SICUREZZA IN CANTIERE SECONDO IL Dlgs 81/2008



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SICUREZZA IN CANTIERE SECONDO IL Dlgs 81/2008 INDICE Chi sono il CSP e Il CSE? 2 Cos è il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)? 3 Cos è il P.O.S Piano operativo di Sicurezza 5 Fascicolo dell'opera 6 1 di 7

Chi sono il CSP e Il CSE? Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera (CSP), di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che: 1. Redige il piano di sicurezza e di coordinamento; 2. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera (CSE), di seguito denominato coordinatore per l esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che: 1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento [ ] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 2. verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento [ ] assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento [ ] e il fascicolo [ ] in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 4. verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 5. segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni, alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o 2 di 7

dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione dà comunicazione dell inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 6. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Chi può fare il coordinatore della sicurezza? Chi può ricoprire questo importante e delicato ruolo nei cantieri temporanei e mobili? Secondo quanto previsto dal decreto, con indicazioni ancora in vigore e reali, il coordinatore della sicurezza deve avere un: 1. Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; 2. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; 3. essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ispesl, dall'inail, dall'istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; Per ottenere l abilitazione quindi a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza occorre quindi avere un ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare. Inoltre il tecnico dovrà seguire corsi di aggiornamento e raggiungere un numero di 40 ore ogni 5 anni. Cos è il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)? 3 di 7

E lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Viene predisposto dal "CSP" Coordinatore per la Progettazione dei Lavori dell'opera, durante la fase di progettazione e deve essere aggiornato dal "CSE" Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Le condizione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sono: - cantieri con più imprese ed entità uomini-giorno superiore a 200; - cantieri con più imprese ed entità uomini-giorno inferiore a 200 in presenza di rischi particolarmente aggravati; - cantieri, con entità uomini-giorno superiore a 200 in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi è affidata a più imprese. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: - modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; - protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; - servizi igienico-assistenziali; - protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; - viabilità principale di cantiere; - impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; - misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 4 di 7

- misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; - misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; - misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; - misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; - misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; - misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; - disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14; - disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c); - valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; - misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. Cos è il P.O.S Piano operativo di Sicurezza Piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo sia previsto. Viene predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di predisporre il POS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni. L'aggiornamento è demandato all'impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori. Il CSE (Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori), ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS predisposto dall'appaltatore, e in caso di chiederne delle modifiche ed eventuali aggiornamenti. Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa. Con questo piano l'impresa esecutrice definisce in modo autonomo e funzionale l'organizzazione dei lavori in cantiere. Il piano non affronta i rischi dati dalle scelte architettoniche o progettuali, in quanto queste vengono individuate dal Coordinatore per la progettazione attraverso il PSC. Il POS si limita ad: 5 di 7

- Individuare i rischi dati dall'organizzazione del cantiere durante l'esecuzione dei lavori, determina le fasi di lavoro, la durata e l'eventuale interferenza con altre attività, l'uso e l'ubicazione delle macchine ed attrezzature. - Indicare le responsabilità in merito alla sicurezza e alla produzione all'interno del cantiere; - Prevedere l'informazione dei lavoratori sui rischi presenti in cantiere e/o dati da particolari fasi lavorative, predispone le procedure di informazione dei lavoratori subordinati. - Individuare e fissare i posti fissi di lavoro in relazione alle scelte organizzativo funzionali, predispone il lay-out del cantiere, secondo il lay-out del PSC. - Fissare i criteri di manutenzione della macchine, determina le aree di stoccaggio. - Verificare la necessità di predisporre i sevizi di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione). - Prevedere la reciproca informazione dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e l organizzazione del cantiere. Fascicolo dell'opera Il fascicolo dell opera viene predisposto dal coordinatore per la progettazione( soggetto designato dal committente dei lavori per la redazione del P.S.C. e per la predisposizione del fascicolo ) durante la progettazione dell opera ai sensi dell art.91,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Tale violazione viene sanzionata a carico del coordinatore per la progettazione con la sanzione dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 Successivamente è compito del coordinatore per l esecuzione dei lavori( designato dal committente per la verifica dell osservanza delle norma in materia di sicurezza nel cantiere) adeguare il fascicolo a seguito di modifiche intervenute. Se il coordinatore per la progettazione non è previsto e successivamente si da incarico ad un altra impresa, ai sensi dell art 92, comma 2, il PSC e il fascicolo dell opera devono essere redatti dal coordinatore per l esecuzione dei lavori. L obiettivo del fascicolo è quello di definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l esercizio dell opera, dell esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione compresa) dell'opera eseguita (manutenzione 6 di 7

Il fascicolo dell opera deve contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera e accompagna la stessa per tutta la sua durata di vita (Allegato XVI punto 1, D.Lgs 81/09. Il fascicolo dell opera ai sensi dell allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. deve contenere: La descrizione sintetica dell opera e l indicazione dei soggetti coinvolti; L individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull opera; I riferimenti alla documentazione di supporto esistente:schemi, relazioni, calcoli, specifiche tecniche materiali utilizzati; tutte le caratteristiche dell opera; elaborati grafici. Lo schema di come deve essere elaborato il fascicolo è riportato nell allegato XVI che prevede tre capitoli : Cap. I) Descrizione sintetica dell opera e l indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) Cap. II) Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3) Cap.III) Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3) In conclusione il fascicolo può essere definito come una cartella clinica del fabbricato al fine di evitare che negli anni a seguire si vada ad intervenire per manutenzione o demolizione la dove non è possibile. Il" fascicolo" ad ultimazione lavori deve essere consegnato all'amministratore del fabbricato o al proprietario dello stesso. Il Fascicolo dell'opera non và confuso con il DUVRI e il DVR, rimane una cosa ben distinta. 7 di 7