Il divieto di immissioni tutela la proprietà ma anche la salute del proprietario



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Il divieto di immissioni tutela la proprietà ma anche la salute del proprietario a cura di Luigi Cameriero* la QUESTIONE La norma dell art. 844 c.c. è una norma a tutela della proprietà o una norma a tutela del proprietario? Cosa si intende per normale tollerabilità? Quali sono le questioni processuali più significative in tema di immissioni? l APPROFONDIMENTO XXLe immissioni nell ordinamento italiano Nel diritto italiano le immissioni sono regolate nell art. 844 c.c. che innova così rispetto alla codificazione previgente dove, sul modello francese, non sussisteva alcuna disciplina specifica. L art. 844 c.c. recita: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Nell applicare questa norma l autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso». Nel primo comma la norma esplicita la nozione chiave dell intera disciplina: quella di normale tollerabilità. Dal secondo comma risulta chiaro, invece, che ci si trova di fronte a una norma da interpretarsi secondo criteri economici. Sia la dottrina sia la giurisprudenza convengono che l art. 844, primo comma, fornisce un elenco solo esemplificativo delle entità idonee a recare molestie, ritenendo possibile la sua applicazione estensiva solo alle fattispecie che presentano tassativamente i requisiti e le caratteristiche che si evincono dalla norma stessa, considerato che comunque vengono posti dei limiti all esercizio del diritto di proprietà. Esse devono, infatti, avere il carattere della materialità, in quanto devono generare sostanze fisicamente apprezzabili e misurabili, almeno secondo l opinione dominante, devono riguardare fondi viciniori, ancorché non contigui, e devono generare una situazione di intollerabilità attuale e non meramente potenziale o semplicemente temuta. * Avvocato del Foro di Potenza e componente del Comitato di redazione della Rivista. 32

gli Sulla base di queste premesse, la dottrina italiana ha dedicato alle immissioni un costante sforzo di classificazione. Esse sono state così raggruppate in diverse caselle tassonomiche: immissioni lecite e immissioni illecite; immissioni dannose ma lecite; immissioni industriali e non industriali. Si distingue poi fra immissioni dirette e indirette, materiali e immateriali, e si distinguono, ancora, le immissioni dalle mere influenze. Normativa di riferimento Codice civile: art. 844. XXIl criterio della normale tollerabilità L art. 844 c.c., primo comma, fissa la nozione chiave dell intera disciplina nella parte in cui stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni che non superano la normale tollerabilità, e offre una soluzione legale di compromesso diretta a garantire in caso di conflitto tra vicini la maggiore libertà di esercizio del diritto proprio con il minor danno reciproco. Ad avviso della dottrina prevalente, tale formula, abbastanza astratta e generica, appare volta a indirizzare la valutazione del giudice piuttosto che a fissare precisi doveri comportamentali dei privati. Dai primi interpreti il significato della disposizione era stato identificato con il divieto, per i proprietari dei fondi, di provocare immissioni intollerabili, sanzionabili attraverso il ripristino della situazione compromessa o, ricorrendone gli estremi, con il risarcimento dei danni. Il concetto di normale tollerabilità era allora equiparato all uso normale del bene. Oggi la corrente maggioritaria ritiene che la tollerabilità delle immissioni non vada desunta dalla normalità dell attività che la origina, ma dagli effetti che produce nei vicini, in relazione alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo, come lo stesso codificatore suggerisce, quando affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dello stato del fondo che le subisce. L esigenza di un prudente apprezzamento del giudice è ribadito in giurisprudenza (Cass. n. 5697/2001), la quale àncora i parametri essenziali di valutazione alla condizione dei luoghi, alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo, e, quindi, al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione del luogo (Cass. n. 10588/1995), definendo facoltativo e sussidiario il criterio connesso alla priorità di un determinato uso (Cass. n. 6534/1985). Il secondo criterio (quello del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà) trova applicazione solo nel caso in cui le immissioni investono fondi a vocazione industriale, tant è che una parte della dottrina, sostenendo che il secondo comma dell art. 844 c.c. disciplina solo le immissioni industriali, ha definito lex specialis tale definizione. La giurisprudenza ritiene che per valutare lo stato dei luoghi non conta solo la destinazione topografica, naturalistica o urbanistica del singolo appezzamento, ma è necessario tener conto anche delle attività normalmente svolte nella zona in cui si trova il fondo; del sistema di vita e delle abitudini della popolazione che vi risiede e della destinazione della zona ove sono situati gli immobili (Cass. n. 3438/2010). 33

Occorre inoltre ricordare che la normale tollerabilità pur essendo un criterio oggettivo non è mai assoluta e va rapportata alla sensibilità di un uomo medio e alla specifica situazione ambientale. La disciplina in esame è applicabile anche agli edifici condominiali. Qualora le singole unità immobiliari abbiano differenti destinazioni d uso nel valutare la soglia di tollerabilità delle immissioni, le esigenze di vita connesse con l uso abitativo prevarranno rispetto alle esigenze economiche derivanti dallo svolgimento di attività commerciali. Al fine di rilevare la soglia di intollerabilità delle immissioni i regolamenti pattizi condominiali possono legittimamente stabilire un criterio più rigoroso di quello previsto dall art. 844 c.c. In questo caso, però, sono necessarie regole specifiche e non sono sufficienti le disposizioni inerenti alle attività ammissibili nelle singole unità proprietarie, né semplici deliberazioni assembleari prese a maggioranza. La giurisprudenza prevalente ritiene che l accertamento dell intensità e della intollerabilità delle attività che arrecano disturbo richiede valutazioni tecniche, ma non può fondarsi solo su criteri di ordine matematico o statistico o su criteri quantitativi oggettivi, come i parametri massimi fissati dalle leggi speciali anti-inquinamento, acustico e atmosferico, o dai regolamenti comunali, dettati per difendere la salute dei cittadini o l ambiente (Cass. n. 1418/2006; Cass. n. 5697/2001). La non interferenza tra le due specie di norme è motivata dalla diversa natura degli interessi che le ispirano, privatistici in un caso, pubblicistici nell altro (Cass. n. 1151/2003). La dottrina, dal canto suo, pur condividendo la regola della non interferenza, ritiene che gli standards massimi di tollerabilità, contenuti nelle leggi ambientali o nei regolamenti comunali forniscono inevitabilmente un punto di riferimento al giudice civile, anche se il loro mancato superamento non comporta sempre un giudizio positivo sulle immissioni subite. Viceversa emissioni vietate ai fini della tutela dell ambiente possono essere costituite da sostanze intollerabili solo in un ambito spaziale ridotto e quindi possono non risultare tali per il proprietario di un fondo relativamente distante (Cass. n. 7545/2000). dottrinali Arzelà, «Le immissioni», in Tratt. Gambaro-Morello, I, Giuffrè, 2008; Barcellona, «Interessi diffusi, diritto alla salute e danno ambientale: esperienze e prospettive», in Corr. Giur., 1989, 8; Boeri, «Il divieto di immissioni e la tutela della salute nella recente evoluzione giurisprudenziale», in NGCC, 2001, 4; D Angelo, «L art. 844 e il diritto alla salute», in Breccia-Busnelli (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Giuffrè, 1978. XXTutela della proprietà o del proprietario? Come abbiamo già segnalato nella parte introduttiva di questo contributo, da tempo si discute se l art. 844 c.c. sia una norma a tutela della proprietà o del proprietario. All interpretazione letterale della disposizione in questione che propende per la tutela della proprietà si è nel tempo giustapposta un interpretazione estensiva volta ad assicurare la tutela inibitoria anche ai diritti fondamentali della persona indipendentemente dalla titolarità di un diritto reale sul fondo. Tale impostazione estensiva prese avvio, alla fine degli anni settanta, con un pronuncia della Pretura 34

gli di Vigevano (Pret. Vigevano 6 aprile 1978), e trovò conferma in una sentenza della Corte di Appello di Venezia (App. 31 maggio 1985), che riconobbe l applicabilità dell art. 844 c.c. nei casi in cui le immissioni avessero cagionato un danno alla salute della persona. La lettura estensiva dell art. 844 c.c. ha ricevuto nel tempo diverse critiche, sia da parte della dottrina sia da parte della giurisprudenza (cfr. Corte Cost. 23 luglio 1974, n. 247), che hanno portato al superamento della c.d. via vigevanese e all affermarsi di un doppio binario di tutela, in forza del quale il proprietario di un fondo colpito dalle immissioni intollerabili avrebbe potuto esperire l azione inibitoria di cui all art. 844 c.c. a tutela della proprietà e le azioni risarcitorie ex art. 2043 e 2059 c.c., eventualmente proposte in via d urgenza ex art. 700 c.p.c., per il ristoro del danno alla persona cagionato dalle immissioni stesse. L orientamento prospettato è stato anche suffragato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la prima volta con la sentenza 19 luglio 1985, n. 4263, e poi con la sentenza 15 ottobre 1998, n. 10186. Questa pronuncia, in particolare, ha allentato il rapporto di stretta dipendenza tra azione ex art. 844 c.c. e diritto di proprietà che era stato configurato dalla Corte Costituzionale: infatti la sentenza in esame dopo aver premesso che l azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà, riconosce che «l azione stessa può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l azione di responsabilità aquiliana prevista dall art. 2043 c.c., nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.». XXL interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 844 c.c. Con il passare degli anni, tuttavia, la giurisprudenza si è sempre più evoluta verso un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 844 c.c. In particolare la Corte di Cassazione 11 aprile 2006, n. 8420, sottolinea, in proposito, la necessità di un interpretazione estensiva della norma in relazione al fattore salute, che è oramai intrinseco nell attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato. La norma dell art. 844 c.c., dunque, non è, né può solo essere, norma a tutela della proprietà, ma è anche e soprattutto, norma a tutela della salute del proprietario, sebbene la titolarità del diritto reale resti comunque condizione necessaria per invocare la tutela di cui alla norma in esame. Non vi è dubbio, peraltro, che tale impostazione sia anche in linea con quella prospettata dalla CEDU la quale in una recente pronuncia (CEDU 2 novembre 2006), ha chiarito che l art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell uomo applicabile anche ove siano dedotte questioni ambientali causate direttamente dallo Stato tutela il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche, ma anche da rumori, emissioni, odori o altre forme di interferenze, allorché queste le impediscano di godere le amenità della sua residenza. Giova comunque, evidenziare, per completezza di analisi, che nonostante tali recenti interventi dei massimi organi giurisdizionali, la questione profilata in rubrica resta ancora dibattuta nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Venezia 27 luglio 2007; contra Trib. Palmi 28 marzo 2007). 35

XXLe questioni processuali L azione nei confronti della P.A. e i problemi di giurisdizione La giurisprudenza è sostanzialmente pacifica nel ritenere ammissibile l azione ex art. 844 c.c. anche nei confronti della P.A. Come è evidente l ammissibilità di una simile azione nei confronti della P.A. pone delicati problemi di giurisdizione per risolvere i quali occorre distinguere se le immissioni intollerabili derivino da un mero comportamento della P.A., ovvero se esse si ricolleghino a un formale provvedimento, con cui la P.A. abbia deliberato lo svolgimento di una determinata attività secondo modalità poi rivelatesi fonte di immissioni intollerabili. Nel caso in cui si tratti di un comportamento mero della pubblica amministrazione, nel solco della sentenza n. 204 della Corte Costituzionale, la giurisdizione andrà sicuramente deferita alla A.G.O. essendo in presenza di una attività senza potere lesiva in quanto tale di un diritto soggettivo. Nel secondo caso, invece, occorre operare un distinguo. Ove, infatti, il privato lamenti che sia stata autorizzata dalla P.A. un attività fonte di intollerabili immissioni, la giurisdizione spetta al G.A. dovendosi verosimilmente chiedere l annullamento dell atto lesivo; ove, per converso, si intendano contestare le modalità di svolgimento dell attività autorizzata, la quale cesserebbe di essere lesiva con l adozione di taluni accorgimenti, la giurisdizione tornerebbe al G.O. non venendo in rilevo la necessità di annullare un provvedimento amministrativo; se infine il privato chieda il risarcimento dei danni nei confronti della P.A. per un attività che sia stata fonte di immissioni pregiudizievoli per la salute, la giurisdizione compete al G.O. essendo, come noto, la P.A. priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva. La legittimazione del conduttore all azione di cui all art. 844 c.c. Si discute sulla legittimazione attiva del conduttore all azione di cui all art. 844 c.c. La risposta dipende da vari fattori, e innanzitutto dalla natura che all azione in questione si assegna. La lettera della norma sembra propendere per il riconoscimento al solo proprietario della legittimazione a impedire immissioni pregiudizievoli provenienti dal fondo del vicino. Sennonché la giurisprudenza, facendo leva sull oggetto della tutela i.e. il godimento del fondo tende a favorire un interpretazione estensiva della norma in parte qua riconoscendo la legittimazione anche in capo ai titolari di un diritto reale diverso dalla proprietà. A tal proposito, quindi, problemi particolari si pongono allorché ad agire sia il titolare di un diritto personale di godimento come ad esempio il conduttore di un immobile di proprietà altrui. La tesi dominante al riguardo è quella che estende per analogia anche al conduttore la legittimazione all azione ex art. 844 c.c. sul presupposto che le immissioni nocive costituirebbero molestie di fatto ai sensi dell art. 1585 c.c. secondo comma salva l ipotesi in cui la cessazione delle immissioni postulerebbe una modifica sostanziale della conformazione dell immobile da cui provengono le immissioni. Ciò posto, dunque, resta da vedere quali siano i rimedi esperibili dal conduttore non legittimato a promuovere l azione ex. art. 844 c.c., a fronte di immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino. Della questione si è di recente occupato il Tribunale di Roma, stabilendo che «in caso di immissioni provenienti da terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa, il conduttore non è legittimato a chie- 36

gli dere una tutela inibitoria nei confronti degli autori delle immissioni, ma ha esclusivamente la facoltà di agire nei confronti del locatore per la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, oltre che per il risarcimento del danno, qualora abbia patito un pregiudizio ulteriore non coperto dalla risoluzione del rapporto o dalla riduzione del canone, essendosi in presenza di un fatto che sebbene non imputabile al locatore è, comunque, tale da determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale alla stessa stregua di quanto avviene in presenza di vizi della cosa locata. La legittimazione passiva Un altra diversa ma connessa questione riguarda la legittimazione passiva nel caso in cui l autore delle immissioni sia persona diversa dall effettivo titolare della res. A tal fine, sulla base del criterio del petitum sostanziale e sempre in considerazione della natura reale dell azione ex art. 844 c.c., si ritiene che essa possa essere esperita anche nei confronti dell autore materiale delle immissioni, che sia persona diversa dal proprietario, allorquando soltanto a tale soggetto, ai fini dell inibitoria, debba esser imposto un facere o un non facere, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego, ovvero qualora l autore chieda sic et simpliciter la cessazione delle immissioni; mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili a farle cessare. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO Cassazione civ., Sez. II, 12 febbraio 2010, n. 3438 Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell ambito della stessa (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto non tollerabili le immissioni acustiche prodotte dal funzionamento di un autoclave e di un bruciatore, tenuto conto degli elevati livelli dei valori sonori, accertati strumentalmente, della situazione dei luoghi, trattandosi di edificio ubicato in comune montano, del funzionamento dei detti impianti per molti mesi dell anno e anche in ore notturne, della collocazione degli stessi in un locale a stretto contatto con la camera da letto degli attori e della necessità di questi, data la loro avanzata età, di godere di tranquillità e riposo e aveva, altresì, disposto l adozione degli accorgimenti suggeriti dal c.t.u.). (Rigetta, App. L Aquila 30 luglio 2003). NORMALE TOLLERABILITÀ Cassazione civ., Sez. II, 10 maggio 2006, n. 10715 In tema di limitazioni legali della proprietà, l art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili derivanti dall uso delle proprietà attuato nell ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l esercizio. Pertanto, al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d essere l imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all altrui diritto di proprietà o di godimento, 37

sicché non essendo applicabili i criteri dettati dall art. 844 c.c. viene in considerazione unicamente l illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi secondo lo schema dell azione generale di risarcimento danni di cui all art. 2043 c.c. (Nella specie è stata esclusa l applicabilità del criterio dell equo contemperamento delle opposte esigenze di cui all art. 844 c.c. in considerazione dell esercizio illegittimo della proprietà, atteso che le immissioni acustiche emesse in danno dell appartamento, destinato dall attore ad abitazione in conformità della normativa vigente, provenivano dall opificio illecitamente installato dal vicino). (Rigetta, App. Milano 10 maggio 2002). Cassazione civ., Sez. II, 18 aprile 2001, n. 5697 Per stabilire se le immissioni che si propagano all immobile del vicino superino la normale tollerabilità, occorre fare riferimento alla destinazione della zona nella quale sono situati gli immobili: se, infatti, essa è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve essere effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall esercizio di attività produttive o commerciali. CONGRUO INDENNIZZO Cassazione civ., Sez. II, 5 agosto 1992, n. 9298 L indennizzo spettante al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni in alienum di cui all art. 844 c.c., deve essere determinato, quando il bene è goduto direttamente dallo stesso proprietario, in modo da comprendervi la riparazione del danno derivato dalla minore o impossibile utilizzazione del bene che può essere fatta e avendo riguardo alla naturale destinazione originaria di questo, alle possibili modalità di godimento del proprietario, nonché alla maggiore o minore prevedibile durata delle immissioni. FORME DI TUTELA Cassazione civ., Sez. II, 2 giugno 2000, n. 7420 Le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa a ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività. Cassazione civ., Sez. II, 22 dicembre 1995, n. 13069 L art. 844 c.c. il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo. Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, così come è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare. LEGITTIMAZIONE PASSIVA Cassazione civ., Sez. II, 12 luglio 2006, n. 15871 Nell ipotesi in cui le immissioni di cui all art. 844 c.c. siano causate dal locatario del fondo contiguo la domanda va proposta nei confronti del proprietario quando contenga una pretesa rivolta all accertamento negativo del 38

gli diritto di servitù (servitù di immissione c.d. immateriale, come ad es. fumi immittendi ), oppure comporti una richiesta di modificazione dello stato dei luoghi; altrimenti, qualora l azione sia diretta alla mera rimozione di una situazione lesiva o a fare cessare un attività e abbia, dunque, natura personale, legittimato passivo è soltanto il locatario quale autore delle immissioni (Rigetta, Trib. Cosenza, 11 ottobre 2002). Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 & Repertorio 24 (www.lex24.ilsole24ore.com). la PRATICA IL CASO CONCRETO Cassazione civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8420 Svolgimento del processo Con citazione del 25 maggio 1983 i coniugi Z.L. e P.M.T. convenivano, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, V.M., proprietaria di un fondo e di una azienda confinante, e proponevano una serie di domande, anche di natura risarcitoria, dirette da un lato a rendere stabile una scarpata esistente sulla linea di confine del fondo e dall altro a eliminare le immissioni di odori nauseanti provenienti dall allevamento di polli e di altro bestiame, gestito dalla convenuta. La V. si costituiva contestando il fondamento delle pretese e in via riconvenzionale chiedeva la demolizione della sovrastante vasca di raccolta di acque piovane e il risarcimento dei danni provocati dalla franatura della scarpata, nonché la condanna per la realizzazione delle opere di consolidamento. La lite era istruita con prove orali e documentali e l espletamento di ben tre consulenze tecniche di ufficio. Con sentenza del 19 novembre 1997 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva solo in parte la domanda proposta dai coniugi Z. e condannava la V. al risarcimento dei danni, liquidati ai valori attuali, nella misura di L. 46.553.333, oltre interessi dalla domanda al saldo sulla somma devalutata di L. 23 milioni. In relazione alla costruzione del muro di contenimento il Tribunale ripartiva tra le parti le responsabilità della frana, nella misura di 1/3 a carico degli attori e di 2/3 a carico della V. Accoglieva la domanda riconvenzionale della V. in ordine ai danni cagionati dalla frana del 1992 e condannava gli attori al pagamento dei relativi danni; compensava tra le parti le spese del giudizio. Contro la decisione proponevano appello principale la V., in relazione alla instabilità della scarpata e alle opere di consolidazione, e appello incidentale i coniugi Z., in ordine al riparto delle responsabilità, alle immissioni e ai relativi danni. Con sentenza del 20 settembre 2001 la Corte di Appello di Ancona così decideva: rigetta l appello principale della V. e in accoglimento per quanto di ragione dell appello dei coniugi Z. ordina alla V. la immediata cessazione dell allevamento di galline e la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in L. 20 milioni per ciascun coniuge; condanna la V. alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio e conferma nel resto la impugnata sentenza. Contro la decisione ricorre la V. proponendo due motivi di censura illustrati da memoria; resistono le controparti con controricorso. 39

Motivi della decisione Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi. NEL PRIMO MOTIVO si deduce la omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero la contraddittorietà e insufficienza della stessa. Le censure in particolare riguardano due punti: a. il punto della causa della frana, indicata nel supplemento della c.t.u. (4 marzo 1994) secondo un doppio fattore, sia per la naturale inclinazione di coinvolgimento delle acque piovane, sia per colpa dei coniugi Z. che avevano lasciato aperto a lungo il rubinetto della vasca di contenimento delle acque provocandone la tracimazione delle stesse; b. un secondo punto, decisivo, concerne la valutazione della utilità del muro di contenimento e la legittimità della sua collocazione sul terreno della V. In ordine alla prima censura si rileva che essa difetta di autosufficienza e di decisività: di autosufficienza poiché la consulenza è interpolata e la causalità non appare indicata chiaramente in termini alternativi o di concorrenza; di decisività in quanto il ragionamento della Corte di Appello si fonda sull analisi degli esiti delle varie consulenze e perviene al convincimento di un concorso di cause e di colpe imputabili in maniera prevalente alla V. e minore per i vicini del fondo. Si tratta dunque di un prudente apprezzamento di fatto, che si avvale delle indicazioni tecniche peritali, ed è congruamente motivato senza errori di tecnica o di logica giuridica. In ordine alla seconda censura si osserva che la costruzione del muro giova a entrambi i contendenti, ed è stata disposta in prevenzione di futuri danni, onde la collocazione del muro sulla proprietà della V. è misura di prevenzione esigibile e realizzabile con l assenso della medesima, anche in relazione alle autorizzazioni necessarie per la sua edificazione. Eventuali impedimenti posti dalla V. la renderanno civilmente responsabile per ulteriori danni. Inoltre si osserva che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia sulla costruzione di un muro di contenimento, sia pure in disputa sulle responsabilità. Non sussiste pertanto alcun error in iudicando sul punto. NEL SECONDO MOTIVO si deduce l error in iudicando per la violazione dell art. 844 c.c. La tesi è che essendo l attività di allevamento preesistente alla edificazione del fondo vicino, il criterio della prevenzione doveva prevalere, unitamente alle esigenze della produzione, sulle minori esigenze olfattive dei vicini. Si deduce infine la contraddittorietà della motivazione, sulla base della errata indicazione del numero delle galline e sulla relativa intuizione del lezzo insostenibile. In senso contrario si osserva che la norma codificata sulle immissioni, nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione, con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, è stata correttamente applicata alla fattispecie in esame, considerando anche la valenza della qualità della vita e della salute dei vicini dell azienda, nella quale la produzione si è svolta senza la predisposizione di misure di cautela idonee ad evitare o limitare l inquinamento atmosferico. Si tratta di una interpretazione estensiva della norma, costituzionalmente orientata, in relazione al fattore salute, che è ormai intrinseco nella attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato (cfr. Cass. n. 3 febbraio 1999, n. 915, Cass. n. 4 aprile 2001, n. 4963). La valutazione del fatto storico e la sua corretta sussunzione sotto la norma in esame appare dunque giuridicamente esatta, legittimando la statuizione preclusiva del prolungamento di un attività sostanzialmente nociva alla salute dei vicini del fondo. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese e onorari del giudizio di Cassazione. 40