IFRS NEWSLETTER N. 1/ marzo 2015

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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI IFRS NEWSLETTER N. 1/ marzo 2015 Sommario 1. PREMESSA INTRODUZIONE NOVITA IFRS SINTESI DEI NUOVI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB ED OMOLOGATI DALL UNIONE EUROPEA CON PRIMA APPLICAZIONE A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI CHE INIZIANO DOPO IL 1 GENNAIO CENNI SU ALCUNI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB MA NON ANCORA OMOLOGATI DALL UNIONE EUROPEA E QUINDI NON ANCORA APPLICABILI COMUNICAZIONE CONSOB N DEL 19 GENNAIO 2015 IN MERITO AI TEMI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE AL ATTIVITA DELL ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI CORSI E SEMINARI QUADERNI SAF E ALTRE PUBBLICAZIONI APPENDICE TABELLE RIASSUNTIVE DELLE NOVITA IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI15 A) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1 gennaio B) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio C) Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall Unione Europea e quindi non ancora applicabili

2 1. PREMESSA INTRODUZIONE La IFRS Newsletter è una pubblicazione periodica di aggiornamento in materia di principi contabili internazionali (IFRS) che ha l obiettivo di coniugare tempestività e sintesi dei contenuti comunicati, con un indispensabile livello di approfondimento adeguato alla complessità della tematica trattata. Oltre alla sintesi dei nuovi documenti (principi contabili, interpretazioni e relative modifiche) emanati dallo IASB, la IFRS Newsletter ha l obiettivo di fornire aggiornamenti sulle attività dell ODCEC di Milano in materia di IFRS ed è completata da tabelle riassuntive delle novità IFRS che riportano le date di entrata in vigore dei singoli documenti e lo status di omologazione da parte dell Unione Europea. In questo numero della IFRS Newsletter, la parte dedicata all illustrazione delle novità in materia IFRS comprende i documenti emessi dallo IASB, omologati dall Unione Europea e applicabili a partire dagli esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014, nonché alcuni documenti emessi dallo IASB e non ancora omologati dall Unione Europea di futura efficacia. Con questo numero della Newsletter si è ritenuto opportuno fornire anche alcuni cenni alla recente Comunicazione n pubblicata dalla Consob in data 19 gennaio 2015, in materia di Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle Relazioni Finanziarie al La presente Newsletter non ha alcuna pretesa di essere esaustiva con riferimento al contenuto dei singoli documenti pubblicati dallo IASB e alle connesse tematiche applicative. Si raccomanda, pertanto, un attenta lettura dei documenti oggetto della presente comunicazione al fine di una completa comprensione degli stessi e di un appropriata applicazione alle specifiche circostanze. La IFRS Newsletter è a cura di: Francesco Caligiore Luca Magnano Claudia Mezzabotta Luisa Polignano Paolo Terazzi 2

3 2. NOVITA IFRS 2.1. SINTESI DEI NUOVI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB ED OMOLOGATI DALL UNIONE EUROPEA CON PRIMA APPLICAZIONE A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI CHE INIZIANO DOPO IL 1 GENNAIO 2014 Si riportano di seguito i documenti emessi dallo IASB che sono stati oggetto di omologazione da parte dell Unione Europea durante il periodo intercorso dall ultima IFRS Newsletter 3/2014, pubblicata nel mese di novembre Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19) Il documento Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19) (di seguito Modifiche allo IAS 19 ), pubblicato dallo IASB nel novembre ed omologato dall Unione Europea con Regolamento (UE) n. 2015/29 del 17 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.C.E. del 9 gennaio 2015), deve essere applicato, in modo retroattivo, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1 febbraio E consentita l applicazione anticipata. Si segnala a tal proposito che il testo originario del documento IASB indica, invece, un entrata in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1 luglio La modifica allo IAS 19 Benefici ai dipendenti si è resa necessaria per facilitare, nel rispetto di determinate condizioni, la contabilizzazione dei piani a benefici definiti che prevedono la contribuzione da parte dei dipendenti o da terzi soggetti. In particolare, la modifica allo IAS 19 consente di rilevare le contribuzioni dei dipendenti o dei terzi soggetti come riduzione dei costi per le prestazioni di lavoro ( service costs ) nel periodo in cui i relativi servizi lavorativi sono stati prestati, se vengono rispettate le seguenti condizioni: - le contribuzioni dei dipendenti o dei terzi sono previsti formalmente nelle condizioni del piano; - le contribuzioni sono correlate ai servizi prestati; e - l ammontare della contribuzione è indipendente dal numero degli anni di servizio. In tutti gli altri casi, la rilevazione di tali contribuzioni sarà più complessa in quanto dovranno essere attribuiti ai singoli periodi del piano mediante il calcolo attuariale della relativa passività. Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (ciclo ) Il documento Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (ciclo ) (di seguito Miglioramenti 2012 ), pubblicato dallo IASB nel dicembre ed omologato dall Unione Europea con Regolamento (UE) n. 2015/28 del 17 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.C.E. del 9 gennaio 2015), deve essere applicato, in modo prospettico, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1 febbraio E consentita l applicazione anticipata. Si segnala a tal proposito che il testo originario del documento IASB indica, invece, un entrata in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1 luglio Il suddetto documento ha modificato i seguenti principi contabili con riferimento ad alcuni aspetti che non risultavano chiari: 3

4 a) IFRS 2 Pagamenti basati su azioni: con le modifiche all IFRS 2, lo IASB ha chiarito che una performance condition richiede il rispetto dei seguenti criteri: a. lo svolgimento di uno specifico periodo di servizio; e b. il raggiungimento del target entro la conclusione di tale periodo di servizio (se il target è determinato dopo il periodo di servizio, tale condizione deve essere trattata come nonvesting condition ). Inoltre, lo IASB ha chiarito che un obiettivo di performance deve basarsi su un target specifico dell entità (es: EBITDA, risultato d esercizio, totale dei ricavi, ecc.) oppure sul valore del prezzo delle azioni dell entità stessa. Nel casi in cui il target è basato su un indice azionario, tale obiettivo dovrà essere considerato come una non vesting condition, in quanto l indice include anche le performance di titoli di altre entità. b) IFRS 3 Aggregazioni aziendali: con la modifica all IFRS 3, lo IASB ha chiarito gli aspetti di classificazione e valutazione dei corrispettivi potenziali ( contingent consideration ). In particolare è stato chiarito quanto segue: a. la classificazione di una contingent consideration come passività finanziaria o componente di patrimonio netto avviene sulla base delle disposizioni dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio; b. la valutazione successiva delle contingent consideration, rilevate come attività o passività, avviene al fair value con le modifiche rilevate nell utile/(perdita) dell esercizio. c) IFRS 8 Settori operativi: con le modifiche all IFRS 8, lo IASB: a. ha introdotto un nuovo obbligo informativo, richiedendo una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati utilizzati per tale aggregazione; b. ha chiarito che la riconciliazione delle attività dei settori operativi oggetto di informativa con il totale delle attività dell entità è richiesta solo nei casi in cui tale informazione è fornita regolarmente al più alto livello decisionale operativo dell entità ( CODM ). d) IFRS 13 Valutazione del fair value: con la modifica all IFRS 13, lo IASB ha chiarito che le modifiche allo IAS 39 fatte a seguito della pubblicazione dell IFRS 13 non avevano come obiettivo di escludere la possibilità di valutare i crediti e i debiti di breve periodo senza tener conto dell effetto di attualizzazione, se tale effetto è ritenuto non significativo. Le modifiche all IFRS 13, in quanto riferite alle sole Basis for Conclusion, non sono state oggetto di omologazione da parte dell Unione Europea. e) IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 Attività immateriali: Con le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38, lo IASB ha chiarito le modalità con cui applicare il metodo della rideterminazione del valore previsto dai suddetti principi. In particolare, è stato chiarito come rettificare il costo storico e il relativo fondo ammortamento di tali attività per adeguare il valore netto contabile al fair value. f) IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate: con la modifica allo IAS 24, lo IASB: 4

5 a. ha esteso la definizione di parte correlata alle entità che forniscono all interno del gruppo le prestazioni lavorative dei dirigenti con responsabilità strategiche. Solitamente tali entità sono denominate management companies ; b. ha chiarito che è sufficiente fornire l ammontare complessivo del costo addebitato dalla management company senza indicare separatamente le singole tipologie di benefici, che la management company ha pagato ai propri dipendenti. Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (ciclo 2011-) Il documento Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (ciclo 2011-) (di seguito Miglioramenti ), pubblicato dallo IASB nel dicembre ed omologato dall Unione Europea con Regolamento (UE) n. 1361/2014 del 18 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.C.E. del 19 dicembre 2014), deve essere applicato, in modo prospettico, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1 gennaio E consentita l applicazione anticipata. Si segnala a tal proposito che il testo originario del documento IASB indica, invece, un entrata in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1 luglio Il suddetto documento ha modificato i seguenti principi contabili con riferimento ad alcuni aspetti che non risultavano chiari: a) IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards: con la modifica all IFRS 1, lo IASB ha chiarito che un first-time adopter può, sebbene non obbligato, utilizzare nel primo bilancio redatto in accordo agli IFRS, i documenti emessi dallo IASB ma non ancora in vigore se è consentita la loro applicazione anticipata. Le modifiche all IFRS 13, in quanto riferite alle sole Basis for Conclusion, non sono state oggetto di omologazione da parte dell Unione Europea. b) IFRS 3 Aggregazioni aziendali: con la modifica all IFRS 3, lo IASB ha chiarito che le disposizioni di tale principio non sono applicabili alla formazione di tutti gli accordi a controllo congiunto, incluse quindi anche le joint operation. Tale esclusione di riferisce al bilancio predisposto dall accordo a controllo congiunto. c) IFRS 13 Valutazione del fair value: con la modifica all IFRS 13, lo IASB ha chiarito che l eccezione prevista per la misurazione al fair value su base netta di un portafoglio di attività e passività è applicabile anche con riferimento ai contratti che rientrano nell ambito di applicazione dello IAS 39 o dell IFRS 9, sebbene tali contratti non rispettivo la definizione di attività o passività finanziaria prevista dallo IAS 32 (es: contratti per l acquisto o la vendita di attività non-finanziarie che prevedono il regolamento netto per cassa). d) IAS 40 Investimenti immobiliari: con la modifica allo IAS 40, lo IASB ha chiarito l interrelazione tra tale principio e le disposizioni dell IFRS 3. In particolare è stato chiarito che: a. l entità deve valutare se ha acquistato un investimento immobiliare in base alle disposizioni dello IAS 40; ed b. effettuare una valutazione separata in base all IFRS 3 al fine di verificare se l investimento immobiliare acquistato rientra nella definizione di business combination. 5

6 2.2. CENNI SU ALCUNI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB MA NON ANCORA OMOLOGATI DALL UNIONE EUROPEA E QUINDI NON ANCORA APPLICABILI Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (amendment to IFRS 11) Con la modifica all IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IASB ha chiarito come un joint operator (o gestore congiunto ) debba contabilizzare nel proprio bilancio l acquisizione di una interessenza in una joint operation (o attività a controllo congiunto ). Le joint operation rappresentano una particolare categoria degli accordi a controllo congiunto, in cui le parti coinvolte hanno diritti specifici sulle attività e obbligazioni specifiche per le passività relative all accordo. Se la joint operation rappresenta un business così come definito dall IFRS 3 Aggregazioni aziendali, dovranno essere utilizzate le disposizioni di quest ultimo principio. Ne discende quindi che i costi accessori legati all acquisizione dovranno essere rilevati come costo nell utile /(perdita) dell esercizio, dovrà essere rilevata la fiscalità differita sulle singole attività e passività della joint operation e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere rilevato anche l avviamento. Nei casi in cui la joint operation non rappresenta un business, l acquisizione dovrà essere rilevata come acquisizione separata di attività e passività, senza rilevare l avviamento, la fiscalità differita e capitalizzando, ove sostenuti, i relativi costi accessori. La modifica all IFRS 11 dovrà essere applicata in modo prospettico a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio L applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall Unione Europea. Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38) Con la modifica allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, lo IASB ha chiarito che un processo di ammortamento basato sui ricavi non può essere applicato con riferimento agli elementi di immobili, impianti e macchinari, in quanto tale metodo si basa su fattori, ad esempio i volumi e i prezzi di vendita, che non rappresentano l effettivo consumo dei benefici economici dell attività sottostante. Il divieto sopra indicato è stato incluso anche nello IAS 38 con riferimento alle attività immateriali, che potranno essere ammortizzati sulla base dei ricavi solo nelle seguenti circostanze: - si riesce a dimostrare che i ricavi e il consumo dei benefici economici dell attività immateriale sono altamente correlati, oppure - l attività immateriale è espressa come una misura dei ricavi (ad esempio nel caso in cui l attività immateriale, rilevata in accordo all IFRIC 12 Servizi in concessione, rappresenta il diritto a gestire un autostrada incassando i relativi pedaggi fino a quando tali pedaggi non raggiungono una determinata soglia di ricavi). Le suddette modifiche dovranno essere applicate in modo prospettico a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio L applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall Unione Europea. 6

7 Agriculture: Bearer plant (Amendments to IAS 16 and IAS 41) Con le modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 41 Agricoltura, gli alberi da frutto ( bearer plants ) che daranno vita a raccolti annuali (ad esempio le viti) devono essere contabilizzati secondo i requisiti dello IAS 16 e non più dello IAS 41. Pertanto, tali attività biologiche in accordo allo IAS 16 potranno essere valutate al costo e non più obbligatoriamente al fair value al netto dei costi di vendita in accordo allo IAS 41. Nell ambito dello IAS 16, l entità potrà comunque utilizzare anche il metodo della rideterminazione del valore, valutando tali attività al fair value. Tali modifiche sono ristrette alle sole piante utilizzate per produrre stagionalmente frutti e non possono quindi essere applicate alle piante che saranno oggetto di vendita ( living plants ) oppure soggette ad un raccolto come prodotti agricoli (es: alberi per la produzione del legname). Le suddette modifiche dovranno essere applicate in modo retroattivo a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio Nel primo esercizio di applicazione è stata data la facoltà di utilizzare il fair value alla data di apertura del bilancio comparativo come sostituto del costo evitando quindi di dover ricostruire retroattivamente tale valore anche per gli esercizi precedenti. L applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall Unione Europea. Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27) Con la modifica allo IAS 27 Bilancio separato, lo IASB ha introdotto la facoltà di valutare le partecipazioni in società controllate, collegate o in joint venture, nel bilancio separato, utilizzando il metodo del patrimonio netto. Tale facoltà che era prima preclusa si aggiunge alle altre due opzioni che sono state mantenute: - metodo del costo; oppure - al fair value in accordo allo IAS 39 o IFRS 9. La facoltà di utilizzare il metodo del patrimonio netto per tutte o per alcune categorie di partecipazioni dovrà essere applicata nel bilancio separato in modo retroattivo. L entrata in vigore di tale modifica è prevista per i bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio L applicazione anticipata è consentita a condizione che tale documento sia già stato omologato dall Unione Europea. Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) Con la modifica all IFRS 10 Bilancio consolidato e allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, lo IASB ha risolto un conflitto tra questi due principi con riferimento al trattamento contabile da applicare nei casi in cui un entità vende o trasferisce un entità controllata ad un altra entità su cu esercita il controllo congiunto ( joint venture ) o un influenza notevole ( entità collegate ). In assenza di tale chiarimento, un entità poteva decidere alternativamente uno dei due seguenti trattamenti contabili: - quello previsto dall IFRS 10 che richiedeva di rilevare nell utile/(perdita) dell esercizio il 100% degli effetti economici derivanti dalla perdita del controllo; - quello previsto dallo IAS 28, che richiedeva di rilevare nell utile/(perdita) dell esercizio la sola quota degli effetti economici riferibile agli altri investitori nella società collegata o nella joint venture. 7

8 Con la modifica all IFRS 10 e allo IAS 28, lo IASB ha chiarito che un entità deve rilevare nell utile/(perdita) dell esercizio il 100% degli effetti economici derivanti dalla perdita del controllo, solo se l oggetto trasferito ad una joint venture o una società collegata rispetta la definizione di business prevista dall IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Qualora, invece, l oggetto trasferito non rispetta la definizione di business, l entità trasferente deve rilevare nell utile/(perdita) dell esercizio la sola quota degli effetti economici riferibile agli altri investitori nella società collegata o nella joint venture. Le suddette modifiche sarebbero applicabili in modo prospettico a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio 2016, ma lo stesso IASB ha deciso, nel gennaio 2015, di posticipare tale data di entrata in vigore in quanto sono state identificate delle incoerenze con alcuni paragrafi dello IAS 28. Le modifiche per risolvere tali incoerenze saranno oggetto di analisi nell ambito del progetto Elimination of gains or losses arising from transactions between an entity and its associate or joint venture per il quale è prevista la pubblicazione di un Exposure Draft entro giugno L Unione Europea a seguito della decisione presa dallo IASB ha pertanto bloccato il processo di omologazione in attesa che venga pubblicato il nuovo documento con la nuova data di entrata in vigore. Annual Improvements to IFRSs ( Cycle) Con il documento Annual Improvements to IFRSs ( Cycle), lo IASB ha modificato alcuni principi contabili, di seguito commentati, con riferimento ad alcuni aspetti che non risultavano chiari. Tutte le modifiche dovranno essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio L applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall Unione Europea. a) IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate: con le modifiche all IFRS 5, lo IASB ha chiarito i seguenti aspetti: o Non vi sono impatti contabili se un entità, cambiando il proprio piano di dimissione, riclassifica un attività o un gruppo in dismissione da/a posseduti per la vendita ( held for sale ) a/da posseduti per la distribuzione ( held for distribution ). Tale cambiamento nel piano di dismissione viene considerato infatti come una continuazione del piano originario. o Le disposizioni contabili, già previste nell IFRS 5, per le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che cessano di essere classificati come posseduti per la vendita sono state estese anche alle situazioni in cui non sono più rispettati i criteri per la classificazioni di tali attività (o gruppi in dimissione) come posseduti per la distribuzione. Pertanto, in tutti i casi in cui un entità verifichi che non sono più rispettati i criteri per la classificazione di un attività (o gruppo in dismissione) come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione tale attività (o gruppo in dismissione) andrà rilevato in bilancio al minore tra: il valore contabile dell attività (o gruppo in dismissione) prima della classificazione come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione considerando gli ammortamenti o le rivalutazioni che sarebbero stati rilevati in assenza di tale classificazione, e il valore recuperabile alla data in cui si decide di non vendere o distribuire l attività (o il gruppo in dimissione) Le modifiche all IFRS 5 devono essere applicate in modo prospettico. b) IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative: con le modifiche all IFRS 7 lo IASB ha chiarito i seguenti aspetti: 8

9 o Un entità che ha trasferito delle attività finanziarie e le ha eliminate ( derecognised ) integralmente dalla propria situazione patrimoniale-finanziaria è obbligata a fornire le informazioni integrative richieste dall IFRS 7 con riferimento al suo coinvolgimento residuo ( continuing involvement ), qualora abbia sottoscritto dei contratti di servizio ( servicing arrangements ) che evidenziano un interessenza dell entità nella futura performance delle attività finanziarie trasferite. Tuttavia, nei casi in cui l entità si limiti solo a trasferire le somme incassate è possibile dimostrare che tale servizio non comporti alcun coinvolgimento residuo sulle attività trasferite. Tale modifica all IFRS 7 deve essere applicata in modo retroattivo, sebbene le informazioni integrative dovranno essere fornite solo a partire dal primo bilancio in cui la modifica all IFRS 7 viene applicata. o Le informazioni integrative previste dall IFRS 7 con riferimento alle compensazioni ( offsetting ) delle attività e passività finanziarie sono obbligatorie solo con riferimento al bilancio annuale. In caso di redazione dei bilanci intermedi, tali informazioni integrative, sebbene non specificatamente richieste andranno fornite solo se ritenute necessarie per far comprendere i cambiamenti avvenuti nella posizione finanziaria e nell andamento economico di un entità rispetto al suo ultimo bilancio annuale. c) IAS 19 Benefici ai dipendenti: con la modifica allo IAS 19, lo IASB ha chiarito che il tasso di attualizzazione di un obbligazione per piani a benefici definiti deve essere determinato sulla base degli high-quality corporate bonds or government bonds identificati nella stessa valuta utilizzata per pagare i benefici. Pertanto, anche l analisi per verificare l'ampiezza del mercato relativo agli high-quality corporate bonds deve essere fatta con riferimento alla valuta utilizzata per pagare tali benefici (es: l'eurozona) e non con riferimento allo specifico paese in cui tali benefici vengono pagati (es: l Italia). La modifica allo IAS 19 deve essere applicata all'inizio del periodo comparativo immediatamente precedente a quello di prima applicazione. La rettifica iniziale dovrà essere rilevata tra gli utili a nuovo all inizio di tale bilancio comparativo. d) IAS 34 Interim Financial Reporting: con la modifica allo IAS 34, lo IASB ha chiarito che le informazioni integrative richieste da tale principio possono essere incluse nelle note al bilancio intermedio oppure possono essere incluse, con specifici cross-references, in altre sezioni del fascicolo che include a sua volta il bilancio intermedio redatto in accordo allo IAS 34. In tali circostanze è comunque richiesto che il suddetto fascicolo sia reso disponibile agli utilizzatori nello stesso momento e con le stesse condizioni previste per il bilancio intermedio. La modifica allo IAS 34 deve essere applicata in modo retroattivo. Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28) Con il documento Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28), lo IASB ha chiarito i seguenti aspetti con riferimento alle entità di investimento: - Consolidamento di entità di investimento intermedie: se un entità si qualifica come entità di investimento ha l obbligo di valutare le proprie entità controllate al fair value e di consolidare le entità controllate che forniscono servizi correlati all attività di investimento. Con la modifica all IFRS 10 è stato chiarito che se l entità controllata da un entità di investimento è a sua volta un entità di investimento, quest ultima deve essere valutata al fair value anche se fornisce servizi correlati all attività di investimento. 9

10 - Esenzione alla redazione del bilancio consolidato per le entità di investimento intermedie: una controllante intermedia posseduta da un entità di investimento può non presentare il proprio bilancio consolidato se sono rispettati i criteri indicati nell IFRS Tra tali criteri è richiesto che la controllante ultima predisponga un bilancio consolidato in accordo agli IFRS e che tale bilancio sia disponibile al pubblico. Con la modifica all IFRS 10 è stato chiarito che tale criterio è soddisfatto anche nei casi in cui la controllante ultima essendo un entità di investimento non predispone un bilancio consolidato ma un bilancio in cui le entità controllate sono valutate al fair value. - Valutazione con il metodo del patrimonio netto di una partecipazione in un entità di investimento: con la modifica allo IAS 28 è stato chiarito che la valutazione con il metodo del patrimonio netto di una partecipazione in un entità di investimento può essere fatta utilizzando i valori del bilancio della propria partecipata e quindi mantenendo la valutazione al fair value degli investimenti detenuti dalla partecipata. Le suddette modifiche dovranno essere applicate in modo retroattivo a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio L applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall Unione Europea. Disclosure initiative (Amendments to IAS 1) Con il documento Disclosure initiative (Amendments to IAS 1), lo IASB ha chiarito i seguenti aspetti con riferimento alla presentazione del bilancio: - enfasi sulla significatività delle informazioni integrative ( disclosures ) del bilancio: è stato chiarito in modo esplicito che le disclosures non significative non devono essere fornite anche se richieste espressamente da uno specifico IFRS - ordine delle note esplicative al bilancio: non è più previsto uno specifico ordine e quindi le società potrebbero anche decidere di presentare le note per singola voce di bilancio, commentando il contenuto e la variazione del periodo insieme alla descrizione del principio contabile applicato per quella specifica voce. - aggregazione/disaggregazione delle voci di bilancio: è stato espressamente chiarito quanto segue o le voci di bilancio devono essere disaggregate se si ritiene di fornire un informazione più chiara agli utilizzatori del bilancio; o le voci di bilancio previste come contenuto minimo nello IAS 1 possono essere aggregate se ritenute non significative - sub-totali negli schemi di bilancio: la presentazione di sub-totali negli schemi di bilancio devono rispettare specifici criteri; con riferimento ai sub-totali inclusi nel prospetto dell utile/(perdita) dell esercizio sono inoltre richiesti anche delle riconciliazioni aggiuntive - altre componenti del conto economico complessivo relative a società collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto: è stato chiarito che tali componenti devono essere presentati in modo aggregato, suddividendo però la quota che non sarà mai riclassificata nell utile/(perdita) dell esercizio da quella che potrebbe essere in futuro riclassificata. 10

11 Le suddette modifiche dovranno essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1 gennaio L applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall Unione Europea. 3. COMUNICAZIONE CONSOB N DEL 19 GENNAIO 2015 IN MERITO AI TEMI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE AL A gennaio 2015, anche a seguito della propria attività di verifica sull informativa degli emittenti svolta nel corso del 2014, Consob ha pubblicato la comunicazione n in materia di Temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al con lo scopo di richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio su particolari aree ritenute di maggiore criticità, evidenziate anche dall'esma nel Public Statement "European common enforcement priorities for 2014 financial statements" (ESMA/2014/1309) del 28 ottobre La Consob inoltre precisa che la Comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcun obbligo ulteriore, bensì richiama gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza. Le principali aree di attenzione riportate nella comunicazione sono le seguenti: a) Preparazione e presentazione delle relazioni finanziarie consolidate nuova definizione di controllo A seguito della modifica della definizione di controllo introdotta dal nuovo IFRS 10 Bilancio consolidato, la valutazione di un rapporto di controllo tra un investitore e un entità oggetto di investimento deve tenere in considerazione tutti gli elementi di analisi descritti nella Guida Applicativa del principio stesso. La Consob richiede pertanto di considerare con attenzione i seguenti elementi nella predisposizione del bilancio consolidato: (a) la presenza dei requisiti previsti ai fini della sussistenza del controllo dall'ifrs 10 tenuto conto di quanto rappresentato nella relativa Guida Applicativa; (b) i fatti e le circostanze descritti nel principio IFRS 10 ai paragrafi B38 e seguenti, al fine di verificare la sussistenza del cd. controllo di fatto su un'entità; (c) le caratteristiche previste dall'ifrs 10 necessarie per classificare eventualmente una società come entità di investimento; (d) le informazioni integrative richieste dal principio contabile IFRS 12 sulle valutazioni compiute nell'applicare il principio IFRS 10. b) Rappresentazione degli accordi a controllo congiunto Il nuovo IFRS 11 Accordi a controllo congiunto stabilisce che un entità deve determinare il tipo di accordo congiunto (joint arrangement) in cui è coinvolta, valutando i propri diritti e le proprie obbligazioni e contabilizzando tali diritti e obbligazioni in conformità alle due tipologie di accordo previste: Joint operation e Joint venture. Secondo la Consob per determinare in quale delle suindicate fattispecie rientri un accordo a controllo congiunto, il principio richiede agli Amministratori una attenta valutazione dei diritti e delle obbligazioni rivenienti da tali accordi considerando (i) la struttura e la forma giuridica dell'accordo, (ii) i termini concordati dalle parti nell'accordo contrattuale e (iii) se rilevanti, altri fatti e circostanze. 11

12 Conseguentemente, le autorità di vigilanza richiamano l attenzione sulla corretta applicazione del principio contabile IFRS 11, tenuto conto degli elementi di analisi indicati nella Guida Applicativa e delle discussioni in ambito IFRS IC, nonché sulla completa informativa al riguardo in accordo al principio contabile IFRS 12. c) Iscrizione e misurazione di attività per imposte differite Secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 12 Imposte sul reddito, l iscrizione di un attività fiscale differita per perdite fiscali può essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate le perdite fiscali. Tale aspetto, in una fase di congiuntura economica caratterizzata da bassa crescita, risulta essere di particolare rilievo, poiché l esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro e, nel caso di una storia di perdite recenti, l iscrizione di un attività per imposte differite derivante da perdite fiscali è possibile solo nella misura in cui l entità abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente. Al fine di favorire la pubblicazione di rendicontazioni finanziarie di elevata qualità, la Consob richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dal principio IAS 12, con particolare riguardo: (a) all'esaustività e alla completezza delle informazioni riportate nelle rendicontazioni finanziarie relative alle ipotesi e alle assunzioni che giustificano l'iscrizione di attività per imposte differite (IAS 12.82); (b) all'esercizio in modo ragionevole e consapevole della discrezionalità del redattore del bilancio in relazione alle valutazioni della probabilità di realizzare un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo del beneficio dell'attività fiscale differita (IAS 12.56). d) Verifiche per riduzioni di valore delle attività non finanziarie Consob ribadisce che lo svolgimento di una rigorosa verifica del valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio rappresenta un processo fondamentale per la redazione di bilanci di elevata qualità, in particolare in un contesto quale quello attuale caratterizzato dall esistenza di diffusi segnali esogeni di perdita di valore. Viene pertanto richiamata l attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dai principi contabili internazionali IAS 36 e IFRS 13, con particolare riferimento: ai criteri adottati per l identificazione delle attività (singoli asset o CGU) da sottoporre a impairment test all utilizzo di flussi finanziari stimati sulla base di piani sostenibili e ragionevoli, predisposti dalla direzione aziendale nel processo di determinazione del valore recuperabile qualora sia utilizzata la configurazione di valore d uso, effettuando una analisi di sostenibilità dei dati previsionali alla luce delle migliori evidenze esterne in merito alle prospettive del settore e delle performance storicamente realizzate rispetto a quanto stimato all utilizzo di un tasso di attualizzazione che sia espressione delle valutazioni correnti del valore del denaro e dei rischi specifici dell attività/cgu all utilizzo di ipotesi che farebbero gli operatori di mercato nel processo di determinazione del valore recuperabile qualora fosse utilizzata la configurazione di fair value dedotti i costi di dismissione, rappresentando ogni assunto di base nella determinazione di tale valore recuperabile 12

13 all informativa di bilancio che deve essere specifica per l entità (evitando boiler plate disclosures), nonché includere una sensitivity analysis con riferimento ai principali assunti di base (inclusi i key operational assumptions come, ad esempio, la crescita del fatturato) e le valutazioni della direzione aziendale in merito alle differenze tra i risultati dell impairment test e le evidenze esterne (ad esempio la circostanza in cui la capitalizzazione di borsa è inferiore al patrimonio netto contabile). 4. ATTIVITA DELL ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 4.1. CORSI E SEMINARI 30 marzo 2015 ( ) Convegno gratuito ODCEC Milano: Il nuovo principio IFRS 15, Ricavi (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) Il convegno è dedicato allo studio dei contenuti tecnici del nuovo principio contabile internazionale, che sostituirà il principio IAS 18 e il principio IAS 11 attualmente in vigore, che rispettivamente trattano dei ricavi da vendita di beni e servizi e delle commesse pluriennali. Sono forniti anche esempi applicativi delle nuove norme. 29 settembre 2015 ( ) - Convegno gratuito ODCEC Milano: IFRS 10, 11 e 12: tra teoria e pratica (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) - Con il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore nella comunità europea il nuovo set di principi contabili internazionali sul bilancio consolidato (IFRS 10), sugli accordi a controllo congiunto o joint arrangements (IFRS 11), sulle informazioni da fornire con riferimento alle partecipazioni in altre entità (IFRS 12), sui relativi impatti sulla redazione del bilancio separato (modifiche allo IAS 27) e sulla valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture (modifiche allo IAS 28). Il 13 maggio 2014 un convegno aveva già affrontato il tema dal punto di vista principalmente teorico, pur arricchito da interessanti testimonianze aziendali e da un dibattito sui principali punti di attenzione e le possibili best practices applicative. Il convegno di settembre invece, intende approfondire alcuni aspetti tecnici più complessi dei principi citati, al fine di fare il punto sulla prima applicazione delle norme. Una tavola rotonda con testimonianze aziendali completerà la trattazione. 16 novembre 2015 ( ) Convegno gratuito ODCEC Milano: IFRS 9: come cambia la valutazione degli strumenti finanziari (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) Lo IASB ha completato la stesura e la pubblicazione del nuovo principio IFRS 9, che sostituirà l attuale principio IAS 39, per le sue parti ancora in vigore e le precedenti versioni dello stesso IFRS 9, che coprivano solo parzialmente gli argomenti da trattare in materia di strumenti finanziari. Il convegno si propone di studiare i contenuti tecnici del nuovo principio contabile internazionale, che verosimilmente entrerà in vigore anche nei Paesi membri della UE nei prossimi mesi. Saranno forniti anche esempi applicativi delle nuove norme. 2 dicembre 2015 ( ) Convegno gratuito ODCEC Milano: IFRS: le novità in materia di leasing (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) - Lo IASB sta lavorando da diversi anni a un totale rifacimento del principio contabile IAS 17, Leasing, che concernerà non solo aspetti di dettaglio, ma che introdurrà una visione nuova riguardante i contratti di locazione e dunque una nuova modalità di loro contabilizzazione, valutazione e rappresentazione in bilancio. I più recenti aggiornamenti pubblicati dallo IASB su questo tema sono datati agosto

14 4.2. QUADERNI SAF E ALTRE PUBBLICAZIONI Quaderno SAF Il nuovo bilancio consolidato IFRS e la valutazione delle partecipazioni qualificate Il Quaderno è in corso di elaborazione. Esso si concentra nella descrizione delle nuove regole di consolidamento contenute nel principio IFRS 10, in vigore dall esercizio che si apre il 1 gennaio 2014 o in data successiva. Era prevista la possibilità di applicazione anticipata, purché ne sia data adeguata menzione nelle note al bilancio. Le nuove regole, rispetto a quelle contenute nel precedente principio IAS 27, Bilancio consolidato e separato, si concentrano ora invece soprattutto sul concetto di controllo, da cui deriva la definizione dell area di consolidamento. Talune novità, nondimeno, concernono anche la valutazione e la disclosure della partecipazioni qualificate, vale a dire nel capitale di rischio di joint venture, collegate e controllate. Tali novità sono contenute: a) nel nuovo principio IAS 28, Partecipazioni in società collegate e joint venture; b) nel nuovo principio IFRS 11, Accordi a controllo congiunto; c) nel nuovo principio IFRS 12, Informativa sulle partecipazioni in altre entità. Infine, è d uopo ricordare che il nuovo IAS 27, Bilancio separato, riguarda solo la redazione del bilancio separato della capogruppo e non più anche le norme per la redazione del bilancio consolidato, confluite nel nuovo IFRS

15 APPENDICE TABELLE RIASSUNTIVE DELLE NOVITA IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI A) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2014 Titolo documento IFRS 10 Bilancio consolidato IFRS 11 Accordi a controllo congiunto IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità IAS 27 (2011) Bilancio separato IAS 28 (2011) Partecipazioni in società collegate e joint venture Guida alle disposizioni transitorie (modifiche agli IFRS 10, 11 e 12) Entità di investimento (Modifiche all IFRS 10, all IFRS 12 e allo IAS 27 (2011)) Modifiche ailo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio Compensazione di attività e passività finanziarie Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie (modifica allo IAS 36) Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (modifica allo IAS 39) Data emissione IASB Maggio 2011 Giugno 2012 Ottobre 2012 Dicembre 2011 Maggio Giugno Data di omologazione UE 11 dicembre aprile 20 novembre 13 dicembre dicembre 19 dicembre Regolamento UE e data di pubblicazione in G.U.C.E. (UE) 1254/ dicembre 2012 (UE) 313/ 5 aprile (UE) 1174/ 21 novembre (UE) 1256/ dicembre 2012 (UE) 1374/ 20 dicembre (UE) 1375/ 20 dicembre Entrata in vigore a partire dagli esercizi che iniziano da o dopo 1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio ) 1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio ) 1 gennaio gennaio gennaio gennaio 2014 I suddetti documenti sono stati commentati nella IFRS newsletter n. 1/2014 del 14 aprile B) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 Titolo documento Interpretazione dell IFRIC n. 21 Tributi Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19) Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (ciclo ) Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (ciclo 2011-) Data emissione IASB Maggio Novembre Dicembre Dicembre Data di omologazion e UE 13 giugno dicembre dicembre dicembre 2014 Regolamento UE e data di pubblicazione in G.U.C.E. (UE) 634/ giugno 2014 (UE) n. 2015/29 9 gennaio 2015 (UE) n. 2015/28 9 gennaio 2015 (UE) n. 1361/ dicembre 2014 Entrata in vigore a partire dagli esercizi che iniziano da o dopo 17 giugno 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2014) 1 febbraio 2015 (per lo IASB: 1 luglio 2014) 1 febbraio 2015 (per lo IASB: 1 luglio 2014) 1 gennaio 2015 (per lo IASB: 1 luglio 2014) Nota 1: Documento commentato nella IFRS newsletter n. 3/2014 del novembre 2014 Nota 2: Documenti commentati nella presente IFRS Newsletter Note E consentita l applicazione anticipata, a condizione che vengano applicati utti i documenti. Solo l IFRS 12 può essere applicato anticipatamente senza l obbligo di applicare gli altri documenti Applicazione anticipata consentita Applicazione anticipata consentita Applicazione anticipata consentita Applicazione anticipata consentita Applicazione Note Applicazione anticipata consentita Applicazione anticipata consentita Applicazione anticipata consentita Applicazione anticipata consentita

16 C) Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall Unione Europea e quindi non ancora applicabili Descrizione Modifiche a principi contabili esistenti Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (amendment to IFRS 11) Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38) Agriculture: Bearer plant (Amendments to IAS 16 and IAS 41) Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27) Annual Improvements to IFRSs ( Cycle) Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 Disclosure initiative (Amendments to IAS 1) Nuovi principi contabili Data emissione IASB Entrata in vigore a partire dagli esercizi che iniziano da o dopo Prevista data di omologazione da parte dell Unione Europea Maggio gennaio trimestre Maggio gennaio trimestre Giugno gennaio trimestre Agosto gennaio trimestre Settembre 2014 Settembre 2014 Dicembre 2014 Dicembre 2014 Note 1 gennaio trimestre gennaio 2016 (nel gennaio 2015, lo IASB ha deciso d modificare il documento e di posticipare la sua entrata in vigore) IFRS 14 - Regulatory Deferral Accounts Gennaio gennaio 2016 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Al momento l omologazione è sospesa in attesa di un nuovo documento che sarà pubblicato dallo IASB 1 gennaio trimestre gennaio trimestre Al momento l omologazione è sospesa Maggio gennaio trimestre IFRS 9 Financial Instruments Luglio gennaio semestre Nota 3: Documenti commentati nella presente IFRS Newsletter Nota 4: Documenti già commentati nella IFRS newsletter n. 3/2014 del novembre

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