A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio IMPOSTE DIRETTE

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1 Milano, 5 aprile 2013 Informazioni tributarie 1.4/04/2013 A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio IMPOSTE DIRETTE 1. PEX REGIME DI PARTECIPATION EXEMPTION. NUOVI CHIARIMENTI. (CIRCOLARE N. 7/E DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29 MARZO 2013) L Agenzia delle entrate con la Circolare 7/E del 29 marzo scorso ha fornito nuovi importanti chiarimenti in materia di partecipation exemption, l istituto regolato dall articolo 87 del TUIR, che prevede l esenzione nella misura del 95% delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, ad integrazione di quanto precisato con la circolare n. 36/E del 2004, l Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con riferimento al concetto di esercizio di impresa commerciale di cui al comma 1, lettera d) dell articolo 87, precisando che il requisito di commercialità è soddisfatto tutte le volte in cui la società partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o di servizi potenzialmente produttivi di ricavi, di conseguenza nella fase di start up la partecipata può essere considerata impresa commerciale se, ultimate le fasi preparatorie inizia regolarmente a svolgere le attività per le quali è stata costituita. Con specifico riferimento alle c.d. immobiliari di gestione, l Amministrazione finanziaria ha invece chiarito che il requisito di commercialità è in generale soddisfatto se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali all utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal semplice godimento dello stesso complesso, si rivelano di importo superiore al totale dei canoni di locazione relativi. In caso così non fosse, rimane comunque ammessa per il contribuente la possibilità di fornire prova contraria. Ulteriori chiarimenti recati con il documento in oggetto hanno riguardato i rapporti tra l istituto in esame e la disciplina riguardante le società non operative, l Agenzia ha infatti chiarito che non esiste alternatività, né prevalenza di un istituto sull altro, ma solo semplice concorrenza, non è infatti escluso che l applicazione delle due normative porti a risultati diversi nella soddisfazione di requisito di commercialità e di operatività. Per quanto concerne le holding, sono stati forniti chiarimenti in merito all applicazione del cosiddetto meccanismo del look trough. In particolare è stato precisato che se la holding è localizzata in uno Stato rientrante nella black list contenuta nel D.M. del 21 novembre 2011, il socio residente in Italia dovrà presentare apposita 1

2 istanza di interpello, dimostrando che con la partecipazione nella holding non ha conseguito gli effetti di localizzare, sin dall inizio del periodo di possesso, i redditi in Paesi a regime fiscale favorevole. Non è quindi sufficiente che il presupposto sussista per un triennio. L obbligo di interpello, è comunque chiarito che non sussiste se, in base all articolo 167 del TUIR (c.d. normativa Controlled Foreign Companies) il reddito prodotto dalla holding localizzata in paese balck list è stato tassato per trasparenza in capo al socio residente in Italia, fin dall inizio del periodo di possesso della partecipazione. Un altro caso in cui è chiarito non vigere l obbligo di interpello è quello di partecipazioni detenute in holding estere residenti in paesi non black list che possiedono esclusivamente (o prevalentemente) partecipazioni in società localizzate in paesi a regime fiscale privilegiato. Ulteriori precisazioni fornite dalla Circolare hanno riguardato: il periodo di ininterrotto possesso di cui al comma 1, lettera a), all articolo 87, in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni e i criteri di movimentazione delle partecipazioni confluite in diversi comparti (attivo immobilizzato e circolante). 2. DETRAZIONE DEL 36% SPESE DI ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. E POSSIBILE APPLICARE LA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. (RISOLUZIONE N. 22/E DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 2 APRILE 2013) L Agenzia delle entrate con la Risoluzione 22/E, in risposta ad una istanza di interpello, ha chiarito che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica possono godere della detrazione del 36% (50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) prevista dall articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR. Detta norma ammette alla detrazione IRPEF le spese per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici, richiesta dall articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, l Amministrazione finanziaria ha evidenziato, che la realizzazione dell impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e che qualsiasi certificazione dell impianto può facilmente risultare idonea a dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico, non essendo necessaria una specifica attestazione dell entità del risparmio derivante dall installazione dell impianto. L Agenzia precisa inoltre che rimane esclusa la possibilità di fruire della detrazione in esame quando la cessione dell energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l impianto fotovoltaico abbia una potenza superiore a 20 kw ovvero, quando, pur avendo potenza inferiore a detto limite, l impianto non sia posto direttamente a servizio dell abitazione. 3. IRAP DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO. (CIRCOLARE N. 8/E DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3 APRILE 2013) L Agenzia delle entrate con la Circolare n. 8/E ha fornito importanti chiarimenti in merito all applicazione della deduzione analitica dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente dalla base imponibile IRPEF e IRES, nonché sulla presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse prevista dall articolo 2 del D.L. 201/2011. La Circolare precisa che ai contribuenti è riconosciuta, a regime, la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), sia la quota IRAP analiticamente commisurata al costo per lavoro dipendente e assimilato, non dedotto, sia forfetariamente il 10% dell Irap versata, a condizione che concorrano contemporaneamente alla determinazione della base imponibile interessi passivi e costi per lavoro 2

3 dipendente indeducibili. E ulteriormente chiarito che, nel caso in cui il contribuente non abbia sostenuto costi per oneri finanziari, e abbia già fruito della deduzione forfetaria del 10%, quanto già dedotto dovrà essere scomputato dal calcolo della deduzione analitica per costo del lavoro dipendente e assimilato. L Amministrazione finanziaria precisa inoltre che per il settore bancario tale ipotesi si verifica a partire dal periodo d imposta 2007, per effetto dell applicazione combinata del pro rata patrimoniale e dell indeducibilità degli interessi passivi nella misura del 4%. La Circolare fornisce anche particolari istruzioni ai soggetti che applicano il regime di trasparenza previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, in questi casi la deduzione è operata dalla società trasparente in sede di determinazione del reddito imponibile da imputare ai soci. Parimenti, in caso di rimborso per i periodi d imposta pregressi, la società partecipata, ridetermina il proprio reddito, comunicando ai partecipanti la quota spettante da richiedere a rimborso. Specularmente, per le società partecipanti al regime di consolidato fiscale, di cui all articolo 117 e seguenti del TUIR, spetta alla società consolidante procedere alla presentazione dell istanza di rimborso sulla base degli imponibili rideterminati dalle consolidate, ma solo per i periodi di vigenza del regime. In merito agli effetti sulla disciplina riguardante le società di comodo, il documento di prassi chiarisce che, nel caso in cui per effetto del riconoscimento della deduzione analitica la società consegua un reddito inferiore a quello minimo presunto previsto per esser considerata di comodo, ovvero una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell applicazione della disciplina concernente le società in perdita sistemica o le società di comodo. La Circolare affronta infine diversi casi di applicazione della deduzione in presenza di operazioni straordinarie (fusione per incorporazione, fusione con retrodatazione, scissione parziale e totale). ALTRE IMPOSTE E TASSE 1. IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. NUOVI CHIARIMENTI. (RISOLUZIONI 5/DF E 6/DF DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 28 MARZO 2013) Il Ministero dell economia e delle finanze rispondendo a quesiti posti dai contribuenti, ha fornito, con due recenti Risoluzioni, nuovi chiarimenti in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare, quanto alla tempistica di comunicazione delle deliberazioni comunali concernenti le aliquote applicabili per il 2013, è chiarito che le stesse devono essere trasmesse telematicamente dai Comuni entro il prossimo 23 aprile e devono essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile. In loro mancanza, si renderanno applicabili le aliquote pubblicate nel 2012, o in alternativa, in assenza anche di queste ultime, le aliquote base. La data di scadenza per il versamento della prima rata rimane invece fissata nel 17 giugno Un ulteriore chiarimento recato con la Risoluzione 5/DF riguarda l applicazione, in capo al coniuge assegnatario, dell IMU gravante sull ex casa coniugale. A tal proposito è chiarito che la disposizione opera solo nel caso in cui l immobile assegnato sia di proprietà (anche pro-quota) del coniuge non assegnatario, e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in caso di successione nella locazione. Con la Risoluzione 6/DF è invece precisato che il termine di novanta giorni per la presentazione della dichiarazione relativa ai fabbricati di categoria catastale D non iscritti in catasto (o iscritti senza attribuzione della rendita), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, decorre dalla chiusura del periodo d imposta in cui il contribuente è in possesso di tutti gli elementi utili per la determinazione della base imponibile. 2. IMPOSTA SOSTITUTIVA 3

4 CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI A MEDIO E LUNGO TERMINE STIPULATI ALL ESTERO. (RISOLUZIONE N. 20/E DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28 MARZO 2013) L Agenzia delle entrate con la Risoluzione 20/E del 28 marzo scorso, ha chiarito che non rientra nella definizione di abuso di diritto fino ad oggi elaborata dalla giurisprudenza, l effettuazione di operazioni di finanziamento bancario, a medio e lungo termine, formalmente sottoscritte per atto pubblico all estero tra contraenti residenti in Italia, destinate a produrre effetti giuridici nel nostro Paese. Nella prassi infatti tutti gli atti necessari per l erogazione del finanziamento sono predisposti in Italia e vengono trasmessi all estero solo per la stampa e la sottoscrizione dell atto. Nonostante queste operazioni non rientrino nella sfera dell abuso di diritto, l Agenzia ha precisato che qualora il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto risulti già da scrittura privata semplice stipulata in Italia (prima che da atto pubblico sottoscritto all estero), si può ritenere che l atto si sia formato per iscritto nel territorio Italiano e che quindi ricada nell ambito applicativo dell imposta sostitutiva ai sensi all articolo 2 del Testo unico sul Registro. 3. TOBIN TAX INTEGRATA LA LISTA DEI PAESI CON I QUALI SONO IN VIGORE ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI O PER L ASSISTENZA AL RECUPERO CREDITI. (PROVVEDIMENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28 MARZO 2013) L Agenzia delle entrate ha aggiornato l elenco dei Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l assistenza al recupero crediti, integrando la lista contenuta nel Provvedimento direttoriale dello scorso primo marzo. I nuovi paesi inseriti sono: Australia, India e Stati Uniti d America. RISCOSSIONE 1. CODICI TRIBUTO ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE A SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA. (RISOLUZIONE N. 21 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29 MARZO 2013) L Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute dai contribuenti a titolo di addizionale comunale all IRPEF (imposta, interessi e sanzioni) a seguito del ricevimento di comunicazioni inviate ai sensi dell articolo 36-bis del D.p.R. 600/1973 per l anno d imposta 2011 e successivi. I codici tributo istituiti sono 910B denominato Art. 36-bis,D.P.R.n. 600/73 addizionale comunale all Irpef IMPOSTA, 911B denominato Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 addizionale comunale all Irpef INTERESSI e 912B denominato Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 addizionale comunale all Irpef SANZIONE. ALTRE NOTIZIE DI RILEVANTE INTERESSE 1. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA COMUNI E ENTRATE DEFINITE LE REGOLE PER LO SCAMBIO DEI DATI TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI. (PROVVEDIMENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29 MARZO 2013) 4

5 L Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 29 marzo scorso ha definito le modalità con cui Comuni ed Agenzia delle entrate scambieranno i dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte (o iscrivibili) al catasto edilizio urbano, anche ai fini della TARES. La necessità di emanazione del Provvedimento in esame nasce dall applicazione dell articolo 14, comma 9 del D.L. 201/2011. Le regole tecniche dell interscambio sono consultabili all indirizzo internet 5

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