Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 19/77. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

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24. 1. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 19/77 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1998 che stabilisce i criteri ecologici per l assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/94/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica ( 1 ), in particolare l articolo 5, considerando che, ai sensi dell articolo 5 del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti; considerando che, ai sensi dell articolo 10, paragrafo 2 di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici definiti per ciascun gruppo di prodotti; considerando che con le decisioni 94/924/CE ( 2 ) e 94/ 925/CE ( 3 ), la Commissione ha stabilito i criteri per l assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per la carta igienica e per la carta da cucina che, ai sensi dell articolo 3 di entrambe le decisioni, hanno validità fino al 14 novembre 1997; considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri relativi a tali gruppi di prodotti ( 1 ) GU L 99 dell 11. 4. 1992, pag. 1. ( 2 ) GU L 364 del 31. 12. 1994, pag. 24. ( 3 ) GU L 364 del 31. 12. 1994, pag. 32. che resteranno in vigore per altri tre anni dopo la scadenza del periodo di validità dei precedenti criteri; considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalle decisioni 94/924/CE e 94/925/CE per tenere conto dell evoluzione del mercato; considerando che i criteri ecologici relativi alla carta igienica, alla carta da cucina e ad altri prodotti di tessuto-carta non devono essere raggruppati in un unico documento; considerando che l articolo 5 del regolamento (CEE) n. 880/92, stabilisce inoltre che i gruppi di prodotti, i criteri ecologici specifici per ciascun gruppo e la rispettiva durata di validità siano stabiliti secondo la procedura di cui all articolo 7, previa procedura di consultazione di cui all articolo 6; considerando che in conformità dell articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo; considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il gruppo di prodotti «prodotti di tessuto-carta» (di seguito «gruppo di prodotti») è così definito:

L 19/78 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 1. 98 «Fogli o rotoli di prodotti a base di tessuto-carta idonei all uso per l igiene personale, l assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici sporche. Il tessuto-carta è normalmente costituito di carta increspata o goffrata in uno o più strati. I prodotti di tessuto laminato sono esclusi dal presente gruppo di prodotti». Articolo 2 Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell allegato. Articolo 3 La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici restano in vigore dal 1 o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Articolo 4 A fini amministrativi, il numero di codice assegnato dalla Commissione a tale gruppo di prodotti è «004». Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione

24. 1. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 19/79 ALLEGATO PRINCIPIO Per ottenere il marchio di qualità ecologica, i prodotti del gruppo tessuto-carta devono soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato intesi a promuovere: la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti; la riduzione dei danni ambientali e dei rischi legati all uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo di energia; l impegno ad applicare buone prassi di gestione per la salvaguardia delle foreste; la riduzione e un utilizzo efficace dei rifiuti. La materia prima fibrosa per la produzione di carta deve essere costituita da pasta di fibre vegetali o pasta ottenuta da carta straccia o una miscela di esse. Tutto il legname vergine deve provenire da regioni in cui viene applicata una gestione sostenibile. I criteri devono essere fissati a un livello tale da favorire l etichettatura di prodotti a base di fibre riciclate ma senza escludere i prodotti a base di fibre vergini prodotte mediante tecnologie che si avvalgono dei migliori criteri ecologici. 1. Emissioni nell acqua e nell atmosfera Criteri ecologici i) Le prestazioni in funzione dei parametri COD, AOX, CO 2 e SO 2 devono essere espresse in termini di punto di carico in relazione a un valore di riferimento (detto «coefficiente» di ciascun parametro). Tabella 1 Coefficienti e valori «barriera» per i parametri di emissione Coefficienti kg/adt ( 1 ) tessuto-carta «Barriere» kg/adt ( 1 ) tessuto-carta 1. Materie organiche nell acqua (COD) 2. Composti organici alogenati adsorbibili, AOX C1 = 18 H1 = 40 C2 = 0,2 H2 = 0,5 3. Anidride Carbonica CO 2 C3 = 1500 H3 = 3750 4. Anidride solforosa SO 2 C4 = 1,0 H4 = 2,5 ( 1 ) ADT = Air dry tonne: tonnellata essiccata ad aria. ii) I punti di carico L sono calcolati mediante la formula 1. Le emissioni effettive per ciascun parametro devono essere divise per il coefficiente relativo a tale parametro. Li = (emissioni del parametro i)/ci (formula 1) iii) La «somma dei totali dei punti di carico» P è calcolata utilizzando la formula 2, aggiungendo i punti di carico per ciascun parametro. P = L1 + L2 + L3 + L4 (formula 2) iv) Se le emissioni di uno dei parametri COD, AOX, CO 2 e SO 2 supera i valori «barriera» di cui alla tabella 1, il prodotto relativo non ha requisiti per ottenere il marchio di qualità ecologica. v) Per ottenere il marchio di qualità ecologica, la somma dei totali dei punti di carico (P) non deve essere superiore a 4.

L 19/80 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 1. 98 2. Gestione dei boschi Deve essere presentata una dichiarazione, una carta, un codice di condotta o un attestazione da cui risulti l impegno, da parte degli operatori incaricati di gestire le foreste da cui provengono le fibre, di applicare principi e misure volti ad assicurare una gestione sostenibile delle foreste ( 1 ). Nel caso dei boschi europei, i principi e le misure di cui sopra devono corrispondere agli orientamenti per la gestione sostenibile dei boschi adottati nel quadro della conferenza sulla protezione dei boschi in Europa (Helsinki 1993). Per i boschi extraeuropei, essi devono corrispondere ai principi in materia adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sull ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove possibile, ai criteri o agli orientamenti adottati nel quadro di iniziative regionali (OILT, processo di Montreal, processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell Africa). 3. Riduzione dei rifiuti solidi Tutti i produttori di pasta, carta e prodotti trasformati di tessuto-carta devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti e dei materiali residui prodotti nei loro stabilimenti. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, illustrando almeno i seguenti tre punti: procedure per separare e utilizzare materiali riciclabili ricavati dalle acque reflue; procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all incenerimento per la produzione di vapore; procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi ( 2 ). 4. Idoneità all uso Il prodotto deve essere idoneo all uso. Informazioni per i consumatori Gli imballaggi dei prodotti devono recare le seguenti informazioni: Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica della UE perché: contribuisce alla lotta contro l inquinamento idrico, il surriscaldamento del pianeta e le piogge acide; favorisce la salvaguardia delle foreste. Alle citate informazioni per i consumatori di cui sopra il fabbricante può aggiungere una dichiarazione relativa alla percentuale di fibre riciclate. Appendice tecnica Tutti i parametri di emissione Definizioni e requisiti per le prove Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno 3 mesi consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della rispettiva campagna. Se un prodotto è costituito da differenti qualità di pasta, i valori di emissione relativi alla produzione di pasta devono essere calcolati come media ponderata di tutti i tipi di pasta utilizzati. Le emissioni totali sono ottenute aggiungendo le emissioni relative alla produzione di pasta a quelle relative alla produzione di tessuto. ( 1 ) Tale impegno non è necessario in caso di carta riciclata al 100 %, né quando è utilizzato il 100 % di materie fibrose non ottenute dal legno. ( 2 ) Secondo quanto prescritto dall autorità di regolamentazione del paese in cui ha luogo il processo.

24. 1. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 19/81 Se un produttore di pasta o di carta realizza differenti prodotti nella stessa fabbrica, può essere effettuata una ripartizione fisica delle emissioni tra i prodotti, permettendo così di separare la produzione di un prodotto candidato a ricevere il marchio di qualità ecologica da quella di altri prodotti. Tale ripartizione deve essere ben documentata sulla scorta di misurazioni e valutazioni tecniche. La misurazione delle emissioni nell acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Le prove relative a COD e AOX devono essere realizzate presso istituti di prova indipendenti; tali prove possono essere anche realizzate presso laboratori autorizzati degli impianti di produzione, purché le autorità locali competenti per autorizzare il funzionamento o le emissioni di detti impianti approvino il programma di prova «in fabbrica». In questo caso, il fabbricante che richiede il marchio di qualità ecologica può presentare le relazioni preparate per le citate autorità, purché esse siano conformi alle prescrizioni della presente appendice tecnica. Domanda chimica d ossigeno (COD) La COD deve essere misurata in conformità della norma ISO 6060 o di norme equivalenti. La frequenza minima di prova deve essere di 1 prova per mese. Composti organici alogenati adsorbibili in carbone attivo nelle acque (AOX) Gli AOX devono essere misurati in conformità della norma ISO 9562 o di norme equivalenti. La frequenza minima di prova deve essere di 1 prova per mese. Per periodi di prova inferiori a un anno, il numero minimo di prove realizzate deve prendere in considerazione almeno tre mesi. Nel caso di trattamenti che non prevedono l uso di sostanze chimiche contenenti cloro, la prova degli AOX non è obbligatoria. Anidride carbonica CO 2 Il richiedente deve presentare un bilancio delle emissioni di anidride carbonica nell atmosfera in cui siano riprese tutte le fonti di energia non rinnovabili utilizzate in fabbrica per la produzione di pasta e carta oltreché l energia elettrica acquistata. Nella tabella 2 sono riportati gli equivalenti di CO 2 relativi al consumo di energia in fabbrica. Tabella 2 Equivalenti di CO 2 relativi alle fonti di energia non rinnovabili Fonte di energia Emissioni di CO 2 Unità Carbone 95 g CO 2 /MJ Petrolio greggio 73 g CO 2 /MJ Olio combustibile 1 74 g CO 2 /MJ Olio combustibile 2-5 77 g CO 2 /MJ Benzina 69 g CO 2 /MJ Gas naturale 56 g CO 2 /MJ Rete elettrica ( 1 ) 400 g CO 2 /kwh ( 1 ) Media europea. Zolfo Il richiedente deve fornire un bilancio delle emissioni di zolfo nell atmosfera. Tale bilancio deve comprendere tutte le emissioni di zolfo che si verificano durante la produzione di pasta e carta, con l eccezione di quelle dovute alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere i recuperatori, le fornaci da calce, le caldaie a vapore e i forni per l eliminazione dei gas dall odore intenso eventualmente presenti. Devono essere incluse anche le emissioni diffuse da fonti non definite. Gestione dei boschi Il responsabile della fabbrica deve attestare mediante dichiarazione scritta che le fibre utilizzate per la produzione del tessuto-carta sono riciclate o basate su fibre vergini provenienti da boschi gestiti secondo i criteri illustrati in precedenza.

L 19/82 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 1. 98 Gestione dei rifiuti Il richiedente deve presentare un documento che illustri le procedure di gestione dei rifiuti e dei materiali residui provenienti dalle differenti fasi della produzione della pasta e della carta secondo i criteri illustrati in precedenza. Idoneità all uso Il richiedente deve essere in grado di dimostrare l idoneità all uso del prodotto, ad esempio mediante i risultati ottenuti dall applicazione di pertinenti metodi di prova ISO o CEN o anche i risultati delle prove realizzate in fabbrica. Alla domanda devono essere inoltre allegate informazioni sulle procedure di prova.