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CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio 2013 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

INDICE 1. PREMESSA 2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONE 4. FATTURA CUMULATIVA 5. TERMINI PER L EMISSIONE DELLA FATTURA 6. FATTURA SEMPLIFICATA 7. FATTURA ELETTRONICA 8. INTEGRAZIONE DELLE FATTURE 9. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 2

1 PREMESSA La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di recepire il contenuto della Direttiva comunitaria 2010/45/UE, ha introdotto numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013. 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE L obbligo di fatturazione è stato esteso alla generalità delle operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, obbligo che fino al 2012 era limitato alle prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter DPR 633/1972), ad esempio le consulenze. Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE e, pertanto, operazioni non territorialmente rilevanti in Italia, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con l annotazione inversione contabile. Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa da una società italiana ad una società tedesca dovrà essere fatturata con la dicitura inversione contabile. 2.2 Operazioni Extra-UE Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l annotazione operazione non soggetta. 2.3 Volume d affari Le operazioni non rilevanti territorialmente ai fini Iva sopra descritte concorrono alla formazione del volume d affari annuo del cedente o prestatore di servizi. È necessario fare attenzione però al fatto che tali operazioni, che non generano plafond per l acquisto di beni e servizi senza applicazione dell IVA, sono irrilevanti nel calcolo del volume d affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto passivo italiano. 3 CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONI 3.1 Contenuto della fattura In fattura diventa obbligatorio indicare: - il numero di partita IVA del cliente nazionale (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge); - il numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE; - il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione. Numero progressivo della fattura Un altra novità riguarda l indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco. 3

Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare. Sembrerebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, emessa il prossimo anno. 3.2 Annotazioni La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione: - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura inversione contabile ; - per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura operazione non soggetta ; - per le cessioni all esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione non imponibile ; - per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione esente ; - per le operazioni soggette al regime del margine deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti da antiquariato o da collezione, regime del margine agenzie di viaggio. 3.3 Operazioni in Reverse Charge Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in reverse charge (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l annotazione inversione contabile. Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di reverse charge devono recare la dicitura autofatturazione. 4 FATTURA CUMULATIVA La possibilità di emettere un unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle prestazioni di servizi. La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione delle operazioni. 5 TERMINI PER L EMISSIONE DELLA FATTURA Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione deve essere emessa: - la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; - la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; - l autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE. 4

Per gli acquisti intracomunitari, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, deve emettere l autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione stessa. 6 FATTURA SEMPLIFICATA È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. semplificata per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro e per le note di variazione di cui all art. 26 del DPR 633/72. Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura semplificata vi sono: - data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito: - nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA; - in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato. Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti. Esclusioni La fattura semplificata non può essere emessa: - per le cessioni intracomunitarie; - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell imposta in altro Stato UE. 7 FATTURA ELETTRONICA Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione: - la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea; - il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario; - la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente; - il soggetto passivo ha l obbligo di garantire l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; - l autenticità dell origine e dell integrità del contenuto, oltre che dall apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere 5

garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l operazione ad essa riferibile. Conservazione delle fatture Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico possono essere conservate elettronicamente. 8 INTEGRAZIONE DELLE FATTURE L obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE. 9 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto). Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni. Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell inizio del trasporto o della spedizione, l operazione si considera effettuata alla data della fattura, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo. È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese. 6