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1 Alle Aziende Assistite Lettera Circolare Vicenza, 26 gennaio 2011 Loro Sedi Oggetto: Novità e approfondimenti vari 2011 Sommario 1. Compensazioni limitate per chi presenta ruoli non pagati 2. Le regole di compensazione del credito Iva relativo all anno Black List: tempo di correzioni 4. Ravvedimento operoso 5. Archivio Vies: obbligo di comunicazione di operazioni intracomunitarie 6. Territorialità Iva: fiere e manifestazioni, art. 7 quinquies D.p.r. 633/72 7. Leasing immobiliare: imposta sostitutiva del 2% 8. Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva 9. Reverse charge: cambia il regime sanzionatorio 10. Cessione immobili abitativi 11. La detrazione del 55% in 10 rate 12. Tariffe ACI 2011 e gestione del benefit auto 13. Le novità del mille proroghe 1

2 1. Compensazioni limitate per chi presenta ruoli non pagati A decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali (Ires, Irpef ed IVA) è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (Ires, Irpef ed IVA), e per i quali è scaduto il termine di pagamento (ovvero, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia stato presentato ricorso alla commissione tributaria competente). In caso di inosservanza del nuovo divieto, la norma prevede che si applichi la sanzione del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. La limitazione non riguarda la compensazione verticale (ad esempio crediti iva con debiti iva in F24 o saldi Ires a credito con acconti Ires da versare) 2. Le regole di compensazione del credito Iva relativo all anno In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno. Per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale: - fino ad ,00 si possono usare dall inizio dell anno, anche tramite home banking; - per gli ulteriori si possono compensare a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva, e quindi non prima del 16/03/2011 ed inviando il mod. F24 esclusivamente tramite i canali telematici di Entratel/Fisconline; - per compensazioni superiori ad ,00 è necessaria l apposizione del visto di conformità nella dichiarazione Iva. Tali crediti potranno essere utilizzati solamente a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva vistata, inviando il mod. F24 esclusivamente tramite i canali telematici di Entratel/Fisconline. Il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale può essere utilizzato fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all anno 2010 e non deve sottostare alle regole sopra descritte, a condizione che non venga 2

3 fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato 2009 come anno di riferimento ATTENZIONE: in caso di credito iva relativo al 2009 superiore al limite dei euro, la compensazione è possibile solamente in presenza di una dichiarazione Iva relativa al 2009 vistata; se invece si vuol far confluire il residuo credito iva del 2009 nella dichiarazione Iva 2011 il credito viene a tutti gli effetti rigenerato come credito Iva relativo all anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. Si ricorda, inoltre, il limite massimo di compensazione orizzontale con il mod. F24 di ,89 riferito ad anno solare. 3. Black List: tempo di correzioni Con la CM 54/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha stabilito che in sede di prima applicazione della nuova normativa, non saranno applicate sanzioni per le violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione, qualora il contribuente provveda a sanare tali irregolarità con una comunicazione integrativa da inviare entro il termine del 31 gennaio In particolare sarà possibile regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, eventuali violazioni nelle comunicazioni al fisco delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici in paesi black list, in relazione al terzo trimestre 2010 (soggetti trimestrali) o ai mesi da luglio a novembre 2010 (soggetti mensili). Pertanto, affinché la sanatoria possa trovare applicazione, le operazioni devono essere state comunque dichiarate nei termini di legge. È dunque necessario che i contribuenti abbiano proceduto all invio delle comunicazioni, ancorché incomplete o irregolari, nei termini previsti dalla disciplina. 4. Ravvedimento operoso La Finanziaria ha previsto un aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso, dal 1 febbraio 2011 per correggere spontaneamente gli omessi versamenti le sanzioni sono così modificate: - dal 2,50% al 3,00% per le violazioni sanate con il ravvedimento breve (entro 30 giorni) - dal 3,00% al 3,75% per le violazioni sanate con il ravvedimento lungo (entro 1 anno) 3

4 Le nuove sanzioni si applicheranno per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio 2011 VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE DAL vecchie sanzioni omesso/insufficiente versamento tributi 30 giorni dalla violazione 3% 2,5% presentazione dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione 3,75% 3% Al fine di un corretto conteggio degli interessi dovuti sul ritardato versamento, si segnala che gli interessi legali dal 1 gennaio 2011 gli interessi legali passano dal 1,00% al 1,50%. 5. Archivio Vies: obbligo di comunicazione di operazioni intracomunitarie I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno inviare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate ed essere inseriti nell Archivio c.d. VIES (banca dati delle partite Iva autorizzate ad operare in ambito comunitario). Il richiamo operato al D.L. n.331/93 lascia intendere che l autorizzazione si renda necessaria per l effettuazione di cessioni e acquisti di beni e non anche con riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute (è comunque auspicabile una conferma ufficiale). Si distinguono diverse tipologie di soggetti Iva, alle quali si applicheranno differenti procedure: - I soggetti che si accingono ad aprire partita Iva Se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, dovranno compilare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, un apposito campo denominato Operazioni Intracomunitarie del Quadro I dei modelli AA7 oppure AA9; - I soggetti già titolari di partita Iva Devono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante un apposita istanza da presentare all Agenzia delle Entrate; - I soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini Iva presentata a partire dal 31/05/10 e fino al 28/02/11 Se nella Dichiarazione di inizio attività non hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero non hanno posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni 4

5 intracomunitarie (e presentato i relativi Intrastat), verranno esclusi dall Archivio Vies, dei soggetti autorizzati a tali operazioni; Costoro, se intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, dovranno richiedere l inclusione nell archivio mediante un apposita istanza da presentare all Agenzia delle Entrate; - I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/05/10 Sono automaticamente ricompresi nell Archivio Vies, e quindi autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, se hanno presentato negli anni gli elenchi Intrastat. Tali soggetti pertanto non devono effettuare alcuna comunicazione. Se, invece, vogliono retrocedere da tale opzione dovranno comunicarlo, sempre con apposita istanza da presentare all Agenzia delle Entrate. Viceversa, saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie a partire dal 28 febbraio 2011 se non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o se pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini Iva per il La valutazione sull iscrizione all Archivio Si fa presente che la procedura di autorizzazione prevede un termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione/istanza entro il quale l Agenzia delle Entrate verificherà i dati forniti per controllarne completezza ed esattezza ed effettuerà apposita valutazione. Entro tale termine, verrà comunicato esplicito diniego o al contrario si formerà silenzio assenso. Per evitare un periodo di sospensione nella effettuazione di operazioni intra UE è opportuno, quindi, che la presentazione dell istanza avvenga non oltre il prossimo 29 gennaio 2011 in modo da ottenere l autorizzazione tramite silenzio-assenso per la data del 28 febbraio Territorialità IVA: Fiere e manifestazioni, art. 7 quinquies D.p.r. 633/72. Dal 1 gennaio 2011, è cambiata la norma e sono cambiati i criteri per la territorialità, le prestazioni di servizi di seguito elencate: - relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili; - relative a fiere ed esposizioni; - degli organizzatori delle suddette attività; 5

6 - accessorie alle precedenti; - per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie: Se rese a soggetti passivi la rilevanza territoriale dell operazione sarà collegata con il luogo in cui è stabilito il committente (regola generale dell art. 7). NB: queste operazioni non devono essere inserite negli elenchi Intrastat. Se rese a soggetti NON passivi IVA, continuano a rilevare nel territorio dello Stato se l attività è svolta materialmente nel territorio dello stesso. 7. Leasing immobiliare: imposta sostitutiva del 2% Per i contratti di locazione finanziaria immobiliare in essere al 1 gennaio 2011, è dovuta un imposta sostitutiva da versare in un unica soluzione entro il 31/03/2011. Tale imposta è pari al 2% del costo sostenuto dal concedente per l acquisto dell immobile, al netto dell imposta di registro dell 1% applicata sui canoni di locazione, ed ulteriormente ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto al 31/12/ Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del , l amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni operative per l attuazione dell obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a Euro 3.000,00. 1) Soggetti obbligati alla comunicazione Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA. 2) Oggetto della comunicazione Devono essere comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a Euro al netto dell IVA. In riferimento alle operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione (quindi normalmente giustificate da ricevuta o scontrino) il limite è pari a Euro (al lordo dell IVA). 6

7 Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, si considera l ammontare complessivo dei corrispettivi. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a Euro Sono escluse dall obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: - le importazioni; - le esportazioni; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute con soggetti cosiddetti black list; - le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. Per quanto riguarda l individuazione temporale dei dati da trasmettere, bisogna fare riferimento al momento di annotazione nei registri IVA o, in mancanza, al momento di effettuazione dell operazione (art. 6 del DPR n. 633/1972). 3) Prima applicazione In relazione al solo periodo d imposta 2010, il limite quantitativo per l obbligo di comunicazione è elevato a euro indicando solo le operazioni soggette a fatturazione. Inoltre sono escluse dall obbligo di comunicazione le spese per le quali non ricorre l obbligo di fatturazione effettuate fino al ) Elementi da indicare nella comunicazione Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione: a) l anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente; c) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; d) i corrispettivi dovuti e l importo dell IVA applicata (o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti), oppure, per le operazioni senza obbligo di fatturazione i corrispettivi comprensivi dell IVA. 7

8 Viene anche indicato che, nel caso di operazioni non soggette all obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario deve fornire anche cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale. 5) Termini e modalità di invio La comunicazione deve essere effettuata a regime entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, per il periodo d imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al È possibile inviare una comunicazione sostitutiva di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e venga inviata, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. La comunicazione deve essere inviata, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando l apposito software predisposto dall Agenzia delle Entrate. 9. Reverse charge: cambia il regime sanzionatorio Dal 1 gennaio 2011 è cambiato il regime sanzionatorio per gli irregolari versamenti da reverse charge. Non c è più, infatti, il tetto massimo di penalità fissato a 10mila euro. Il quadro sanzionatorio in materia è contenuto nell'articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs n. 471/97. Dal 1 gennaio 2008, al committente (o cessionario) che non assolve l'imposta per acquisti soggetti al reverse charge, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non applicata, con un minimo di 258 euro; la stessa sanzione è prevista per l'emittente della fattura che erroneamente applichi l'iva su un'operazione soggetta al regime dell'inversione, omettendone tuttavia il versamento. Nei casi in cui l'imposta relativa all'operazione in reverse charge sia stata assolta, seppur irregolarmente, la violazione è, invece, punita con la sanzione del 3% dell'iva irregolarmente versata (al cui pagamento sono tenute solidalmente entrambe le parti del rapporto), fino al con un tetto massimo di 10mila euro. Tale limite valeva, infatti, per le sole infrazioni commesse nei primi tre anni di applicazione della norma (2008, 2009 e 2010) o in anni precedenti (favor rei). 8

9 A partire dal 1 gennaio 2011 queste violazioni, quindi, non potranno più beneficiare di tale limite superiore e i trasgressori saranno sempre chiamati al versamento della sanzione piena, proporzionalmente determinata. 10. Cessione immobili abitativi imponibili Iva per 5 anni dall ultimazione La cessione di un immobile ad uso abitativo (categoria catastale A, escluso A10) nei casi in cui l immobile è ceduto da un impresa di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall ultimazione dei lavori, va assoggettata ad IVA. Decorsi i 4 anni la cessione diventa esente IVA. La finanziaria 2011 ha allungato a 5 gli anni di regime di imponibilità IVA. La descritta modifica ha effetto dal 1 gennaio 2011, per cui è da ritenere che il nuovo termine quinquennale valga per tutte le operazioni effettuate a partire da tale data, comprese quelle per le quali il nuovo termine risulta pendente alla data stessa. In altre parole, restano governate dal vecchio termine quadriennale le operazioni in relazione alle quali tale termine è scaduto alla data del 31 dicembre La detrazione del 55% in 10 rate L agevolazione prevista per gli interventi di risparmio energetico è stata prorogata ma a partire dal 2011 la detrazione deve essere ripartita in 10 anni in luogo degli attuali 5 che restano in vigore fino al Le modalità, nonché la tipologia ed i limiti di spesa non sono variati. 12. Tariffe ACI 2011 e gestione del benefit auto Nel Supplemento Ordinario n. 284 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le consuete tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'aci e valide per i calcoli relativi all'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio Le novità del mille proroghe Slitta al 31/03/2011 l adempimento delle seguenti disposizioni: - regolarizzazione delle case fantasma non censite al catasto o con dati non aggiornati; 9

10 - decollo del modello 770 telematico mensile; Siamo a Vostra completa disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti si rendessero necessari, o qualora foste interessati ad approfondire l argomento con uno dei nostri consulenti preposti. L occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Studi Associati di Consulenza Aziendale I Consulenti dell area Fiscale, Tributaria e Amministrativa Curata da: Dott. Tammy Capasso Dott. Antonio Marchezzolo TC/lb 10

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