Istruzione Operativa



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Redazione Verifica Coordinatori del Gruppo di lavoro: Alessandro Negri Responsabile Unità Operativa Semplice Sollevamento, Gruppo di lavoro: Claudio Ballardini, Sanzio Bollini, Francesco Dallacasa, Antonio Grosso, Alessandro Landuzzi, Mauro Marchione, Villiam Matteuzzi, Otello Mazzei, Alberto Monzali, Luca Palazzotti, Franco Zanardi, Ivano Zanotti Firma Alfonso Montefusco Referenti Qualità Governo Clinico Marco Monari Assistenziale Approvazione Alfonso Montefusco Marco Monari Direttore Unità Operativa Complessa Coordinatore Unità Assistenziale Firma Elenco Allegati Allegato N Titolo dell'allegato Codice 0 ------- ------ 0 ------- ------ Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 1 di 14

Sommario Obiettivi pag. 2 Campo e luogo di applicazione pag. 2 Riferimenti normativi, bibliografici e documentali. pag. 2 Definizioni e abbreviazioni. pag. 4 Processo... pag. 4 Matrice delle responsabilità..... pag. 4 Descrizione.. pag. 5 1) Obiettivi L obiettivo della presente Istruzione Operativa è quello di definire le modalità e le responsabilità per la corretta esecuzione delle sollevamento di portata superiore ai con specifico riferimento unicamente alle autogrù, alle gru su autocarro e ai carrelli semoventi a braccio telescopico. Ha inoltre la funzione di uniformare il comportamento operativo dei funzionari del Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Complessa Impiantistica Antinfortunistica (UOCIA) nell ambito della loro attività ispettiva dedicata alle sollevamento con portata superiore ai. 2) Campo e luoghi di applicazione L Istruzione Operativa si applica per la corretta esecuzione delle con specifico riferimento unicamente alle autogrù, alle gru su autocarro e ai carrelli semoventi a braccio telescopico guidate da un operatore e destinati a movimentare carichi di tutti i tipi a eccezione del sollevamento di persone. L istruzione operativa si applica presso le sedi, nell ambito territoriale di competenza della UOCIA ovvero la provincia di Bologna, in cui sono eseguite le verifiche agli apparecchi mobili di sollevamento e gli accertamenti documentali degli stessi. ) Riferimenti normativi, bibliografici e documentali La seguente normativa esplicita i riferimenti da assumersi per le verifiche agli apparecchi mobili di sollevamento. Le norme UNI di seguito indicate devono intendersi da assumersi come miglior riferimento tecnico dello stato dell arte nel genere di macchine in esame, fermo restando il rispetto Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 2 di 14

della libertà del costruttore nello scegliere soluzioni diverse, ma equivalenti, nei confronti della sicurezza per il rispetto dei RES. a) DPR del 27 luglio 1996 n 459 - Regolamento per l attuazione delle direttive 89/92/CEE, 91/68/CEE, 9/44/CEE e 9/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. b) UNI EN 1459 Sicurezza dei carrelli industriali. Carrelli semoventi a braccio telescopico. Edizione febbraio 2008. c) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge agosto 2007, n. 12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. d) D.Lgs 27 gennaio 2010 n 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. e) Nota ISPESL del 19/02/2010 n 1115 Sistemi aggiuntivi di vincolo del carico con specifica descrizione sul manuale di uso e manutenzione. f) DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Queste ulteriori norme hanno la funzione di indicare, in alcuni dei loro contenuti, i riferimenti tecnici di carattere generale da assumersi per le verifiche agli apparecchi mobili di sollevamento g) Nota ISPESL 826 del 20 marzo 2000 Criteri di accettabilità della documentazione per la messa in servizio di macchine denominate gru su autocarro Denuncie di cui all art. 11, comma del DPR 459/96. h) Nota del Ministero dell Industria del Commercio o dell Artigianato n 8468 del 22 novembre 2000 Gru per autocarro, variazione delle modalità di tizzo. i) UNI ISO 8566-2 del 1/05/2001 Cabine Gru mobili. j) UNI ISO 7296-2 edizione giugno 2001 Segni grafici Gru mobili. k) Nota ISPESL 176 del 25 marzo 200 Gru per autocarro applicazione del punto 4.1.2.6 (controllo dei movimenti) dell allegato I al DPR 459. l) Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 2226 del 4 novembre 200 Gru su autocarro pulsante di arresto di emergenza. m) Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 28 marzo 2007 n 1875 rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico e di momento (valida per macchine conformi a UNI EN 1000 edizione marzo 2006). n) UNI EN 107 edizione ottobre 2008 Prevenzione dell avviamento inatteso. o) UNI EN 12077-2 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento. Requisiti per la salute e la sicurezza. Edizione luglio 2008. p) UNI EN 12644 parte 1 e 2 edizione novembre 2008 Informazioni per l impiego e collaudo istruzioni e marcatura. q) UNI EN 12999 Apparecchi di sollevamento Gru caricatrici. Edizione 26/09/2009. r) UNI EN 1000 Gru mobili. Edizione Marzo 2010. s) Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 agosto 2012 n 2 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all Allegato VII Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina di 14

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Chiarimenti. 4) Definizioni e Abbreviazioni CE UNI INAIL Definizioni Marcatura per identificare un prodotto conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza Ente Nazionale Italiano di Unificazione Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro RES UOCIA Abbreviazioni Requisiti Essenziali di Sicurezza Unità Operativa Complessa Impiantistica Antinfortunistica 5) Processo Le modalità per l effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dall allegato II del DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L assegnazione e la conclusione amministrativa della pratica sono svolte secondo criteri e modalità decise dalla Direzione UOCIA e consolidatisi nel corso del tempo. In particolare i criteri di assegnazione sono definiti in base alle caratteristiche tecniche dell impianto e/o della macchina oggetto di verifica e del carico di lavoro del funzionario a cui viene assegnata, mentre le modalità relative alla conclusione amministrativa della verifica sono espletate secondo processi di fatturazione e archiviazione standardizzate a livello aziendale. Matrice delle Responsabilità L istruzione operativa è rivolta ai funzionari dell Unità Operativa Complessa Impiantistica Antinfortunistica del Dipartimento di Sanità Pubblica che svolgono l attività di verifica degli apparecchi mobili di sollevamento quali autogrù, gru su autocarro, carrelli semoventi a braccio telescopico con portata superiore ai. Considerato che la verifica viene generalmente eseguita da un solo funzionario. la responsabilità (R) del Tecnico della Prevenzione e dell Ingegnere prevista dalla tabella della Matrice della Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 4 di 14

Responsabilità, in seguito indicata, deve intendersi in carico alla specifica singola figura professionale impegnata nell espletamento della verifica. Funzione Direzione UOC Tecnico della prevenzione Ingegnere Amministrativo Attività Assegnazione verifica R C Analisi documentazione R R Analisi Macchina/Impianto R R Verifica Macchina/Impianto R R Stesura scheda identificativa R R Stesura verbale ispettivo R R Conclusione verifica C R R = responsabile, C = coinvolto Descrizione La descrizione del processo relativo all esecuzione della prima verifica periodica e delle successive verifiche periodiche relative all attività di verifica degli apparecchi mobili di sollevamento quali autogrù, gru su autocarro e carrelli semoventi a braccio telescopico con portata superiore ai 200 chilogrammi è disposta dall allegato II del Decreto 0 aprile 2011 descritto al precedente punto 2, di cui si riporta uno stralcio: [ omissis ].1.2. La prima verifica periodica è finalizzata a: a) identificare l attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell apparecchio, anno di costruzione matricola assegnata dall INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformità; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l uso. b) accertare che la configurazione dell attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d uso redatte dal fabbricante; Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 5 di 14

c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; d) controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza..1.. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV..1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto.1.2., devono essere comunicate all organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione..2. Verifiche periodiche successive alla prima.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto.1.2. e con la periodicità indicata nell allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008..2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto.1.2. e.2.1 devono essere comunicate all organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione..2.. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili. sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche. [ omissis ] Il processo inerente l attività di prima verifica o di verifica periodica deve svolgersi seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida, redatte dalla UOC Impiantistica Antinfortunistica di seguito indicate. LISTA DI CONTROLLO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MARCATI CE DEMINATI: APPARECCHI MOBILI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI PORTATA SUPERIORE A 200 Kg (AUTOGRU ; GRU SU AUTOCARRO; CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO) Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 6 di 14

1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 1.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE La dichiarazione contiene? 1.1.1 Ragione sociale e indirizzo del fabbricante o suo mandatario nell Unione Europea. 1.1.2 1 Descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, numero di serie, tipo, denominazione commerciale. 1.1. 2 Tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme 1.1.4 Eventuale riferimento a norme armonizzate. 1.1.5 Eventuali norme e specifiche tecniche nazionali applicate 1.1.6 Luogo e data della dichiarazione. 1.1.7 Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione 1.1.8 Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico 1.1.9 1.1.10 Da quanto esaminato ai punti precedenti La dichiarazione di conformità CE della macchina è redatta secondo l allegato II, punto A del DPR 459/96 o del D.Lgs 17/10 (N DEVE CONTENERE RISERVE)? La dichiarazione di conformità CE degli eventuali accessori (compreso imbracature e loro componenti) è redatta secondo l allegato II, punto A del D.Lgs 17/10 (N DEVE CONTENERE RISERVE)? 1.2 CERTIFICAZIONI 1.2.1 Viene fornita (se non inclusa nelle istruzioni) la dichiarazione che sono state eseguite per intero le prove richieste prima della prima messa in funzione, o è presente nelle istruzioni lo stesso rapporto di prova? (4.1.2. e 4.2.4 all. I al DPR459/96; 4.1. e lettera d) 4.4.2 all. I al D.Lgs 17/10)? 1. ISTRUZIONI PER L USO E LA MANUTENZIONE 1..1 Le istruzioni per l uso sono redatte in lingua italiana o è presente una traduzione delle istruzioni in lingua italiana? 1..2 Le istruzioni o la loro traduzione sono accompagnate dal timbro Istruzioni originali o Traduzione delle istruzioni originali? 1 Per macchine antecedenti al D.Lgs 17/10 solo: Descrizione della macchina. 2 Per le macchine immesse sul mercato dopo l entrata in vigore del D.Lgs 17/10 : dichiarazione esplicita di conformità a tutte le disposizioni pertinenti la direttiva 2006/42/CE. Solo per macchine immesse sul mercato dopo l entrata in vigore del D.Lgs 17/10 Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 7 di 14

Le istruzioni per l uso e la manutenzione contengono le indicazioni sotto elencate? (1.7.4 e 4.4.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 1.. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante. 1..4 Riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura (ad eccezione del n di serie). 1..5 La dichiarazione di conformità CE o un documento che ne riporta il contenuto. 1..6 Una descrizione generale della macchina Gli schemi ( disegni, diagrammi, descrizioni e spiegazioni) necessari per la 1..7 manutenzione, l uso e il buon controllo del funzionamento della macchina. Le istruzioni per le operazioni (o descrizione delle operazioni) di regolazione 1..8 e manutenzione con le istruzioni per compierle in sicurezza. 1..9 Il posto o i posti di manovra che possono essere occupati dagli operatori. La descrizione dell uso previsto e le condizioni di utilizzo con le avvertenze 1..10 relative ai modi (ragionevolmente prevedibili in base all esperienza) nei quali la macchina non deve essere usata. 1..11 Le istruzioni per la messa in servizio, per il montaggio e per l installazione e il collegamento. 1..12 Le istruzioni per il trasporto, la movimentazione con indicazioni delle masse. 1..14 Le informazioni relative all emissione del rumore aereo. 1..15 Le informazioni in merito ai rischi residui. 1..16 Le protezioni che devono essere prese dall utilizzatore con indicazioni delle 1..17 eventuali attrezzature di protezione individuale. Le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili 1..18 Carico massimo di utilizzazione o richiamo alla tabella dei carichi. 1..19 Le reazioni sugli appoggi. 1..20 Il contenuto del registro di controllo della macchina, se non fornito assieme a quest ultima 1..21 Le raccomandazioni per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell operatore. Qualora la macchina sia provvista di accessori di sollevamento le istruzioni di questi forniscono almeno le seguenti indicazioni? (4.4.1 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 1..22 Condizioni normali di esercizio (o uso previsto) 1..2 Istruzioni per il montaggio, l uso e la manutenzione. 1..24 Limiti di utilizzazione 1..25 Coefficiente di prova statica utilizzato 1..26 Gli eventuali accessori di sollevamento riportano: marcatura CE e identificazione del fabbricante (solo se antecedenti al D.Lgs 17/10), Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 8 di 14

l indicazione del materiale e il carico massimo di utilizzazione? (4..2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2 PROVE DI FUNZIONAMENTO Esami preliminari 2.1 Il registro di controllo è regolarmente compilato secondo le indicazioni del costruttore? 2.2 La targa contiene almeno i seguenti dati: ragione sociale del fabbricante (o nome); marcatura CE tipo o serie; anno di costruzione; ulteriori indicazioni indispensabili alla sicurezza e (solo per macchine dopo D.Lgs 17/10) designazione della macchina? (1.7. all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2. Ad un esame a vista della struttura verniciata sono rilevabili anomalie significative? 2.4 Ad un esame a vista, e nelle condizioni di normale esercizio, si rilevano guasti o difetti nei suoi componenti, dovuti a fatica o all usura? Posto di guida/comando/manovra carico nominale 2.5 Il posto di manovra è raggiungibile in condizioni di sicurezza? (1.6.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.6 L eventuale telecomando indica chiaramente la macchina destinata a comandare e la macchina risponde unicamente ai segnali dell unità di comando prevista? (.. all. I al D.Lgs 17/10) 2.7 L eventuale telecomando è provvisto di sistemi atti ad azionare immediatamente l arresto? (.. all. I al D.Lgs 17/10) 2.8 Il posto di guida/comando/manovra è progettato e costruito conformemente a quanto previsto in all. I al DPR459/96 e.2.1,.2.2 e 1.1.6 all I al D.Lgs 17/10 (ergonomia, molteplici posti di manovra, visibilità diretta, contatto con ruote, cabina con uscita di sicurezza, sedili, ecc.)? 2.9 La macchina reca, in modo leggibile e indelebile, le indicazioni concernenti il carico nominale (o massimo di utilizzazione)? (4... all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.10 Il carico nominale (o massimo) dipende dalla configurazione? 2.10.1 Se, ogni posto di comando, compresa la postazione del telecomando se questa esiste, è munito di una targa dei carichi sotto forma di tabelle o diagrammi? (4... all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.11 Ogni posto di lavoro è munito di un dispositivo di comando che arresti, in funzione dei rischi (o pericoli) residui, tutti o alcuni degli elementi mobili della macchina? (1.2.4 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.12 La macchina è provvista di iscrizioni e targhe con istruzioni concernenti l impiego? E provvista di avvertitore acustico e segnalazione luminosa che Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 9 di 14

tenga conto delle condizioni d impiego (es: arresto, retromarcia, ecc)? (.6.1 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.1 La posizione del posto di manovra consente di sorvegliare perfettamente la posizione degli elementi mobili? (4.1.2.7 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.14 La macchina è semovente con conducente trasportato? 2.14.1 Se esistono rischi di cadute di oggetti e materiali sul 2.14.2 conducente? Se la macchina è munita di punti di ancoraggio atti a ricevere una struttura di protezione ( macchine antecedenti al D.Lgs 17/10), o è dotata di una struttura di protezione (macchine posteriori al D.Lgs 17/10)? (.4.4. all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Organi di comando I dispositivi di comando sono conformi a quanto previsto al punto 1.2.2 all. I 2.15 ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10? (Manovrabili solo intenzionalmente; visibili; individuabili utilizzando se del caso pittogrammi; atti a garantire una manovra sicura: univoca, rapida e coerente con il movimento prodotto;) 2.16 Da ogni posto di comando si è in grado di assicurarsi dell assenza di persone nelle zone pericolose? (1.2.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.17 Qualora da ogni posto di comando non si fosse in grado di assicurarsi dell assenza di persone nelle zone pericolose, il sistema è progettato in modo che l avviamento sia impedito fintanto che una persona si trova nella zona esposta? (1.2.2 all. I D.Lgs 17/10) Rischi elettrici 2.18 La macchina è alimentata con energia elettrica? 2.18.1 Se, è costruita ed equipaggiata in modo da prevenire i rischi dovuti all energia elettrica (protezione dai contatti diretti e indiretti, sovracorrenti, ecc)? (1.5.1 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.19 La macchina è dotata di un dispositivo che consente di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia? (1.6. all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Funzionamento 2.20 la macchina è di tipo mobile e telecomandata? 2.20.1 Se, è munita di segnalatore di spostamento, o provvista di mezzi, per proteggere le persone contro i rischi di urto o schiacciamento? (.6.1 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.21 Dalle prove eseguite, con carico nominale, la macchina risulta senza rischi di rovesciamento, caduta o spostamento intempestivo? (1..1 all. I ai DPR459/96 Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 10 di 14

e D.Lgs 17/10) 2.22 La macchina è dotata di sistema che avverta e impedisca i movimenti pericolosi in caso di sovraccarico (1000 KG) e di superamento del momento di rovesciamento (40000 Nm)? (4.2.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.2 La macchina è provvista di un sistema che permetta di poter funzionare con i dispositivi di protezione neutralizzati? 2.2.1 Se questo funzionamento avviene attraverso un comando ad azione continuata e in condizioni di minor rischio (sicurezza migliorata)? (1.2.5 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10 + circolare Min Svil. Economico n 1875 del 28/0/07) 2.24 Gli eventuali elementi mobili di trasmissione (quali ad es.: presa di forza, motore, ecc.) sono adeguatamente protetti? (1..8 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.25 La macchina è dotata di dispositivi (finecorsa) che mantengono l ampiezza dei movimenti nei limiti fissati? (1..8 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.26 Il controllo dei movimenti è realizzato secondo quanto previsto al punto 4.1.2.6 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10 (freni negativi automatici su tutti i movimenti, impedita la deriva e caduta libera dei carichi, dispositivo di sicurezza su gancio o altro organo di presa, ecc.)? 2.27 Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento di persone sono costruite in modo da evitare rischi di scivolamento, inciampo o caduta? (1.5.15 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Organi di sospensione e avvolgimento 2.28 Le funi o catene facenti parte di un insieme sono conformi a quanto previsto dal costruttore e in buono stato di conservazione? 2.29 Tamburi o rulli di avvolgimento di funi e catene sono costruiti in modo da non consentire l abbandono laterale dell alloggiamento previsto? (4.1.2.4 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.0 Sono riscontrabili inadeguatezze nel livello di sicurezza garantito dall insieme fune (o catena) e terminale? (4.1.2.4 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Osservazioni finali 2.1 Dall ispezione visiva e dalle prove di funzionamento eseguite, si sono rilevati rischi residui non esaminati dal costruttore in sede di progettazione, costruzione, redazione della istruzione per l uso, considerando l uso della macchina ragionevolmente prevedibile, anche in relazione ad eventuali controindicazioni di utilizzo? (1.1.2 lettera c all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) 2.2 L elemento (o gli elementi) sostituito è conforme a quanto previsto dal costruttore nell istruzione d uso, o dimostrato identico all originale? CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 11 di 14

Definizione da UNI EN 1459:Carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno non girevoli, utilizzati per impilare carichi, che possono utilizzare uno dei seguenti accessori amovibili: forca, estensione della forca, bilancino, pinze laterali, pinze per legno, benna, stabilizzatore del carico e dispositivo spingi-tira Estrapolando e generalizzando: Carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati telescopici, destinati a movimentare carichi utilizzando un accessorio che non permetta la libera oscillazione dei carichi, tipo: forca, estensione della forca, bilancino, pinze laterali, pinze per legno, benna, stabilizzatore del carico, dispositivo spingi-tira FERMO RESTANDO LA LIBERTÀ DEL COSTRUTTORE DI UTILIZZARE SOLUZIONI DIVERSE, la presente scheda intende fornire utili indicazioni di come alcuni RES possono essere completati utilizzando soluzioni fornite dalla norma UNI EN 1459 N rif. lista di controllo 1..5 1..7 1..16 1..17 1..7 1..10 1..11 1..12 Le istruzioni per l uso e la manutenzione contengono le indicazioni sotto elencate? (1.7.4 e 4.4.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Le informazioni sulla portata e sulle prestazioni del carrello devono contenere (punti 7.1 lettera b e.2,.,.4,.5 e.6 UNI 1459): - Altezza di sollevamento normalizzata H - Distanza normalizzata del centro di gravità del carico D - Portata effettiva del carrello - Portata nominale degli accessori amovibili Per il carrello e per le attrezzature di sollevamento del carico o gli accessori amovibili (forca, benna, estensione della forca, bilancino o spreader, pinze laterali, pinze per legno, stabilizzatore del carico e dispositivo spingi-tira) sono previste istruzioni specifiche riportanti almeno (punti 7.1 UNI 1459 ): - Gli utilizzi previsti e vietati - L installazione, fissaggio e regolazione. La macchina comprende le soluzioni UNI? Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 12 di 14

N rif. lista di controllo 1..5 Le istruzioni per l uso e la manutenzione contengono le indicazioni sotto elencate? (1.7.4 e 4.4.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Gli accessori amovibili, che devono essere inequivocabilmente identificabili nella descrizione della macchina o nelle istruzioni, sono provviste di marcatura con dati chiaramente visibili riportante almeno (punti 7.2.1. UNI 1459): - Nome e indirizzo fabbricante, modello e tipo, numero di serie e anno di fabbricazione, massa, distanza del centro di gravità dell accessorio dalla superficie di montaggio, capacità di carico nominale, l eventuale pressione massima di esercizio e l avvertenza deve essere rispettata la capacità dell insieme carrello-accessorio. La macchina comprende le soluzioni UNI? 2.16 Organi di comando (1.2.2 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) La funzione dei comandi deve essere marcata in modo chiaro e durevole. In caso di utilizzo di simboli grafici, questi devono essere conformi all appendice F. Ogni simbolo deve essere applicato sulla o nell immediata vicinanza della leva di comando a cui si riferisce (punti 5.. e 5..5 UNI 1459). 2.8 2.1 Funzionamento (.2.1 e 4.2.1.1 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Accessori per la movimentazione del carico (punto 5.5.7. UNI 1459). Il carrello è provvisto di aggancio rapido e il corretto innesto dei mezzi di bloccaggio nell accessorio è controllato visivamente dall operatore nella normale posizione di guida 2.22 Funzionamento (1..1 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Velocità massima di discesa del carico. (punto 5.5.2.2 UNI 1459). La massima velocità di discesa del carico ammissibile deve essere tale che persino con carico massimo la stabilità del carrello non deve essere compromessa in caso di movimenti involontari o di un improvviso arresto del sistema di discesa 2.27 Funzionamento (4.1.2.6 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Tenuta del carico. (punto 5.5.2.1 UNI 1459). La discesa del carico causata da una perdita del sistema idraulico nella posizione di carico meno favorevole non deve essere maggiore di 150 mm in 10 min con l olio del sistema idraulico alla usuale temperatura di esercizio. La velocità media di brandeggio in avanti non deve essere maggiore di mezzo grado al minuto Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 1 di 14

N rif. lista di control lo 2.2 Funzionamento (4.2.1.4 all. I ai DPR459/96 e D.Lgs 17/10) Controllo delle sollecitazioni Il carrello semovente a braccio telescopico possiede tutte le seguenti caratteristiche? DICHIARATO, NELLA DICHIARAZIONE CE, ESPRESSAMENTE CONFORME ALLE RME UNI 1459/08 (o precedenti) FABBRICATO PRIMA DEL 10/2010 (desumibile dalla data della dichiarazione CE o dalla targa CE) 2.2 A 4 Se : il carrello è provvisto di un dispositivo di allarme di stabilità longitudinale al superamento dei limiti massimi di carico stabiliti dal costruttore (punto 5.8.5 UNI 1459/08).? 2.2 B 5 Se : il carrello è dichiarato (nella dichiarazione CE) espressamente conforme alle norme UNI 1459/10? 2.2 C 2 Se il carrello è provvisto di un dispositivo che segnali e fermi i movimenti al raggiungimento dei limiti di stabilità longitudinale stabiliti dal costruttore (punto 5.8.4 UNI 1459/10).? 2.2 D 6 Se il carrello è dotato di sistema che avverta e impedisca i movimenti pericolosi in caso di sovraccarico (1000 KG) e di superamento del momento di rovesciamento (40000 Nm)? 4 La norma UNI 1459, sino al suo completo ritiro il 07/09/12, permetteva la presenza del solo sistema di segnalazione al raggiungimento dei limiti di carico e momento, indipendentemente dai valori minimi stabiliti dalla direttiva. Dopo la data del ritiro, il rispetto della UNI 1459 pur non essendo presunzione di rispondenza ai RES, viene considerato ancora accettabile dalla circolare n 1/2012del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sino alla data del 10/2010 5 La norma UNI 1459 /10 (armonizzata il 2/0/12) prevede la presenza di dispositivi che segnalino e fermino i movimenti al raggiungimento dei limiti di carico e momento, indipendentemente dai valori minimi stabiliti dalla direttiva. 6 Principio generale della direttiva che vale per tutti i carrelli girevoli e per i carrelli non girevoli non appartenenti alle due precedenti categorie Data emissione o ultima revisione 21 dicembre 2012 N Rev. Pagina 14 di 14