Schema risolutivo Iter: 1) Chi pretende cosa e da chi? A che titolo? a) Tizio pretende da Caio b) la restituzione del contenuto della cassetta di sicurezza e c) la revocazione della donazione. d) A che titolo? 1) Parliamo di cassette di sicurezza. È il contratto con il quale una banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una struttura idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente medesimo presso la propria abitazione, sia in relazione a eventuali manomissioni esterne (quali furti e rapine) sia con riferimento ad accadimenti colposi o naturali (caso tipico l alluvione). Più precisamente, la banca mette a disposizione del cliente una cassetta, collocata in locali da essa custoditi, nella quale è possibile riporre valori, titoli e oggetti, di norma dotata, al proprio interno, di una scatola estraibile, che l utente può trasportare in apposite cabine così da mantenere la segretezza circa le operazioni di immissione e ritiro di quanto ivi custodito. Il contratto trova una disciplina scarna negli artt. 1839 ss c.c., a mente dei quali, in particolare, la banca si obbliga a garantire l idoneità e la custodia dei locali, nonché l integrità della cassetta, rispondendo verso l utente dei danni da quest ultimo eventualmente patiti, salvo il caso fortuito. La disciplini codicistica è integrata da particolari disposizioni di natura pattizia, oltre che da quelle in proposito dettate sin dal 1954 dall ABI (l Associazione Bancaria Italiana), nel contesto delle cosiddette Norme Bancarie Uniformi (NUB). 2) Nel cado in esame viene in rilievo l art. 1840, 1 co., c.c. per ciò che attiene ai rapporti Tizio-Banca. La cointestazione di una cassetta di sicurezza, con facoltà di utilizzo disgiunto, legittima ciascuno degli intestatari al ritiro di tutti i beni depositati; la banca è a posto.
3) Analizziamo il rapporto Tizio-Caio. La cointestazione, con facoltà di utilizzo disgiunto (la norma, salvo diversa pattuizione), fa presumere anche la contitolarità, per quote uguali, del contenuto della cassetta. Il fondamento giuridico (secondo la giurisprudenza) dell assunto sarebbe questo: i. la cointestazione di un conto corrente, attribuisce agli intestatari la qualità di creditori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) nei confronti della banca; ii. la natura solidale della relazione che intercorre tra il gruppo di cointestatari, da un lato, e la banca, dall altro, che comporta l applicazione dell art. 1298 c.c. secondo cui l obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori e ancora che le parti di ciascuno di presumono uguali : nasce qui la presunzione di pari appartenenza delle somme. iii. la conclusione, elaborata con riferimento al conto corrente, può essere estesa al caso della cassetta di sicurezza (che diventa presunzione di contitolarità dei beni contenuti nella cassetta). 4) La presunzione ammette la prova contraria, cioè che le cose stanno diversamente. V. Cass. 16.1.2014, n. 809 (in tema di conto corrente): La cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità dell oggetto del contratto, ma tale presunzione dà luogo soltanto ad una inversione dell onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Questo principio vale anche in tema di cassette di sicurezza: Tizio dovrà provare in giudizio che il contenuto della cassetta era di sua esclusiva proprietà. Cass. 30.05.2013, n. 13614. Come? Ad esempio, perché Caio era minorenne oppure uno studente, privo di mezzi economici per acquistare anche solo una parte di quei gioielli. 5) Supponiamo che Tizio sia nella condizione di dare questa prova e andiamo avanti. La cointestazione di una cassetta di sicurezza non consente al cointestatario, che sia a conoscenza della altruità dei beni ritirati, di appropriarsene, compiendo atti di disposizione che sono riservati al proprietario. 6) L intestatario che si appropria indebitamente degli oggetti appartenenti ad altro cointestatario dovrà restituirli (rivendica: art. 948 c.c.)
7) Altra considerazione: l intestatario che si appropria indebitamente degli oggetti appartenenti ad altro cointestatario arreca quindi un pregiudizio al patrimonio di quest ultimo. 8) Se tutto questo è provato si apre la strada alla revocazione delle donazioni. Art. 800ss. c.c. La donazione, come qualsiasi altro contratto, è normalmente irrevocabile. Tuttavia, al fine di tutelare interessi superiori di ordine etico e familiare, l ordinamento consente una limitata facoltà di revoca, subordinata alla ricorrenza di presupposti tassativamente indicati. Le ipotesi sono due: r. per ingratitudine e r. per sopravvenienza di figli. Come funziona la revocazione delle donazioni? La r. non opera mai di diritto ma si risolve nell esercizi odi un diritto potestativo attribuito per legge al donante. Per operare necessita di una sentenza, che sarà produttiva di effetti negoziali, consistenti nella cessazione degli effetti della donazione e nella riattribuzione al donane dei beni donati. 9) Vediamo la revocazione per ingratitudine. Art. 801 c.c.: dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante. Dolo: malvagio proponimento di danneggiare il donante. Attenzione non è sufficiente che il donatario abbia ritirato i beni contenuto nella cassetta di sicurezza ma occorre un quid pluris da rinvenire nel fatto di comportarsi, pur sapendo di non esserlo, come proprietario dei beni ritirati (serve un atto di interversione del possesso: se il cassettista è comproprietario dei beni ritirati, l interversione di realizza quando l originario compossesso evolve in possesso esclusivo; se non lo è, l interversione si compie quando la detenzione evolve in possesso). Grave pregiudizio: lesione obiettivamente grave in relazione alla consistenza patrimoniale del donante. 10) Termini e legittimazione ad agire: art. 802 c.c. 11) Cose deve restituire Caio? Art. 807 c.c.: deve restituire il bene in natura se esiste.
Attenzione: una volta accolta la domanda di revocazione, i beni donati, anche a seguito dell eliminazione del contratto, non rientrano automaticamente nel patrimonio del donante. Dalla sentenza di revocazione nasce l obbligo del donatario di restituire i beni ricevuti; è necessario che il donante abbia chiesto al giudice anche la riconsegna del bene donato; se non lo ha fatto, potrà chiederla in un nuovo giudizio. Nel nostro caso, cosa deve restituire? Qual è l oggetto della donazione? Denaro o immobili? È necessario verificare l intenzione del donante. Due possibilità: i. se il denaro è stato dato in quanto tale (fanne quello che vuoi), l oggetto della donazione è il denaro stesso (donazione diretta). Caio deve restituire il denaro (esiste per forza). ii. Se il denaro è stato dato in funzione dell acquisto programmato degli immobili, oggetto della donazione sono gli immobili. Per la precisazione si tratterebbe di una donazione indiretta degli immobili. Serve il collegamento tra elargizione del denaro da parte del donante e acquisto degli immobili da parte del donatario. È indifferente che la prestazione in favore dell alienante venga effettuata direttamente dal donante, ovvero dal donatario (Cass. 24.2.2004, n. 3642). Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico. Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio. Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Non si applicano, dunque, le norme che regolano la forma della donazione (che richiedono la stipula per atto pubblico alla presenza dei testimoni). iii. È un problema ai fini della revocazione? No. L art. 809 c.c. estende a (quasi) tutti gli atti di liberalità (di sicuro anche alle donazioni indirette) le norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine (non invece quelle di forma e il resto). Caio deve restituire gli immobili se esistono. Se li ha venduti, deve restituire il valore al tempo della domanda.
12) Il Caso è tratto da Cass. 30.05.2013, n. 13614