coniugale. Entrambi i coniugi sono considerati imprenditori ma la disciplina della comunione legale trova applicazione limitatamente agli utili e agli incrementi dell impresa che vengono acquistati «in comunione»; c) aziende di cui sia titolare uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o anche in seguito, e gestite da uno solo di essi: non si ha, in tal caso, impresa coniugale, venendo considerato imprenditore esclusivamente il coniuge titolare e gestore. Istituti collegati: regime patrimoniale della comunione fra i coniugi. 7 bis. Cosa sono i patti di famiglia? Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 è stata introdotta nel nostro ordinamento, in deroga al divieto dei patti successori, la possibilità di stipulare accordi di successione diretti a regolamentare la successione dell azienda o di pacchetti di partecipazione al capitale da parte, rispettivamente, dell imprenditore e di chi ne è titolare.

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