FOGLIO INFORMATIVO AL 01/12/2009. Prodotto - MUTUI FONDIARI Sub - CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE



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FOGLIO INFORMATIVO AL 01/12/2009 Prodotto - MUTUI FONDIARI Sub - CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE concesse a favore della Banca finanziatrice originaria, relativo ai MUTUI destinati ad estinguere precedenti finanziamenti SEZIONE I - Informazioni sulla banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.VINCENZO DE PAOLI DI CASAGIOVE Società Cooperativa per Azioni - Sede legale in Casagiove via Madonna di Pompei, n.4 e-mail : info@bancadicasagiove.it Registro delle Imprese di Caserta repertorio n.39869 - C.F./P.I. 00094970613 - Cod. ABI 8987 - Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia al n.562.9.0 e all'albo delle società Cooperative a Mutualità prevalente al n. A123837 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Capitale Sociale 288.819 - Riserve 15.627.193 al 31/12/2008 SEZIONE II - Caratteristiche e rischi tipici Disciplina, struttura e funzione economica della portabilità del mutuo Il decreto - legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto la cosiddetta portabilità del mutuo (art. 8 del citato decreto legge). La fattispecie richiamata dall art. 8 è quella della surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 cod. civ.). Tale norma, ai fini dell efficacia della surrogazione, richiede: - che il mutuo del nuovo finanziatore e la quietanza del precedente finanziatore risultino da atto avente data certa; - che nell atto del nuovo mutuo sia specificatamente indicata la finalità di estinzione del precedente finanziamento; - che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Su richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. In sostanza, si tratta di un operazione che permette di ottenere da una diversa banca a condizione, ovviamente, che questa vi acconsenta un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto dalla banca finanziatrice originaria. Il finanziamento originario può avere anche una forma tecnica diversa dal mutuo (ad esempio: apertura di credito o altri contratti di finanziamento), mentre il nuovo deve essere necessariamente un mutuo. Il mutuatario può ottenere dalla nuova banca condizioni migliorative per quanto riguarda, per esempio, tassi di interesse e durata. L unico vincolo è che il nuovo mutuo non può superare per importo il debito (residuo) relativo al finanziamento originario. Il mutuatario non sostiene spese o commissione per l istruttoria e gli accertamenti catastali. Per l estinzione anticipata del precedente finanziamento, nell ambito dell operazione di portabilità, non è dovuta la corresponsione di alcun compenso. Non è altresì necessario iscrivere una nuova ipoteca in quanto scopo della surrogazione è di permettere l utilizzo delle garanzie che assistevano il finanziamento originario a servizio del nuovo mutuo; si stacca l ipoteca dal primo finanziamento, che viene estinto, per attaccarla al nuovo mutuo. L art. 1202 cod. civ. non richiede il consenso della banca finanziatrice originaria per il perfezionamento dell operazione. Quest ultima non può però opporsi all operazione rifiutando di ricevere il pagamento, essendo anzi obbligata a rilasciare una quietanza. Nome File : 00019_00088 - Pagina 1

In estrema sintesi, la struttura dell operazione si articola nel seguente modo: 1. si stipula un nuovo mutuo con una nuova banca; 2. si qualifica espressamente il nuovo mutuo come finalizzato (cosiddetto mutuo di scopo ) a procurare la provvista per estinguere il finanziamento originario; 3. si utilizza il ricavato del nuovo mutuo estinguere il finanziamento originario; 4. all atto dell estinzione del precedente finanziamento il debitore dichiara alla banca originaria che, per effettuare l estinzione, si utilizza denaro proveniente da un nuovo mutuo; 5. si ottiene dalla precedente banca una quietanza di estinzione del primo finanziamento. Nella quietanza si dà atto della dichiarazione del debitore di essersi procurato mediante un nuovo mutuo la disponibilità finanziaria necessaria per estinguere il primo finanziamento; 6. si stipula l atto di surrogazione, con il quale il debitore dichiara di sostituire la nuova banca alla precedente nelle garanzie (specialmente l ipoteca, ma anche una eventuale fideiussione) che assistevano il finanziamento originario. L ABI, con riguardo a tale operazione, ha definito di recente una procedura di colloquio interbancaria ispirata a criteri di riduzione di tempi e di costi. Tale procedura consente al cliente di rivolgersi direttamente alla nuova banca che, attraverso sistemi informativi elettronici, acquisisce da quella originaria i dati relativi al mutuo in essere (ad es., ammontare del debito residuo). Per il buon funzionamento della procedura, è stabilito un termine per la trasmissione dei dati alla banca subentrante. Nessun costo viene applicato al cliente. La nuova banca, per concedere il nuovo finanziamento, può ricorrere al modello del mutuo fondiario o a quello del mutuo ipotecario. In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1 grado, su immobili. L ammontare massimo della somma erogabile è pari all 80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili. Per entrambe le tipologie di mutuo il rimborso avviene mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale e di interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. Principali rischi (generici e specifici) L operazione di portabilità non presenta alcun rischio per il mutuatario salvo quanto di seguito precisato con riferimento al contratto di mutuo. Nome File : 00019_00088 - Pagina 2

SEZIONE III - Condizioni eonomiche dell'operazione Le condizioni applicate sono quelle previste per il tipo di mutuo scelto del cliente e sono riportate nel relativo foglio informativo.le commissioni di istruttoria, il recupero di spese (per visure, perizie, ecc.), le spese notarili e assicurative, così come previsto dalle leggi n. 40/2007 e n. 244/2007, non verranno applicate. Tasso massimo per interessi di mora : 0,000 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Importi massimi di spese e commissioni - per istruttoria : 0,00 - per perizia valore immobile o opera da erigere : 0,00 - per comunicazioni (comprese quelle ex art. 118 e 119 d.lgs 385/93), oltre rimborso spese postali : 0,00 - rimborso spese per consegna informazione precontrattuale : 0,00 - per avviso scadenza rata, oltre rimborso spese postali : 0,00 - per incasso rata per cassa : 0,00 - per incasso rata con addebito permanente in c/c : 0,00 - per assicurazione per rata : 0,00 - per assicurazione per danni : 0,00 - per rilascio certificazione interessi passivi : 0,00 - per estinzione anticipata : 0,000% calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato - per rimborso parziale : 0,000% calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato, fatti salvi i divieti previsti per le ultime due voci dall'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito il L. 2 aprile 2007, n. 40 - per cancellazione ipotecaria : 0,00 - imposte e tasse (imposta di bollo e di registro, se dovute o, in caso di contratto di durata superiore a 18 mesi, imposta sostitutiva, nella misura dello 0,000% dell'importo erogato o nella misura del 0,000% dell'importo erogato in caso di mutuo destinato all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa di abitazione) : a carico del cliente Tasso annuo effettivo globale MEDIO pari a 0,000% praticato dalle Banche e dagli Intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato ai fini della legge sull'usura, valido nel trimestre dal 31/12/9999 al 31/12/9999 Nome File : 00019_00088 - Pagina 3

LA BCC NON PONE IN ESSERE OPERAZIONI DI PORTABILITA IN QUALITA DI NUOVA BANCA LEGENDA Ammortamento E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Anno civile Periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi e coincidente con la durata dell anno solare (365 giorni). Anno commerciale Periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi pari a 360 giorni. Banca finanziatrice originaria E' la banca che subisce l operazione di portabilità del mutuo. Comunicazione periodica Ex. Art. 119 d. lgs. 385/93, è la comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Informazione precontrattuale Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Interesse di mora Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Istruttoria E' l analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del finanziamento. ISC E' un indicatore sintetico del costo annuo del finanziamento, espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Nuova banca E' la banca che, al fine di estinguere un precedente finanziamento, concede il nuovo mutuo surrogandosi nelle garanzie accessorie al finanziamento originario. Parametro di indicizzazione Rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. Piano di ammortamento E' il piano del rimborso del finanziamento con l indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Vedi anche voce Ammortamento. Portabilità del mutuo Si tratta di un operazione che permette di ottenere da un altra banca un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto da un altro istituto di credito. Preammortamento E' il periodo di tempo decorrente dalla data di erogazione del finanziamento normalmente di breve durata e dovuto a mere ragioni tecniche, durante il quale il cliente paga solo interessi, mentre il regolare rimborso del capitale inizia con l ammortamento. Surrogazione E' l operazione (atto di surroga) attraverso la quale il debitore dichiara di sostituire la nuova banca alla vecchia banca nelle garanzie che assistevano il finanziamento originario. Nome File : 00019_00088 - Pagina 4

Tasso annuo effettivo globale MEDIO E' la media aritmetica dei tassi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo: i tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicizzati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. Tasso di interesse annuo E' il corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla banca stessa. Tasso indicizzato E' il tasso di interesse il cui valore varia in relazione all andamento di uno o più parametri di indicizzazione. Nome File : 00019_00088 - Pagina 5