L OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE
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- Marcella Sasso
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1 IL MECCANISMO DI COOPERAZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E GIUDICE UE: IL RINVIO PREGIUDIZIALE PROF.SSA MARIA TERESA STILE
2 Indice 1 RINVIO PREGIUDIZIALE L OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE LA PROCEDURA DI RINVIO L EFFICACIA DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI di 8
3 1 Rinvio pregiudiziale Massimo strumento di cooperazione tra giudice nazionale e giudice dell Unione, il rinvio pregiudiziale, previsto ai sensi dell art. 267 TFUE, consente in taluni casi (non sottoposti alla giurisdizione di ultima istanza) od obbliga in altri (casi sottoposti alla giurisdizione di ultimo grado) il giudice nazionale a rimettere la questione alla Corte di giustizia, allorché, per la risoluzione della causa dinanzi ad esso pendente, sorgano dubbi sull interpretazione o sulla validità di una norma UE. Alla Corte di giustizia spetta, dunque, la competenza a titolo pregiudiziale, sull interpretazione dei trattati e degli atti di diritto derivato e la validità degli atti di istituzioni, organi e organismi UE, il cui scopo è quello di assicurare l uniforme interpretazione del diritto dell Unione al fine della sua corretta applicazione. Il meccanismo del rinvio pregiudiziale si estrinseca in una procedura da giudice a giudice e, dunque, non tra parti, di natura incidentale e non contenziosa. Ciò vale a dire che il rinvio pregiudiziale (pur assicurando il contraddittorio di fronte alla Corte) non costituisce un mezzo di ricorso autonomo e diretto, bensì un mero incidente all interno di un giudizio che si svolge dinanzi ad un giudice nazionale; quest ultimo, anche d ufficio, infatti, e, dunque, in assenza di contrasti tra le parti, può ritenere necessario operare il rinvio al fine della risoluzione della causa a lui sottoposta. 3 di 8
4 2 L oggetto del rinvio pregiudiziale In particolare, oggetto del rinvio pregiudiziale di interpretazione è tutto il diritto primario ed il diritto derivato. Dunque, i Trattati e tutti gli atti modificativi od integrativi degli stessi (cd. diritto primario); gli atti delle istituzioni 1, degli organi e degli altri organismi dell Unione (diritto derivato); i principi generali del diritto dell Unione, anche in materia di diritti fondamentali. Oggetto del rinvio pregiudiziale di validità è soltanto il diritto derivato e, dunque, esclusivamente gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell Unione. La ratio del limitato oggetto rispetto a quello più ampio previsto per il rinvio pregiudiziale d interpretazione, si riscontra nella presunzione di validità del diritto primario, che, altrimenti, sarebbe messo costantemente in discussione. Il rinvio pregiudiziale può conseguentemente riguardare: - la corretta interpretazione da attribuire a disposizioni dei trattati (compresi gli allegati, i protocolli, i trattati) o ad atti (regolamenti, direttive, decisioni o ogni altro atto che produca effetti giuridici) di diritto derivato. La funzione interpretativa può concernere altresì le precedenti sentenze della Corte di giustizia, gli accordi internazionali conclusi dall Unione, nonché le convenzioni stipulate dagli Stati membri nel quadro dell ordinamento dell UE. Compito della Corte di giustizia mediante la sentenza emessa in via pregiudiziale è quello di chiarire e precisare il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore; - la validità di un atto di diritto derivato dell Unione europea. La Corte di giustizia, in questo caso, è tenuta a verificare che l atto in parola rispetti tutte le regole giuridiche applicabili nel quadro dell ordinamento giuridico dell Unione. 1 Per atti istituzionali si intendono tutti quegli atti ascrivibili all apparato istituzionale UE, (comprese le sentenze della Corte di giustizia, nonché quelle rese in via pregiudiziale), indipendentemente dalla forma, sia essa tipica o non nominata, dalla vincolatività e dalla portata o meno ad effetto diretto delle disposizioni. Oggetto del rinvio pregiudiziale di interpretazione possono essere, altresì, gli accordi internazionali stipulati dall Unione; gli accordi misti; nonché, l ipotesi eccezionale, di norme interne modellate su disposizioni UE, (in questo caso, si estende sì l ambito interpretativo a norme interne, ma sempre e soltanto se queste ultime, modellate su norme UE, richiedano implicitamente un interpretazione della norma UE). 4 di 8
5 3 La procedura di rinvio Soggetti legittimati ad adire la Corte di giustizia sono le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro (d ufficio o su richiesta delle parti). L art. 267 TFUE, al par. 3, dispone un obbligo di rinvio esclusivamente per i giudici di ultima istanza, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, risultando le decisioni da essi adottate inappellabili. Per tutte le altre giurisdizioni è, invece, prevista una mera facoltà di rinvio, alla stregua della ratio secondo cui, in questo caso, la tutela sarebbe assicurata dagli altri gradi di giudizio. Il rinvio pregiudiziale è, dunque, facoltativo da parte dei giudici nazionali di prima istanza o di appello; è, al contrario, obbligatorio da parte dei giudici nazionali di ultima istanza (ad eccezione dei casi limitati in cui gli stessi possono evitare di rimettere la questione alla Corte di giustizia: Corte giust. sent. CILFIT 2, in presenza, cioè, di una giurisprudenza costante; allorché un identica questione sia già stata oggetto di pronuncia della Corte in un precedente procedimento; quando la portata delle norme UE abbia un senso chiaro ed univoco da non lasciare adito a dubbi interpretativi). Una volta ottenuta da parte della Corte l interpretazione pregiudiziale della questione, la causa è rimessa al giudice a quo, che riprende il giudizio dinanzi ad esso sospeso per la decisione della questione pendente. Per quanto attiene alla violazione dell obbligo di rinvio pregiudiziale, quest ultima non è ritenuta di per sé dalla Corte una violazione da cui possa scaturire un danno risarcibile per le parti private; danno, che costituisce uno dei presupposti per intentare l azione risarcitoria 3. Al massimo potrebbe configurarsi un danno da perdita di chance. 2 Corte giust., sent. 6 ottobre 1982, causa C- 283/81, CILFIT, Racc., 3415, punto 16, in cui la Corte di Lussemburgo chiarì che il giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili, può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, allorquando la corretta applicazione del diritto dell Unione si imponga «con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio» (c.d. teoria dell atto chiaro ). 3 V. Corte giust., , C-224/01, Köbler, punto 51, che ribadisce le condizioni di merito richieste dalla Corte stessa per il risarcimento del danno, ovvero che: «la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione grave e manifesta e che esista un 5 di 8
6 Per consolidata giurisprudenza, la Corte può rifiutarsi di rispondere a una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l interpretazione o la valutazione della validità di una norma UE, richiesta dal giudice nazionale, non abbia alcuna relazione con i fatti o l oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte 4. Sono considerate irricevibili dalla Corte di giustizia, a titolo esemplificativo: 1) le questioni irrilevanti ai fini della risoluzione della causa a quo. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, quando il giudice a quo chiede l interpretazione di norme UE che non sono applicabili nel giudizio principale; 2) le questioni non necessarie per la risoluzione della controversia dinanzi al giudice a quo; 3) le questioni generali o meramente ipotetiche; 4) quelle vertenti su atti non ancora emanati dalle istituzioni dell UE; 5) i provvedimenti di rinvio che non contengono gli elementi di fatto o di diritto necessari alla Corte per fornire una risposta utile; 6) quelle sollevate nell ambito di una controversia fittizia. Ciò, tuttavia, non comporta che le ordinanze di rinvio debbano contenere una motivazione eccessivamente dettagliata. Occorre che l ordinanza sia redatta in termini semplici, chiari e precisi e che sia sufficientemente completa, dovendo il giudice del rinvio - fornire almeno una minima spiegazione dei motivi che lo hanno indotto a chiedere l interpretazione di quelle determinate disposizioni UE e chiarendo il nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia 5. nesso causale diretto tra la violazione dell obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi». 4 Corte giust., sent. del , in causa, C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. c. Jean-Marc Bosman e a., Racc., I-4921, punti 59-61; sent. del , in causa, C-222/04, Ministero dell Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze SpA e a., Racc., I-289, punto Corte giust., (ord.) del , in causa, C-167/94, Procedimento penale a carico di Grau Gomis e a., Racc., I-1023, punto 9; (ord.) del , in causa, C-166/06, Eurodomus s.r.l. c. Comune di Bolzano, Racc., I-90, punto 8. 6 di 8
7 4 L efficacia delle sentenze pregiudiziali Quanto agli effetti delle sentenze interpretative, esse hanno portata vincolante per il giudice a quo, che è tenuto - anche se non sia di ultima istanza a conformarsi all interpretazione della norma UE così come resa dalla Corte di giustizia (all occorrenza lasciando inapplicata la norma nazionale contrastante) e, qualora se ne discosti, la sua decisione potrà essere oggetto d impugnazione o di ricorso in Cassazione per violazione del diritto. L interpretazione vincolerà anche le giurisdizioni di grado superiore qualora siano chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa in successive fasi e gradi del giudizio (c.d. effetti endoprocessuali), nonché, producendo effetti erga omnes, con una portata dichiarativa, tale efficacia si estenderà anche al di fuori del giudizio principale (cd. effetti extraprocessuali), al fine di garantire l uniforme applicazione del diritto UE in tutti gli Stati membri. Sotto il profilo degli effetti nel tempo delle sentenze pregiudiziali, generalmente, le sentenze rese in via interpretativa dalla Corte di giustizia hanno un efficacia retroattiva (ex tunc), in quanto la pronuncia definisce la portata della norma UE così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore; e tale da travolgere, in alcuni casi, persino il giudicato, sempre che, tuttavia, ricorrano determinati presupposti 6. In casi eccezionali, tuttavia, la Corte al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici può limitare nel tempo l efficacia delle sentenze pregiudiziali, disponendo una portata ex nunc (dal momento della pronuncia). Tale limitazione di efficacia vale sia per le pronunce pregiudiziali di interpretazione che di validità. Parzialmente diverso è il caso della sentenza su rinvio pregiudiziale di validità 7. 6 V., in proposito, Corte giust., sent. del , C-453/00, Kûhne & Heitz NV c. Productschap voor Pluimvee en Eieren, Racc., I-837, punto 28; sent. del , cause riunite C-392/04 e C- 422/04, i-21 Germany e Arcor, Racc., I-8559, punto 52; sent. del , C-234/04, Kapferer c. Schlank & Schick GmbH, Racc., I Si tratta di sentenze in cui la Corte sottolinea come si possa travolgere la stabilità del giudicato sempre che - nella sostanza - l organo nazionale abbia il potere di ritornare sulla questione in base al sistema processuale di diritto interno. 7 Cfr. in argomento specificamente, G. TESAURO, Diritto dell Unione europea, CEDAM, 2010, 348 ss. 7 di 8
8 Allorché la Corte si pronunci nel senso della validità dell atto UE, l effetto è strettamente limitato al caso di specie, (lasciando, tuttavia, inalterata la possibilità di contestare la legittimità dell atto in un momento successivo per altri motivi). Allorché la Corte si pronunci, al contrario, nel senso della invalidità dell atto UE, si produce sostanzialmente lo stesso effetto di una sentenza di annullamento ex art. 263 TFUE, dunque, l effetto della cosa giudicata sia formale che sostanziale; l istituzione che ha emanato l atto conseguentemente potrà solo adottare un atto diverso. Quanto agli effetti della sentenza pregiudiziale che accerta l invalidità di un atto, è generalmente riconosciuto in via giurisprudenziale che sia definitiva al pari di una sentenza di annullamento. Infatti, i vizi che possono essere fatti valere in un giudizio di validità sono gli stessi di quelli previsti dall art. 263 TFUE. La differenza è che mentre per il rinvio pregiudiziale di validità non sono prescritti limiti temporali, per il ricorso di annullamento l art. 263, par. 5, TFUE prescrive limiti ben circoscritti entro i quali l azione può essere proposta. Ciò comporta che il destinatario o il soggetto direttamente ed individualmente riguardato, ex art. 263, par. 4, TFUE, anche quando si tratti di atti indirizzati ad altre persone, compresi gli Stati membri, che non abbia impugnato nel termine prescritto una data decisione non potrà metterne successivamente in discussione la validità dinanzi al giudice nazionale. Al pari di una sentenza di annullamento di un atto (a seguito di ricorso in annullamento ex art. 263 TFUE), o di accertamento dell illegittima inerzia di un istituzione UE ( a seguito di ricorso in carenza ex art. 265 TFUE), inoltre, la sentenza pregiudiziale di invalidità, comporta per le istituzioni l obbligo di adottare i provvedimenti al fine di porre rimedio all illegittimità accertata. 8 di 8
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