DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. La tutela giurisdizionale
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- Maria Marrone
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1 Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA La tutela giurisdizionale
2 L Unione europea costituisce una comunità di diritto. Stati membri, istituzioni e singoli sono tenuti a rispettare le norme di diritto europeo. Art. 19, n. 1 TUE: Gli SM stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto UE. Art. 19, n. 2 TUE: La Corte di giustizia dell UE si pronuncia conformemente ai trattati: sui ricorsi presentati da uno SM, da un istituzione o dai singoli; in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni degli SM, sull interpretazione del diritto UE o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; negli altri casi previsti dai trattati.
3 Il rispetto del diritto europeo è assicurato a due livelli: Nazionale Europeo Giudice nazionale Giudice europeo
4 IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE EUROPEO DIRETTO: da parte del giudice europeo, su iniziativa degli Stati membri, delle istituzioni europee o dei singoli. Si esaurisce con la pronuncia del giudice europeo. INDIRETTO: cooperazione tra giudice europeo e giudice nazionale. Rinvio pregiudiziale.
5 IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DIRETTO sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni europee (controllo delle istituzioni). sulla corretta applicazione del diritto europeo negli Stati membri (controllo degli Stati).
6 Il controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità dei comportamenti degli SM e degli atti e dei comportamenti delle istituzioni europee si realizza attraverso: la procedura di infrazione l azione di annullamento l azione in carenza l eccezione di invalidità l azione di responsabilità extracontrattuale il contenzioso in materia di personale
7 LA PROCEDURA DI INFRAZIONE: ART. 258 TFUE Si ricollega al ruolo della Commissione di custode dei Trattati ed ha quale finalità quella di porre termine alla violazione del diritto europeo da parte di uno SM. ART. 258 TFUE: La Commissione, quando reputi che uno SM abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo SM in condizioni di presentare le sue osservazioni.
8 Obblighi incombenti in virtù dei trattati: nozione ampia. Ogni obbligo imposto dal diritto europeo, primario o derivato. Due eccezioni: disavanzi pubblici eccessivi violazione dei diritti fondamentali Inadempimento: può essere una condotta omissiva o commissiva. E irrilevante l elemento psicologico della colpa o del dolo. Violazione imputabile allo Stato: Stato-organizzazione, comprensivo di tutte le articolazioni (locali e centrali) attraverso cui viene esercitato il potere pubblico all interno del territorio statale.
9 Gli SM non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento per giustificare l inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto europeo. Sebbene ogni SM sia libero di ripartire come crede le competenze normative sul piano interno, tuttavia a norma dell art. 258 TFUE esso resta il solo responsabile, nei confronti dell Unione, del rispetto di tali obblighi.
10 FASE PRECONTENZIOSA: sempre presente e sempre necessaria. Affidata completamente alla Commissione alla quale spetta di decidere se avviare la procedura contro uno SM. FASE CONTENZIOSA: si svolge davanti alla Corte di giustizia. Spetta sempre solo alla Commissione decidere se investire della questione la Corte di giustizia.
11 Dopo aver posto lo SM in condizioni di presentare le sue osservazioni. c.d. fase pre-contenziosa della procedura di infrazione Lettera di messa in mora Osservazioni dello SM (Contatti tra lo SM e i funzionari della Commissione) Parere motivato In questa fase di cerca di comporre la controversia in modo amichevole, senza ricorrere al giudice europeo. Fase essenziale: non è possibile adire la Corte di giustizia se prima non è stata svolta la fase pre-contenziosa.
12 Parere motivato: è l atto con il quale la Commissione cristallizza in modo definitivo gli addebiti mossi allo SM e lo invita a conformarsi entro un determinato termine. Atto non vincolante. Lo SM non è tenuto a conformarsi al parere motivato. Lo deve fare solo se vuole evitare che della questione venga investita la Corte di giustizia. Terminata la fase c.d. pre-contenziosa, la Commissione, se non è persuasa dalle argomentazioni dello SM, può presentare ricorso alla Corte di giustizia, dando inizio alla c.d. fase contenziosa. Potere discrezionale della Commissione. Il singolo non gode di un diritto a che la Commissione agisca. Quindi non può esperire un ricorso in carenza.
13 ART. 260 TFUE: Quando la Corte di giustizia riconosce che uno SM ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Si tratta di una sentenza di accertamento, con la quale la Corte accerta che lo SM è venuto meno ad uno degli obblighi imposti dal diritto europeo. Per effetto di tale accertamento, l art. 260 TFUE impone allo SM l obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte.
14 Se ritiene che lo SM in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo SM in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Nuova procedura di infrazione con avvio della fase precontenziosa. Originariamente tale seconda procedura di infrazione era del tutto identica alla prima, per cui l unico risultato era quello di ottenere un ulteriore sentenza di accertamento da parte della Corte di giustizia circa l inadempimento dello SM.
15 Con il Trattato di Maastricht è stata prevista la possibilità per la Commissione di richiedere alla Corte di giustizia di comminare una sanzione pecuniaria (somma forfettaria o penalità di mora) a carico dello SM responsabile della violazione. ART. 260, 2 TFUE: Nel caso di seconda procedura di infrazione, la Commissione può adire la Corte dopo aver inviato la lettera di messa in mora, senza dover emettere anche il parere motivato. ART. 260, 3 TFUE: La Commissione, quando propone ricorso alla CdG in quanto lo SM non ha provveduto a comunicare le misure adottate per recepire una direttiva può indicare l importo della sanzione pecuniaria che ritiene adeguato.
16 LA PROCEDURA DI INFRAZIONE AD INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI (ART. 259 TFUE) ART: 259 TFUE: Ciascuno degli SM può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro SM ha mancato a uno degli obblighi incombenti in virtù dei trattati. Prima di presentare il ricorso alla Corte di giustizia lo SM deve rivolgersi alla Commissione alla quale spetta di avviare la fase pre-contenziosa.
17 La Commissione emette un parere motivato dopo che gli SM interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda (o lo abbia formulato in senso favorevole allo SM accusato), lo SM denunciante può rivolgersi alla Corte di giustizia. N.B. I singoli non sono legittimati a proporre la procedura di infrazione.
18 L AZIONE DI ANNULLAMENTO (Art. 263 TFUE) L azione di annullamento è regolata dall art. 263 TFUE e consiste nell impugnazione, mediante ricorso, di un atto adottato dalle istituzioni europee che si ritiene viziato e pregiudizievole. Strumento tipico attraverso cui si realizza il controllo giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni europee.
19 QUALI ATTI POSSONO ESSERE IMPUGNATI? Art. 263 TFUE: Gli atti legislativi. Gli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri. Gli atti del PE e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti degli organi e organismi dell UE destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
20 Si deve trattare di atti vincolanti (NO raccomandazioni + pareri). Regolamenti, direttive e decisioni. La sostanza prevale sempre sulla forma. Qualunque provvedimento adottato dalle istituzioni (indipendentemente dalla sua natura e forma) che miri a produrre effetti giuridici. Si deve trattare di atti definitivi. Atti che fissano definitivamente la posizione dell istituzione e in quanto tali sono idonei a produrre effetti giuridici.
21 Chi può impugnare un atto delle istituzioni europee con l azione di annullamento? RICORRENTI PRIVILEGIATI Gli Stati membri. Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo. RICORRENTI INTERMEDI La Corte dei conti, la BCE e il Comitato delle Regioni soltanto qualora l atto impugnato pregiudica le loro prerogative. RICORRENTI NON PRIVILEGIATI I singoli (persone fisiche e giuridiche).
22 Possono proporre l azione di annullamento contro qualsiasi atto ritenuto impugnabile. Non devono dimostrare alcuno specifico interesse, in quanto si ritiene che tali soggetti siano investiti di diritto di un interesse generale a che la condotta delle istituzioni europee sia legittima.
23 Possono proporre l azione di annullamento solo contro gli atti che pregiudicano le loro prerogative. che Devono, pertanto, dimostrare l atto impugnato invade la sfera riservata alle loro competenze o ne pregiudica l esercizio.
24 Qualsiasi persona fisica e giuridica può proporre un ricorso contro: gli atti adottati nei suoi confronti gli atti che la riguardano direttamente e individualmente gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d esecuzione.
25 L atto riguarda INDIVIDUALMENTE un soggetto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stregua dei destinatari. ESEMPIO: Decisione della Commissione indirizzata ad uno SM con cui si chiede a tale SM il recupero di un aiuto di Stato concesso a favore di un impresa. Tale impresa è stata ritenuta colpita INDIVIDUALMENTE dalla decisione, ancorché non era la destinataria di essa.
26 ESEMPIO: Decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto di Stato concesso dallo Stato membro X a favore dell impresa Y. I concorrenti dell impresa Y, pur non essendo destinatari della decisione, sono considerati colpiti INDIVIDUALMENTE. L atto riguarda DIRETTAMENTE un soggetto qualora il provvedimento lo tocchi direttamente, vale a dire indipendentemente dall intervento di altri atti o di terzi soggetti.
27 Atti regolamentari che non comportano alcuna misura d esecuzione. Atti di portata generale ad eccezione degli atti legislativi.
28 Il termine per l impugnazione è 2 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell atto, ovvero dalla notificazione dell atto al suo destinatario. I vizi che possono essere fatti valere sono: l incompetenza la violazione di forme sostanziali la violazione di legge lo sviamento di potere
29 L INCOMPETENZA L istituzione non poteva emanare l atto in quanto la competenza ad emanare quell atto spetta ad un altra istituzione (c.d. incompetenza interna). L istituzione non poteva emanare l atto in quanto l Unione nel suo complesso non ha la competenza, che spetta invece ad altri soggetti (es. SM) (c.d. incompetenza esterna).
30 LA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI Sussiste quando l atto è privo di quei requisiti formali che possono incidere, per la loro importanza, sul contenuto dell atto stesso. ESEMPIO: violazione di forme relative al procedimento che ha condotto all adozione dell atto. ESEMPIO: violazione dell obbligo di motivazione dell atto.
31 LA VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione dei trattati e di qualsiasi altra regola di diritto europeo. LO SVIAMENTO DI POTERE L istituzione ha la competenza ad emanare l atto, ma lo fa perseguendo scopi diversi da quelli per i quali tale potere le è stato attribuito.
32 Art. 264 TFUE: Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l atto impugnato. Nullità erga omnes: nei confronti di tutti. Nullità ex tunc: la nullità retroagisce al momento in cui è stato emanato l atto Art. 264, comma 2, TFUE: la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell atto annullato che devono essere considerati come definitivi. Art. 266 TFUE: la sentenza di annullamento della Corte di giustizia comporta per l istituzione che aveva adottato l atto l obbligo di adottare i provvedimenti che l esecuzione della sentenza della Corte comporta.
33 Rappresenta un altra forma di controllo giurisdizionale della legittimità del comportamento delle istituzioni europee. In questo caso il ricorso è diretto a far accertare l omissione da parte delle istituzioni europee nell adozione di un atto che hanno l obbligo di emanare. Ciò che rileva è l illegittima inattività delle istituzioni.
34 Art. 265, 1 co., TFUE: Qualora, in violazione dei Trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la BCE si astengano dal pronunciarsi, gli SM e le altre istituzioni possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica anche agli organi e organismi dell U.E. che si astengano dal pronunciarsi. DUE PRESUPPOSTI Esistenza di un obbligo di agire in capo all istituzione Violazione di tale obbligo Ciò significa che il ricorso in carenza non può essere esperito qualora l adozione di un atto rientra nella discrezionalità dell istituzione comunitaria (Es. omessa emanazione di un parere motivato).
35 ART. 265, 2 co., TFUE: Il ricorso è ricevibile soltanto quando l istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire (fase pre-contenziosa). Messa in mora/diffida: non sono richieste formule particolari, ma deve essere formulata in modo chiaro e preciso, cosicché l istituzione capisca che rischia di subire un ricorso in carenza. Devono essere specificati i provvedimenti di cui si chiede l adozione. Se, allo scadere del termine di due mesi da tale richiesta, l istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto alla Corte di giustizia entro un nuovo termine di due mesi (fase contenziosa).
36 Se, invece, l istituzione rifiuta espressamente di adottare l atto adotta l atto adotta un atto diverso da quello richiesto la procedura termina, per ché in tal caso non si è più in presenza di un omissione illegittima. C è un atto che eventualmente potrà essere impugnato con il ricorso di annullamento.
37 Legittimati passivi Soggetti contro la cui carenza è possibile esperire il ricorso Parlamento europeo Consiglio Consiglio europeo Commissione BCE Organi e organismi Legittimati attivi Soggetti che possono presentare il ricorso (ricorrenti)
38 Ricorrenti privilegiati: Gli Stati membri Le istituzioni Essi godono di una legittimazione a ricorrente ampia e completa. Ricorrenti non privilegiati: Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte per contestare ad una delle istituzioni/organo/organismo di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
39 Non solo decisioni indirizzate al ricorrente, ma anche regolamenti o decisioni indirizzate ad altri soggetti, ma che riguardano direttamente e indirettamente il ricorrente In caso di accoglimento del ricorso la Corte di giustizia accerta l omissione dell istituzione. La Corte non può né colmare la lacuna emanando l atto, né condannare l istituzione ad adottarlo. Tuttavia, in base all art. 266, comma 1, TFUE, l istituzione la cui astensione sia stata dichiarata contraria al diritto europeo è tenuta a prendere i provvedimenti che l esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
40 L ECCEZIONE DI INVALIDITA Art. 277 TFUE: nel caso di un giudizio avente ad oggetto un atto di portata generale adottato da un istituzione, organo o organismo dell Unione, ciascuna parte può, anche dopo la spirare del termine di 2 mesi previsto per il ricorso in annullamento, domandare alla Corte di giustizia l inapplicabilità dell atto stesso sulla base degli stessi motivi previsti per il ricorso in annullamento. La finalità è quella di evitare che un atto illegittimo, ancorché non impugnato, possa produrre effetti in un caso concreto.
41 L eccezione di invalidità ha carattere INCIDENTALE. Può essere sollevata soltanto nell ambito di una procedura avviata davanti alla Corte di giustizia per altri motivi e mira a far dichiarare inapplicabile l atto anche dopo che siano scaduti i termini per impugnarlo con l azione di annullamento. ESEMPIO: eccezione di invalidità di un regolamento in occasione dell impugnazione di un atto di esecuzione di quel regolamento e come motivo di invalidità dell atto impugnato. Se il ricorso viene accolto, l atto è inapplicabile, ma resta in vigore.
42 L eccezione di invalidità non può essere utilizzata dai singoli per far valere l invalidità di atti che gli stessi singoli avrebbero potuto impugnare. Strumento residuale per far valere l invalidità di atti non altrimenti impugnabili.
43 L AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRA- CONTRATTUALE Art. 340 TFUE: in materia di responsabilità extracontrattuale l Unione deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi organi nell esercizio delle loro funzioni. Nel caso di danni arrecati dalla BCE e dai suoi agenti risponde la BCE, non l Unione.
44 Autonomia rispetto ai ricorsi in annullamento e in carenza. L azione di responsabilità extracontrattuale non mira all eliminazione o all adozione di un atto. Mira, invece, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di quell atto o di quella omissione. I presupposti per la sua esperibilità sono: l illiceità del comportamento contestato alle istituzioni; l esistenza di un danno; il nesso causale tra la condotta illecita e il danno.
45 Quanto maggiore è il potere discrezionale di cui gode l Unione tanto più si richiede una violazione grave e manifesta. Il danno risarcibile comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante + gli interessi. Il nesso causale sussiste quando il comportamento contestato costituisce la causa certa e diretta del danno.
46 Rispetto alla sentenze del Tribunale la Corte di giustizia opera come giudice di secondo grado. L impugnazione davanti alla Corte di giustizia ha i connotati del giudizio di Cassazione, non di quello dell appello. Non mira a riesaminare i fatti, ma soltanto a verificare l assenza di errori di diritto. Incompetenza del Tribunale. Vizi di procedura. Violazione del diritto UE. Se la Corte accoglie l impugnazione annulla la sentenza del Tribunale. Può decidere la causa nel merito si i fatti risultano integralmente accertati. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale.
47 LA REVOCAZIONE Mezzo straordinario di ricorso. Esperibile entro 10 anni dalla sentenza della Corte. Possibile solo quando dopo la sentenza della Corte emergono fatti nuovi, anteriori alla sentenza e tali che, se conosciuti, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa.
48 IL RIESAME Riguarda le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali. Ammissibile soltanto quando la pronuncia del Tribunale comporta gravi rischi per l unità e la coerenza del diritto dell Unione. Spetta al primo Avvocato generale proporre alla Corte il riesame della sentenza del Tribunale entro 1 mese dalla pronuncia.
49 La Corte entro un mese decide se procedere al riesame. Se la Corte constata che la pronuncia del Tribunale comporta gravi rischi per l unità e la coerenza del diritto dell Unione, la causa è rinviata al Tribunale il quale è vincolato dai punti di diritto decisi dalla Corte. Eccezionalmente la Corte può statuire in via definitiva sostituendosi al Tribunale.
50 IL RINVIO Presuppone che al Tribunale venga attribuita una competenza in materia di rinvio pregiudiziale. In questo caso il Tribunale potrà disporre un rinvio alla Corte di giustizia qualora la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l unità e la coerenza del diritto dell Unione.
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