CONVEGNO ROMA 6 FEBBRAIO 2019 D IMPRESA LA CONVERSIONE CONCORDATARIA DEI DEBITI IN CAPITALE DI RISCHIO

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CONVEGNO LA RIFORMA DEL FALLIMENTO E DELLA CRISI D IMPRESA ROMA 6 FEBBRAIO 2019 LA CONVERSIONE CONCORDATARIA DEI DEBITI IN CAPITALE DI RISCHIO OPPORTUNITÀ E LIMITI DI TALE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLA CRISI

La conversione dei debiti in capitale di rischio La conversione dei debiti in capitale di rischio (debt to equity swap) è un operazione di ristrutturazione societaria che può essere realizzata attraverso due diverse (ed alternative) modalità attuative Conversione c.d. indiretta : realizzata mediante il conferimento di parte o dell intero attivo della società in concordato ad una società conferitaria (anche di nuova costituzione) e la successiva assegnazione a titolo di datio in solutum delle partecipazioni di quest ultima ai creditori della prima. Conversione c.d. diretta : realizzata mediante l aumento di capitale della società in concordato con l offerta in sottoscrizione delle partecipazioni emesse a tutti o alcuni dei creditori concordatari e la conseguente estinzione parziale o totale dei relativi crediti (per compensazione).

La Conversione dei debiti in capitale L idea di superare la crisi attraverso la trasformazione degli stakeholders in shareholders trova le sue origini nell esperienza statunitense di fine Ottocento e vede la sua prima applicazione normativa in Italia nel testo dell art. 160 l. fall., per come riformulato nel 2007, ove viene espressamente menzionata l ipotesi della conversione c.d. indiretta

La fattispecie normativa di conversione indiretta Art. 160, comma 1, lett. a), l. fall.: L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito

La Conversione diretta nelle c.d. Proposte Concorrenti Il d.l. n. 83/15 ha introdotto per la prima volta la possibilità per i creditori di presentare delle proposte concorrenti rispetto a quella del debitore, anche ricorrendo alla conversione diretta dei debiti in capitale

La Conversione diretta nelle c.d. Proposte Concorrenti Legittimazione attiva La proposta concorrente può essere presentata solo da Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a) ( ). Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 163, comma 4, l. fall.)

La Conversione diretta nelle c.d. Proposte Concorrenti Limiti La Proposta Concorrente : può essere presentata non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori (art. 163, comma 4, l. fall.); può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione (art. 163, comma 5, l. fall.).

La Conversione diretta nelle c.d. Proposte Concorrenti Inammissibilità La Proposta Concorrente: non è ammissibile se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari (art. 163, comma 5, l. fall.);

La Conversione diretta nelle c.d. Proposte Concorrenti Inammissibilità Lo schema di decreto legislativo di riforma delle procedure concorsuali approvato dal CdM il 10/01/19 modifica le percentuali richieste ai fini della ammissibilità della proposta concorrente, prevedendo che: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell articolo 24. (art. 90)

La Conversione dei debiti nelle Proposte Concorrenti: la ratio dell istituto Il combinato disposto delle norme di cui all art. 163, comma 4, e 185 l. fall. evidenzia la radicale inversione, nelle società in crisi, del rapporto gerarchico sussistente tra gli interessi dei soci e quello dei creditori. L apertura di una crisi qualificata produce l immediata postergazione degli interessi, e dunque dei diritti, dei soci rispetto a quelli del ceto creditorio inciso dall insolvenza e legittima, dunque, l assunzione da parte dei creditori di decisioni anche direttamente incidenti sui profili corporativi del debitore.

La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: problematiche applicative L inversione del rapporto gerarchico soci/creditori determina la necessità di risolvere le questioni legate a: la tutela delle ragioni patrimoniali (residue) dei soci: stante l espressa facoltà riconosciuta ai creditori dall art. 163, comma 4, l. fall. di formulare proposte concorrenti con esclusione o limitazione del diritto d opzione (così da evitare ogni rischio di esproprio senza indennizzo a danno dei soci) la tutela delle aspettative patrimoniali dei creditori coinvolti, sia nell ipotesi in cui l operazione riguardi i soli crediti chirografari, sia nel caso particolare in cui essa coinvolga anche quelli assistiti da garanzie sul patrimonio del debitore.

La tutela delle ragioni patrimoniali (residue) dei soci

I - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: la tutela delle ragioni patrimoniali dei soci. La Proposta Concorrente dovrà prevedere delle forme di tutela delle ragioni dei soci solamente nei casi in cui la società conservi ab initio un patrimonio ancora positivo (senza considerare, cioè, gli effetti della proposta concordataria). Al contrario, in tutti i casi in cui la società si trovi a dover fronteggiare un deficit patrimoniale, non v è alcuna necessità di assicurare ai vecchi soci forme di (ulteriore) tutela del loro investimento di rischio (ormai irrimediabilmente perso) che siano potenzialmente in grado di incidere sulle ragioni patrimoniali dei creditori e sui loro diritti di disposizione del patrimonio residuo del debitore.

I - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: la tutela delle ragioni patrimoniali dei soci. Nessuna tutela patrimoniale compete al socio nell ipotesi di residuo patrimoniale attivo per effetto di proposte concordatarie in deroga al 2740 c.c. In tali casi infatti la conservazione del valore patrimoniale dipende esclusivamente dalle modalità di attuazione della proposta concordataria e non dalla reale situazione della società comunque in deficit

I - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: la tutela delle ragioni patrimoniali dei soci. L eventuale accertamento di un valore patrimoniale residuo delle partecipazioni dei soci dovrebbe imporre al creditore la predisposizione di adeguati mezzi di compensazione del sacrificio imposto alle ragioni patrimoniali dei soci, che assicurino il diritto dei soci di compartecipare ai risultati effettivi della futura gestione e/o liquidazione della società.

I - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: le modalità di tutela delle ragioni patrimoniali dei soci. A tal fine, quindi, la Proposta Concorrente potrà prevedere l attribuzione (gratuita) ai vecchi soci di strumenti finanziari partecipativi incorporanti il diritto di compartecipare ai futuri risultati netti (della gestione o della liquidazione) che eccedano il valore nominale degli originari crediti convertiti in capitale di rischio

La tutela delle aspettative patrimoniali dei creditori coinvolti

II - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: la tutela (generale) delle ragioni dei creditori assicurata dal principio di parità di trattamento L operazione di debt to equity swap impone al creditore proponente l obbligo di tener conto del principio della par condicio creditorum sotto due profili: la corretta valorizzazione del c.d. premio di maggioranza in presenza di creditori di identico rango; il rispetto dell ordine dei privilegi previsto dall art. 2741 c.c. in presenza di creditori di rango diverso

II - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: la corretta valorizzazione del c.d. premio di maggioranza L eventuale plusvalore derivante dalla attribuzione di partecipazioni di maggioranza può concretizzarsi solo in ipotesi di cessione della relativa partecipazione Pertanto appare preferibile incidere sullo statuto della società prevedendo l introduzione di clausole che consentano di elidere ogni diversità di valore dei pacchetti di azioni o delle quote assegnate in conversione ai creditori quale che ne sia l entità ( tag along )

III - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: la tutela (particolare) delle ragioni dei creditori privilegiati (dissenzienti) Con riguardo al coinvolgimento nelle operazioni di debt to equity swap dei crediti privilegiati (in assenza del consenso del singolo), si registrano, in dottrina e giurisprudenza, due possibili soluzioni estreme: da un lato, l affermazione dell illiceità di ogni possibile conversione non suffragata dall assenso del singolo creditore privilegiato dall altro lato, la piena compatibilità della conversione anche dei crediti privilegiati alla sola condizione che la proposta ne tuteli adeguatamente le peculiari ragioni di prioritario soddisfacimento e fermo restando, in tal caso, il riconoscimento del loro diritto di partecipare alla votazione

III - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: le possibili modalità di tutela delle ragioni dei creditori privilegiati (dissenzienti) Il problema della tutela della diversità di valore reale tra i crediti dei privilegiati e quelli dei chirografari in sede di attribuzione delle partecipazioni sociali può essere risolto mediante la creazione di titoli dotati di diversi diritti patrimoniali opportunamente modulati in modo tale da assicurare, nel contempo, il rispetto: del vincolo di soddisfazione prioritaria dei creditori privilegiati, nonché della regola di diretta proporzionalità tra l entità (percentuale) del capitale sottoscritto da ciascuno e l ammontare del valore nominale del credito convertito.

III - La Conversione diretta nelle Proposte Concorrenti: le possibili modalità di tutela delle ragioni dei creditori privilegiati (dissenzienti) Detto duplice obiettivo può essere conseguito: con l attribuzione ai creditori assistiti da garanzie, di titoli incorporanti il diritto di ottenere in via esclusiva la ripartizione degli utili e dell attivo di liquidazione della società sino a concorrenza con il valore stimato del credito garantito capiente ; e con l assegnazione ai creditori chirografari (ed ai privilegiati per la parte degradata a chirografo) di partecipazioni dotate del diritto di ricevere in via esclusiva quanto eccede la misura preferenziale assicurata alla prima categoria Ferma restando la necessità di prevedere statutariamente l automatica conversione di ambedue le categorie di partecipazioni in titoli attributivi di ordinari diritti patrimoniali al raggiungimento di entrambi i risultati