Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sistemazione logistica terminale partenza e arrivi Berna, 7 maggio LUG / fep

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Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 7 maggio 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Sistemazione logistica terminale partenza e arrivi 31-06-5511 LUG / fep

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 2/11 A. Fattispecie 1. Considerazioni preliminari In seguito all attuazione degli accordi tra la Svizzera e l Ue riguardanti l associazione della Svizzera agli Accordi di Schengen e Dublino (AAS 1 e AAD 2 ), i passeggeri con destinazione verso un Paese non Schengen o provenienti da un Paese non Schengen sono obbligati a sottoporsi a un controllo in entrata e in uscita, mentre tale obbligo decade per i passeggeri di un Paese dell area di Schengen. Per questo motivo è obbligatorio separare fisicamente i passeggeri non Schengen dopo o prima del superamento della frontiera controllo passaporti. Tale disposizione vale sia per i passeggeri locali che per i passeggeri in transito e richiede anche presso l aeroporto di Lugano una nuova organizzazione dello spazio in un area Schengen e un area non Schengen, divise da una frontiera controllo passaporti e dogana combinata. 2. Domanda di approvazione dei piani 2.1 Domanda Nella sua domanda del 17 novembre 2008 all'attenzione del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), indirizzata all'ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), la Lugano Airport SA ha presentato, a nome della Città di Lugano (concessionaria), una domanda di approvazione dei piani per la sistemazione del terminale partenza e arrivi di Lugano-Agno. 2.2 Descrizione e motivazione Il progetto prevede l attuazione di misure edili all interno degli edifici aeroportuali esistenti per separare i passeggeri ed eseguire i relativi controlli, secondo i criteri dell Accordo di Schengen. 2.3 Documentazione relativa alla domanda La domanda comprende un piano relativo ai lavori di demolizione e di costruzione (stato 12 settembre 2008) e due diagrammi, raffiguranti i flussi di traffico e le superfici di circolazione. A posteriori, è stata elaborata e inoltrata la relazione tecnica antin- 1 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea, riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. 2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 3/11 cendio e condizioni di polizia del fuoco (6 marzo 2009). 3. Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico 3.1 Consultazione L UFAC ha consultato la Direzione generale delle dogane, l Ispezione federale del lavoro e il Cantone Ticino. La Direzione generale delle dogane approva il progetto. L Ispezione federale del lavoro e i servizi cantonali sono favorevoli, tuttavia disponendo determinati oneri.

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 4/11 B. Considerandi 1. In ordine 1.1 Competenza L impianto serve allo check-in dei passeggeri ed è quindi da considerare un impianto d'aerodromo, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). La procedura di approvazione dei piani si basa dunque sull'articolo 37 e seguenti della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e sulle disposizioni dell'osia. In virtù dell'articolo 37 capoverso 2 lettera a LNA, il DATEC è l'autorità di approvazione dei piani. 1.2 Diritto da osservare Con l approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 37 cpv. 3 LNA). Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l esercizio dell aerodromo (art. 37 cpv. 4 LNA). Il progetto concerne un impianto che sottostà all ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA; RS 814.011). Dal momento che i lavori di costruzione non comportano alcuna modifica rilevante degli impianti e del loro esercizio, non è richiesto alcun esame d impatto sull ambiente (cfr. art. 2 cpv. 1 e numero 14.2 dell allegato OEIA). 1.3 Procedura Il progetto concerne esclusivamente misure all interno di edifici aeroportuali già esistenti. E localmente delimitato e la cerchia di interessati è ben circoscritta. Il progetto non incide sul fronte esterno dell aeroporto, non tange interessi di terzi degni di protezione e si ripercuote in modo trascurabile su spazio e ambiente. Per questo motivo è possibile rinunciare al deposito pubblico e applicare la procedura semplificata di approvazione dei piani, secondo l art. 37i LNA.

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 5/11 2. Nel merito 2.1 Portata ed esame In virtù dell articolo 27d OSIA, occorre verificare se il progetto in questione è conforme agli obiettivi e alle esigenze del Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica (PSIA) e se soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente quelle tecniche e quelle specifiche della navigazione aerea, nonché le esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell ambiente, della natura e del paesaggio. 2.2 Motivazione Le misure edili necessarie al check-in dei passeggeri secondo i criteri dell'accordo di Schengen sono giustificate e non vengono contestate dalle parti. 2.3 Pianificazione del territorio Il progetto è situato all interno degli edifici aeroportuali esistenti ed è compatibile con le disposizioni relative alla protezione e all utilizzazione previste dalla pianificazione. Esso è inoltre conforme agli obiettivi e alle condizioni del PSIA, nonché alle esigenze della pianificazione del territorio. 2.4 Esigenze specifiche della navigazione aerea Il progetto concerne questioni legate al diritto in materia di polizia e dogana. Soltanto la fase di costruzione può avere ripercussioni minime sulla sicurezza aerea. L esercente dell aerodromo è tuttavia obbligata ad adottare e coordinare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza aerea. 2.5 Protezione dell ambiente Le misure edili si ripercuotono sull ambiente nell ambito del drenaggio e dello smaltimento dei rifiuti. I servizi cantonali competenti chiedono uno smaltimento rispettoso della legge dei rifiuti e delle acque di scarico. Tali provvedimenti sono adeguati e non compromettono la realizzazione delle misure edili, motivo per cui saranno integrate nel dispositivo della decisione. Si raccomanda di fare compilare agli imprenditori i certificati di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dal cantiere, da esibire su richiesta all autorità. 2.6 Sicurezza sul lavoro, polizia del fuoco e barriere architettoniche L Ispezione federale del lavoro esige che, nell ambito dell istituzione dei posti di la-

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 6/11 voro, si rispettino diversi oneri. Inoltre, sottolinea che le porte e uscite con accesso a vie d evacuazione, inclusi i sistemi di porte automatiche (scorrevoli, girevoli, avvolgibili), devono rispettare gli obiettivi di protezione di cui all art. 10 dell ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) e nell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30). L Ispezione ricorda infine che le informazioni in merito alle porte e uscite con accesso a vie d evacuazioni figurano nell allegato all art. 10 delle direttive relative all OLL 4. L Ispezione federale del lavoro esige che i locali senza luce naturale (locali 1, 2, 10 12 e 13) vengano utilizzati come locali di lavoro soltanto se attraverso misure edili o organizzative speciali è possibile garantire nel complesso il rispetto delle prescrizioni relative alla protezione della salute. Ciò è possibile, ad esempio, disponendo che vi si lavori soltanto saltuariamente o durante periodi relativamente brevi. Se non è possibile evitare l allestimento di posti di lavoro permanenti nei locali senza luce naturale e visibilità all esterno, occorre attuare misure particolari per garantire, nel complesso, il rispetto delle norme di protezione della salute e compensare i disagi causati dall ubicazione scelta dal datore di lavoro, ad esempio introducendo pause supplementari - almeno 20 minuti per mezza giornata - a carico del datore di lavoro (cfr. art 15 delle direttive relative all OLL 3, pag. 315-10). I servizi cantonali chiedono inoltre l attuazione di misure specifiche per eliminare gli ostacoli che possono discriminare le persone portatrici di handicap. Sia le richieste dell Ispezione federale del lavoro che quelle dei servizi cantonali sono giustificate e poggiano su basi legali della Confederazione, motivo per cui sono integrate quali oneri nel dispositivo della decisione. Nel suo rapporto, l Istituto di sicurezza si esprime favorevolmente in merito al rilascio della licenza edilizia nell ottica della sicurezza antincendio, a condizione che vengano esaustivamente ossequiate le misure di protezione antincendio elencate nella relazione tecnica. La relazione tecnica antincendio e le condizioni di polizia del fuoco del 6 marzo 2009, nonché le relative misure, sono parti integranti della documentazione relativa alla domanda e, di conseguenza, vincolanti. 2.7 Dogana / attuazione dell acquis di Schengen La Direzione generale delle dogane conferma che il servizio competente ha esaminato il progetto e constatato che è garantita la compatibilità con l Accordo di Schengen. Va tuttavia rilevato che le disposizioni legali, quali l acquis di Schengen, possono la-

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 7/11 sciare spazio a varie interpretazioni. I servizi nazionali interessati hanno valutato il progetto in modo coscienzioso, tuttavia non può essere esclusa una valutazione diversa da parte degli esperti dell Unione europea. Se, in un secondo momento, in seguito alla valutazione degli esperti dell Unione europea, dovessero essere richieste modifiche all infrastruttura, la richiedente non può appellarsi alle constatazioni degli esperti nazionali. In questo contesto, si rimanda al rapporto Schengen Visit at the airport Lugano-Agno del 4 agosto 2008 che contiene numerose raccomandazioni da prendere in considerazione. 2.8 Conclusione Il progetto per la sistemazione logistica del terminale partenza e arrivi soddisfa le esigenze in materia di sicurezza aerea e quelle della protezione dell ambiente e della pianificazione del territorio. A condizione che siano disposti gli oneri summenzionati, il progetto può essere approvato. 3. Emolumenti Le spese per l approvazione dei piani sono calcolate in base all'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell Ufficio federale dell aviazione civile (OEm- UFAC; RS 748.112.11), in particolare in base agli articoli 3, 5 e 49d. Le spese per la presente decisione sono riscosse con una decisione sugli emolumenti separata, conformemente all articolo 13 OEm-UFAC. 4. Notifica e comunicazione La presente decisione è notificata direttamente alla richiedente e comunicata ai servizi interessati della Confederazione e del Cantone anzi ché il comun di Agno.

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 8/11 C. Decisione Il progetto della Città di Lugano concernente la sistemazione logistica del terminale partenza e arrivi è approvato come segue: 1. Oggetto Sistemazione logistica del terminale partenza e arrivi. 1.1 Ubicazione Aeroporto di Lugano-Agno. Mappale 1655 e 1053 RFD Agno. 1.2 Documentazione rilevante Pianta Piano esecutivo 1:50, piano n. 270-501 del 12 settembre 2008 Relazione tecnica antincendio e condizioni di polizia del fuoco, 6 marzo 2009 2. Oneri 2.1 Oneri generali 2.1.1 Durante i lavori deve essere pienamente garantito un esercizio sicuro dell aerodromo. La direzione dell aeroporto provvede al necessario coordinamento con la direzione dei lavori. 2.1.2 I lavori di costruzione devono svolgersi secondo i piani approvati. La relazione tecnica antincendio del 6 marzo 2009 e, in particolare, le misure indicatevi sono parti integranti del progetto approvato. I provvedimenti devono essere attuati. Modifiche sostanziali possono essere effettuate solo con l approvazione delle autorità federali. 2.2 Oneri della protezione dell ambiente 2.2.1 Lo smaltimento delle acque deve avvenire tramite l allacciamento agli impianti esistenti. 2.2.2 I detriti di demolizione (calcestruzzo, le lastre in eternit e i detriti di manti bituminosi, se non riciclabili e contenenti non più del 5% di metalli, materie plastiche, legno ecc.) devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti. Se vi fosse la

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 9/11 presenza di amianto, occorre consultare il sito corrispondente 3 e la pubblicazione della Suva amianto e altri materiali fibrosi Rischi per la salute e misure di protezione, e attenersi alle prescrizioni. 2.3 Sicurezza sul lavoro 2.3.1 Le porte che danno sulle vie d evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro. 2.3.2 Il dispositivo di azionamento (tasti elettrici, elementi di sblocco meccanici) per l apertura di emergenza di sistemi di porte automatiche sulle vie d evacuazione deve sempre poter essere riconosciuto come tale ed essere montato vicino alla porta per poter essere azionato rapidamente anche da persone portatrici di handicap in carrozzella (montaggio tra 0,8 e 1,2 m a partire dal suolo e 0,6 m al massimo sul lato della bordatura della porta). 2.3.3 Per quanto concerne lo sportello sulla destra (10.1), va garantito che lo spazio disponibile per le gambe sotto le superfici di lavoro nel caso di attività seduta corrisponda ad almeno 60 cm di distanza e ad almeno 80 cm dietro il tavolo dei comandi. 2.3.4 Nei locali 1, 2, 10, 12 e 13 va garantito, adottando le necessarie misure edili o organizzative, che nel complesso siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione della salute, ai sensi del punto 2.6 dei considerandi. 2.3.5 Nel locale tecnico RAK + video sorveglianza (locale 16) non possono essere allestiti posti di lavoro permanenti. 2.4 Barriere architettoniche 2.4.1 Le misure a favore degli invalidi motolesi fissate dalla legge edilizia cantonale e la norma SN 521 500 sono da rispettare. Devono essere garantiti in particolare la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap ed un servizio igienico dalle dimensioni minime di 180 x 165 conformemente arredato. 2.4.2 Prima della messa in esercizio dei locali deve essere richiesto il collaudo alla Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità. In caso di disaccordo, deve essere interpellato l Ufficio federale dell aviazione civile che decide in merito. 3 www.ti.ch/reteinfoamianto

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 10/11 2.5 Obbligo di notifica La fine dei lavori deve essere comunicata per iscritto all UFAC (è sufficiente una e-mail a: pascal.feldmann@bazl.admin.ch). 3. Emolumenti Conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11), la tassa per la presente decisione è calcolata secondo il tempo impiegato ed è a carico della richiedente. Essa è notificata alla richiedente mediante una decisione sugli emolumenti separata. 4. Notifica e comunicazione Notifica per raccomandata a: Lugano Airport SA, via Aeroporto, 6982 Agno Per conoscenza a: Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna Ufficio federale dell ambiente, Sezione EIA e ordinamento del territorio, 3003 Berna Direzione generale delle dogane (DGD), 3003 Berna Ispezione federale del lavoro, Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, 6500 Bellinzona Municipio di Lugano, piazza Riforma, 6900 Lugano Municipio di Agno, 6982 Agno DATEC Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni Il Segretario generale supplente sign. André Schrade

DATEC; 31-06-5511 LUG, Aeroporto di Lugano-Agno, Sistemazione terminale (Schengen), pagina 11/11 Rimedi giuridici Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti, in caso di notifica, e dal giorno successivo alla pubblicazione nel foglio ufficiale, in caso di pubblicazione. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in un unica copia e contenere le conclusioni, i motivi, l indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.