Lezione 19.2.010 Diritto U.E. Avv. Vito Rubino - Ricercatore di Diritto U.E. Facoltà di Giurisprudenza, Università del Piemonte Orientale vito.rubino@unipmn.it
Altri strumenti per superare l inadempimento degli Stati membri. La procedura d infrazione.
In alternativa ai rimedi interni previsti per il caso di inadempimento di uno Stato membro il diritto dell Unione prevede una procedura attivabile d ufficio o su sollecitazione di parte per imporre allo Stato inadempiente di ottemperare agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario. Art. 258 T.F.U.E. La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell Unione europea. Art. 259 T.F.U.E. Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato m. un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
A) PRIMA FASE DELLA PROCEDURA. PROCEDURA ATTIVATA DALLA COMMISSIONE CE. Legittimazione attiva: COMMISSIONE, d ufficio o su impulso di un soggetto interessato (potere di denuncia ); Legittimazione passiva: Stato inadempiente. Primo atto: contestazione inadempimento allo Stato (lettera di messa in mora). Contraddittorio cartolare ed informale. Parere motivato. Fase successiva: POTERE di attivare le procedure giudiziali. Natura giuridica della sentenza: mero accertamento.
PRIMA FASE DELLA PROCEDURA PROCEDURA ATTIVATA DA UNO STATO MEMBRO LEGITTIMAZIONE ATTIVA: STATO MEMBRO. PARTECIPAZIONE NECESSARIA DELLA COMMISSIONE C.E. LEGITTIMAZIONE PASSIVA: STATO MEMBRO INADEMPIENTE. Primo atto: richiesta attivazione procedura pre-giudiziale alla Commissione C.E. Contraddittorio cartolare ed informale. Parere motivato entro tre mesi dalla domanda. Valenza. Facoltà di ricorso alla CGUE. Natura della sentenza: mero accertamento.
Art. 260 TFUE: A) PROFILI GENERALI. quando la CGUE riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l esecuzione della sentenza comporta. 2. Se ritiene che lo Stato in questione non abbia preso le misure che l esecuzione della sentenza comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni,può adire la Corte. Essa precisa l importo della sanzione forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguata alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una sanzione forfettaria o di una penalità ( ).
b) FASE ESECUTIVA Lo stato è tenuto a dare spontaneamente esecuzione alla sentenza. In caso contrario la Commissione può riprendere l iniziativa aggiungendo alla richiesta di constatazione dell inadempimento della sentenza anche la richiesta di una sanzione o penalità. Natura della seconda sentenza: problema del c.d. ne bis in idem. Procedura: 1) lettera di messa in mora; 2) parere motivato; 3) ricorso con quantificazione della sanzione o della penalità; 4) giudizio.
NOVITA INTRODOTTA DAL TRATTATO DI LISBONA Art. 260 par. 3 TFUE: La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell art. 258 TFUE reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
Si tratta di un caso particolare: Inadempimento di un obbligo esecutivo di una direttiva; Contestazione IMMEDIATA della violazione con richiesta di pagamento di una sanzione; In questo caso già la prima sentenza può contenere una parte accessoria di condanna, con quantificazione dell importo e termine per il pagamento.
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI Il controllo di legittimità non riguarda solo gli atti nazionali, ma investe anche gli atti dell Unione. Art. 263 TFUE ( ) CATEGORIE DI RICORRENTI PRIVILEGIATI: STATI E ISTITUZIONI FONDAMENTALI INTERMEDI: BCE, CORTE DEI CONTI, COMITATO REGIONI NON PRIVILEGIATI: SOGGETTI TERZI PREGIUDICATI
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI RICORRENTI NON PRIVILEGIATI. La legittimazione attiva per l impugnazione degli atti comunitari è riconosciuta anche al singolo, ma solo contro gli atti adottati nei suoi confronti o che lo riguardano direttamente ed individualmente, e contro gli atti regolamentari che lo riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d esecuzione. Al riguardo si distinguono diverse ipotesi: RICORSO AVVERSO ATTI INDIVIDUALI (decisioni) Comportano un onere probatorio minimo: sarà sufficiente evidenziare la natura INDIVIDUALE dell atto per dimostrare la legittimazione all impugnazione da parte del destinatario dell atto stesso. Es: decisioni in materia di concorrenza. Competenza: Tribunale di 1 grado C.E.
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI 2) RICORSO AVVERSO REGOLAMENTI O DECISIONI RIVOLTE AD ALTRE PERSONE In questo caso il ricorrente deve dimostrare che l atto lo RIGUARDA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE. Il requisito è doppio: -Interesse diretto; -Interesse individuale. DECISIONI RIVOLTE AD ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE L onere probatorio da superare non è eccessivo. Occorre dimostrare che il ricorrente è portatore di un interesse qualificato all impugnazione dell atto. L interesse è ritenuto implicito nel fatto di aver provocato l avvio del procedimento, nell avervi partecipato presentando osservazioni che sono state prese in considerazione nell atto. Cfr. sentenza 25.10.1977 Metro, causa 26/76 in materia di esclusione della catena dalla rete di distribuzione della SABA.
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI 2) RICORSO AVVERSO REGOLAMENTI O DECISIONI RIVOLTE AD ALTRE PERSONE B) REGOLAMENTO O DECISIONE RIVOLTA A UNO O PIU STATI MEMBRI. È l ipotesi più complessa. Il Trattato di Lisbona ha costituzionalizzato alcuni approdi giurisprudenziali, indicando la legittimazione ad impugnare questo tipo di atti anche per i singoli affermando che l impugnazione è legittima anche contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d esecuzione. PROBLEMA: QUANDO UN REGOLAMENTO RIGUARDA DIRETTAMENTE UN INDIVIDUO? >> Formula Plaumann
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI 2) RICORSO AVVERSO REGOLAMENTI O DECISIONI RIVOLTE AD ALTRE PERSONE B) REGOLAMENTO O DECISIONE RIVOLTA A UNO O PIU STATI MEMBRI. È l ipotesi più complessa. Il Trattato di Lisbona ha costituzionalizzato alcuni approdi giurisprudenziali, indicando la legittimazione ad impugnare questo tipo di atti anche per i singoli affermando che l impugnazione è legittima anche contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d esecuzione. PROBLEMA: QUANDO UN REGOLAMENTO RIGUARDA DIRETTAMENTE UN INDIVIDUO? >> Formula Plaumann
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI Sentenza CGE 15.7.1963, causa 25/62. Il caso: Una società tedesca impugna una decisione della Commissione rivolta alla Germania, con la quale lo Stato veniva autorizzato a sospendere la riscossione del dazio sui mandarini e sulle clementine importate da paesi terzi. La società Plaumann sostiene di essere direttamente pregiudicata in quanto unico importatore in Germania all epoca del prodotto in questione. La decisione della Corte: Chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari. Il provvedimento impugnato colpisce la ricorrente nella sua qualità di importatore di clementine, cioè a causa di una attività commerciale che può essere sempre esercitata da chiunque, e non è quindi atta ad identificare la ricorrente agli effetti della decisione impugnata, nello stesso modo dei destinatari.
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI Principi enucleati dalla formula Plaumann: Ciò che rileva non è che l atto colpisca il ricorrente, ma a quale titolo il ricorrente sia colpito. Non basta che l atto si rivolga ad una categoria anche ristretta di soggetti astrattamente individuata, ma occorre che la posizione del ricorrente sia o INDIVIDUALMENTE pregiudicata, o DIVERSAMENTE TRATTATA RISPETTO AGLI ALTRI DESTINATARI DELL ATTO. Casi pratici in cui ciò può avvenire: 1) c.d. Smascheramento dell atto ; 2) Regolamenti contenenti disposizioni relative a singoli operatori economici 3) Atti alla cui formazione il ricorrente abbia partecipato 4) Atti per i quali è previsto un obbligo di prendere in considerazione posizioni ed interessi individuali