CONCLUSIONI. Le parti hanno concluso come da verbale d udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE

Documenti analoghi
Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., , n Svolgimento del processo

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti

UNICO 2014 : LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Anno 2013 N.RF033 CONTRIBUTI IVS 2013 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Start. Gli obblighi contabili.

Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione.

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, , n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

ATTO DI TRANSAZIONE. Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C., P.IVA , con sede

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

SENATO DELLA REPUBBLICA

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

SEPARAZIONE E DIVORZIO

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo

Il pagamento parziale del debito va imputato agli interessi e non capitale Giudice di Pace di Palermo sentenza 20 novembre 2012 commento e testo

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ha pronunciato la presente

Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - I.P.A.B. Montagnana - PD -

CONSORZIATO DEL CONCORRENTE

Tribunale di Milano n D.ssa CUOMO - E.F. (Avv. Stucchi) INPS-SCCI S.p.a. (Avv. Guerra)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VARESE

- Codice Fiscale e Documento d identità del dichiarante. Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

contro nei confronti di per la riforma

IL SALDO 2014 E L ACCONTO 2015 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Circolare n. 1/2010 del 3 marzo 2010 *

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Riesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo

I contratti di gestione delle strutture alberghiere

GESTIONE SEPARATA ENPAPI RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COLLABORATORI

contro nei confronti di per l'annullamento

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale. n. 67 dd

COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

per l'esecuzione del giudicato

Informazioni societarie

CESSIONE DI AZIENZA CONVENGONO

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA DA PARTE DELL OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R.

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno

Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione.

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Bilancio e dichiarazione dei redditi 2015 D'Alessio Raffaele - Antonelli Valerio. Maggioli Editore isbn:

Le news dell Associazione Giovani Newsletter n. 0

UFFICI INTERESSATI INFORMAZIONI GENERALI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.-

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

COMUNE DI ALSENO PROVINCIA DI PIACENZA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura struttura ricettiva per Struttura ricettiva alberghiera/motel/residence

Graduatorie ad Esaurimento reinserimento in graduatoria successivamente alla chiusura delle graduatorie ex l. 296/ non spetta *******

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

INDICE. Prefazione...p. XIII

Direzione Centrale Entrate

Bilancio rettificato di esercizio ESERCIZIO 2014,00

Contributi previdenziali per soci amministratori di s.r.l.: l obbligo di doppia iscrizione non è automatico

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI APPROFONDIMENTO PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio Estensore Tortorici

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P08 -FS-Vendita presso il domicilio dei consumatori - rev

Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Domanda di autorizzazione per la vendita in forma itinerante

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

L Imprenditoria Femminile in provincia di Sondrio in pillole

Al Comune di Monte San Savino (Arezzo)

Art. 1. Art. 2. Diritto al compenso professionale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

contro nei confronti di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

C U R R I C U L U M V I T A E

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

Svolgono anche la libera professione

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sezione di Milano Bicocca

COMUNE DI PONTE NIZZA (PV)

Le retribuzioni medie si sono invece mantenute più o meno stabili intorno ai euro mensili.

BUDGET 2015 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,59 B) COSTO DELLA PRODUZIONE ,99 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 125.

Transcript:

N. R.G. 89/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA Sezione Lavoro CIVILE Settore lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 89/2016 promossa da: ROBERTO PETRONCINI rappresentato e difeso dall avv. CHIADINI CARLO RICORRENTE contro INPS rappresentato e difeso dall avv. MONTANARI CARLO RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato ROBERTO PETRONCINI domandava dichiararsi l illegittimità dell avviso di addebito (per totali 24.085,69) notificatogli a cura dell INPS nn. 320 2015 0003938384000 e relativo a omissioni contributive (per il pagina 1 di 5

periodo dal gennaio 2005 al giugno 2015) imputate alla ricorrente in quanto socia della società BIOS DI PETRONCINI DOTT. ROBERTO E C. S.A.S., per l insussistenza dei presupposti contributivi di legge. INPS e S.C.C.I. resistevano al ricorso. Il ricorso è fondato. Deve premettersi in punto di diritto, che Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'inps l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/2012). Nel caso di specie l Istituto ha sostenuto l esistenza dell obbligo contributivo in capo al ricorrente poiché la società della quale lo stesso è socio, concedendo in locazione e percependo i relativi canoni, i 3 immobili di proprietà della medesima, svolgerebbe attività commerciale. Deve richiamarsi l art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai sensi del quale Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; pagina 2 di 5

b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". 204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Per la nozione di attività commerciale a fini previdenziali viene in rilievo l art. 49 ( Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali ), 1 comma L. n. 88/1989 ai sensi del quale La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;((7)) b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. Nel caso di specie premesso che la locazione di un immobile può rappresentare astrattamente attività commerciale si ritiene tuttavia che, laddove venga in rilievo un numero esiguo di immobili concessi in locazione a terzi, deve escludersi la presenza di attività imprenditoriale organizzata e di tipo commerciale (art. 2082 c.c.: è pagina 3 di 5

imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi ) volta a qualificare il proprietario locatore in termini di datore di lavoro (concedere, da parte di una società, in locazione a terzi tre soli immobili, il che non richiede alcun tipo di struttura aziendale a supporto, non dà lavoro ad alcuno, permettendo esclusivamente il godimento indiretto dell immobile da parte dei soci). Corollario di quanto precede è che i soci della società locatrice evidentemente non abbiano partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza in quanto non vi è alcun lavoro aziendale da compiere in una società che quale unico oggetto sociale si prefigge di concedere in godimento a terzi tre beni immobili di proprietà (nel caso di specie tale prevalenza è vieppiù da escludersi considerato come il ricorrente per buona parte del periodo in questione dal 2011 sino essenzialmente ad oggi è stato lavoratore dipendente a tempo indeterminato, seppure parziale, di altra impresa). Tale impostazione risulta prevalente in giurisprudenza ed è stata riconosciuta meritevole di accoglimento anche da alcuni precedenti della Corte distrettuale, tra i quali può richiamarsi la sentenza n. 323/2016 della Corte d appello di Bologna, la quale ha escluso che l attività di locazione dell unico immobile di proprietà di una società rappresenti attività commerciale ai sensi dell art. 49 citato, difettando inoltre il requisito dell apporto lavorativo dei soci nella società (considerato come oramai l unico oggetto sociale e attività residuata è la locazione a terzi di quell unico immobile). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Ravenna, definitivamente decidendo ogni altra domanda ed eccezione respinte,, così provvede: pagina 4 di 5

1. accoglie le opposizioni e dichiara l infondatezza delle pretese per cui è causa dell INPS e l illegittimità dell avviso di addebito indicato in motivazione; 2. condanna INPS alla refusione delle spese di lite in favore di ROBERTO PETRONCINI, spese liquidate in 4.000,00 per compensi ed 118,50 per spese, oltre accessori di legge; Ravenna, 12.1.2016. Il Giudice Dott. Dario Bernardi pagina 5 di 5