REGIONE PIEMONTE BU38 22/09/2011



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REGIONE PIEMONTE BU38 22/09/2011 Codice DB2005 D.D. 20 luglio 2011, n. 544 Attestati di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologie croniche e invalidante - D.M. 329/99 e s.m.i.. Indicazioni procedurali per il rilascio - rinnovo degli attestati. Il D.M. n. 329 del 28.05.1999 Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell art. 5, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 29.04.1998 n. 124 individua le condizioni di malattia che danno diritto all esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e presenti nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistico-ambulatoriali. Il riconoscimento del diritto all esenzione è effettuato dall ASL di residenza dell assistito sulla base della documentazione quale individuata dalla stessa regolamentazione (Circolare Ministero della Salute n. 13 del 13 dicembre 2001): - certificazione rilasciata da specialisti di struttura sanitaria pubblica o di istituti ed enti di cui all art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/92 o da istituzioni sanitarie pubbliche di paesi appartenenti all Unione Europea;, - cartella clinica rilasciata dalle strutture sanitarie di cui al punto precedente; - cartella clinica rilasciata dalle Case di Cura private provvisoriamente o definitivamente accreditate, previa valutazione del Medico del Distretto, - verbale di invalidità contenente la diagnosi rilasciato dalla Commissione di Invalidità, corredato da eventuale documentazione sanitaria. La documentazione sopra indicata è necessaria sia per il rilascio che per il rinnovo dell attestato di esenzione. L attestato, che viene rilasciato dall ASL al cittadino che ne ha diritto, prevede, tra i vari dati, l indicazione in forma codificata di tutte le condizioni o malattie per le quali è riconosciuto il diritto all esenzione e l eventuale limite temporale di validità, di cui all art. 4. comma 3 - del D.M.329/99 e s.m.i.. Il Regolamento non individua specifici limiti temporali ad eccezione della condizione 040 Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale - per la quale l esenzione è limitata ai primi 3 anni di vita e, pertanto, nel corso degli anni le singole ASL hanno rilasciato gli attestati di esenzione con scadenze diverse tra ASL ed ASL, pur nel rispetto di alcuni criteri generali che l Assessorato aveva indicato con specifica circolare regionale prot. n. 14776/29 dell 8.10.1999. Premesso quanto sopra, per portare ad omogeneità sul territorio regionale i comportamenti delle ASL rispetto all individuazione del periodo di validità dei singoli attestati di esenzione rilasciati in attuazione del D.M. 329/99 e s.m.i., avuto anche riguardo alla semplificazione dei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione, si è proceduto ad una valutazione/approfondimento per singola patologia sia rispetto al limite temporale di validità dell esenzione sia rispetto alle modalità di rilascio/rinnovo dell esenzione stessa. La proposta elaborata, che ha visto la collaborazione dei rappresentanti regionali della FIMMG, dello SNAMI, del SUMAI e dello SMI, di specialisti della rete pubblica e di professionalità di direzione sanitaria e di distretto di ASL, individua, per singola patologia, la data di scadenza del singolo certificato di esenzione e identifica alcune patologie per le quali il rinnovo dovrebbe essere

effettuata dall ASL sulla scorta di una certificazione rilasciata dal medico specialista come sopra identificato o, in alternativa dal medico di medicina generale o pediatria di libera scelta. Questo ultimo caso riguarda patologie prevalentemente di tipo cronico che, una volta diagnosticate, sono prese in carico, monitorate nel corso del tempo anche rispetto all evoluzione della malattia stessa, prevalentemente dal medico di famiglia/pediatra di libera scelta il quale, quindi, possiede tutti gli elementi di ordine clinico/dignostico utili per richiedere all ASL, indicando le motivazioni, il primo rilascio o il rinnovo dell attestato di esenzione. L attribuzione al Medico di famiglia ed al Pediatra di libera scelta della competenza alla certificazione dell esistenza della condizione di malattia per la casistica individuata, peraltro, eviterebbe al paziente di ricorrere a visite specialistiche esclusivamente finalizzate al rilascio/rinnovo dell esenzione con evidente ricaduta benefica sulle liste d attesa. Premesso quanto sopra esposto, IL DIRIGENTE visto il D.M. 329/99 visto il D.M. 296 del 21.05.2001 determina - di individuare i limiti temporali di validità degli attestati di esenzione rilasciati ai sensi del DM 329/99 e s.m.i. quali risultanti dall Allegato 1 al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; - di stabilire che ai fini del rilascio o rinnovo dell attestato di esenzione per le patologie di cui all Allegato 1 al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, oltre alle certificazioni individuate dalla Circolare Ministero della Salute n. 13 del 13 dicembre 2001, le ASL dovranno ritenere valide, ove previsto, le certificazioni rilasciate dal Medico di famiglia /Pediatra di libera scelta dell assistito sulla scorta della documentazione clinica/diagnostica in proprio possesso. Tale certificazione è rilasciata al paziente a titolo gratuito. - Di stabilire che il presente provvedimento trova applicazione a far data dal 1 settembre 2011. Per gli attestati di esenzione già emessi il presente provvedimento troverà applicazione all atto dell eventuale rinnovo dell esenzione stessa. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sei dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della l.r. 22/2010. Il Dirigente Daniela Nizza Allegato

REGIONE PIEMONTE - D. M. Sanità 28 maggio 1999 n 329 e s.m.i. Codice identificativo esenzione 001.253.0 ACROMEGALIA E GIGANTISMO.394;.395;.396;.397;.414;.416;.417;.424;.426;.427;.429.4;.433;.434;.437;.440;.441.2;.441.4; AFFEZIONI DEL SISTEMA 002.441.7;.441.9;.442;.444;.447.0;.447.1;.447.6 ; CIRCOLATORIO.452;.453;.459.1;.557.1;.745;.746;.747; (Escluso:.453.0 Sindrome di Budd-Chiari).V42.2;.V43.3;.V43.4; V45.0 003.283.0 ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE 005.307.1;.307.51 ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA 006.714.0;.714.1;.714.2;.714.30;.714.32;.714.33 ARTRITE REUMATOIDE 007.493 ASMA + MMG 5 ANNI 008.571.2;.571.5;.571.6 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE + MMG 009.555;.556 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN 011.290.0;.290.1;.290.2; DEMENZE.290.4;.291.1;.294.0; 012.253.5 DIABETE INSIPIDO 013.250 DIABETE MELLITO 014.303;.304 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL

016.571.4;.070.32;.070.33;.070.54;.070.9 EPATITE CRONICA (ATTIVA) + MMG EPILESSIA 017.345 (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut) 018.277.0 FIBROSI CISTICA 019.365.1;.365.3;.365.4;.365.5;.365.6;.365.8 GLAUCOMA 020.042; (cod. agg.).079.53;.v08 021.428 INFEZIONE DA HIV INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV) 022.255.4 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) 023.585 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 024.518.81 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 025.272.0 ;.272.2 ;.272.4 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIA E IIB; IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA; IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA; IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III + MMG

026.252.0;.252.1 IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO 027.243;.244 IPOTIROIDISMO CONGENITO, + MMG IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) 028.710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 029.331.0 MALATTIA DI ALZHEIMER 030.710.2 MALATTIA DI SJOGREN 031.401;.402;.403;.404; IPERTENSIONE ARTERIOSA + MMG.405 032.255.0 MALATTIA O SINDROME DI CUSHING 034.358.0 MIASTENIA GRAVE 035.242.0;.242.1;.242.2; MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME + MMG.242.3 DI IPERTIROIDISMO 036.443.1 MORBO DI BUERGER 037.731.0 MORBO DI PAGET 038.332 ;.333.0;.333.1;.333.5 MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI 039.253.3 NANISMO IPOFISARIO 040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 3 ANNI 041.341.0 NEUROMIELITE OTTICA 042.577.1 PANCREATITE CRONICA + MMG.295.0;.295.1;.295.2;.295.3;.295.5;.295.6;.295.7;.295.8;.296.0;.296.1;.296.2;.296.3; 044.296.4;.296.5;.296.6;.296.7;.296.8;.297.0; PSICOSI.297.1;.297.2;.297.3;.297.8;.298.0;.298.1;.298.2;.298.4;.298.8;.299.0;.299.1;.299.8

045.696.0; 696.1 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) 046 340. SCLEROSI MULTIPLA 047.710.1 SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE 048 NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO + MMG INCERTO 049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI 050 051 052.V42.0; V42.1; V42.6;.V42.7;.V42.8;.V42.9 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO) SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 053.V42.5 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA 054.720.0 SPONDILITE ANCHILOSANTE 2 anni

055.010;.011;.012;.013;.014;.015;.016;.017;.018 TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) 056.245.2 TIROIDITE DI HASHIMOTO + MMG 5 ANNI