Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Commissione Diritto Societario. Roma, 6 novembre La fusione inversa. Marcello Piacentini

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Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Commissione Diritto Societario Roma, 6 novembre 2012 La fusione inversa Marcello Piacentini 1

Definizione La fusione inversa è una forma particolare di fusione per incorporazione nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante 2

Utilità della fusione inversa 1) La società controllata detiene beni materiali e/o immateriali la cui trasferibilità alla controllante risulti onerosa, difficoltosa o impossibile; 2) La società controllata gode di un particolare «status» (per es. di posizionamento commerciale) o la gestione operativa è accentrata su di essa. 3

Esempi Intestazione di marchi, licenze e autorizzazioni amministrative; Intestazione di immobili, impianti produttivi e altri beni mobili; Modifica dei rapporti commerciali (clienti e fornitori e tutti i soggetti terzi con cui opera la controllata-operativa); Modifica codice fiscale o altri codici identificativi (per es. cod. ABI per le banche); Mantenimento quotazione in borsa. 4

Riferimenti normativi e di prassi Cod. civile - Artt. 2501 2505 quater - Sezione II - Della fusione delle società Documento O.I.C. 4 Par.4.6 Fusione inversa Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 111/E 27.4.2009 Art. 172, comma 10-bis, Tuir - Fusione inversa - Chiarimenti (supera Ris. n. 46/E 24.2.2009) 5

Richiami normativa (1) il progetto di fusione contiene le indicazioni previste dall art. 2501-ter del Codice Civile, in materia di rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante, data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante; è prevista la predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione secondo quanto previsto dall art. 2501-quater del Codice Civile; la relazione dell organo amministrativo è predisposta secondo quanto previsto dall art. 2501-quinquies del Codice Civile; 6

Richiami normativa (2) relativamente alla relazione dell esperto prevista dall art. 2501-sexies del Codice Civile, in caso di incorporazione da parte della società controllata della propria controllante possessore del 100% della controllata stessa, sembra consolidata l opinione secondo la quale non sia necessaria tale relazione, pur in presenza di un rapporto di cambio; occorre procedere alla redazione del bilancio di chiusura della società incorporata e del bilancio di apertura della società incorporante dopo la fusione inversa con i criteri indicati negli altri casi di fusione. 7

Le due principali ipotesi di fusione inversa in caso di controllo I due casi trattati nel Documento O.I.C. 4: a)la società controllante-incorporata detiene il 100% della controllata incorporante; b)la controllante-incorporata detiene la maggioranza non totalitaria della controllata incorporante. 8

Sussiste un acquisto di azioni proprie? Sia in dottrina che in giurisprudenza esistono due orientamenti: Il primo sostiene che si è in presenza di un acquisto di azioni proprie pertanto si è soggetti al dettato dell art. 2357-ter c.c (costituzione riserva patrimoniale per acquisto azioni proprie da parte della controllata-incorporante) Vedi Trib. di Milano Decreto 4.5.1999 9

Il secondo orientamento nega questa fattispecie e la conseguente applicazione del 2357-ter. Vedi Corte di Appello di Venezia, Sentenza 14.12.1995 secondo cui se il capitale dell incorporante viene intestato ai soci della incorporanda nella stessa misura ante-fusione e si realizza l annullamento della partecipazione istantaneamente all atto della fusione, non si può parlare di trasferimento di quote e quindi di quote proprie da parte della incorporante Il Documento O.I.C. 4 adotta questo secondo orientamento giurisprudenziale e dottrinario. 10

Uguaglianza tra fusione inversa e fusione diretta Il Documento O.I.C. 4 stabilisce il principio per cui: Avanzo/Disavanzo fusione inversa = Avanzo/Disavanzo fusione diretta con importanti conseguenze nel trattamento fiscale del Disavanzo e del suo possibile affrancamento 11

Esempio Fusione diretta 12

Esempio Fusione inversa (procedimento 1) Distribuzione delle azioni di B ai soci A 1^ fase B+A Attività 800 Azioni proprie 1.000 TOTALE 1.800 Debiti 1.300 Capitale sociale (di B) 400 Avanzo 100 TOTALE 1.800 13

Distribuzione delle azioni di B ai soci A 2^ fase 2^ fase B+A Attività 800 Disavanzo 900 TOTALE 1.700 Debiti 1.300 Capitale sociale (di B) 400 TOTALE 1.700 14

Distribuzione delle azioni di B ai soci A 3^ fase 3^ fase B+A Attività 800 Disavanzo 600 TOTALE 1.400 Debiti 1.300 Capitale sociale (di B) 100 TOTALE 1.400 15

Esempio Fusione inversa (procedimento 2) Aumento capitale e successivo annullamento azioni proprie 1^ fase B+A Attività 800 Azioni proprie 1.000 TOTALE 1.800 Debiti 1.300 Capitale sociale (di B) 400 Aumento capitale sociale di B 100 TOTALE 1.800 16

2^ fase B+A Attività 800 Disavanzo 600 TOTALE 1.400 Debiti 1.300 Capitale sociale (di B) 100 TOTALE 1.400 17

Destinazione del Disavanzo/Avanzo di fusione Il Documento O.I.C. 4 afferma come la fusione inversa e la fusione diretta costituiscono due modalità diverse della fusione per incorporazione e che gli effetti economici non possono essere diversi che dunque sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma si applicano alla fusione inversa tutte le disposizioni previste per quella diretta, compresa l imputazione del disavanzo agli elementi dell attivo e l eventuale iscrizione dell avviamento. 18

Aspetti fiscali Normativa antielusione Con il Parere n. 31 del 9.12.2004 il Comitato consultivo per l applicazione delle norme antielusive ha stabilito che un operazione di fusione inversa supportata sa valide ragioni economiche non è elusiva. 19

Aspetti fiscali Trattamento del Disavanzo di fusione Nella Fusione inversa, così come per quella diretta e per le altre operazioni straordinarie, si opera in regime di neutralità fiscale. L eventuale Disavanzo o Avanzo di fusione è dunque fiscalmente non rilevante ai sensi dell art. 172 del T.U.I.R. Ci si chiede se anche per la fusione inversa sia possibile optare per l affrancamento del disavanzo mediante versamento dell imposta sostitutiva prevista dall art. 172 comma 10-bis. 20

Risoluzione n. 111/E 27.4.2009 Con questa Risoluzione l Agenzia delle Entrate richiama espressamente il Documento O.I.C. 4 e fa proprio l assunto per cui la fusione inversa non produce diversi effetti economici rispetto a quella diretta. La Risoluzione corregge e supera la precedente Risoluzione n. 46/E del 24.2.2009 che giungeva a diverse conclusioni, anche a causa di un interpello mal posto dal contribuente. 21

Di conseguenza il Disavanzo di fusione derivante da una fusione inversa potrà essere imputato alle voci dell attivo e all avviamento e soprattutto sarà possibile optare per il suo affrancamento mediante versamento dell imposta sostitutiva prevista dall art. 176 comma 2-ter. 22