anno V - n191 -Giugno 2003 TREMONTI SUD: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (2 PARTE) 1 PREMESSA; 2 SOGGETTI CON ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE NEL 2003 Riferimenti Circolare n32/e del 03/06/2003 Legge 289/2002 Legge 388/2000 DPR 602/1973 Circolare n41/e del 18/04/2001 1 PREMESSA Con "Il Punto" di questa settimana continua l'esame degli aspetti salienti della circolare n32/e del 3 giugno 2003, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina degli incentivi agli investimenti nelle aree svantaggiate, delineata dall'articolo 62 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) 2 SOGGETTI CON ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE NEL 2003 REGIME AGEVOLATIVO A DECORRERE DAL 01/01/2003 In questo caso il credito d'imposta spetta solo successivamente: alla presentazione della preventiva istanza di ammissione al beneficio; all'accoglimento dell'istanza da parte del Centro operativo di Pescara (articolo 8, comma 1-bis della Legge 388/2000) L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: anche i beneficiari di questa agevolazione devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alla fruizione del credito d'imposta; per gli investimenti relativi alle istanze rinnovate ed alle istanze presentate per la 1 a volta, il credito d'imposta è pari: all'85% della misura prevista per le aree meridionali; al 100% della misura prevista per le aree delle Regioni Abruzzo e Molise; al 100% della misura prevista per gli investimenti nelle aree del centronord L'agevolazione è concessa nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006 (in ogni caso è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea) wwwdialogonlineit pag 1
Giugno 2003 RINNOVO DELLE ISTANZE NON ACCOLTE I contribuenti che: avevano presentato l'istanza di ammissione al Centro operativo di Pescara per l'anno 2002, non hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse disponibili, possono rinnovare l'istanza, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta Tali contribuenti: conservano l'ordine di priorità conseguito con l'istanza originaria; devono utilizzare l'apposito Modello RTS, la cui presentazione è stata fissata (a pena di decadenza) nel periodo compreso tra: il 20 febbraio ed il 10 marzo 2003, per le istanze di rinnovo che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per l'anno 2003; il 02 ed il 20 gennaio di ogni anno, per le istanze di rinnovo che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per gli anni successivi La data di presentazione dei Modelli non modifica la priorità acquisita (articolo 8, comma 1-ter della Legge 388 citata) L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: il Modello RTS va inviato anche dai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che rinnovano l'istanza non ammessa (devono indicare gli investimenti da realizzare nell'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo e nei due anni solari successivi); l'istanza può essere qualificata "rinnovata" se viene riproposta: la stessa tipologia d'investimento pianificata in occasione della presentazione dell'istanza originaria; per un importo non superiore a quello già indicato; in caso di indicazione nell'istanza rinnovata di un importo: inferiore a quello esposto nell'istanza originaria, si tiene conto dell'importo ridotto; superiore a quello dell'istanza originaria, l'istanza di rinnovo è nulla, con conseguente cancellazione dell'ordine di priorità acquisito con l'istanza originaria; gli investimenti non collegati a quelli indicati nell'istanza originaria: non possono essere inseriti nell'istanza di rinnovo; devono essere oggetto di una nuova istanza (articolo 62, comma 1, lettera e) della Finanziaria 2003 wwwdialogonlineit pag 2
Giugno 2003 ORDINE DI PRIORITÀ Atteso che nell'assegnazione delle risorse disponibili per l'anno 2003 e per i successivi: i soggetti che rinnovano l'istanza conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta; l'assegnazione delle risorse disponibili avviene dando precedenza alle predette istanze e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre istanze, un'impresa rientrante nella definizione di PMI che, secondo l'ordine cronologico generale, ha presentato per ultima l'istanza originaria (ad esempio, 31/12/2002), concorre alle risorse per il 2003 con precedenza rispetto ad un'altra impresa non PMI, anche se ha presentato l'istanza anteriormente (ad esempio, 25/07/2002) La qualifica di PMI deve essere posseduta: sia al momento della presentazione dell'istanza originaria sia al momento della presentazione dei Modelli RTS AVVIO DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE L'investimento agevolabile: deve essere avviato successivamente alla presentazione dell'istanza; può essere anche già avviato alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo, purché la data di avvio sia comunque successiva a quella di presentazione dell'istanza originaria INVESTIMENTI REALIZZATI Se, alla data della presentazione dell'istanza di rinnovo, gli investimenti sono stati avviati e già realizzati, in tutto o in parte, il contribuente deve comunicare anche l'entità degli investimenti che alla predetta data risultano già realizzati Va osservato che: nel Modello RTS, l'importo degli investimenti già realizzati alla data del rinnovo va sommato all'importo degli investimenti che, secondo la pianificazione evidenziata nell'istanza di rinnovo, saranno realizzati nell'anno di presentazione dell'istanza (gli investimenti realizzati nel periodo precedente l'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo vanno indicati nel rigo B1, colonna 1-1 anno); l'obbligo di indicare gli investimenti realizzati anteriormente alla presentazione del Modello RTS riguarda anche i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; per gli investimenti già avviati non deve essere inviato: wwwdialogonlineit pag 3
né il Modello CVS (destinato ai soggetti "ante 08/07/2002"); né il Modello CTS (destinato ai soggetti "post 08/07/2002") Giugno 2003 PRESENTAZIONE E PRIORITÀ DELLE ISTANZE DI RINNOVO Le modalità di presentazione delle istanze di rinnovo: sono applicabili per tutto il periodo di maturazione del contributo (quindi fino al 31 dicembre 2006); consentono ai soggetti esclusi nell'anno precedente (per esaurimento di fondi) di concorrere all'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli anni successivi Anche per gli anni successivi l'assegnazione delle risorse avverrà assicurando la priorità alle istanze non ammesse negli anni precedenti, ad iniziare da quelle presentate dalle PMI ESEMPIO ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2004 a b c ULTERIORI RINNOVI DI ISTANZE GIÀ PRESENTATE E NON AMMESSE NÉ NEL 2002 NÉ NEL 2003, SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE ACQUISITO NEL 2002, IN OGNI CASO DANDO PRECEDENZA ALLE ISTANZE INOLTRATE DALLE PMI; RINNOVI DI ISTANZE PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA NEL 2003, SECONDO L 'ORDI- NE DI PRESENTAZIONE FORMATOSI NEL 2003 E CON PRECEDENZA PER LE ISTANZE INOLTRATE DALLA PMI; ISTANZE PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA NEL 2004, SECONDO L'ORDINE CRONO- LOGICO DI PRESENTAZIONE ISTANZE PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA A DECORRERE DAL 2003 Le nuove istanze: devono contenere tutti i dati richiesti dal Modello ITS; vanno inoltrate in via telematica a partire dal: 1 aprile 2003, per le istanze relative alle risorse 2003; 1 febbraio di ogni anno, per le istanze relative all'assegnazione delle risorse disponibili gli anni successivi L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: le nuove istanze sono accolte nei limiti delle risorse che residuano dopo l'assegnazione dei fondi alle istanze rinnovate; il Modello ITS va inviato anche dai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che concorrono all'assegnazione delle risorse a wwwdialogonlineit pag 4
Giugno 2003 decorrere dal 2003 (vanno indicati gli investimenti da realizzare nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi); l'agevolazione non può essere richiesta tramite Modello ITS: per l'anno 2003, relativamente ad investimenti già avviati alla data del 1 aprile 2003; per gli anni successivi, relativamente agli investimenti già avviati al 1 febbraio di ciascuno di tali anni; l'istanza di ammissione al contributo deve essere preventiva: non sono quindi agevolabili gli investimenti avviati prima della presentazione del Modello ITS (per l'anno 2003, prima del 01/04/2003) VALIDITÀ DELLE ISTANZE E LIMITI DI UTILIZZAZIONE DEI CREDITI In relazione all'assegnazione dei fondi disponibili a decorrere dal 01/01/2003, va osservato che: tutte le istanze (sia rinnovate che nuove) devono esporre gli investimenti e gli utilizzi del contributo, suddivisi secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento: all'anno nel quale l'istanza viene presentata, ai due immediatamente successivi; l'utilizzo del contributo, in relazione a ciascun investimento, è consentito: esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi (20% - 30% nell'anno di presentazione dell'istanza, 60% - 70% nell'anno successivo); il contribuente: deve indicare nei modelli RTS ed ITS l'ammontare dell'investimento netto (portando in diminuzione degli investimenti lordi le dismissioni, le cessioni e gli ammortamenti relativi alla medesima struttura produttiva - circolare n 41/E del 18/04/2001) su cui calcolare, con la percentuale di aiuto prevista, l'importo del credito richiesto; se le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno: decade dal diritto; non può presentare una nuova istanza prima dei 12 mesi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata Tale disposizione non è applicabile ai crediti d'imposta relativi agli investimenti realizzati dai soggetti "ante 08/07/2002" e "post 08/07/2002" ammessi wwwdialogonlineit pag 5
Giugno 2003 al contributo per l'anno 2002 (tali crediti, una volta maturati, sono infatti utilizzabili dal beneficiario senza vincoli temporali di decadenza) LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CREDITO Come già evidenziato, per le istanze rinnovate e per quelle nuove è previsto: un limite temporale di utilizzo del credito, cioè entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza; l'obbligo di rispettare determinati limiti minimi e massimi, a valere per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione Ciò posto, l'agenzia delle Entrate ha precisato che: atteso che il presupposto per l'utilizzazione del credito è la realizzazione dell'investimento, i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione devono realizzare gli investimenti entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza In particolare, l'investimento ammesso deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno per almeno il 20%; nel secondo anno per almeno il 60%; nel terzo anno per l'intero Si decade dall'agevolazione a decorrere dall'anno in cui l'investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle citate misure percentuali; anche l'utilizzazione del credito deve rispettare la medesima progressione (primo anno almeno il 20%, secondo anno almeno il 60%, terzo anno intero ammontare) Il credito maturato si perde se viene utilizzato in misura inferiore al limite minimo; il credito maturato deve essere utilizzato: in misura non superiore: al 30%, nel primo anno; al 70%, nel secondo anno; La parte di credito eccedente va riportata negli anni successivi; in ogni caso entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ammessa, altrimenti non è più utilizzabile In sintesi, il soggetto beneficiario: deve realizzare gli investimenti programmati: nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi secondo le percentuali previste, anche nel caso in cui abbia il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; wwwdialogonlineit pag 6
Giugno 2003 in misura tale da consentire, per ciascun anno, la maturazione di un credito d'imposta non inferiore ai limiti minimi; in caso di decadenza dal beneficio per mancato rispetto dei limiti minimi: non può presentare una nuova istanza nei 12 mesi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata (anche se riferita ad investimenti diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza); deve restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza si è verificata, aumentando le somme da restituire degli interessi del 5% annuo (articolo 20 del DPR 602/1973 - Circolare n 41/E citata, par 7); se realizza investimenti sufficienti rispetto ai limiti minimi, ma non utilizza il credito nella misura minima (ad esempio, insufficienza di debiti tributari e previdenziali): perde la possibilità di riportare negli anni successivi la parte di credito minimo non utilizzata; non perde il credito corrispondente agli investimenti che saranno realizzati negli anni successivi wwwdialogonlineit pag 7
ESEMPI CONTRIBUENTE CHE: RISPETTA IL LIMITE MINIMO DI INVESTIMENTO NON DECADE DALL AGEVOLAZIONE PIANIFICAZIONE DELL INVESTIMENTO 35% NEL 2003; 27% NEL 2004; 38% NEL 2005 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D IMPOSTA 15000 2003 2004 2005 PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI 35% 35% +27% 62% +38% 100% INVESTIMENTI MINIMI 20% 20% +40% 60% +40% 100% CREDITO MATURATO 5250 5250 + 4050 9300 + 5700 15000 UTILIZZO MINIMO 3000 3000 + 6000 9000 + 4000 15000 UTILIZZO MASSIMO 4500 4500 + 6000 10500 + 4500 15000 DEBITI COMPENSABILI 5000 3800 ANNO 2003: IL BONUS MATURATO ECCEDE IL LIMITE DI UTILIZZO MASSIMO PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI 35% 35% INVESTIMENTI MINIMI 20% 20% CREDITO MATURATO (35% DI 15000) 5250 5250 UTILIZZO MINIMO 3000 3000 UTILIZZO MASSIMO 4500 4500 DEBITI COMPENSABILI 5000 LA PARTE DI CREDITO MATURATO MA NON COMPENSABILE NEL 2003 PARI A 750 [ 5250-4500], POTRÀ ESSERE UTILIZZATA NELL ANNO SEGUENTE ANNO 2004: IL BONUS MATURATO ECCEDE I DEBITI COMPENSABILI PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI +27% 62% INVESTIMENTI MINIMI +40% 60% CREDITO MATURATO (27% DI 15000) 4050 9300 UTILIZZO MINIMO 6000 9000 UTILIZZO MASSIMO 6000 10500 DEBITI COMPENSABILI 3800
IL CREDITO A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE, PARI A 4800 (DI CUI 4050 MATURATO NEL 2004 ED 750 RIPORTATO DALL ANNO PRECEDENTE) POTREBBE ESSERE UTILIZZATO PER INTERO NELL ANNO IN QUANTO NON SUPERA IL LIMITE MASSIMO DI 10500 (70% DI 15000) TUTTAVIA, CONSIDERATO CHE I DEBITI COMPENSABILI AMMONTANO AD 3800, L ECCEDENZA DI CREDITO NON COMPENSABILE PER INCAPIENZA RISPETTO ALLA MISURA MINIMA È PERDUTA, SENZA POSSIBILITÀ DI RIPORTO ALL ANNO SUCCESSIVO ANNO 2005 ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON UTILIZZO DELL INTERO BONUS MATURATO PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI +38% 100% INVESTIMENTI MINIMI +40% 100% CREDITO MATURATO (38% DI 15000) + 5700 15000 UTILIZZO MINIMO + 4000 15000 UTILIZZO MASSIMO + 4500 15000 DEBITI COMPENSABILI 6300 L ULTIMA TRANCHE DI CREDITO VA INTERAMENTE COMPENSATA NELL ANNO CIÒ CONSENTE DI SUPERARE IL LIMITE DI UTILIZZO MASSIMO INDICATO NELLA TABELLA ( 4500), DOVENDOSI TENER CONTO CHE NEI DUE ANNI PRECEDENTI IL CREDITO È MATURATO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO ( 9300) INFERIORE A QUELLO MASSIMO PROGRAMMATO ( 10500) LA DIFFERENZA TRA QUESTI DUE VALORI, PARI A 1200, AUMENTA IL LIMITE DI UTILIZZO MASSIMO INDIVIDUATO IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE DELL INVESTIMENTO TALE IMPORTO POTRÀ ESSERE INTERAMENTE PORTATO IN COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELL ANNO, PARI A 6300 ANNO 2005 ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PERDITA DEL BONUS ECCEDENTE I DEBITI COMPENSABILI PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI + 38% 100% INVESTIMENTI MINIMI + 40% 100% CREDITO MATURATO + 5700 15000 UTILIZZO MINIMO + 4000 15000 UTILIZZO MASSIMO + 4500 15000 DEBITI COMPENSABILI 5300 NEL CASO DI SPECIE, I DEBITI COMPENSABILI ( 5300) SONO INFERIORI AL CREDITO SPENDIBILE ( 5700); L ECCEDENZA DI 400 [ 5700-5300] NON SARÀ PIÙ UTILIZZABILE IL CREDITO MATURATO DI 5700 (CHE DOVRÀ INTERAMENTE ESSERE UTILIZZATO NELL ANNO) RISULTA, PER LE MEDESIME RAGIONI EVIDENZIATE IN PRECEDENZA, SUPERIORE A QUELLO MASSIMO PROGRAMMATO DI 4500 VA OSSERVATO CHE: SE IL BENEFICIARIO RISPETTA I LIMITI DI REALIZZAZIONE DELL INVESTIMENTO, NON SI HA MAI DECADENZA DELL AGEVOLAZIONE A TAL FINE, IL RISPETTO DEI LIMITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMA VA OSSERVATO IN RIFERIMENTO ALLA SOLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E INFATTI IRRILEVANTE, RISPETTO ALLA DECADENZA DALL AGEVOLAZIONE, L EFFETTIVO UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO; CON RIFERIMENTO ALL INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI MINIMI E MASSIMI, NELL ISTANZA (MODELLI RTS E ITS) : IL CONTRIBUENTE DEVE INDICARE L AMMONTARE DEL CREDITO RICHIESTO E LA RIPARTIZIONE DELL INVESTIMENTO NETTO NEI TRE ANNI PREVISTI PER LA SUA REALIZZAZIONE; È EVIDENZIATA (IN AUTOMATICO), PER CIASCUN ANNO, LA FORBICE DI CREDITO D IMPOSTA UTILIZZABILE, VALE A DIRE L AMMONTARE MINIMO E L AMMONTARE MASSIMO DI CREDITO MATURATO CHE POTRÀ ESSERE PORTATO IN COMPENSAZIONE
CONTRIBUENTE CHE: NON RISPETTA IL LIMITE MINIMO DI INVESTIMENTO DECADE DALL AGEVOLAZIONE 2003 2004 2005 PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI 35% 35% +20% 55% +45% 100% INVESTIMENTI MINIMI 20% 20% +40% 60% +40% 100% CREDITO MATURATO 5250 5250 + 3000 8250 + 6750 15000 UTILIZZO MINIMO 3000 3000 + 6000 9000 + 4000 15000 UTILIZZO MASSIMO 4500 4500 + 6000 10500 + 4500 15000 DEBITI COMPENSABILI 5000 3800 4800 ANNO 2003 BONUS MATURATO ECCEDENTE IL LIMITE DI UTILIZZO MASSIMO PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI 35% 35% INVESTIMENTI MINIMI 20% 20% CREDITO MATURATO 5250 5250 UTILIZZO MINIMO 3000 3000 UTILIZZO MASSIMO 4500 4500 DEBITI COMPENSABILI 5000 IL CONTRIBUENTE NON DECADE DALL AGEVOLAZIONE IN QUANTO HA RISPETTATO IL LIMITE MINIMO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (35% > 20%); L UTILIZZO DEL CREDITO NELL ANNO NON PUÒ ECCEDERE IL LIMITE DI UTILIZZO MASSIMO, PARI AD 4500 (30% DEL CREDITO INDICATO NELL ISTANZA); LA PARTE DI CREDITO MATURATO NON COMPENSABILE NEL 2003 IN QUANTO ECCEDENTE IL LIMITE MASSIMO, PARI AD 750 [ 5250-4500], POTRÀ ESSERE UTILIZZATA NELL ANNO SEGUENTE ANNO 2004 BONUS MATURATO INFERIORE AL LIMITE MINIMO DI INVESTIMENTO (DECADENZA DALL AGEVOLAZIONE) PARZIALE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI +20% 55% INVESTIMENTI MINIMI +40% 60% CREDITO MATURATO +3000 8250 UTILIZZO MINIMO +6000 9000 UTILIZZO MASSIMO +6000 10500 DEBITI COMPENSABILI 3800
IL CONTRIBUENTE: DECADE DALL AGEVOLAZIONE IN QUANTO NON HA RISPETTATO IL LIMITE MINIMO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (55% < 60%); NON POTRÀ MATURARE, NELL ANNO SUCCESSIVO, IL CREDITO CORRISPONDENTE AGLI INVESTIMENTI RESIDUI ANCORA DA REALIZZARE; DOVRÀ RESTITUIRE LE SOMME UTILIZZATE NELL ANNO 2004 MAGGIORATE DEGLI INTERESSI; NON POTRÀ, NEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA DECADENZA, CIOÈ PER TUTTO L ANNO 2005, PRESENTARE UNA ULTERIORE ISTANZA DI AMMISSIONE AL CREDITO D IMPOSTA; POTRÀ TUTTAVIA FRUIRE DEL CREDITO MATURATO NEL 2003 E RIPORTATO ALL ANNO SUCCESSIVO ( 750) IPOTESI DI DECADENZA SU DIVERSE STRUTTURE PRODUTTIVE CONTRIBUTO AMMESSO STRUTTURA PRODUTTIVA A 10000 STRUTTURA PRODUTTIVA B 15000 STRUTTURA PRODUTTIVA C 5000 TOTALE INVESTIMENTI INDICATI NELL ISTANZA 30000 RISPETTO DEL LIMITE MINIMO RELATIVAMENTE ALL INVESTIMENTO COMPLESSIVO STRUTTURA A STRUTTURA B STRUTTURA C TOTALE ISTANZA TOTALE INVESTIMENTO 10000 15000 5000 30000 INVESTIMENTO REALIZZATO IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % 4000 40 3000 20-0 7000 23 IL CONTRIBUENTE HA COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO INVESTIMENTI PER 7000, PARI AL 23% CIRCA DEGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVAMENTE INDICATI NELL ISTANZA ( 30000) PUÒ PERTANTO CONTINUARE A BENEFICIARE DELL AGEVOLAZIONE, ANCHE SE I LIMITI MINIMI NON SONO RISPETTATI CON RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELLA STRUTTURA C MANTENIMENTO DELL AGEVOLAZIONE PER ALCUNE STRUTTURE E DECADENZA PER LE ALTRE STRUTTURA A STRUTTURA B STRUTTURA C TOTALE ISTANZA TOTALE INVESTIMENTO 10000 15000 5000 30000 INVESTIMENTO REALIZZATO IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % 2000 20 1500 10 1000 20 4500 15 IL SOGGETTO HA COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO INVESTIMENTI PER 4500, PARI AL 15% DEGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVAMENTE INDICATI NELL ISTANZA ( 30000) E PERTANTO INFERIORI AL MINIMO PREVISTO LA DECADENZA, TUTTAVIA, OPERA ESCLUSIVAMENTE PER L AGEVOLAZIONE RELATIVA AGLI INVESTIMENTI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA B, NELLA QUALE LA REALIZZAZIONE È AVVENUTA IN MISURA PARI AL 10%, QUINDI AL DI SOTTO DEI LIMITI MINIMI PREVISTI AL CONTRARIO, CON RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI DELLE STRUTTURE A E C, NON SI VERIFICA DECADENZA, ESSENDO GLI STESSI REALIZZATI IN MISURA PARI AL LIMITE MINIMO DEL 20% (RISPETTIVAMENTE, 2000 E 1000)
LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DEL MODELLO CVS INVIATO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2003 CIRCOLARE N 32/E Roma, 3 Giugno 2003 Oggetto: Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate Art 8 - Legge 23 dicembre 2002, n 388 e successive modificazioni Procedura di correzione di errori nelle comunicazioni dei dati inviate ai sensi dell'art 62, comma 1, lett a), della legge 27 dicembre 2002, n 289 (Mod CVS) L'art 62 della legge 27 dicembre 2002, n 289, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni concernenti l'agevolazione di cui all'art8 della legge 23 dicembre 2002, n 388 e successive modificazioni, ha introdotto un sistema di monitoraggio che ha previsto, tra l'altro, la puntuale ricognizione degli investimenti realizzati e dei crediti maturati A tal fine, i soggetti che hanno fruito della predetta agevolazione dovevano, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 62, a pena di decadenza, comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati In attuazione delle citate disposizioni, con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003, pubblicato nella GU n 28 del 4 febbraio 2003, sono stati approvati due distinti modelli - Mod CVS e Mod CTS - da utilizzare rispettivamente dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 e dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo a decorrere dall'8 luglio 2002 Nel corso dell esame preliminare eseguito dal Centro Operativo di Pescara sulle comunicazioni inviate con il Mod"CVS" dai soggetti che hanno conseguito il diritto al credito d imposta anteriormente all 8 luglio 2002, sono state rilevate apparenti incongruenze o contraddizioni nell'indicazione dei dati che sembrano imputabili ad errori materiali e di calcolo, quali ad esempio l'indicazione degli importi degli investimenti e dei crediti d'imposta in lire anziché in euro L'Agenzia delle Entrate, attesa la natura degli errori riscontrati, nello spirito di collaborazione cui è ispirato lo Statuto del contribuente, ritiene opportuno consentire, mediante l invio di una nuova comunicazione, la correzione degli eventuali errori commessi nella fase di compilazione di dette comunicazioni, sia da parte dei contribuenti interessati che degli intermediari che ne hanno curato la trasmissione, prima che abbia inizio la fase delle verifiche in azienda, già programmate e da effettuarsi entro l'anno, volte ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'agevolazione Ovviamente sarà consentito inviare una comunicazione correttiva solo relativamente alle comunicazioni trasmesse con il Mod CVS entro il termine prescritto del 28 febbraio 2003 ed accettate dall Agenzia delle Entrate La correzione degli errori cui consegue una rideterminazione degli importi degli investimenti agevolabili e del relativo credito d imposta spettante, potrebbe, tra l altro, portare alla ridefinizione della misura dell'utilizzazione dei predetti contributi, che, come è noto, è stata determinata con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 2 aprile 2003, pubblicato nella GU dell 8 aprile 2003 (V anche Comunicato pubblicato nella GU n 87 del 14403) sulla base dei dati acquisiti dalle comunicazioni pervenute Al fine di attuare la predetta procedura correttiva, sarà inviato dal Centro Operativo di Pescara, a tutti i soggetti che hanno trasmesso nel termine prescritto la citata comunicazione con l utilizzo del Mod CVS, un avviso in via telematica contenente l'invito a verificare i dati comunicati e a correggere le eventuali incongruenze riscontrate Gli intermediari avranno cura di contattare immediatamente i soggetti per i quali hanno effettuato la trasmissione telematica allo scopo di consentirne la correzione Saranno inoltre inviate dallo stesso Centro Operativo di Pescara specifiche segnalazioni ai soggetti che hanno inviato il Mod CVS con palesi anomalie nei dati comunicati
Per correggere gli errori, i contribuenti dovranno compilare ed inviare in via telematica al Centro Operativo di Pescara, dal 10 giugno al 10 luglio 2003, una comunicazione correttiva redatta sullo stesso Mod CVS, completo in tutte le sue parti Nei casi in cui gli errori commessi riguardino le somme complessivamente indicate degli investimenti agevolabili e dei crediti d'imposta, gli importi da indicare nella nuova comunicazione non potranno in ogni caso essere superiori a quelli indicati nella comunicazione in precedenza trasmessa Per la compilazione e l invio telematico dei dati, dovrà essere nuovamente utilizzato il prodotto di gestione "Report 388", già utilizzato per la trasmissione della precedente comunicazione Allo scopo di evitare ulteriori errori nella compilazione della comunicazione correttiva, è stata predisposta un apposita scheda tecnica, allegata alla presente circolare, nella quale sono elencati gli elementi la cui errata indicazione comporta lo scarto della comunicazione stessa da parte del sistema telematico Le Direzioni Regionali sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare Scheda tecnica Nel presente allegato tecnico sono sinteticamente riportati i controlli che verranno effettuati dal sistema nella fase di accettazione dell Agenzia delle Entrate delle comunicazioni CVS correttive che saranno inviate a partire dal 10 giugno: Controllo sul protocollo della precedente comunicazione Deve essere obbligatoriamente indicato nel campo Comunicazione correttiva posto nel frontespizio del modello CVS, il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende correggere; tale protocollo è desumibile dalla ricevuta con la quale l Agenzia delle Entrate ha comunicato al richiedente l avvenuto accoglimento della relativa comunicazione In particolare, nel caso in cui una comunicazione CVS sia stata già oggetto di una o più correzioni entro il termine previsto del 28 febbraio 2003, dovrà essere indicato come protocollo della comunicazione che si intende correggere quello dell ultima comunicazione accolta dal sistema Controllo sul codice fiscale Il codice fiscale del soggetto dichiarante deve essere il medesimo riportato nella comunicazione che si intende correggere Controllo sugli importi I dati da indicare nella comunicazione correttiva relativi agli investimenti realizzati e ai crediti maturati devono essere riferiti alla data del 31 dicembre 2002 e quelli relativi ai crediti d imposta utilizzati devono essere riferiti alla data del 13 novembre 2002, data dalla quale ha operato la sospensione prevista dal DL 253 del 2002 Gli importi riportati nei campi 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro B Dati riepilogativi non possono essere superiori agli importi indicati nei corrispondenti campi della comunicazione che si intende correggere La somma degli importi riportati per ciascuna struttura produttiva nel quadro A, al rigo 68 colonna 1 ( Ammontare del credito d imposta relativo all investimento di cui al rigo 67 anno 2003- ) non deve essere superiore alla somma indicata nel medesimo campo della comunicazione precedentemente inviata
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