Omodeo Zorini Peretta Migliazza Associati



Похожие документы
IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc

Nuovo regime Iva cassa Pagina 1

IL NUOVO REGIME DELL IVA PER CASSA


S T U D I O A S S O C I A T O B U S S O

Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative

CIRCOLARE N. 44/E. Roma, 26 novembre 2012

LA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli

Terminato il ricalcolo vengono stampati i dipendenti per i quali è stato rideterminato l'importo dell'acconto addizionale comunale.

Conversione del DL n. 138/ AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%

Novità in tema di fatturazione dall

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009 ed entrato in vigore dal 28/04/2009.

NOTA INFORMATIVA N. 10/2010

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

La gestione delle fatture in regime reverse charge

Circolare n Milano, 30 Giugno Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT

Integrazione al Manuale Utente 1

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

Note di Variazione in Regime di Iva per Cassa

Omodeo Zorini Peretta Migliazza Associati

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

CONTABILITÀ. Gestione Agenzia Viaggio. Release 5.20 Manuale Operativo

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

Circolare 6. del 12 febbraio Nuovo regime IVA di split payment Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

Circolare N. 7 del 16 Gennaio 2015

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

OBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Risoluzione n. 375/E

Sono disponibili i seguenti aggiornamenti: Riferimenti Normativi

Milano, 30 Marzo 2010

Studio Rosina e Associati DOTTORI COMMERCIALISTI

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IVA. Liquidazioni Periodiche e Versamenti. Art. 27 del D.P.R. 633/72

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

e/ - Iva per cassa casi particolari

CIRCOLARE 36/E

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%

Casi particolari. ITALSOFT StudioXp manuale utente. Casi particolari. Contabilità semplificate. Registrazione costi e ricavi non iva

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

Split Payment. Premessa normativa

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

Supporto On Line Allegato FAQ

NOVITA IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del , GU ), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

Regime IVA Moss. Premessa normativa

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 di Antonio Gigliotti

Esercitazioni svolte 2010 Scuola Duemila 1. Esercitazione n. 7. Emanuela Perucci SCELTA MULTIPLA

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn

Modelli INTRASTAT - Nuove modalità e termini di presentazione - Chiarimenti dell'agenzia delle Entrate.

Nuova gestione Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa (IVA per Cassa) art.32-bis del d.l. n.83/del 22 giugno 2012.

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CESSIONE ROTTAMI. In base all art. 35 del D.L. n.269 del 30/09/2003

SPESOMETRO ANNO 2013

DAL 1 OTTOBRE 2013 L ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA AL 22%

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO LORENZO BANDINELLI LUCA PACINI

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO

LE NOVITA IVA Studio Del Nevo srl

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Fatturazione: dal cambiano le regole

A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate infocsp@tin.it. Sommario

Транскрипт:

Omodeo Zorini Peretta Migliazza Associati CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA E DEL LAVORO Dott. STEFANO OMODEO ZORINI Rag. ROBERTO PERETTA Rag. CARLO ALBERTO MIGLIAZZA Commercialisti Revisori Contabili Collaboratori Dott. MATTEO ZAPPA Rag. ANTONELLA FRANCHI Vigevano 05 maggio 2009 CIRCOLARE N. 5 2009 FISCALE Oggetto: IVA PER CASSA - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO CHE FISSA LA DECORRENZA NELLE NUOVE DISPOSIZIONI Attenzione: le norme di cui all oggetto interessano tutte le aziende anche di maggiori dimensioni le quali si troveranno a dover registrare fatture di fornitori che applicheranno il nuovo regime. Tutto pronto per l applicazione del meccanismo noto come Iva per cassa da parte di imprese e professionisti: si tratta della possibilità di rinviare il pagamento dell Iva al momento dell incasso della fattura per chi cede un bene o presta un servizio (e della contemporanea limitazione alla detrazione da parte di chi acquista un bene o commissiona un servizio fino al momento del pagamento della fattura stessa). In relazione alle fatture emesse dal 28 aprile 2009 sarà quindi possibile applicare le disposizioni introdotte dall art.7 del D.L. n.185/08 (manovra anticrisi). Pur costituendo un interessante opportunità per professionisti ed imprese, occorre, tuttavia, evidenziare come la concreta applicazione di tale meccanismo presenta alcune difficoltà oltre che evidenti complicazioni di tipo amministrativo. Con la presente informativa, quindi, si intendono illustrare, in forma di rappresentazione schematica, le condizioni che devono sussistere per poter accedere a questa nuova opportunità, invitando coloro che ne risultano interessati a prendere contatto con lo Studio per definire in particolare sotto il profilo amministrativo - le corrette modalità applicative di tale scelta. Corso Cavour, 118 27029 Vigevano (PV) Telefoni 0381-75400 r.a. / 0381 691711 r.a. Fax 0381-81058/ 0381-691763 E-mail: studio@ozpm-associati.it - www.ozpm-associati.it Codice Fiscale e Partita IVA n 01935220184 R.E.A. Pavia 235996

Soggetti interessati Superamento limite volume d affari Operazioni interessate Operazioni escluse Esigibilità rinviata al momento del pagamento Rilevanza degli acconti imprese e professionisti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 200.000; in caso di inizio attività, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d affari, rapportato ad anno, non superiore a 200.000; in caso di superamento del limite di 200.000 di volume d affari, il meccanismo dell Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni effettuate (fatturate) successivamente al superamento; restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell Iva per cassa; il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti, titolari di partita Iva, che agiscono nell esercizio di imprese, arti e professioni; Sono escluse dal meccanismo dell Iva per cassa le: operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori; operazioni poste in essere nei confronti di imprese individuali e/o professionisti singoli che acquistano beni o servizi nella sfera privata ; operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell Iva; operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l Iva applicando il cosiddetto sistema dell inversione contabile (detto comunemente reverse charge ); operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola sfera istituzionale della loro attività; Per il cedente o prestatore: l imposta diviene esigibile (quindi, dovuta) all atto dell incasso del corrispettivo: i soggetti che emetteranno le fatture con l imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell Iva; le fatture dovranno obbligatoriamente contenere l indicazione operazione con imposta ad esigibilità differita ex art. 7 d.l. 29 novembre 2008, n 185 Per chi acquista il bene o il servizio: l imposta diviene detraibile all atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che riceveranno le fatture recante l indicazione suddetta e quindi con l imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell Iva; in caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell operazione (è appena il caso di precisare che il pagamento della sola IVA al fornitore non da diritto alla detrazione totale della stessa in quanto è da considerare semplicemente quale acconto sul totale della fattura).

Rinvio dell esigibilità non oltre 1 anno Applicazione facoltativa per singola operazione Scelta da esprimere obbligatoriamente in fattura Adempimenti per il cedente o prestatore l Iva indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione; ECCEZIONE: Nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, il limite dell anno non opera; il differimento dell esigibilità dell Iva è facoltativo e non obbligatorio; i soggetti interessati potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno tale differimento; come detto sopra per rendere operativa la scelta del differimento in relazione a ciascuna fattura occorre obbligatoriamente annotare nel documento la seguente dicitura: operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell art.7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 ; le fatture emesse devono essere, come quelle ad esigibilità immediata, annotate nel registro di cui all art.23, DPR n.633/72 entro 15 gg. dalla data di emissione; l imposta indicata in tali fatture concorre a formare il volume d affari e l eventuale pro-rata nel periodo di riferimento, mentre sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo; le fatture emesse vanno annotate in via definitiva nei registri Iva al momento della emissione. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali; L adozione della liquidazione dell IVA per cassa, che interessa in generale i soggetti in contabilità semplificata, comporta peraltro un aggravio della gestione contabile sia per il cedente che per il cessionario in quanto il mese di registrazione potrebbe non coincidere con il mese di liquidazione. I soggetti con proprio sistema contabile dovranno porre in essere tutti quegli adattamenti di software che permettano di scindere il momento di registrazione della fattura dal momento in cui l imposta diviene esigibile (nel mese o trimestre del pagamento) e viene conteggiata nella liquidazione I soggetti che si avvalgono dello Studio per la elaborazione della contabilità dovranno necessariamente comunicare, in merito ad ogni specifica fattura emessa, rientrante nell agevolazione di cui sopra, la data dell incasso del corrispettivo (ogni cliente deve concordare con lo Studio la modalità di comunicazione dell incasso che dovrà risultare inequivocabilmente da documento scritto) o In mancanza di tale specifica comunicazione lo Studio, suo malgrado, sarà costretto ad operare come segue: per le fatture emesse in cui non venga comunicato il pagamento, non si procederà al loro inserimento nella liquidazione dell IVA se non

trascorso un anno dalla emissione della stessa (con alta probabilità di incorrere in sanzione per ritardata liquidazione e ritardato versamento) o Per completezza di informazione si segnala che il criterio per cassa comporterà un maggior impiego di tempo per la gestione amministrativa della posizione del cliente dovuto a: Doppie (triple) registrazioni delle fatture (ricezione e pagamento) Necessità, a fine esercizio, di confrontarsi con il cliente per verificare l esistenza di eventuali dimenticanze per cui necessariamente varierà il costo della gestione della contabilità in misura oggi non quantificabile, fermo restando che il numero di righe contabili addebitate per la gestione di tale modalità, come minimo, raddoppierà (ad es. per una fattura emessa con pagamento a 30, 60, 90 gg contro una sola registrazione attuale ve ne saranno ben quattro). Si invita la clientela che si avvale dello Studio per la tenuta della contabilità a valutare con attenzione benefici e costi della nuova procedura. Adempimenti per l acquirente o committente Le fatture ricevute vanno distintamente indicate ed evidenziate nei normali registri Iva degli acquisti tenendo conto che la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. Nulla vieta che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell art.39, DPR n.633/72. I soggetti con proprio sistema contabile dovranno porre in essere tutti quegli adattamenti di software che permettano di scindere il momento di registrazione della fattura dal momento in cui l imposta diviene esigibile (nel mese o trimestre del pagamento) e viene conteggiata nella liquidazione I soggetti che si avvalgono dello Studio per la elaborazione della contabilità dovranno necessariamente comunicare, in merito ad ogni specifica fattura ricevuta, rientrante nell agevolazione di cui sopra, la data del suo pagamento (ogni cliente deve concordare con lo Studio la modalità di comunicazione del pagamento che dovrà risultare, onde evitare incomprensioni sulla data stessa, inequivocabilmente da documento scritto) Per le fatture ricevute,in caso di omessa indicazione della data del pagamento, non si procederà alla detrazione dell IVA ad esse inerente se non trascorso un anno dall emissione. Onde evitare errori di comunicazione pesantemente sanzionati si consiglia di consegnare allo Studio le fatture fornitori solo successivamente al momento del loro pagamento (o del pagamento dell ultima rata in caso di pagamento frazionato) con

indicazione della data stessa. Anche i clienti con contabilità ordinaria dovranno comunicare il pagamento di fatture rientranti nell IVA per cassa nel momento in cui vengono consegnate le fatture acquisti e vendite per il calcolo mensile o trimestrale della liquidazione IVA. I movimenti di contabilità generale infatti vengono spesso registrati oltre il termine per la liquidazione IVA che è il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento. Per completezza di informazione si segnala che il criterio per cassa comporterà un maggior impiego di tempo per la gestione amministrativa della posizione del cliente dovuto a: Doppie registrazioni delle fatture (ricezione e pagamento) Necessità, a fine esercizio, di confrontarsi con il cliente per verificare l esistenza di eventuali dimenticanze per cui necessariamente varierà il costo della gestione della contabilità in misura oggi non quantificabile, fermo restando che il numero di righe contabili addebitate per la gestione di tale modalità, bome minimo, raddoppierà ( ad es. per una fattura emessa con pagamento a 30, 60, 90 gg contro una sola registrazione attuale ve ne saranno ben quattro). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Omodeo Zorini. Peretta. Migliazza Associati