JOBS ACT IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Convegno «JOBS ACT La riforma del lavoro come funzione e cosa cambia» Padova, martedì 31 marzo 2015
COSA CAMBIA? INTRODUZIONE DI UN NUOVO REGIME DI TUTELA PER I LAVORATORI ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 CRITERI DI DETERIMAZIONE DELLA TUTELA: VIZIO DEL LICENZIAMENTO DIMENSIONI OCCUPAZIONALI DEL DATORE DATA DI ASSUNZIONE
LAVORATORI ASSUNTI PRIMA DEL JOBS ACT IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI IMPRESE CON PIU DI 15 DIPENDENTI LICENZIAMENTO NULLO a prescindere dai req. dimens. TUTELA OBBLIGATORIA (art. 8 L. 604/1966) indennità 2,5 6 mensilità ART. 18 STAT. LAV. Differenziazione delle tutele (Fornero) REINTEGRA (art. 18, c.1 Stat. Lav.)
LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL JOBS ACT PUNTI CHIAVE RIDUZIONE DELLA REINTEGRA TUTELA INDENNITARIA COME REGOLA GENERALE INDENNITA PARAMETRATA ALL ANZIANITA DI SERVIZIO ESTENSIONE DELLE TUTELE D. LGS. 23/2015 ANCHE ALLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto
COSA CAMBIA NELLE GRANDI IMPRESE.
LICENZIAMENTO NULLO (art. 2 D. Lgs.23/15) IPOTESI Discriminatorio Orale Disabilità fisica o psichica Altre ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge non più parametrato all ultima retribuzione globale di fatto, con la conseguenza che non vengono computate le voci retributive che hanno natura occasionale riduzione dell ammontare TUTELA REINTEGRA (O INDENNITA SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITA ) + RISARCIMENTO DEL DANNO DAL LICENZIAMENTO ALLA REINTEGRA PARAMETRATO ALL ULTIMA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL TFR, NELLA MISURA MINIMA DI 5 MENSILITA + VERSAMENTO CONTRIBUTI
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO (art. 3, comma 1 D. Lgs. 23/2015) IPOTESI «non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa» TUTELA INDENNITA PARI A 2 MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 4 24 MESI
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (art. 3 D. Lgs. 23/2015) REGOLA: TUTELA INDENNITARIA (pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, ricompresa fra 4 24 mesi) ECCEZIONE: REINTEGRA + RISARCIMENTO MASSIMO DI 12 MENSILITA Quando viene «direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato»
VIZI FORMALI E PROCEDIMENTALI (art. 4 D. Lgs. 23/2015) IPOTESI Difetto di motivazione Violazione della procedura disciplinare art. 7 Stat. Lav. TUTELA INDENNITA PARI AD UNA MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 2 12 MESI (regime indennitario dimezzato rispetto al licenziamento ingiustificato)
COSA CAMBIA NELLE PICCOLE IMPRESE.
LICENZIAMENTO NULLO REINTEGRA LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO INDENNITA PARI AD UNA MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 2 6 MESI Non più indennità fra 2,5 6 mensilità, con possibilità di aumento fino a 10 o 14 per l anzianità di servizio superiore a 10 o 20 anni LICENZIAMENTO VIZIATO SUL PIANO FORMALE/PROCED. INDENNITA PARI A MEZZA MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 1 6 MESI
Nel caso in cui a fronte di assunzioni a tempo indeterminato l impresa SUPERI LA SOGLIA dei 15 dipendenti Si applicano le nuove tutele del Jobs Act anche per i lavoratori assunti precedentemente DEROGA AL CRITERIO TEMPORALE DELL ASSUNZIONE
LICENZIAMENTO COLLETTIVO (art. 10 D. Lgs. 23/2015) INOSSERVANZA FORMA SCRITTA REINTEGRA VIOLAZIONE PROCEDURA VIOLAZIONE CRITERI DI SCELTA INDENNITA PARI A DUE MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 4 24 MESI
OFFERTA DI CONCILIAZIONE (art. 6 D. Lgs. 23/2015) QUANDO Entro 60 giorni dal licenziamento CHI Il datore nei confronti dei neoassunti DOVE Sede protetta (es. DTL) COME Sottoscrizione di accordo di conciliazione e consegna assegno circolare EFFETTI Estinzione del rapporto e rinuncia all impugnazione GRANDI IMPRESE IMPORTO PARI AD UNA MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESO FRA 2 18 MENSILITA PICCOLE IMPRESE IMPORTO DIMEZZATO = MEZZA MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESO FRA 1-6 MENSILITA
La somma corrisposta in sede di conciliazione è esente da contribuzione fiscale e contributiva Il datore di lavoro è onerato di effettuare la comunicazione obbligatoria telematica della cessazione del rapporto di lavoro entro 65 giorni SANZIONE in ipotesi di omissione o ritardo: sanzione amministrativa da 100 a 500 per ogni lavoratore Importo ridotto a 166,66 per ogni lavoratore se pagato entro 60 gg dalla contestazione immediata (art 16, c. 1 L. 698/1981). Importo ridotto al minimo di 100,00 se pagato entro il termine indicato nella diffida ex art. 13 D. Lgs 124/2004
REVOCA DEL LICENZIAMENTO (art. 5 D. Lgs. 23/2015) QUANDO Entro 15 giorni dal ricevimento dell impugnazione del licenziamento COME Comunicazione della revoca del licenziamento Formulazione identica a quella della L. 92/2012 (Fornero). EFFETTI Ripristinazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità + diritto del lavoratore alla retribuzione maturata dal licenziamento alla revoca Prima della Fornero era necessario il consenso del lavoratore