Operazioni di leasing e reddito d'impresa

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Operazioni di leasing e reddito d'impresa a cura di Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 1 OPERAZIONI DI LEASING - REGIMI PER LE IMPRESE Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012 Contratti stipulati fino dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 2

Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012 Il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l'integrale indeducibilità degli stessi canoni. 3 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 IPOTESI La durata contrattuale coincide con quella minima individuata I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a dall'articolo 102, comma 7, del conto economico TUIR La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR La durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi 4

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale Beni immobili Autovetture 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR 5 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 40 mesi Durata del leasing: 40 mesi I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo (40 mesi) con cui sono imputati a conto economico (40 mesi). Non si genera fiscalità differita. 6

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Macchinari Aliquota di ammortamento: 10% Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 80 mesi Durata del leasing: 120 mesi I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico (120 mesi), secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR. Non si genera fiscalità differita. 7 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 40 mesi Durata del leasing: 24 mesi I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (40 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Si genera fiscalità anticipata. 8

Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) Beni immobili Autovetture 1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale Non inferiore a 12 anni 1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR 9 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi Durata del leasing: 30 mesi I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo (30 mesi) con cui sono imputati a conto economico (30 mesi). Non si genera fiscalità differita. 10

Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 Macchinari Aliquota di ammortamento: 10% Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 60 mesi Durata del leasing: 90 mesi I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico (90 mesi), secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR. Non si genera fiscalità differita. 11 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi Durata del leasing: 24 mesi I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (30 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Si genera fiscalità anticipata. 12

DURATA FISCALE PER I CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2013 LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) Beni immobili Autovetture 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR 13 Caso: Alfa è titolare di due contratti di leasing Contratto 1 Contratto 2 Leasing immobiliare stipulato per la durata Leasing immobiliare stipulato per la durata di 18 anni nel 2010. di 9 anni nel 2013. A conto economico sono imputati canoni per A conto economico sono imputati canoni per 100.000 di cui 12.300 di interessi impliciti. 200.000 di cui 24.600 di interessi impliciti. Il calcolo di cui all'art. 96 consente di ritenere Il calcolo di cui all'art. 96 consente di ritenere deducibili gli stessi deducibili gli stessi Effetti in unico Effetti in unico Occorre considerare la ripresa in aumento Occorre considerare: conseguente al cosiddetto scorporo dei terreni la ripresa in aumento relativa alla differenza tra durata contrattuale e periodo di deducibilità; la ripresa in aumento conseguente al cosiddetto scorporo dei terreni (si ipotizza pari a 20.000). 14

In aumento rigo RF31: codice 35: l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR In diminuzione rigo RF55: codice 34, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta 15 16

17 DETERMINAZIONE DEL CANONE DEDUCIBILE C.M. 17/2013 Occorre suddividere l intero importo del canone, e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto Bene 100.000, interessi 30.000, contratto di 3 anni, durata fiscale 5 anni, riscatto 10.000. Costo contrattuale 120.000/ 3 anni = 40.000 canone. Quota capitale 30.000, quota interessi 10.000. Il costo contrattuale va diviso per 5 anni > 120.000/5= 24.000 Calcolo quota interessi con D.M. 24.4.1998 > 90.000/5= 18.000 che va confrontato non con 40.000 (canone civilistico) ma con 24.000 (canone deducibile) >>>> interessi passivi = 6.000 18

DETERMINAZIONE QUOTA TERRENO PER LEASING IMMOBILIARI C.M. 17/2013 La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto è anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio valore immobile 2.000.000 interessi 900.000 riscatto 200.000 durata contrattuale 15 anni quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000 19 IRAP C.M. 17/2013 Soggetti art. 5 > canone imputato a conto economico è deducibile salvo quota interessi che però, ai fini IRAP, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Esempio Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale è pari a 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing é di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza 12.000 all anno. Costo concedente 20.000, costo complex 24.000, interessi passivi 4.000. 12.000 (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000 ai fini IRES la quota interessi é diversa da quella calcolata ai fini IRAP quota interessi IRES 1.200, quota interessi IRAP 2000 20

POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO 1. Riscatto C.M. 17/2013 Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone 21 POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO C.M. 17/2013 2. Cessazione senza riscatto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone 3. Cessione contratto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d imposta di cessione del contratto 22