Compensazione legale e credito sub iudice.



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Compensazione legale e credito sub iudice. Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 11.9.15, n.18001, Pres. Salmè, Est. Vivaldi di Filomena Naldi 1. Premessa. I termini della questione Con ordinanza dell 11.9.2015 n.18001 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale in merito, ha rimesso al Primo Presidente della Corte, ai fini di una eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la delicata questione concernente l operatività della compensazione legale qualora uno dei crediti sia ancora sub iudice, ovvero accertato giudizialmente, ma con sentenza non ancora passata in giudicato. Questo, in sintesi, il fatto storico dal quale trae origine la questione: in un giudizio di opposizione a precetto veniva dichiarato estinto il credito della società opposta per compensazione con altro credito che la società opponete vantava verso di essa, sebbene detto controcredito difettasse del requisito della certezza, poiché fondato su sentenza non ancora passata in giudicato. La decisione veniva poi confermata in sede di appello e contro di essa la società opposta proponeva Ricorso per Cassazione, in sostanza rilevando e dolendosi che non poteva farsi luogo a compensazione legale poiché il credito opposto in compensazione difettava del necessario requisito della certezza, in quanto fondato su sentenza non ancora passata in giudicato ed, ancora, che la prova del passaggio in giudicato spettasse alla società opponente diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata. La citata ordinanza espone, dunque, presupposti e modalità operative della compensazione legale alla luce dei costanti principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, per poi rilevare che essi sembrano esser posti in dubbio da una recente sentenza della Corte stessa (n. 23573 del 2013), la quale ha affermato che la circostanza che l accertamento di un credito risulti sub iudice non è di ostacolo alla possibilità che il titolare lo opponga in compensazione al credito fatto valere in un diverso giudizio dal suo debitore. In tal caso, se i due giudizi pendano dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario, il coordinamento tra di essi deve avvenire attraverso la loro riunione, all esito della quale il giudice potrà procedere nei modi indicati dall art. 1243 co. 2 c.c. Se, invece, pendono dinanzi ad uffici diversi (e non risulti possibile la rimessione della causa, ai sensi dell art. 40 c.p.c. in favore del giudice competente per la controversia avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione), ovvero il 1

giudizio sul credito eccepito in compensazione penda in grado di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia, sul credito principale, di una condanna con riserva all esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e contestuale rimessione della causa nel ruolo per decidere in merito alla sussistenza delle condizioni per la compensazione, seguita da sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, co. 2 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito. 2. Compensazione legale e certezza processuale del credito: la posizione della giurisprudenza Per meglio inquadrare la questione problematica al vaglio degli Ermellini, appare a questo punto utile una, sia pur breve, disamina dell istituto in argomento. Come noto, la compensazione legale è una delle tre forme di compensazione previste dal nostro ordinamento agli artt.1241 ss. c.c. Modo di estinzione dell obbligazione diverso dall adempimento ed a carattere satisfattorio, la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate l una verso l altra 1, estinguendo i due debiti per le quantità corrispondenti (art 1241 c.c.). La compensazione è, dunque, tecnicamente l elisione di due reciproche obbligazioni (reciprocità dei debiti) fino al limite della loro concorrenza, e realizza altresì il soddisfacimento di ciascun creditore, pur senza l attuazione dell obbligo da parte del debitore, consentendogli il conseguimento di un interesse diverso e succedaneo rispetto a quello originario, ed identificabile con l interesse ad essere liberato dal proprio debito ( in ciò rinvenendosi il carattere satisfattivo di essa). Due sono le ragioni che reggono il meccanismo de quo: da una parte esso corrisponde ad una elementare esigenza di economia dei mezzi giuridici, essendo inutile dar luogo a due adempimenti reciproci che possono evitarsi; dall altra disvela un criterio di garanzia della realizzazione del credito 2 ed un principio di autotutela, consentendo ad un soggetto, che si trovi ad essere all un tempo debitore e creditore verso la stessa 1 Va specificato che le norme sulla compensazione presuppongono l autonomia dei due diversi rapporti di debitocredito, ossia la necessità che essi sorgano da titoli distinti. Si parla, infatti, di compensazione impropria o atecnica nel caso in cui crediti e debiti ineriscano allo stesso rapporto, poiché in tale ipotesi la loro elisione è frutto di un mero conteggio contabile di dare e avere. 2 In tal senso v. GAZZONI,Manuale di diritto privato,xv ed.,edizioni scientifiche Italiane,592 2

persona, di tutelarsi preventivamente non eseguendo la propria prestazione e, di contro, di avvalersi della compensazione qualora tema un futuro inadempimento. Il nostro ordinamento prevede tre tipi di compensazione, legale, giudiziale e volontaria, che si differenziano quanto a presupposti e modalità operative. La compensazione legale è la compensazione che ha luogo di diritto, ope legis, quando si tratta di debiti omogenei, liquidi, esigibili e certi 3 (art 1243 co. 1 c.c.): in tal caso, e come meglio si dirà in seguito, il meccanismo estintivo opera in virtù e per il semplice fatto oggettivo della coesistenza dei due debiti reciproci (compensatio necessaria est), sebbene sia precluso al giudice rilevarla d ufficio, essendo all uopo necessaria un apposita eccezione 4 della parte ( art. 1241c.c.) che manifesti l intento di avvalersi della compensazione stessa 5. La sentenza che la accerta ha, pertanto, natura meramente dichiarativa, poichè con essa il giudice si limita a rilevare un fatto già verificatosi, l avvenuta compensazione, ed opera ex tunc sin dal giorno della coesistenza dei due debiti. Del resto il fatto che l effetto estintivo si produca sin dal momento della coesistenza dei due debiti è confermato dalla previsione del comma secondo dell art.1242 c.c. a tenore del quale la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei debiti. La compensazione è, invece, giudiziale quando uno dei debiti (o entrambi), pur essendo omogeneo (rispetto a quello azionato) ed altresì esigibile, difetti del carattere della liquidità, ma sia tuttavia di facile e pronta liquidazione: in questo caso la compensazione non avviene di diritto, ma è l effetto della sentenza del giudice che può dichiarala, sempre su eccezione della parte interessata, questa volta con effetto ex nunc, per la parte del debito che riconosce esistente; inoltre il giudice può anche sospendere la condanna al pagamento del debito liquido fino all accertamento del 3 C. M. BIANCA,Diritto civile IV,l obbligazione,milano,giuffrè 1993,481. 4 La previsione testuale della non rilevabilità ufficiosa della compensazione legale ha dato luogo ad un complesso dibattito circa la reale configurazione della modalità operativa di essa, inducendo parte della dottrina a ritenere che la coesistenza dei debiti non sia sufficiente a produrre l estinzione di essi, essendo di contro necessaria altersì l apposita eccezione processuale. Altra parte della dottrina e la giurisprudenza ammettono, invece, in ossequio al dato letterale, l immediata efficacia estintiva sin dal momento della coesistenza dei crediti, opinando, essenzialmente, che la non rilevabilità officiosa esprima piuttosto l idea di lasciare alla valutazione del privato la scelta se usufruire o meno di un effetto estintivo comunque già prodottosi, e cioè poiché solo la parte interessata può valutare il proprio interesse ad adempiere. 5 Al di fuori del processo non può ritenersi sussistente l onere di un eccezione sostanziale di compensazione:la parte che intenda valersi dell effetto estintivo ben potrà manifestare tale volontà all altra, fermo restando che, da una parte ciò non incide sull effetto estintivo stesso che scaturisce comunque dalla mera coesistenza dei rapporti obbligatori, dall altra resta pur sempre fermo l onere di eccepire la compensazione in giudizio qualora la vicenda si sposti in sede processuale. 3

credito opposto in compensazione ( art 1243 co.2 c.c.) 6. Con tutta evidenza in tale ipotesi la sentenza avrà efficacia costitutiva dell effetto estintivo. In sostanza la differenza tra le due forme di compensazione esaminate sta in ciò, che in quella legale il carattere di liquidità dei crediti è anteriore alla lite e, dunque, può definirsi sostanziale, mentre in quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido, ma lo diviene solo a seguito della valutazione giudiziale e, pertanto, gli effetti di essa non retroagiscono al momento della coesistenza dei due debiti. Infine, si definisce volontaria o negoziale la compensazione che si realizza per accordo delle parti, laddove non ricorrano i requisiti necessari per l operare delle altre due forme di compensazione ( art 1252 c.c.). In tale evenienza l elisione dei reciproci debiti sarà, dunque, il prodotto della stipula di un contratto. Venendo, in particolare, alla compensazione legale, che qui principalmente interessa, tre sono i presupposti 7 richiesti espressamente della legge ai fini della sua operatività: l omogeneità, la liquidità e l esigibilità dei debiti reciproci. L omogeneità dei debiti implica i debiti abbiano ad oggetto somme di denaro ovvero quantità di cose fungibili dello stesso genere, poiché solo in tal modo essi si presentano come comparabili. La liquidità si ha quando il debito è nel suo ammontare determinato o comunque facilmente determinabile mediante operazioni di mero calcolo aritmetico. Con ogni evidenza l illiquidità, e dunque l incertezza sull ammontare del debito, preclude la compensazione legale, essendo incerta la misura dell estinzione, ma non impedisce quella giudiziale, come si è visto, non comportando incertezza circa la fonte dell obbligazione. Va, peraltro, rilevato che parte della dottrina 8 identifica (rectius associa) il requisito della liquidità a quello della certezza del debito in senso soggettivo, ossia alla mancanza di contestazione dello stesso, definendo liquido 9 il credito che esiste, è certo ed è determinato nell ammontare. 6 La disciplina della compensazione giudiziale tende al contemperamento di due opposti interessi:quello del titolare del credito liquido a non attendere la liquidazione del debito illiquido oppostogli in compensazione quando questa appaia complessa;quello del titolare del credito illiquido a non effettuare il pagamento qualora, di contro, la liquidazione appaia pronta e facile. 7 Va sottolineato che la giurisprudenza costantemente afferma che i due debiti devono essere altresì autonomi ossia scaturenti da titoli diversi (Cass.10.2.2003,n.1955). 8 V. in tal senso GAZZONI op. cit. 9 Secondo PERLINGIERI, Dei modi di estinzione dell obbligazione diversi dall adempimento, è liquido il credito certus an, quid,quale, quantum debeatur,intendendo per certus an, che non è liquido il debito contestato, che non qualunque contestazione toglie la certezza, ma solo quella seria. Invero non è sufficiente una incertezza soggettiva o 4

Invero, mancando specifiche indicazioni normative, si è discusso sull esatto significato del concetto di liquidità. Secondo un certo orientamento dottrinario è liquido il credito che si presenti non solo determinato nel suo ammontare, ma altresì incontroverso nel titolo, il che equivale a dire che il credito è liquido quando è certo, ossia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, ovvero non processualmente contestato. Per altra impostazione, invece, la valutazione circa la ricorrenza del carattere di liquidità del credito va effettuata alla stregua di criteri puramente obiettivi avendo riguardo a quanto risulta dal titolo costitutivo. Anche in giurisprudenza si è talora qualificato come illiquido il credito contestato sottolineando che la contestazione, a meno che non appaia palesemente infondata e pretestuosa, priva il credito del carattere della liquidità 10. L esigibilità comporta che i debiti non debbano essere sottoposti né a termine, né a condizione sospensiva e, altresì, non debbano derivare da obbligazioni naturali. Ma tra i presupposti necessari per l operare del meccanismo compensativo di fonte legale da sempre si annovera, altresì, la certezza dei debiti reciproci, quale requisito indefettibile, sebbene non espressamente stabilito dal legislatore, diversamente da quanto accade per l omogeneità, la liquidità e l esigibilità. Il debito è certo quando concerne rapporti non condizionali, precisamente non sottoposti a condizione sospensiva, ed altresì quando vi sia determinatezza circa i soggetti e l oggetto del rapporto. In sostanza vi sarebbe incertezza qualora la determinazione del rapporto stesso fosse rimessa all esercizio di poteri discrezionali o a fattori incerti 11. Va, tuttavia, rilevato che pressoché unanime giurisprudenza richiede, altresì, come si vedrà e come rilevato dalla ordinanza in commento, anche la certezza c.d. processuale del credito per l operare della compensazione legale: è cioè necessario si tratti di rapporti accertati con sentenza passata in giudicato, o comunque non contestati processualmente. Ed invero costantemente si afferma che l estinzione per compensazione legale dei due debiti (art.1242 c.c.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi, ma anche la loro certezza, e di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria esecutività facoltizza una semplice contestazione per far venir meno il carattere di liquidità del credito, tale precisazione permette di cogliere la differenza tra la compensazione legale e quella giudiziale, ricorrendo la prima di esse allorquando il giudice accerti che il credito era ab origine determinato nel suo ammontare malgrado la contestazione di una delle parti. 10 Cass. Sez. Un 5.6.75,n.2234, Cass.15.7.1982,n.4161. 11 In tal senso C. M. BIANCA, op. cit. 5

solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare), ma non ne comporta la irrevocabile certezza. 12 Da quanto affermato discende, dunque, che quando vengono in questione due crediti ( o debiti) sanzionati da un titolo giudiziario non definitivo, ancorché provvisoriamente eseguibile, l eventualità che il titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell impugnazione esperita o esperibile impedisce l operatività della compensazione, la quale, essendo un mezzo di estinzione delle obbligazioni, postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni provvisorie 13. Appare, dunque, evidente, alla stregua della citato orientamento, che qualora sia in corso un accertamento giudiziale sull esistenza del debito e non si sia ancora giunti ad una sentenza incontrovertibile, la situazione di coesistenza dei debiti non è definitiva, ma suscettiva di modificazione, con conseguente impossibilità del prodursi dell effetto estintivo della compensazione legale in ragione della mancanza del carattere di certezza del debito. Ancora, la suddetta impostazione implica che affinché sia eccepibile la compensazione legale è necessario che ricorra il requisito della certezza dei reciproci crediti, così come sopra delineato, per tal via escludendo la deducibilità in compensazione di un credito sub iudice in un giudizio, in altro separato giudizio in cui venga fatto valere un controcredito. Né, del resto, in una siffatta ipotesi sarebbe possibile invocare l operatività del diverso meccanismo della compensazione giudiziale ex art. 1243 co. 2 c.c., poiché consolidata giurisprudenza afferma che essa presuppone che l accertamento del controcredito avvenga da parte dello stesso giudice innanzi al quale la compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede. In tale ipotesi resta, pertanto, esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va parimenti esclusa l invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall art. 295 c.p.c. o dall art. 337 secondo comma c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art.1243 14. Secondo il suddetto orientamento tanto discende, tra l altro,dalla considerazione che la sospensione contemplata dal comma 2 dell art.1243c.c. non è identificabile con il provvedimento ex 295 c.p.c., ma consiste semplicemente nel ritardare la decisione sul 12 Cass.13.5.1987,n.4423, con precedenti tutti conformi. 13 Cass.6.12.1974,n.4074. 14 Cass..n.325 del 1992; Cass. n.8838 del 2001 e Cass. n.9904 del 2013 6

credito oggetto di domanda, il che, a sua volta, presuppone che il giudice adito abbia ritenuto la pronta e facile liquidabilità del credito eccepito in compensazione, valutazione che, con ogni evidenza, gli è preclusa laddove si tratti di situazioni dedotte in un giudizio pendente di fronte ad altro giudice. Tuttavia circa l indefettibilità del requisito della certezza in senso processuale del credito, non sono, invero, mancate voci contrarie in dottrina rilevandosi che le condizioni richieste ex lege per l operare del meccanismo compensativo vanno valutate in modo puramente obiettivo, prescindendo dalle eventuali contestazioni dei rapporti, il cui intervento rende solamente necessaria l attività di accertamento del giudice 15. 3.Il nuovo orientamento giurisprudenziale: il credito sub iudice è opponibile in un diverso giudizio. Su questa scia pare collocarsi, in verità, la sentenza della Corte di Cassazione (n. 23537 del 2013), richiamata nell ordinanza in commento quale pronuncia che si pone in frizione con i consolidati principi in materia di compensazione legale. Dal complesso tessuto argomentativo di detta decisione, che invero presta maggiore rilievo ai profili processuali ed ai meccanismi giuridici a disposizione del giudice per coordinare i due procedimenti aventi ad oggetto credito e controcredito, si evince, in sostanza, che per individuare il momento della coesistenza dei due crediti reciproci, e dunque, per così dire, il momento genetico della compensazione, non si deve far riferimento a quello del verificarsi della certezza processuale, ossia al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la fattispecie costitutiva del controcredito, poiché un siffatto ragionamento altera i rapporti tra diritto sostanziale e processuale. In altre parole, sottolinea la corte di legittimità, i tre presupposti alla cui ricorrenza l ordinamento subordina l operatività della compensazione a livello di diritto sostanziale, ovvero la certezza dei crediti (intesa come liquidità), l omogeneità e la coesistenza, sono del tutto indipendenti dalla vicenda processuale trovando riscontro nel dato sostanziale, che da quella deve essere solo accertato. In particolare, si afferma chiaramente che l accertamento sotteso alla cosa giudicata in punto di certezza, cioè di incontestabilità del controcredito per essere definitivamente acclarata l esistenza della sua fattispecie costitutiva, non aveva alcun rilievo ai fini dell individuazione della coesistenza dei due crediti: tale coesistenza, infatti, si correlava alla contemporanea operatività della fattispecie costitutiva dei due 15 In tal senso opina lo SCHLESINGER,Compensazione(diritto civile),in NDI,III. 7

crediti a livello sostanziale, mentre l accertamento giudiziale di ognuna di esse non aveva alcuna incidenza ai fini di detta operatività. In altre parole, e come rilevato dall ordinanza di rimessione, la sentenza de qua lascia intendere che i presupposti per l operatività della compensazione ex artt. 1242 e 1243 c.c. poggino sulla omogeneità e sulla coesistenza delle fattispecie costitutive. Ne discende la possibilità di opporre in compensazione anche il credito che sia sub iudice, sol che ricorrano le condizioni di omogeneità e coesistenza, condizioni che, a parere dei giudici di legittimità, sono supposte altresì dal secondo comma dell art. 1243 c.c. che disciplina la compensazione giudiziale. Del resto, rileva la Corte, l art. 35 c.p.c. 16 contiene elementi decisivi per risolvere il problema della deducibilità in compensazione del credito su cui penda altro giudizio, poiché con esso si ammette la possibilità che, una volta eccepito in compensazione un credito che ecceda la competenza per valore del giudice adito, questo venga contestato dall attore e, ciononostante, resti ammissibile l operare del meccanismo compensativo secondo le regole dettate dalla stessa norma. Risulta, allora, difficile giustificare ragionevolmente la non deducibilità in compensazione di un controcredito che sia già sub iudice in altro giudizio pendente dato che in tal caso, in sostanza, la contestazione viene solo ad essere rinnovata nel giudizio in cui esso viene eccepito. Ed invero, una simile conclusione, opinano i giudici di legittimità, con conseguente impossibilità di dedurre il credito controverso in compensazione, comporterebbe non solo una irragionevole disciplina processuale con lesione del diritto di difesa, ma altresì una irragionevole disciplina di diritto sostanziale trattandosi, in definitiva, diversamente situazioni aventi lo stesso presupposto, ovvero la contestazione del controcredito, e ciò senza che sia dato rinvenire una ragione giustificativa, posto che il dato della pendenza di altro processo sul credito eccepito in compensazione non è di per sé idoneo a giustificare tale disparità essendo, di contro, presenti nell ordinamento i meccanismi necessari a risolvere e gestire l ipotesi in esame. Difatti gli artt. 1243 c.c. e 35 c.p.c offrono regole idonee ad orientare il giudice nella gestione della situazione in cui viene a trovarsi nel caso in cui sia dedotto in compensazione un credito già oggetto di altro giudizio, potendosi far luogo a due 16 Ai sensi dell art.35 c.p.c., il quale disciplina l eccezione di compensazione, quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile,può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre,l esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione;altrimenti provvede a norma dell articolo precedente. 8

differenti soluzioni: se il giudizio sul controcredito pende davanti allo stesso ufficio giudiziario si farà luogo alla riunione ex art 274 c.p.c., così creandosi una situazione identica a quella di cui al 1243 comma secondo c.c., con la sola (irrilevante) particolarità temporale che la contestazione del controcredito era già in essere e non si esprime all atto in cui la compensazione viene invocata ; se, invece la riunione non sia possibile, ed altresì se i giudizi pendano innanzi ad uffici diversi (e non risulti praticabile la rimessione ex art 40 c.p.c.), ovvero il giudizio sul controcredito penda in grado di impugnazione, il giudice dovrà pronunciare sul credito principale condanna con riserva all esito della decisione sul controcredito in compensazione, con sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito. In sostanza, secondo i giudici di legittimità ancorchè la norma dell art. 1243 non lo dica, l unica condizione che deve sempre guidare il giudice <<..>> è una valutazione positiva sulla stessa configurabilità della compensabilità quanto al presupposto di cui all art.1241 c.c., cioè quello della (loro) omogeneità, mentre la valutazione sulla liquidità del credito di cui residua l accertamento e quella sulla coesistenza con il credito principale accertato rimane demandata alla decisione successiva. Tale essendo l attuale quadro giurisprudenziale, rilevando un contrasto circa la possibilità di opporre in compensazione un credito sub iudice, la Corte di Cassazione ha rimesso, come detto, gli atti al Primo Presidente sottolineando come i principi espressi dalla recente decisione della Corte di Cassazione sembrino porre nel dubbio quelli più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, ed alla stregua dei quali l operatività della compensazione legale è impedita qualora uno dei crediti sia ancora sub iudice. 4. Conclusioni. aspettando le Sezioni Unite Invero, se a giustificazione e fondamento dell orientamento tradizionale milita la circostanza che, essendo la compensazione un modo di estinzione delle obbligazioni, è necessario che i reciproci crediti risultino definitivamente accertati e non suscettivi di modificazioni, a favore della più recente posizione giurisprudenziale può, come del resto si evidenzia nella citata sentenza della Corte di Cassazione, rilevarsi che la compensazione è altresì mezzo di difesa contro l altrui pretesa creditoria, la cui operatività dipende da presupposti di stampo sostanziale, che sono indipendenti dalla vicenda processuale, e che nel processo vanno solamente accertati. 9

Pertanto, escludere la possibilità di opporre in compensazione il credito sub iudice comporterebbe una lesione del diritto di difesa ex art 24 Cost., senza che sia dato rivenire una ragionevole giustificazione, posto che nell ordinamento esistono, come visto, degli strumenti idonei alla gestione dell ipotesi in esame. In sostanza risulterebbe irragionevole consentire l operatività del meccanismo compensativo di fronte ad una contestazione nuova del controcredito opposto (ipotesi disciplinata dall art. 35 c.p.c.), e che impone di iniziare ex novo l attività di accertamento del credito stesso e, di contro, negarla quando la contestazione non è nuova, ma già in essere, stante la pendenza di un processo sul controcredito, a maggior ragione laddove sia già intervenuta una sentenza che accerta il credito opposto, sebbene non ancora in via definitiva. Inoltre va rilevato che, a fronte di un orientamento dottrinario 17 che ritiene una sentenza in primo grado e provvisoriamente eseguibile non sufficiente ad attribuire al credito la qualifica della certezza, non manca chi opina in senso contrario 18. Sulla base di tali premesse ermeneutiche pare ragionevole attendersi un revirement giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite a favore del nuovo orientamento emerso in giurisprudenza, anche alla luce dei principi di effettività della tutela e di concentrazione delle decisioni 19, indicati di recente proprio dalla Suprema Corte quali valori funzionali del processo. Si tratta di principi che devono permeare l intero sistema processuale 20 e rispetto ai quali sia il legislatore che la giurisprudenza si stanno mostrando sempre più sensibili. Ed invero la soluzione fornita dalla Corte di cassazione n. 23573 del 2013, attraverso il richiamo ai meccanismi della riunione e della rimessione ( e della sospensione quale extrema ratio), da un lato valorizza la realizzazione del simultaneus processus, espressione del principio di economia dei mezzi processuali, dall altro consente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa alla parte che deduce in compensazione un credito già sub iudice. A ben vedere, come inizialmente rilevato, si tratta delle medesime istanze sottese alla compensazione stessa: infatti, se da una parte essa consente l economia dei mezzi giuridici, evitando che siano posti in essere due adempimenti reciproci, dall altra fornisce, altresì, un efficace strumento di difesa contro l altrui pretesa creditoria, la cui 17 RAGUSA-MAGGIORE, Compensazione (diritto civile) in Enc.dir.,VIII 18 PERLINGIERI, op.cit 19 Il riferimento è a Cass. Sez. Un. 12.12.2014,n.26242 in tema di rilievo d ufficio della nullità 20 Sul tema si veda M. SANTISE,Coordinate ermeneutiche di diritto civile. Aggiornamento 2015, Giappichelli. 10

operatività non può arrestarsi di fronte a contestazioni del credito opposto (in compensazione), né se queste siano nuove, né se siano già in corso in altro processo pendente, posto che tale evenienza ha il mero effetto processuale di imporre al giudice i necessari accertamenti. 11