Il Decreto 226 costituisce l ultima tessera. Finanziabilità del servizio di distribuzione del gas naturale: verso una nuova alba

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Finanziabilità del servizio di distribuzione del gas naturale: verso una nuova alba Con la pubblicazione del Decreto interministeriale n. 226/2011, che fissa le regole per l indizione delle gare per l aggiudicazione della gestione del servizio di distribuzione del gas infra-ambito (il Decreto 226 ), la riforma dei sistemi di distribuzione locale del gas originariamente dettata dal Decreto Legislativo 164/2000 (il c.d. Decreto Letta) ha trovato il suo compimento Richard Conrad Morabito e Francesco Piron, partners, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi Il Decreto 226 costituisce l ultima tessera di un mosaico complessivamente rappresentato da quattro decreti interministeriali 1 che, identificando inter alia gli ambiti ottimali e le modalità d indizione delle gare, danno definitiva attuazione (dopo 13 anni dalla sua pubblicazione) al Decreto Letta con cui, in ottemperanza al dettato Comunitario 2 veniva liberalizzato in Italia il settore del gas. Il completamento del processo di liberalizzazione rappresenta una potenziale nuova alba in grado, forse, di modificare definitivamente lo scenario dell affidamento del servizio di distribuzione del gas infra-ambito. Il Decreto 226 costituisce l ultima tessera di un mosaico complessivamente rappresentato da quattro decreti interministeriali In un recente passato, nel settore della distribuzione del gas, il mercato era dominato da importanti acquisizioni di pacchetti di concessioni da parte di primari operatori nazionali e comunitari. In quest ottica l analisi dell elemento cardine dell intera operazione, la Convenzione, rimaneva per così dire in secondo piano, a fronte della valutazione di parametri economici/giuridici d insieme dell intero pacchetto delle concessioni oggetto di acquisizione. I cosiddetti driver di valutazione delle convenzioni per poter dare il via libera all acquisizione/finanziamento di un certo pacchetto di concessioni erano essenzialmente rappresentati da: la verifica della durata (anche in considerazione della sostanziale indeterminatezza dei periodi transitori che creavano grossa incertezza sul mercato); il c.d. termination value (altro ele- 54 CH 4

mento in grado di determinare una certa opacità e quindi fonte di possibili contenziosi); i costi di ammodernamento e ampliamento delle infrastrutture previsti ai sensi della concessione; l analisi del contenzioso. Oggi il quadro è sostanzialmente cambiato. Con l identificazione dei 177 ambiti territoriali 3, da affidare in gestione mediante gara unica, ciascuno a un gestore d ambito, è ipotizzabile che assisteremo a una modifica del mercato. In questo nuovo scenario ci aspettiamo che l aggiudicazione della concessione e dunque la relativa convenzione, diventi nuovamente l elemento centrale ai fini della valutazione della fattibilità/bancabilità dell operazione stessa. In quest ottica, abbiamo dunque analizzato il Decreto 226 (unitamente agli altri decreti di volta in volta applicabili), al fine di verificare se l impalcatura delle future concessioni possa essere considerata pienamente bancabile e/o se ci siano, fin da ora possibili, elementi di allarme rispetto alla concreta attuazione delle stesse. Volendo mantenere il medesimo criterio sistematico, abbiamo iniziato la nostra disamina prendendo in esame gli stessi elementi sintomatici (sopra richiamati), che costituivano in un recente passato oggetto delle nostre analisi. Con riferimento alla durata, il combinato disposto dei decreti attuativi al Decreto Letta chiarisce che l affidamento di tutti gli impianti di uno stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione [...], scade il dodicesimo anno decorrente dalla data di affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all ambito. A seguito della prima gara, il gestore vincitore della stessa subentrerà quindi progressivamente nell affidamento del servizio dei CH 4 55

FINANZIABILITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: VERSO UNA NUOVA ALBA L approfondimento con le slide di Morabito e Piron vari impianti di distribuzione gas dell ambito territoriale, alla scadenza naturale di ciascuna concessione salvo le ipotesi di risoluzione concordata tra gestore uscente ed ente locale. Resta inteso che la disponibilità dell impianto non può essere trasferita prima che il gestore entrante abbia eseguito in favore del gestore uscente il pagamento del valore di rimborso residuo dell impianto e sia subentrato in eventuali obbligazioni finanziarie, o ne abbia pagato il valore residuo. Ci sembra che tali previsioni abbiano contribuito in maniera decisiva a togliere incertezza al quadro normativo con riferimento alla durata. Un altro decisivo passo in avanti è stato fatto dal Decreto 226 rispetto al c.d. Termination Value. L art. 5 del Decreto 226 prende in considerazione due diverse fattispecie: a) concessioni la cui durata naturale cessi prima della data di cessazione del servizio, così come prevista ai sensi del bando di gara per il nuovo affidamento; b) quelle in cui tale termine sia successivo. Nel primo caso, il valore del rimborso deve essere calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell affidamento. Per quel che attiene la seconda fattispecie, alle previsioni di cui alla convenzione e/o ai contratti, per quanto non desumibile dalla volontà delle stesse, deve essere data applicazione al c.d. principio delle immobilizzazioni nette di cui alle lettere a) e b) del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il merito del Decreto 226 sta nel fatto di aver chiarito le modalità di calcolo delle immobilizzazioni nette a cui veniva spesso fatto riferimento diretto dalle convenzioni, ma che, come noto, ha spesso creato forti dubbi in sede applicativa. Altro elemento positivo è il fatto di aver esteso le stesse modalità di calcolo anche alle convenzioni di cui alla precedente lettera a), purché vi fosse un richiamo al principio delle immobilizzazioni nette. Il principio delle immobilizzazioni nette, come meglio interpretato dal Decreto 226, sarà alla base dei rimborsi per i gestori uscenti per i periodi successivi al primo. Con riferimento alla devoluzione degli impianti, il Decreto 226 ha contribuito a chiarire il sistema. In passato, in presenza di convenzioni diverse, vi erano diverse previsioni riguardo alla devoluzione dei beni e alle loro modalità. Alcune convenzioni, in particolare, stabilivano la devoluzione gratuita alla scadenza naturale della convenzione. Oggi tale ipotesi è prevista nel solo caso in cui la scadenza naturale del contratto sia antecedente l indizione della gara ex Decreto 226. Se, viceversa, la data di cessazione naturale dovesse essere successiva all indizione della gara, lo stesso Decreto 226 prevede che sia sempre dovuto un indennizzo al gestore uscente. Da ultimo, laddove ci dovesse essere disaccordo tra l ente concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso, è previsto che il bando di gara dovrà prevedere un valore di riferimento da utilizzare come parametro da utilizzare ai fini delle gara. Al gestore uscente dovrà essere riconosciuto il maggiore tra: (i) il valore stimato dall ente locale 56 CH 4

concedente; (ii) il valore delle immobilizzazioni nette di località. Tale importo dovrà essere versato a favore del gestore uscente all atto del passaggio di proprietà dell impianto. L eventuale differenza che Sembra che l assetto normativo delineato dall insieme del Decreto Letta e i suoi decreti attuativi, porti l Italia in linea con il mercato europeo di settore fosse riconosciuta al termine del contenzioso a favore del gestore uscente, deve essere regolata tra gestore entrante e il gestore uscente. In forza di quanto sopra osservato, il mutato scenario normativo, nel rimettere prepotentemente la convenzione al centro della scena, potrebbe comportare la necessità di valutare ulteriori elementi fino a oggi trascurati ai fini della determinazione della bancabilità dell operazione. Il primo degli elementi che gli enti finanziatori potrebbero ricercare è qualche riferimento al concetto di riequilibrio economico finanziario. Tale concetto, infatti, non è automaticamente riconducibile alle conven- zioni del settore del gas, in quanto appartenenti al cosiddetto settore escluso. È quindi importante avere un riferimento normativo che ne sancisca l applicabilità in sede di convenzione. Il Decreto 226 fa degli accenni in tal senso. L art. 9 prevede infatti la stazione appaltante debba preparare delle linee guida programmatiche d ambito con le condizioni di sviluppo differenziate rispetto al grado di metanizzazione e alla vetustà degli impianti e comunque tali da garantire l equilibrio economico finanziario del gestore. Inoltre, è espressamente previsto che gli interventi di espansione della rete debbano essere compatibili con il periodo di affidamento della concessione. Tale principio, a nostro avviso, sancisce un altro indiretto riferimento alla necessità di mantenere l equilibrio economico finanziario in favore del gestore. In particolare, con riferimento alla espansione della rete è previsto che il bando di gara possa prevedere l obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione di reti nei comuni non ancora metanizzati, qualora sia disponibile un finanziamento pubblico per almeno il 50% dell opera e gli interventi siano programmabili nei tre anni prima CH 4 57

FINANZIABILITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: VERSO UNA NUOVA ALBA della scadenza della concessione. Tale previsione merita una particolare menzione in quanto, pur nell ottica del mantenimento dell equilibrio economico finanziario del gestore, denota un indubbia attenzione del legislatore al concetto di bene comune, ai sensi del quale l ammodernamento della rete è un valore a cui tendere. Altro tema importante oggetto di verifica riguarda le responsabilità e le penali. Il Decreto 226 identifica penali qualitative e correlate alla sicurezza dell investimento e alle tempistiche di messa in esercizio dell infrastruttura. Le penali non sono di poco conto e vanno da 250 mila ai 2 milioni e mezzo di euro. Qualche dubbio resta in tema di risoluzione. il Decreto 226 prevede all articolo 2 che in caso di inadempimento del gestore, la risoluzione della convenzione debba essere presa dalla maggioranza dei Comuni d ambito e ponderata in base al numero di utenze del gas servite. In altre parti del Decreto 226 si fa invece esplicito riferimento a possibili decadenze dalla convenzione in caso d inadempimento del gestore (e.g. ritardi nella realizzazione delle infrastrutture). Si tratterà di capire come questa delicata tematica sarà declinata nel format standard di convenzione. Inoltre, vale la pena segnalare che il Decreto 226 non prevede alcun cenno al tema dello step-in in favore del soggetto finanziatore. L unico elemento di salvaguardia per le banche finanziatrici (già citato in precedenza) è rappresentato dall obbligo per il concessionario subentrante di ripagare, previo subentro nel debito o con rifinanziamento dello stesso, l eventuale debito contratto dal gestore uscente con le banche finanziatrici. Si tratta ovviamente di una importante garanzia per gli istituti finanziatori, una sorta di step-in mascherato, che ha il merito di garantire le stesse da possibili crisi in fase di gestione ma che, tuttavia, le priva della possibilità di guidare una possibile risoluzione della convenzione per inadempimento del gestore. In conclusione, ci sembra che l assetto normativo delineato dall insieme del Decreto Letta e i suoi decreti attuativi, porti l Italia in linea con il mercato europeo di settore, contribuendo a garantire, almeno sulla carta, un sistema stabile e dunque più facilmente finanziabile. Inoltre, ci sembra di cogliere una particolare attenzione all ammodernamento della rete che potrebbe rappresentare un bel viatico per il rilancio infrastrutturale del paese. BIBLIOGRAFIA 1. Precedentemente erano stati emanati i seguenti Decreti Min. Sviluppo Economico: 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas; 21 aprile 2011, sulla tutela dell occupazione; 18 ottobre 2011, sull individuazione dei comuni d ambito. 2. Il decreto Letta dà attuazione in Italia alla direttiva 98/30/CE. 3. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011. Testa, hub serva ad abbassare il prezzo del gas Strategia Energetica Nazionale, infrastrutture e sfruttamento degli idrocarburi nazionali. I temi caldi del settore nella video intervista a Chicco Testa, Assoelettrica 58 CH 4