RETI D IMPRESE: inquadramento giuridico dei contratti di rete. Seminario «Reti d imprese»

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DI ASCOLI PICENO RETI D IMPRESE: inquadramento giuridico dei contratti di rete Seminario «Reti d imprese» Ascoli Piceno, 24 ottobre 2014 Avv. Eva Bredariol 1

I riferimenti normativi 2009 Legge 2010 2012 D.L. n.83/2012 conv. con modifiche D.L.n. con L. 78/2010 n.134/2012 conv. con L. n. 122/2010 D.L.n.179/2012 conv. con modifiche con L. n.221/2012 n. 99/2009 D.L.5 /2009 conv. con L. n.33/2009 Avv. Eva Bredariol 2

IL CONTRATTO DI RETE contratto plurilaterale di collaborazionecooperazione inter-imprenditoriale; disciplina costruita attorno ed in funzione di un programma comune che mira al perseguimento di obiettivi strategici; la norma consegnata dal legislatore delimita un perimetro, al cui interno la determinazione del contenuto è rimessa all autonomia contrattuale. 3

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE: NECESSARI Presenza di più IMPRENDITORI Indicazione degli OBIETTIVI STRATEGICI + modalità di misurazione Definizione del PROGRAMMA DI RETE: - modalità di realizzazione dello scopo comune - enunciazione DIRITTI ED OBBLIGHI DURATA del contratto Modalità di ADESIONE di altri imprenditori Regole per ASSUNZIONE delle DECISIONI. Avv. Eva Bredariol 4

La presenza di PIÙ IMPRENDITORI I soggetti del contratto di rete: il contratto di rete è un contratto tra imprenditori: contratto a struttura bilaterale o plurilaterale; può presentare struttura aperta o chiusa. Il requisito soggettivo per stipulare un c. di rete: - essere imprenditori (requisito cd. sostanziale), senza alcuna preclusione quanto a dimensione, forma, struttura; - esser iscritti al Registro Imprese (requisito cd. formale). Avv. Eva Bredariol 5

Definizione del PROGRAMMA COMUNE Tripartizione di schemi/modelli (secondo i quali le parti si obbligano): 1. lo scambio di informazioni o prestazioni; 2. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all oggetto delle proprie imprese; 3. l esercizio in comune di una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Per perseguire lo scopo comune si rende necessario fissare un programma di rete: selezione di attività che dovranno essere svolte in rete.(numerose e svariate possono essere le attività oggetto del programma della rete: f.mutualistica e lucrativa). Avv. Eva Bredariol 6

Avv. Eva Bredariol Determinazione DIRITTI ed OBBLIGHI Ampio spazio lasciato all autonomia negoziale Molteplici e svariati possono essere i DIRITTI che le parti contraenti si riconoscono e gli OBBLIGHI cui decidono di ottemperare.(diritti ed obblighi sono le due facce della stessa medaglia) A titolo esemplificativo: Patti di non concorrenza; Patti di riservatezza; Patti di ultrattività. 7

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE: EVENTUALI Istituzione di un FONDO PATRIMONIALE COMUNE Istituzione di ORGANO COMUNE Previsione di CAUSE FACOLTATIVE DI RECESSO ANTICIPATO e condizioni per l esercizio del relativo diritto. Avv. Eva Bredariol 8

IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE La costituzione del fondo è EVENTUALE Può essere costituito con apporti iniziali (e successivi se previsto): - denaro, - b. mobili/ immobili; - patrimoni destinati allo specifico affare (art. 2447 bis 1 co lett. a) c.c.). L ammontare del fondo e dei contributi è rimesso alla determinazione negoziale va prevista - la gestione del fondo - la sorte dei contributi dei retisti e del fondo comune della rete Avv. Eva Bredariol 9

L ORGANO COMUNE La nomina di un Organo Comune, quale soggetto deputato a dare esecuzione al contratto, è EVENTUALE Se istituito: - va determinata configurazione e composizione; - va stabilito se conferire rappresentanza, o meno ( vd. conseguenze operative); Il rapporto che si instaura con i retisti è (in retecontratto) un rapporto di MANDATO; sta alle parti contraenti stabilire la ripartizione di poteri e competenze tra organo comune ed imprese. Avv. Eva Bredariol 10

La rete, in quanto mero contratto NON emette fatture, ma la gestione contabile-amministrativa può articolarsi in due modi. O.c. senza rappresentanza O.c. con rappresentanza Terzi Terzi 11

Organo comune e gestione fiscale-contabile Mandato CON rappresentanza profili tributari Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si riflettono direttamente in capo al mandante: il rapporto economico istaurato con terzi si manifesta direttamente nella sfera giuridica e fiscale del mandante. (IVA: art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972); Nel caso di pluralità di mandanti, il terzo dovrebbe emettere tante fatture, pro-quota, intestate ai mandanti Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile Pluralità di fatture Imprese proprietarie pro-quota Ammortamento con aliquote proprie 12

Mandato SENZA rappresentanza Profili tributari Gli effetti degli atti compiuti si producono in capo all organo comune che, in ragione del mandato conferitogli, è tenuto a trasferirli nella sfera giuridica delle imprese aderenti alla rete per conto dei quali abbia agito. Prima di detto trasferimento, l organo comune resta responsabile verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti IVA: obbligo di fatturazione per i passaggi tra mandatario e mandanti Imposte sui redditi - Acquisto beni mobili non registrati Ris. AE n. 377/2002 Si verifica l acquisto immediato della proprietà in capo al mandante, per cui la successiva consegna dei beni dal mandatario al mandante non è oggetto di un contratto di trasferimento a se stante, ma è conseguenza della semplice esecuzione di una obbligazione connaturata al mandato. Il ruolo del mandatario si limita alla mera intermediazione nell attività del mandante. Imputare a CE solo il corrispettivo dell attività di intermediazione svolta dal mandatario Nel mandato all acquisto: non rilevare il costo dell ACQ. dal fornitore e l addebito al mandante Nel mandato alla vendita: non rilevare il ricavo della vendita la cliente e l accredito al mandante 13

La geometria variabile del contratto di rete 14

Rete- contratto Rete: un contratto / un soggetto Contratto di collaborazione tra imprese che permangono autonome e indipendenti Contratto dotato di fondo patrimoniale comune, che attraverso l iscrizione al R.I. in apposita posizione, acquista soggettività giuridica e crea un nuovo soggetto Rete-soggetto 15

Significa: Esser soggetto giuridico Esser un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive Esser pertanto un soggetto altro ed ulteriore rispetto alle imprese partecipanti Esser un soggetto tributario (Circ. AdE n. 20/E del 18.6.13) Esser assoggettabile alla procedura fallimentare Esser un ente cui può far capo la responsabilità penale degli enti ex d.lgs. 231/2001 Veder negata la possibilità di conseguire l agevolazione fiscale ( per come è stata ammessa da CE nel 2011) Ma ATTENZIONE perché si registra la mancanza di indicazioni circa la disciplina di riferimento da applicare in via suppletiva Avv. Eva Bredariol 16

Rete contratto/ Rete soggetto: le differenze Rete-contratto Rete-soggetto Le imprese sono centri di imputazione giuridico /tributario Oggetto tripartito La disciplina applicabile è quella dei contratti Il contratto non fallisce Il contratto non risponde penalmente Si Agevolazione fiscale La rete è centro di imputazione giuridico/tributario Un unico oggetto declinabile Qual è la disciplina applicabile? Il soggetto fallisce Il soggetto è suscettibile di rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 NO Agevolazione fiscale 17

Cosa comporta avere soggettività tributaria? la rete soggetto dovrà richiedere un autonomo numero di partiva IVA la rete dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quella sulle società di comodo, ecc.) la rete dovrà tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio) l apporto alla rete sarà trattato come un conferimento e l impresa contraente diventerà socia della rete la partecipazione alla rete avrà un valore fiscale in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo 18

Dott.sssa Eva Bredariol Il contratto di rete è anche catalizzatore di benefici, agevolazioni ed opportunità Regime Fiscale : Interventi agevolativi a livello locale Convenzioni con Istituti bancari Possibilità di partecipare a gare per appalti Possibilità di concorrere nei bandi Horizon 2020 Le semplificazioni giuslavoristiche per HR nelle reti Avv. Eva Bredariol 19

Dott.sssa Eva Bredariol Recentissime previsioni di misure per le reti In data 8 aprile 2014, dal CdM con il Documento di Economia e Finanza, nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) sono state previste alcune significative misure a favore delle reti di impresa: il rifinanziamento della sospensione di imposta sugli utili delle imprese investiti nella realizzazione del programma di rete, con uno stanziamento di 200 milioni di euro (a fronte dei 48 dello scorso triennio) e l innalzamento della quota di utile accantonabile; la semplificazione dell adempimento relativo alla presentazione del bilancio di rete; un beneficio fiscale triennale per le reti di impresa nel settore turistico Avv. Eva Bredariol 20

con la Rete: si partecipa alle procedure di gara per l aggiudicazione di contratti pubblici Con il D.L. n. 179/2012 sono stati novellati alcuni articoli del C.C.P. ( d.lgs. 163/2006): art. 34, co. 1, e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell articolo 37 ; art. 37,co.15; 15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all articolo 34, comma 1, lettera e-bis). Determina AVCP n.3/2013 del 23.4.2013 Avv. Eva Bredariol 21

Le reti in programmazione Horizon 2020 PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, AGGREGATE IN CONTRATTI DI RETE, AI BANDI HORIZON È AMMESSA Regolamento (Ue) n.1290/2013 norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 art. 131, par. 2 Regolamento n. 1268/2012 art. 198 22

Le reti in programmazione Horizon 2020 PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, AGGREGATE IN CONTRATTI DI RETE, AI BANDI HORIZON È AMMESSA alle seguenti condizioni: Nel contratto di rete si autorizza l organo comune ad agire e assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa rete, intesa quale gruppo di imprese partecipanti al contratto di rete stesso e non in nome delle singole imprese. Il contratto di rete prevede lo stanziamento del fondo patrimoniale comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall organo comune Inoltre, si ritiene che la durata del contratto sia già un elemento sufficiente ad assicurare la protezione dell interesse economico dell Unione Europea, ma tale periodo deve essere almeno equivalente alla durata del progetto. 23

Profili giuslavoristici nelle reti La gestione delle risorse umane, nelle reti, è articolabile secondo diverse modalità: Rapporto di consulenza Somministrazione Distacco Codatorialità 24

con la rete e per la rete Con la L. 99/2013 è stato novellato il D.Lgs.276/2003 (cd. "Riforma Biagi"): Art. 30 DISTACCO [ ] 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. 25

Novità giuslavoristiche nei contratti di rete (reti-contratto) Distacco «agevolato»: l interesse sorge automaticamente per il fatto che d.te e d.aria partecipino ad una rete Codatorialità: novità assoluta! 26

Distacco Requisiti del distacco (Circ. Min. Lav.3/2004 e Interpello 1/2011): interesse del d.te (che per la rete è in re ipsa) temporaneità del distacco Svolgimento di una determinata attività lavorativa 27

Codatorialità NOVITÀ ASSOLUTA: - un lavoratore - un unico rapporto di lavoro - più datori di lavoro. - Rispetto al tradizionale criterio binario 1-1 28

Forma e pubblicità del contratto di rete FORMA : atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 25 C.A.D. N.B. la modalità ex art. 24 C.A.D. (sottoscrizione per mera firma digitale) è di imminente attuazione PUBBLICITA : iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. (nell eventualità le parti optino per l acquisizione di soggettività giuridica, l iscrizione del contratto richiede l apertura di una apposita posizione presso Reg.Imprese) Avv. Eva Bredariol 29

Vi ringrazio per l attenzione Avv. Eva Bredariol evabredariol@gmail.com 340/7903148 30