L attuazione a livello comunale della politica di riduzione del consumo di suolo

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Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della LR 31/2014 giovedì 16 novembre 2017// Centro Studi PIM - Villa Scheibler L attuazione a livello comunale della politica di riduzione del consumo di suolo a cura di [Comune di Trezzano sul Naviglio]

I P.G.T. dopo la Legge Regionale n. 31/2014 La l.r. n. 31/2014 è nei fatti una profonda riforma della l.r. 12/2005 in quanto 18 modifiche nei primi 24 articoli ripensare a tutti i livelli il contenuto degli strumenti di governo del territorio con un ordine ben preciso e temporizzato: PTR entro il 31/12/2017 art 19 comma 2 lett b)bis PTCP e PTM da adeguare entro 24 mesi dall adeguamento del PTR PGT da adeguare a seguire in occasione della prima scadenza del Documento di Piano 2

Possiamo definire i P.G.T. ante l.r. 31/2014 come piani di prima generazione in quanto, tranne rari casi, non sono stati pensati e progettati con esplicite finalità di contenimento del consumo del suolo inedificato o la riqualificazione del suolo degradato. I PGT vigenti hanno 327 Km 2 di aree libere urbanizzabili 3

4

Il consumo di suolo regionale calcolato ai sensi della l.r. 31/2014 è pari a 372.519 ettari ovvero al 15,8% del territorio regionale 5

FASE Transitoria: i P.G.T. vigenti (art 5 comma 4 l.r. 31/2014) Fino all'adeguamento e alla definizione nei PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono: a) Approvare i PGT o le Varianti di PGT già adottate alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014 (2/12/2014). In tal caso l adeguamento è rinviato alla successiva scadenza del documento di piano; b) Estendere la validità dei documenti di piano dei PGT, la cui scadenza intercorre prima dell adeguamento della pianificazione provinciale, di 12 mesi dal citato adeguamento, previa deliberazione del Consiglio Comunale; c) Estendere la validità dei documenti di piano dei PGT, la cui scadenza è già intercorsa, di 12 mesi successivi all adeguamento della pianificazione provinciale mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale, da assumersi entro 12 mesi, decorrenti dal 30/05/2017 6

FASE transitoria: Le Varianti (art 5 comma 4 l.r. 31/2014) Fino all'adeguamento e alla definizione nei PGT della soglia comunale del consumo di suolo, i comuni possono approvare: a) le varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data del 02/12/2014, dimostrando però l idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e la riduzione del consumo di suolo. b) le varianti finalizzate ad attuare gli accordi di programma a valenza regionale o all ampliamento di attività economiche già esistenti; c) le varianti di Sportello Unico Attività Produttive (art 97 comma 4 lr 12/2005 smi). Il consumo di suolo generato dalle suddette varianti concorrerà al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. Le Province e alla Città metropolitana di Milano verificheranno, in sede di parere di compatibilità anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR nel contempo approvato. 7

I P.G.T. dopo la Legge Regionale n. 31/2014 Il Governo del Territorio si caratterizza per: a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati; c-bis) la riduzione del consumo di suolo. (art. 3, comma 1, l.r. n. 31 del 2014) La Valutazione Ambientale Strategica deve: evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella loro elaborazione, gli impatti potenziali, e le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, da recepire nel piano stesso. art. 3, comma 1, l.r. 31 del 2014) 8

I P.G.T. dopo la Legge Regionale n. 31/2014 Il Documento di piano deve: determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale; nella definizione di tali obiettivi tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l uso ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche... nella definizione degli - obiettivi quantitativi - tiene conto prioritariamente dell'eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali ; quantificare il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del documento di piano illustra l idoneità delle soluzioni per conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole ; 9

I P.G.T. dopo la Legge Regionale n. 31/2014 Il Documento di piano deve: individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche ; definire meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente disponibili. 10

I P.G.T. dopo la Legge Regionale n. 31/2014 Il Piano delle Regole deve: individuare e quantificare, con uno specifico elaborato la Carta del consumo di suolo, la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo. prevedere, per gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione. 11

I P.G.T. e il progetto di Piano Territoriale Regionale La l.r. 31/2014, con l art. 3 comma 1 lett. p), introduce un elemento fondante della politica regionale di riduzione del consumo di suolo, quale la definizione di una soglia di riduzione del consumo di suolo associata all effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo e di fabbisogno produttivo tali da giustificare eventuale consumo di suolo. In sintesi, il PTR integrato con i contenuti della l.r. 31/2014, definisce la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo (che al 2020 sarà del 25% sul residenziale e del 20% sul non residenziale), ripartendola in soglie provinciali. Si è previsto, in linea teorica, che il fabbisogno sia soddisfatto prioritariamente dagli Ambiti di trasformazione previsti su superficie urbanizzata, in coerenza con il principio sancito dalla l.r. 31/2014 (ex art.3, comma 1 lett. h) di tenere conto prioritariamente delle presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, consapevoli che le variabili in gioco sono assai più complesse: non è detto infatti che esista esatta corrispondenza delle destinazioni d uso tra aree da recuperare e aree di nuova urbanizzazione, così come non è garantita la coerenza dei tempi di attuazione con le possibilità concrete di recupero delle aree da rigenerare. 12

I P.G.T. e il progetto di Piano Territoriale Regionale L integrazione al PTR ha, inevitabilmente, un carattere sperimentale e presuppone un azione di verifica della sua efficacia insieme alle amministrazioni locali, rimandando alla delibera di Giunta Regionale incentivi e semplificazioni procedurali per gli interventi di rigenerazione urbana, così come previsto dalla l.r. 31/14. I rimandi diretti dalla scala regionale a quella comunale, così come quelli tra dalla scala regionale e quella provinciale, sono molteplici e si esplicano sia nella definizione e implementazione delle metodologie di analisi ed elaborazione dei dati, che nella restituzione di informazioni che, se alla scala regionale devono essere osservate e indirizzate in una logica di sistema, alla scala provinciale e comunale devono essere verificate, aggiornate e implementate localmente. Quando infatti, per esempio, la norma prevede che il PTR definisca il consumo di suolo sulla base dei PGT vigenti, stabilisce un legame diretto tra la scala regionale e quella comunale. 13

I P.G.T. e il progetto di Piano Territoriale Regionale Il PTR rappresentare lo stato del territorio al momento zero, ossia al momento di entrata in vigore della variante del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 - (2 dicembre 2014); Ai sensi dell art. 3, comma 1 lettera k della l.r. 31/2014, il progetto di integrazione del PTR detta i criteri per la redazione della Carta del consumo di suolo ai fini sia dell attuazione a livello comunale della politica di riduzione del consumo di suolo, che della formazione di una base conoscitiva uniforme indispensabile per la gestione e il monitoraggio della politica suddetta e del Piano regionale. Rispetto allo stato di fatto e di diritto, l intero territorio comunale deve essere classificato nella Carta del Consumo di suolo dei secondo le tre macro voci: superficie urbanizzata superficie urbanizzabile, superficie agricola o naturale. pag 40 dei Criteri pag 41 dei criteri Pag 42 dei criteri A queste si sovrappongono, se presenti, le aree della rigenerazione. Pag 43 dei Criteri 14

I P.G.T. e la nuova frontiera della Rigenerazione Urbanistica La l.r. 31/2014 qualifica la rigenerazione tra le azioni fondamentali per contenere il consumo di suolo e ne riconosce il carattere complesso e innovativo attribuendo ai Comuni che avviano azioni concrete per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, priorità nella concessione di finanziamenti regionali (comma 1, art. 4) prevedendo norme di semplificazione. I PGT definiscono, le politiche della rigenerazione a scala comunale in riferimento a obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale, oltreché alle politiche pubbliche (in particolare abitative), urbanistiche, paesaggistico ambientali, di mitigazione del rischio idraulico, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo che concorrono al conseguimento degli obiettivi; 15

Grazie per l attenzione!