Omodeo Zorini Peretta Migliazza Associati CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA E DEL LAVORO Dott. STEFANO OMODEO ZORINI Rag. ROBERTO PERETTA Rag. CARLO ALBERTO MIGLIAZZA Commercialisti Revisori Contabili Collaboratori Dott. MATTEO ZAPPA Rag. ANTONELLA FRANCHI Vigevano 05 maggio 2009 CIRCOLARE N. 5 2009 FISCALE Oggetto: IVA PER CASSA - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO CHE FISSA LA DECORRENZA NELLE NUOVE DISPOSIZIONI Attenzione: le norme di cui all oggetto interessano tutte le aziende anche di maggiori dimensioni le quali si troveranno a dover registrare fatture di fornitori che applicheranno il nuovo regime. Tutto pronto per l applicazione del meccanismo noto come Iva per cassa da parte di imprese e professionisti: si tratta della possibilità di rinviare il pagamento dell Iva al momento dell incasso della fattura per chi cede un bene o presta un servizio (e della contemporanea limitazione alla detrazione da parte di chi acquista un bene o commissiona un servizio fino al momento del pagamento della fattura stessa). In relazione alle fatture emesse dal 28 aprile 2009 sarà quindi possibile applicare le disposizioni introdotte dall art.7 del D.L. n.185/08 (manovra anticrisi). Pur costituendo un interessante opportunità per professionisti ed imprese, occorre, tuttavia, evidenziare come la concreta applicazione di tale meccanismo presenta alcune difficoltà oltre che evidenti complicazioni di tipo amministrativo. Con la presente informativa, quindi, si intendono illustrare, in forma di rappresentazione schematica, le condizioni che devono sussistere per poter accedere a questa nuova opportunità, invitando coloro che ne risultano interessati a prendere contatto con lo Studio per definire in particolare sotto il profilo amministrativo - le corrette modalità applicative di tale scelta. Corso Cavour, 118 27029 Vigevano (PV) Telefoni 0381-75400 r.a. / 0381 691711 r.a. Fax 0381-81058/ 0381-691763 E-mail: studio@ozpm-associati.it - www.ozpm-associati.it Codice Fiscale e Partita IVA n 01935220184 R.E.A. Pavia 235996
Soggetti interessati Superamento limite volume d affari Operazioni interessate Operazioni escluse Esigibilità rinviata al momento del pagamento Rilevanza degli acconti imprese e professionisti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 200.000; in caso di inizio attività, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d affari, rapportato ad anno, non superiore a 200.000; in caso di superamento del limite di 200.000 di volume d affari, il meccanismo dell Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni effettuate (fatturate) successivamente al superamento; restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell Iva per cassa; il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti, titolari di partita Iva, che agiscono nell esercizio di imprese, arti e professioni; Sono escluse dal meccanismo dell Iva per cassa le: operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori; operazioni poste in essere nei confronti di imprese individuali e/o professionisti singoli che acquistano beni o servizi nella sfera privata ; operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell Iva; operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l Iva applicando il cosiddetto sistema dell inversione contabile (detto comunemente reverse charge ); operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola sfera istituzionale della loro attività; Per il cedente o prestatore: l imposta diviene esigibile (quindi, dovuta) all atto dell incasso del corrispettivo: i soggetti che emetteranno le fatture con l imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell Iva; le fatture dovranno obbligatoriamente contenere l indicazione operazione con imposta ad esigibilità differita ex art. 7 d.l. 29 novembre 2008, n 185 Per chi acquista il bene o il servizio: l imposta diviene detraibile all atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che riceveranno le fatture recante l indicazione suddetta e quindi con l imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell Iva; in caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell operazione (è appena il caso di precisare che il pagamento della sola IVA al fornitore non da diritto alla detrazione totale della stessa in quanto è da considerare semplicemente quale acconto sul totale della fattura).
Rinvio dell esigibilità non oltre 1 anno Applicazione facoltativa per singola operazione Scelta da esprimere obbligatoriamente in fattura Adempimenti per il cedente o prestatore l Iva indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione; ECCEZIONE: Nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, il limite dell anno non opera; il differimento dell esigibilità dell Iva è facoltativo e non obbligatorio; i soggetti interessati potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno tale differimento; come detto sopra per rendere operativa la scelta del differimento in relazione a ciascuna fattura occorre obbligatoriamente annotare nel documento la seguente dicitura: operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell art.7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 ; le fatture emesse devono essere, come quelle ad esigibilità immediata, annotate nel registro di cui all art.23, DPR n.633/72 entro 15 gg. dalla data di emissione; l imposta indicata in tali fatture concorre a formare il volume d affari e l eventuale pro-rata nel periodo di riferimento, mentre sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo; le fatture emesse vanno annotate in via definitiva nei registri Iva al momento della emissione. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali; L adozione della liquidazione dell IVA per cassa, che interessa in generale i soggetti in contabilità semplificata, comporta peraltro un aggravio della gestione contabile sia per il cedente che per il cessionario in quanto il mese di registrazione potrebbe non coincidere con il mese di liquidazione. I soggetti con proprio sistema contabile dovranno porre in essere tutti quegli adattamenti di software che permettano di scindere il momento di registrazione della fattura dal momento in cui l imposta diviene esigibile (nel mese o trimestre del pagamento) e viene conteggiata nella liquidazione I soggetti che si avvalgono dello Studio per la elaborazione della contabilità dovranno necessariamente comunicare, in merito ad ogni specifica fattura emessa, rientrante nell agevolazione di cui sopra, la data dell incasso del corrispettivo (ogni cliente deve concordare con lo Studio la modalità di comunicazione dell incasso che dovrà risultare inequivocabilmente da documento scritto) o In mancanza di tale specifica comunicazione lo Studio, suo malgrado, sarà costretto ad operare come segue: per le fatture emesse in cui non venga comunicato il pagamento, non si procederà al loro inserimento nella liquidazione dell IVA se non
trascorso un anno dalla emissione della stessa (con alta probabilità di incorrere in sanzione per ritardata liquidazione e ritardato versamento) o Per completezza di informazione si segnala che il criterio per cassa comporterà un maggior impiego di tempo per la gestione amministrativa della posizione del cliente dovuto a: Doppie (triple) registrazioni delle fatture (ricezione e pagamento) Necessità, a fine esercizio, di confrontarsi con il cliente per verificare l esistenza di eventuali dimenticanze per cui necessariamente varierà il costo della gestione della contabilità in misura oggi non quantificabile, fermo restando che il numero di righe contabili addebitate per la gestione di tale modalità, come minimo, raddoppierà (ad es. per una fattura emessa con pagamento a 30, 60, 90 gg contro una sola registrazione attuale ve ne saranno ben quattro). Si invita la clientela che si avvale dello Studio per la tenuta della contabilità a valutare con attenzione benefici e costi della nuova procedura. Adempimenti per l acquirente o committente Le fatture ricevute vanno distintamente indicate ed evidenziate nei normali registri Iva degli acquisti tenendo conto che la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. Nulla vieta che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell art.39, DPR n.633/72. I soggetti con proprio sistema contabile dovranno porre in essere tutti quegli adattamenti di software che permettano di scindere il momento di registrazione della fattura dal momento in cui l imposta diviene esigibile (nel mese o trimestre del pagamento) e viene conteggiata nella liquidazione I soggetti che si avvalgono dello Studio per la elaborazione della contabilità dovranno necessariamente comunicare, in merito ad ogni specifica fattura ricevuta, rientrante nell agevolazione di cui sopra, la data del suo pagamento (ogni cliente deve concordare con lo Studio la modalità di comunicazione del pagamento che dovrà risultare, onde evitare incomprensioni sulla data stessa, inequivocabilmente da documento scritto) Per le fatture ricevute,in caso di omessa indicazione della data del pagamento, non si procederà alla detrazione dell IVA ad esse inerente se non trascorso un anno dall emissione. Onde evitare errori di comunicazione pesantemente sanzionati si consiglia di consegnare allo Studio le fatture fornitori solo successivamente al momento del loro pagamento (o del pagamento dell ultima rata in caso di pagamento frazionato) con
indicazione della data stessa. Anche i clienti con contabilità ordinaria dovranno comunicare il pagamento di fatture rientranti nell IVA per cassa nel momento in cui vengono consegnate le fatture acquisti e vendite per il calcolo mensile o trimestrale della liquidazione IVA. I movimenti di contabilità generale infatti vengono spesso registrati oltre il termine per la liquidazione IVA che è il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento. Per completezza di informazione si segnala che il criterio per cassa comporterà un maggior impiego di tempo per la gestione amministrativa della posizione del cliente dovuto a: Doppie registrazioni delle fatture (ricezione e pagamento) Necessità, a fine esercizio, di confrontarsi con il cliente per verificare l esistenza di eventuali dimenticanze per cui necessariamente varierà il costo della gestione della contabilità in misura oggi non quantificabile, fermo restando che il numero di righe contabili addebitate per la gestione di tale modalità, bome minimo, raddoppierà ( ad es. per una fattura emessa con pagamento a 30, 60, 90 gg contro una sola registrazione attuale ve ne saranno ben quattro). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Omodeo Zorini. Peretta. Migliazza Associati