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Periodico informativo n. 102/2014 Il versamento del 7 luglio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo Vi informiamo che scade lunedì 7 luglio il termine (in origine fissato al 16 giugno) per i versamenti di Unico per i contribuenti soggetti a studi di settore. Da martedì 8 luglio fino al 20 agosto ci sarà comunque la possibilità di pagare con la maggiorazione dello 0,40 per cento. La scadenza riguarda le imposte derivanti da Unico 2014 a saldo per il 2013 e in acconto per il 2014. Premessa Lunedì 7 luglio scade il termine per il pagamento delle imposte dirette derivanti da Unico si tratta in particolare di: saldo 2013 e dell acconto 2014 di IRPEF, IRES e IRAP; addizionali IRPEF; saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG); imposta sostitutiva regime nuove iniziative e regime dei minimi; cedolare secca, acconto del 20 per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga; diritto camerale.

Saldo Irpef Ires ed Irap Il saldo 2013 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l imposta risultante dal mod. UNICO/IRAP 2014 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2013 (giugno-luglio-agosto e/o novembre-dicembre). In merito si rammenta che: nel mod. UNICO 2014 SC/PF è presente il rigo destinato all indicazione dell acconto 2013 rideterminato. In particolare, la rideterminazione dell acconto ha riguardato i soggetti: che hanno usufruito dell agevolazione per le c.d. Reti di imprese ; che hanno usufruito della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante; che detengono autoveicoli per i quali dal 2013 la percentuale di deducibilità dei costi si è ridotta (dal 40 al 20 per la generalità dei casi e dal 90 al 70 per le autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti); non residenti, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR; transfrontalieri, che hanno considerato il reddito al lordo della franchigia di 6.700; che hanno rivalutato il reddito dominicale / agrario dell ulteriore rivalutazione del 15-5; La predetta indicazione va riportata a rigo RS79 del mod. UNICO 2014 SC e a rigo RN55 del mod. UNICO 2014 PF. nel quadro IS del mod. IRAP 2014 è presente la Sezione VII Rideterminazione dell acconto costituita dal solo rigo IS32, per l indicazione dell acconto 2013 rideterminato a seguito della citata riduzione, della percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli. L imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è: non superiore a 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES;

non superiore a 10,33 con riferimento all IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all importo a debito/credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalle singole leggi regionali. Acconto imposte dirette I contribuenti sono tenuti al versamento dell acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2014, da dichiarare nel mod. UNICO/IRAP 2015, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2013, ossia: 16.6 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40), per coloro che non beneficiano della proroga; ovvero 7.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40), per coloro che beneficiano della proroga. Come di consueto, l acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale, tenendo presente che, ai sensi del D.L. n. 63/2002: "i versamenti di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche e dell imposta sul reddito delle persone giuridiche [ora IRES], nonché quelli relativi all imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103". Codici tributo Il versamento del saldo 2013 e della prima rata dell'acconto 2014 va effettuato con il mod. F24, fermo restando, per i titolari di partita IVA, l obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico. I principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti: IMPORTO DA VERSARE CODICE TRIBUTO

Saldo IRPEF Acconto IRPEF (1 rata) Addizionale regionale Saldo addizionale comunale Acconto addizionale comunale Saldo IRES Acconto IRES (1 rata) Saldo maggiorazione IRES (10,5) società di comodo Acconto maggiorazione IRES (10,5) società di comodo Saldo IRAP Acconto IRAP (1 rata) Saldo imposta sostitutiva (5) regime dei minimi Acconto imposta sostitutiva (5) regime dei minimi (1 rata) Imposta sostitutiva 10 (nuove iniziative) Acconto 20 (redditi tassazione separata) Saldo imposta sostitutiva (15 o 21) cedolare secca Acconto imposta sostitutiva cedolare secca (1 rata) Saldo imposta patrimoniale immobili all estero (IVIE) Acconto imposta patrimoniale immobili all estero (IVIE) Saldo imposta patr. attività finanziarie all estero (IVAFE) Acconto imposta patr. attività finanziarie all estero (IVAFE) 4001 4033 3801 3844 3843 2003 2001 2020 2018 3800 3812 1795 1793 4025 4200 1842 1840 4041 4044 4043 4047 Compensazione In sede di versamento del saldo 2013 e acconto 2014, è possibile avvalersi delle consuete modalità di compensazione: VERTICALE Si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, compensazione del saldo IRPEF 2013 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2014), senza la necessità di utilizzare il mod. F24;

ORIZZONTALE Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, compensazione del saldo IRPEF 2013 a credito con il saldo IRAP 2013 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Con riferimento alla compensazione orizzontale, va evidenziato che: la sanzione per l utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è stabilita dal 100 al 200 dei crediti stessi; è fissato a 5.000 l ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale: va preventivamente presentato il mod. IVA; è necessario l utilizzo degli strumenti telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate; fermo restando che per la compensazione di importi superiori a 15.000 è richiesta l apposizione del visto di conformità al mod. IVA; l utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a 15.000 annui richiede l apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione. Detta disposizione, introdotta dalla Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d imposta successivo, ossia dall 1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare; è vietato l utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a 1.500. Ai fini della compensazione, nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne: importi a credito compensati Ammontare del credito;

anno di riferimento Periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito; codice tributo Codice con cui si effettua il versamento a saldo dell'imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato. Se il tributo è rateizzabile va compilata anche la colonna "rateazione/regione/provincia/mese rif." Indicando "0101". Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato dal 2014 a 700.000 per ciascun anno (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell anno successivo. A favore delle imprese subappaltatrici con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80 da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il predetto limite è elevato a 1.000.000. Per le compensazioni effettuate nel 2013 (crediti anno d'imposta 2012) è necessario verificare il controllo di capienza sui crediti d'imposta. In caso di utilizzo eccedente, sarà necessario per evitare sanzioni ben più pesanti ravvedersi entro il termine di scadenza dell'invio di Unico 2014. Rateizzazione Relativamente alla rateizzazione è necessario considerare che: per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la stessa: deve concludersi entro novembre;

comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33 mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto; è possibile scegliere quali somme rateizzare e il numero di rate; la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato: TITOLARE DI PARTITA IVA ENTRO IL GIORNO 16 DI CIASCUN MESE; NON TITOLARE DI PARTITA IVA ENTRO LA FINE DI CIASCUN MESE. Alla luce della proroga concessa con il Dpcm 13.06.2014 la rateazione delle imposte dovute può essere riassunta come di seguito schematizzato. Non titolari di partita Iva estranei agli studi di settore, quali persone fisiche (esclusi i minimi), società di persone, di capitali, e altri soggetti Ires con esercizio che coincide con l anno solare:

Versamento prima rata entro il 16 giugno Versamento prima rata con 0,40 dal 17 giugno al 16 Rata Scadenza Interessi luglio Scadenza Interessi 1 16 giugno 0 16 luglio 0 2 30 giugno 0,16 31 luglio 0,16 3 31 luglio 0,49 31 agosto (slitta al 1 0,49 settembre) 4 31 agosto (slitta al 1 0,82 30 settembre 0,82 settembre) 5 30 settembre 1,15 31 ottobre 1,15 6 31 ottobre 1,48 30 novembre (slitta al 1 1,48 dicembre) 7 30 novembre (slitta al 1 1,81 dicembre) Titolari di Partita Iva estranei agli studi di settore, quali persone fisiche (esclusi i minimi), società di persone, di capitali e altri soggetti Ires con esercizio che coincide con l anno solare: Versamento prima rata entro il 16 giugno Versamento prima rata con 0,40 dal 17 giugno al 16 luglio Rata Scadenza Interessi Scadenza Interessi 1 16 giugno 0 16 luglio 0 2 16 luglio 0,33 16 agosto (slitta al 20 agosto) 0,33

3 16 agosto (slitta al 20 agosto) 0,66 16 settembre 0,66 4 16 settembre 0,99 16 ottobre 0,99 5 16 ottobre 1,32 16 novembre (slitta al 17 novembre) 1,32 6 16 novembre (slitta al 17 novembre) 1,65 Persone fisiche, minimi compresi, e altri contribuenti non titolari di partita Iva interessati dagli studi di settore: Versamento prima rata entro il 7 luglio Versamento prima rata con 0,40 dall 8 luglio al Rata Scadenza Interessi 20 agosto Scadenza Interessi 1 7 luglio 0 20 agosto 0 2 31 luglio 0,26 31 agosto (slitta al 1 0,11 settembre) 3 31 agosto (slitta al 1 0,59 30 settembre 0,44 settembre) 4 30 settembre 0,92 31 ottobre 0,77 5 31 ottobre 1,25 30 novembre (slitta al 1 1,10 dicembre) 6 30 novembre (slitta al 1,58 1 dicembre) Persone fisiche e altri contribuenti titolari di partita iva interessati dagli studio di settore, minimi compresi: Versamento prima Versamento prima rata

rata entro il 7 luglio con 0,40 dall 8 luglio al 20 agosto Rata Scadenza Interessi Scadenza Interessi 1 7 luglio 0 20 agosto 0 2 16 luglio 0,10 16 settembre 0,29 3 16 agosto (slitta al 20 agosto) 0,43 16 ottobre 0,62 4 16 settembre 0,76 16 novembre (slitta al 17 novembre) 0,95 5 16 ottobre 1,09 6 16 novembre (slitta al 17 novembre) 1,42 p. Promoser.it La Presidenza Ravenna, 02 luglio 2014