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I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 1 di 5 Informativa 19/2015 Oggetto NUOVE LISTE PER LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE CONTROLLATE ESTERE CFC E PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI Sommario DM sulle controllate estere CFC DM sugli Stati o territori a fiscalità privilegiata agli effetti della deducibilità dei costi Allegato 1: black list CFC - Allegato 2: black list indeducibilità dei costi Contenuto Il Ministro dell Economia e delle Finanze ha pubblicato due decreti datati 30 marzo 2015 e 27 aprile 2015, che modificano le black list sulle Controlled Foreign Companies (CFC, imprese controllate all estero) e sull indeducibilità dei costi. Tali decreti applicano quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, recante modifiche ai criteri previsti per l elaborazione delle black list con l obiettivo di favorire l attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese italiane. DI SEGUITO L INDICE: CONTROLLED FOREIGN COMPANIES - CFC... 1 TERRITORI A FISCALITÁ PRIVILEGIATA DEDUCIBILITÁ DEI COSTI... 2 ALLEGATO 1: BLACK LIST CFC... 3 ALLEGATO 2: BLACK LIST INDEDUCIBILITÁ DEI COSTI... 4 CONTROLLED FOREIGN COMPANIES - CFC In materia di controllate estere (CFC) la definizione della black list delle giurisdizioni estere si basa su due criteri: 1. Lo scambio di informazioni 2. L adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere. Nello specifico, la Legge di stabilità 2015 considera un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 2 di 5 Con il decreto firmato il 30 marzo 2015 sono quindi stati eliminati dalla black list CFC quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia: si tratta di Filippine, Malesia e Singapore. TERRITORI A FISCALITÁ PRIVILEGIATA DEDUCIBILITÁ DEI COSTI La Legge di stabilità 2015 prevede che l unico criterio rilevante ai fini della black list sulla indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l Italia (è stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione). Il DM datato 27 aprile 2015 ridefinisce la black list sulla indeducibilità dei costi mantenendo nell elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono invece stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è entrato in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni) oppure il TIEA, Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale 1. Sono ancora presenti in entrambe le liste il Principato di Monaco e il Liechtenstein, nonostante i recenti TIEA siglati al fine di poter beneficiare di alcuni vantaggi per le procedure di voluntary disclosure: gli accordi, infatti, non sono ancora stati ratificati. Stesso discorso vale per la Svizzera, ancora presente nella black list sulla indeducibilità dei costi e per lo Stato di Hong Kong presente in entrambe le liste con cui l Italia ha firmato una convenzione contro le doppie imposizioni a gennaio 2013, ma che è ancora in attesa di ratifica. Di seguito, gli allegati aggiornati degli Stati black list. 1 Si tratta di: Alderney (Isole del Canale), Anguilla (ex Antille olandesi), Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isola del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 3 di 5 ALLEGATO 1: BLACK LIST CFC Rientrano in questa lista i seguenti Stati e giurisdizioni: Stati a regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein, Paese che il 26 febbraio 2015 ha firmato un accordo con l Italia in linea con l art. 26 del Modello OCSE Macao Maldive Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato (Paese che il 2 marzo 2015 ha firmato un accordo con l Italia in linea con l art. 26 del Modello OCSE) Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 4 di 5 Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu ALLEGATO 2: BLACK LIST INDEDUCIBILITÁ DEI COSTI Rientrano in questa lista i seguenti Stati e giurisdizioni: Stati a regime fiscale privilegiato (artt. 1 e 2): Andorra Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Brunei Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Hong Kong Isole Marshall Isole Cook Isole Vergini statunitensi Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Samoa Salomone Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 5 di 5 Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu Situazioni specifiche (articolo 3): Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Business Corporation Act, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l attività all estero Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell esenzione dalle imposte sui redditi Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuatidal Jamaica Export Free Zone Act Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto RicoTax Incentives Act o dal Puerto Rico Tourist Development Act Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Studio Brunello e Partner Giorgia Franceschetto