Obblighi di adeguata verifica della



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Sommario. I. Il reato di riciclaggio e le misure antiriciclaggio pag. 9

Transcript:

Obblighi di adeguata verifica della clientela per la normativa antiriciclaggio Di Antonio Minervini

L identificazione del cliente e del titolare effettivo

LE NOVITA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 NUOVA DEFINIZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO

LE PRINCIPALI NOVITA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 LE CATEGORIE PROFESSIONALI OBBLIGATE - Dottori Commercialisti - Esperti Contabili - Consulenti del Lavoro - Notai - Avvocati - Periti - Consulenti - Altri soggetti Che svolgono attività ità in materia di contabilità e tributi di servizi a Prestatori Società e Trust (società di elaborazione dati, ecc.) Con il correttivo si chiarisce che sono obbligati Le associazioni di categoria- i caf e i patronati Le società di Revisione I Revisori Contabili

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 16 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I professionisti osservano gli obblighi di I professionisti osservano gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela nello svolgimento della propria attività professionale

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI ART. 16 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA a) Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) Quando si eseguono prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche con operazioni frazionate; c) Tutte le volte che l operazione sia di valore indeterminato o non determinabile; d) Quando vi è sospetto di riciclaggio i i o di finanziamento i al terrorismo; e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell identificazione;

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 18 CONTENUTO DELL OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IDENTIFICAZIONE OTTENERE SVOLGERE DEL INFORMAZIONI UN CONTROLLO TITOLARE SULLA COSTANTE EFFETTIVO PRESTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Informazioni sulla prestazione e controllo delle operazioni del cliente

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 18 CONTENUTO DELL OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IDENTIFICAZIONE OTTENERE SVOLGERE DEL INFORMAZIONI UN CONTROLLO TITOLARE SULLA COSTANTE EFFETTIVO PRESTAZIONE DELLE OPERAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA NON E IN GRADO DI ASSOLVERE ALL OBBLIGO VIGE IL DIVIETO AD EFFETTUARE L OPERAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I CLIENTI HANNO L OBBLIGO DI FORNIRE AL PROFESSIONISTA I DATI AGGIORNATI

Il profilo di rischio del cliente e gli obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 20 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE L OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E ASSOLTO COMMISURANDOLO AL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI SEMPLIFICATI OBBLIGHI RAFFORZATI OBBLIGHI ORDINARI

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI SEMPLIFICATI QUANDO IL CLIENTE E Poste Italiane S.p.a. Istituto di moneta elettronica Banca o ente finanziario nazionale o europeo Ente di garanzia collettiva fidi Banca o ente finanziario di altri Stati cooperativi Uffici i della P.A.

IN CASO DI OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA SI E ESONERATI DA: Identificare l eventuale Titolare effettivo Dell operazione Richiedere informazioni sullo Scopo e sulla natura della Prestazione professionale Effettuare un controllo Costante nel corso della Prestazione professionale

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI QUANDO IL CLIENTE Non è presente E politicamente esposto

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI Nel caso in cui il cliente non è presente a) Accertare l identità i del cliente tramite documenti, dati supplementari b) Adottare misure supplementari per la verifica dei dati ricevuti c) Assicurarsi che il primo pagamento avvenga tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI Il cliente è politicamente esposto quando è persona fisica cittadina di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari e occupa o ha occupato importante carica pubblica I propri familiari diretti Coloro con i quali tali persone Intrattengono notoriamente Stretti legami

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI Nel caso in cui il cliente è politicamente esposto a) Stabilire adeguate procedure basate sul rischio in relazione al cliente b) Adottare ogni misura adeguata per stabilire l origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell operazione c) Assicurare un controllo continuo e rafforzare del rapporto continuativo o della prestazione professionale

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ART. 19 L identificazione e la verifica dell identità del titolare effettivo sono effettuate contestualmente all identificazione del cliente Il cliente ai sensi dell art. 21 Dichiara l esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo Fornisce al professionista le informazioni per l identificazione del titolare effettivo

Gli esoneri dall obbligo di adeguata verifica della clientela

ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DALL OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA Docenze a corsi, convegni e simili Componente di organi di controllo in società destinatarie agli obblighi antiriciclaggio Funzione di revisore in enti pubblici Funzione di sindaco in società o enti (senza incarico di revisione contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore ecc. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Pareri giuridici idi i pro-veritate t Perizie e consulenze tecniche

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 16 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Obblighi di Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela per i REVISORI CONTABILI

La registrazione dei dati del cliente

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 18 CONTENUTO DELL OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IDENTIFICAZIONE OTTENERE SVOLGERE DEL INFORMAZIONI UN CONTROLLO TITOLARE SULLA COSTANTE EFFETTIVO PRESTAZIONE DELLE OPERAZIONI

OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 20 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE L OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E ASSOLTO COMMISURANDOLO AL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

LA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE L art. 36 prevede l obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo all obbligo di adeguata verifica della clientela Onde consentire ogni eventuale indagine da parte delle autorità competenti

LA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE La conservazione dei documenti, come la registrazione dei dati, è prevista per un periodo di 10 ANNI dalla fine della prestazione professionale La documentazione è conservata nel FASCICOLO DEL CLIENTE

Contenuto del fascicolo del cliente In linea di massima il fascicolo del cliente conterrà: Fotocopia del documento di riconoscimento Fotocopia del codice fiscale Fotocopia del certificato della Partita Iva Visura camerale ( obbligatorio per le società) Documentazione utile a dimostrare la possibilità degli obblighi semplificati Eventuale attestazione ex art. 30 Copia del mandato professionale Dichiarazione del cliente sul titolare effettivo Ogni altro documento utile a dimostrazione della regolare attività svolta dal cliente

Il fascicolo del cliente Va costantemente aggiornato Va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali

VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO L OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DEVE ESSERE ASSOLTO COMMISURANDOLO AL RISCHIO ASSOCIATO AL TIPO DI CLIENTE E ALLA TIPOLOGIA DELL OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

TEMPI DI ESECUZIONE DELL OBBLIGO ART. 22 D.LGS 231/2007 GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA SI APPLICANO A TUTTI I NUOVI CLIENTI, NONCHE PREVIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESENTE, ALLA CLIENTELA GIA ACQUISITA