Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 07 10.01.2014 Deducibilità canoni di leasing dopo la Legge di Stabilità Novità per imprese e professionisti Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2014 Dal 1 gennaio sarà più conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le imprese che per i professionisti: la Legge di Stabilità 2014 ha, infatti, modificato i periodi di durata minima di deduzione dei canoni, rendendo di fatto decisamente breve il lasso di tempo in cui l impresa può procedere alla deduzione. L intervento si affianca a quello già posto in essere con l art. 4-bis D.L. 16/2012 che aveva apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni. Più precisamente, a seguito dell intervento in oggetto, pur non essendo stato modificato il periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, era stata consentita la deduzione dei canoni nel caso in cui il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore al minimo fiscale. Ora tale durata minima viene ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese di dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di, mentre per i beni immobili i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni. Ma la novità più rilevante riguarda i professionisti: decade infatti la norma che prevedeva l indeducibilità dei canoni di leasing sui beni immobili, consentendo la deducibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 12 anni. Premessa La Legge di Stabilità 2014 ha aggiunto un ulteriore tassello alle norme in tema di deducibilità fiscale dei canoni di leasing, dopo il D.L. 16/2012. Se con l intervento appena richiamato è stata fissata la deducibilità dei canoni di leasing, indipendentemente dalla durata, lasciando tuttavia un periodo 1
minimo fiscale, con la Legge di Stabilità, dal 01.01.2014 viene diminuita la durata minima prevista, rendendo di fatto ancora più conveniente il ricorso ai contratti di leasing. È, infatti, previsto per i beni mobili diversi dagli autoveicoli strumentali o concessi in uso promiscuo ai dipendenti, un periodo minimo pari a metà del periodo di (prima era pari a 2/3), mentre è fissato a 12 anni il periodo minimo per i beni immobili. Dal 01.01.2014 Deducibilità canoni di leasing: novità Legge di Stabilità Per le imprese: per i beni mobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing è pari a metà del periodo di (non più 2/3). Per le imprese: per i beni immobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing non deve essere inferiore a 12 anni. Per i professionisti: per i beni immobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing non deve essere inferiore a 12 anni (prima erano indeducibili). Le novità per le imprese Come anticipato, già l art. 4-bis D.L. 16/2012 aveva apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. Con tale intervento, il legislatore: - ha lasciato fermo un periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, - ma ha comunque consentito la deduzione dei canoni se il contratto di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale. In altre parole: - per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing determinava l integrale indeducibilità dei canoni; 2
- per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale, si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali. CONTRATTI ANTE 29.04.2012 DURATA CONTRATTO DI LEASING INFERIORE AL PERIODO MINIMO Indeducibilità assoluta dei canoni di leasing CONTRATTI POST 29.04.2012 Disallineamento dei valori civilistici e fiscali Il periodo minimo di deduzione è stato, tuttavia, oggetto di profonde modifiche con la Legge di Stabilità 2014. TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE: PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITA 2014 PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITA DOPO LA LEGGE DI STABILITA BENI MOBILI (diversi dai mezzi di trasporto sotto elencati) Non inferiore a 2/3 del periodo di Non inferiore a 1/2 del periodo di MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI (autoveicoli diversi da quelli strumentali all attività propria dell impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti) BENI IMMOBILI (attenzione! la quota capitale del canone relativa all'area di sedime e pertinenziale del Almeno pari al periodo di Non inferiore a 2/3 del periodo di, stabilito con decreto Almeno pari al periodo di Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di attività in cui opera l impresa) 3
fabbricato è indeducibile ai fini delle imposte dirette!!) in relazione all attività dell impresa. Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. È tuttavia da sottolineare come, nella determinazione del periodo minimo di sia necessario far riferimento alla data di stipula del contratto di leasing, in quanto le regole di deducibilità applicabili, essendo variate nel corso del tempo, dipendono dalla data di stipula del contratto stesso. Ben potrà accadere, dunque, che un impresa possieda due identici beni mobili oggetto di due distinti contratti di leasing stipulati in periodi diversi, per i quali le regole di deducibilità saranno diverse. Si riportano di seguito le principali modifiche che hanno riguardato i contratti di leasing nel corso degli anni: BENI MOBILI DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA PRIMA DEL 01/01/2008 DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012 Non inferiore a 2/3 del periodo di DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013 Non inferiore a 2/3 del periodo di DAL 01/01/2014 4
AUTOVEICOLI PARZIALMENTE DEDUCIBILI DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA PRIMA DEL 12/08/2006 DAL 12/08/2006 AL 28/04/2012 Non inferiore al periodo di Non inferiore al periodo di DAL 29/04/2012 AD OGGI BENI IMMOBILI DATA STIPULA CONTRATTO PRIMA DEL 03/12/2005 REGOLE DEDUCIBILITA Non inferiore a 8 ANNI DAL 03/12/2005 AL 31/12/2007 DAL 01/01/2006 DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012. Il periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni. Necessario scorporare l area di sedime Non inferiore a 2/3 del periodo di 5
. Il periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013 DAL 01/01/2014 Non inferiore a 2/3 del periodo di. Il periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di attività in cui opera l impresa) A conclusione di quanto finora esposto, si ricorda che, dal 29/04/2012 i casi che potrebbero verificarsi sono i seguenti: DURATA CONTRATTUALE = DURATA MINIMA I canoni sono ordinariamente deducibili per DURATA CONTRATTUALE > DURATA MINIMA competenza senza alcun disallineamento tra valori civili e fiscali. DURATA CONTRATTUALE < DURATA MINIMA I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Essendo aumentata la durata minima, appare ovvio come dall anno in corso è maggiormente conveniente il ricorso ai contratti di leasing, in quanto i relativi canoni sono deducibili in un minore lasso di tempo. 6
È sempre bene ricordare che, anche gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing devono essere sottoposti alle verifiche di deducibilità previste dall art. 96 del Tuir: pertanto occorrerà verificare se la differenza tra interessi passivi e interessi attivi supera il limite del 30% del ROL. Le novità per i professionisti La Legge di Stabilità ha, inoltre, fissato, anche per i professionisti, la deducibilità dei canoni di leasing sugli immobili per un periodo minimo pari a 12 anni. Viene di fatto superata, quindi, l indeducibilità in capo agli stessi, dei canoni di leasing sugli immobili. Dal 01/01/2014 Deducibili in 12 anni Data stipula contratto di leasing immobiliare Dal 01/01/2010 Dal 01/01/2007 al Dal 15/06/1990 al 31/12/2013 31/12/2009 al 31/12/2006 Deducibili per competenza (limitatamente ad 1/3 per il periodo 2007/2009), a condizione che la durata del Indeducibili Indeducibili. È contratto non sia (è indeducibile deducibile un inferiore a metà anche la rendita importo pari alla del periodo di catastale rendita catastale dell immobile) dell immobile. coefficiente ministeriale, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Per gli immobili ad uso promiscuo, le stesse regole vanno assunte avendo riguardo alla percentuale di deducibilità del 50%. Nulla cambia, invece, con riferimento ai beni mobili e ai veicoli parzialmente deducibili. 7
DATA STIPULA Prima del 28/04/2012 BENI MOBILI DIVERSI DAGLI AUTOVEICOLI REGOLE DI DEDUCIBILITA Dal 29/04/2012 ad oggi E INFERIORE) DATA STIPULA Prima del 01/01/2007 Dal 01/01/2007 al 28/04/2012 AUTOVEICOLI REGOLE DI DEDUCIBILITA Vedi regole deducibilità beni mobili nessuna differenza Almeno pari al periodo di Almeno pari al periodo di Dal 29/04/2012 ad oggi COMPLETA INDEDUCIBILITA SE IL PERIODO La sostanziale equiparazione tra imprese e professionisti Vengono di seguito riportate le nuove regole di deducibilità per imprese e professionisti per i contratti al 01/01/2014. TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAL 1 GENNAIO 20014 REDDITO D IMPRESA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Non inferiore a 1/2 del Non inferiore a 1/2 del periodo di BENI MOBILI periodo di MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI Almeno pari al periodo di Almeno pari al periodo di BENI IMMOBILI Non inferiore a 12 anni Non inferiore a 12 anni 8
Gli effetti sull IRAP Con riferimento all Irap occorre fare una precisa distinzione: i soggetti che determinano la base imponibile con il "criterio di bilancio" (soggetti Ires o soggetti Irpef in seguito all'opzione): deducono le quote capitali dei canoni per competenza, senza alcuna variazione in aumento. Si dovrà, tuttavia, sempre tener conto del fatto che gli interessi passivi impliciti rimangano indeducibili; i soggetti che determinano la base imponibile con il "criterio fiscale" (art. 5-bis D.lgs 466/97): dovranno operare la medesima variazione in aumento effettuata ai fini dei redditi in relazione alle quote capitale (anche in questo caso occorre tener conto del fatto che gli interessi passivi rimangono indeducibili). In questo caso, il minor periodo di tempo, nel quale è possibile procedere alla deduzione, comporta risparmio di imposta anche per l Irap. - Riproduzione riservata - 9