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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore RISPOLI FARINA MARILENA Nella seduta del 28/04/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente afferma di essere, dal 12.07.2012, unica procuratrice generale del soggetto intestatario del conto corrente intrattenuto presso il resistente, estinto in data 27.12.2012. Lamenta che nel marzo 2013 veniva consegnata al precedente procuratore copia degli estratti conto del conto corrente già estinto. La ricorrente sostiene che il precedente procuratore si è avvalso innanzi al Tribunale..., sez. Imprese, di tali documenti in un giudizio, ancora pendente, tra una società di cui il precedente procuratore è legale rappresentante, lei stessa e il suo rappresentato (nonché altri soggetti), il cui valore ammonta a 30.116.929,00. In data 1.08.2013 contestava all intermediario il rilascio non autorizzato di copie degli estratti conto del rapporto, rilascio confermato in data 16.09.2013 Pag. 2/6

dall intermediario stesso. Reitera la contestazione in data 4.11.2013, senza riscontro. Con reclamo del 16.6.2014 contesta l illegittimità della condotta all intermediario, richiedendo il risarcimento dei danni, senza ricevere riscontro entro i 30 giorni [cfr. all. 9 dell intermediario]. A sostegno della sua richiesta richiama sia la normativa relativa al segreto bancario che al diritto alla riservatezza e altresì le norme in tema di responsabilità (artt. 2049, 2050 c.c.). Per quanto riguarda la quantificazione del danno patito richiama l art. 1226 c.c. in base al quale si prevede nel caso in cui il danno non viene provato nel suo preciso ammontare lo stesso può venire liquidato in via equitativa. In primo luogo, l intermediario evidenzia come il soggetto intestatario del conto corrente aveva rilasciato delega commerciale al soggetto cui sono state rilasciate copie degli estratti conto in data 5.12.2007. Nell ambito dell esercizio di tali poteri veniva riconosciuta al delegato la facoltà di avere conoscenza di tutte le movimentazioni del conto, nonché di richiedere il duplicato degli estratti conto senza limiti temporali. All interno della summenzionata delega, era espressamente previsto che le autorizzazioni e i poteri conferiti al delegato sono da ritenersi validi fino a quando perverrà la relativa comunicazione di revoca o di modifica a mezzo di lettera raccomandata. Afferma che la delega commerciale è rimasta in essere fino alla chiusura del conto corrente ovvero fino al 28.12.2012. Risultava, però, presso la filiale di riferimento, una procura generale del 6.12.2007 in favore del soggetto che poi avrebbe richiesto copia degli estratti conto. Sottolinea che solamente in data 17.07.2013 riceveva copia dell atto di revoca e contestuale conferimento di nuova procura all attuale ricorrente (atto risalente al 12.07.2012). Ribadisce la correttezza del proprio operato posto che la documentazione è stata rilasciata in forza della procura generale a suo tempo conferita. A sostegno della propria tesi richiama altresì l art. 1396 c.c. Quanto alla pretesa risarcitoria evidenzia come non risulti provato l utilizzo delle copie degli estratti conto all interno del giudizio pendente innanzi al Tribunale di.. ed, inoltre, che non risulta fornita alcuna prova relativa al pregiudizio effettivamente cagionato all intestatario del conto corrente (richiama Cass. Civ., sez. I, sent. n. 7211/2009 e Cass. Civ., sez. III, sent. n. 10607/2010). In sede di replica alle controdeduzioni la cliente osserva come le copie dei documenti sono state rilasciate al delegato ad operare dopo la chiusura del conto corrente ribadendo come, alla chiusura del conto, le deleghe ad operare sullo stesso perdono ogni efficacia. Inoltre evidenzia che per la richiesta di documenti relativi ad un conto, sono previste Pag. 3/6

apposite procedure in virtù delle quali la richiesta deve essere presentata per iscritto con indicazioni precise del titolo che la legittima, se il titolo è costituito di una procura devono esserne specificati gli estremi. Afferma altresì che la richiesta di copie degli estratti conto è stata fatta [dal precedente procuratore] nella qualità di procuratore sul conto non facendo valere la procura depositata [presso l intermediario]. Sottolinea altresì che ulteriore richiesta da parte del precedente procuratore del dettaglio di alcune operazioni avvenute nel mese di dicembre veniva disattesa dall intermediario e in questo caso anche la Banca d Italia si interessa della questione facendo un interrogazione al fine di far ottenere i documenti richiesti [all.9 del ricorso]. Allega altresì la seconda memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. in cui si fa riferimento alla produzione degli estratti conto in giudizio che hanno, in qualche modo, compromesso la posizione difensiva[delle parti]. In conclusione, mentre il ricorrente chiede che venga accertata l illegittima condotta del direttore della filiale dell intermediario e che lo stesso venga condannato a risarcimento del danno di 50.000,00 ( corrispondente solo allo 0,15 % della controversia pendente ergo valore meramente simbolico ) o nella diversa misura che verrà decisa dall Arbitro. La resistente chiede che venga dichiarato il suo corretto operato. Chiede, inoltre, che venga respinta la richiesta risarcitoria. DIRITTO Il Collegio deve decidere in merito alla richiesta della ricorrente, che lamenta la consegna da parte della banca di copia di estratto conto a soggetto non autorizzato, che avrebbe utilizzato tali documenti in un giudizio come prova a suo sfavore, e pertanto richiede il risarcimento di 50.000,00. La questione centrale che il Collegio deve affrontare concerne la individuazione del titolo di legittimazione in forza del quale il procuratore ha ottenuto la copia degli estratti conto. Al riguardo la banca sostiene che l autorizzazione del soggetto ad acquisire la documentazione richiesta riposi sulla procura generale conferitagli e non, invece, sulla delega a operare sul conto corrente, peraltro già estinto al momento della richiesta di copia e alla quale, invece, fa riferimento la ricorrente nelle repliche (sostenendo che la banca, proprio per evitare di rendere evidente tale circostanza, avrebbe omesso di allegare la richiesta scritta di acquisizione della documentazione da parte del precedente procuratore). Pag. 4/6

Per altro verso si osserva che la ricorrente non contesta, a ben vedere, l idoneità in astratto della procura generale a suo tempo conferita ad altro soggetto a fondare la legittimazione in capo al precedente procuratore in ordine alla richiesta di documentazione, se non per l intervenuta revoca, limitandosi, in realtà, soltanto a porre in dubbio che la relativa richiesta trovasse il suo fondamento in tale atto e non, invece, nella delega a operare sul conto corrente. La (questione della) opponibilità della revoca dell atto di conferimento del potere rappresentativo (se ed in quanto portato a conoscenza della banca terza), costituisce quindi il punto centrale da affrontare. Il Collegio rileva che nella procura generale allegata agli atti, rilasciata in data 6.12.2007, oltre a poteri di compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a qualsiasi bene o diritto, è stato conferito, tra l altro, il potere di stipulare qualsiasi contratto bancario ed operare nei relativi rapporti. Agli atti non risulta che la ricorrente abbia precedentemente portato a conoscenza, attraverso mezzi idonei come richiesto ex art. 1396 c.c. la revoca della precedente procura generale e la contestuale, nuova procura conferitale. Solamente in data 17.07.2013 la resistente riceveva copia dell atto di revoca e contestuale conferimento di nuova procura all attuale ricorrente (atto risalente al 12.07.2012).Alla luce di tali considerazioni non appare che l'operato della banca sia censurabile. Quanto all'asserzione che il precedente procuratore abbia (indebitamente) ottenuto, nel marzo 2013, gli estratti conto in base alla procura speciale - (delega commerciale) esistente dal 5.1.2.2007 e in essere fino al 28.1.2.2012, (data di chiusura del conto corrente )- e che ciò sia suffragato dal fatto che nel dicembre il procuratore abbia chiesto ulteriori dettagli delle operazioni, e che la banca li avrebbe rifiutati per difetto di legittimazione, il Collegio rileva in primo luogo che a quella data era stata revocata anche la procura generale e in secondo luogo che l'affermazione della ricorrente non è supportata da alcuna evidenza documentale. Quanto alla pretesa risarcitoria il Collegio evidenzia come non risulti provato l utilizzo delle copie degli estratti conto all interno del giudizio pendente innanzi al Tribunale ed, inoltre, che non risulta fornita alcuna prova relativa al pregiudizio effettivamente cagionato all intestatario del conto corrente (si veda Cass. Civ., sez. I, sent. n. 7211/2009 e Cass. Civ., sez. III, sent. n. 10607/2010). Alla luce di tali considerazioni il Collegio non accoglie il ricorso. Pag. 5/6

Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6