RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

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Transcript:

RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO AGGIORNATI ALLA SENT. CORTE COST 35/2017 ALLA LEGGE ELETTORALE 52/2015 (c.d. Italicum) E ALLA L. 124/2015 (Legge-delega Madia) sito web: www.corsopratico.webnode.it E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com

INDICE 1. L ordinamento giuridico e le norme giuridiche 2. Gli elementi costitutivi dello Stato 3. Le forme di Stato 4. Le forme di Governo 5. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 6. Le caratteristiche fondamentali della Costituzione Italiana 7. Le caratteristiche dell ordinamento internazionale 8. L ordinamento dell Unione Europea 9. Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione delle antinomie 10. La Costituzione e le leggi costituzionali 11. Le fonti del diritto internazionale ed europeo 12. Le leggi ordinarie e il procedimento legislativo 13. Gli atti aventi forza di legge 14. Il referendum abrogativo 15. I regolamenti 16. Le fonti regionali e degli enti locali 17. La consuetudine 18. L ordinamento della Repubblica: il corpo elettorale e i sistemi elettorali 19. Il Parlamento 20. La durata delle Camere e le funzioni parlamentari 21. Il Presidente della Repubblica 22. I poteri del Presidente della Repubblica 23. La formazione del Governo e le funzioni 24. Il Presidente del Consiglio il Consiglio dei Ministri e i Ministri 25. La Pubblica Amministrazione e i principi regolatori 26. L attività e l organizzazione amministrativa 27. Il provvedimento e il procedimento amministrativo 28. L organizzazione centrale e periferica dello Stato 29. Gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico 30. Gli organi di rilievo costituzionale e le autorità indipendenti 31. La magistratura e la funzione giurisdizionale 32. La Corte Costituzionale: le attribuzioni e il sindacato di legittimità costituzionale 33. La Corte Costituzionale: il giudizio in via principale ed incidentale 34. Il regionalismo italiano: la riforma del titolo V della Costituzione 35. Le forme dell autonomia regionale 36. Gli organi della Regione 37. Le Province i Comuni e le Città Metropolitane 38. I diritti inviolabili dell uomo 39. Le libertà

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il procedimento di formazione delle leggi è disciplinato dall art. 70 Cost. e si realizza mediante alcune fasi essenziali: la fase dell iniziativa è una fase preparatoria che si esercita con la presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere. Sono titolari del potere di iniziativa legislativa: il Governo il quale presenta disegni di legge redatti in articoli deliberati dal Consiglio dei Ministri e autorizzati dal Presidente della Repubblica con decreto controfirmato. La Costituzione riserva al Governo il potere di iniziativa nei confronti di alcune leggi come per esempio quelle di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo; i parlamentari singolarmente o in gruppi i quali possono presentare una proposta di legge alla Camere cui appartengono redatta in articoli ed accompagnata da una relazione che ne illustri scopi e le caratteristiche essenziali; il popolo il quale può presentare un progetto di legge redatto per articoli e accompagnato da una relazione sulle finalità complessive delle singole norme che deve essere sottoscritto da almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste per l elezione della Camera dei deputati; il Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro (CNEL); i Consigli Regionali ai quali è attribuita la facoltà di fare proposte di legge alle Camere. I progetti di legge devono essere depositate presso le Presidenze delle Camere le quali avvisano i membri della Camere e ne curano la stampa e la distribuzione tra i parlamentari nel minor tempo possibile. In questo modo il progetto verrà sottoposto alla verifica dei requisiti formali richiesti per l esistenza giuridica dell atto di iniziativa. La fase istruttoria comprende tutte le attività mediante le quali l organo deliberante esamina ed approfondisce il progetto di legge. In particolare queste attività sono svolte dalle Commissioni in sede referente le quali esaminano e riferiscono sui progetti di legge affidati a ciascuna camera in base alla propria competenza per materia (i quali possono essere eventualmente modificati con l aggiunta di nuovi articoli o soppressioni) e redigono una relazione successiva da presentare poi all Assemblea. La relazione contiene un parere non vincolante della Commissione sul progetto di legge. La fase costitutiva consente l approvazione del progetto di legge da parte della Camera secondo tre modalità differenti: procedimento ordinario (Commissione in sede referente); procedimento decentrato (Commissione in sede deliberante); procedimento misto (Commissione in sede redigente). Al procedimento ordinario partecipa tutta l Assemblea discutendo e votando il progetto di legge e alla Commissione competente per materia viene assegnata soltanto la funzione consultiva o referente la quale si articola nell esame della

proposta di legge nella sua elaborazione e nell approvazione del testo da sottoporre all Assemblea accompagnato da una relazione in cui sono esposti i risultati dell esame e i vari orientamenti favorevoli o contrari all approvazione definitiva. Questo procedimento è sempre obbligatorio per i progetti di legge relativi alla materia costituzionale ed elettorale alla delegazione legislativa all autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; all approvazione di bilanci e consuntivi. Il procedimento ordinari o si articola dunque nelle seguenti fasi: - esame preparatorio da parte della Commissione competente per materia; - discussione in aula; - votazione dei singoli articoli; - votazione finale della legge Il procedimento decentrato si caratterizza per il fatto che tutte le fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla Commissione permanente competente per materia la quale proprio in quanto ha anche il potere di approvare le leggi agisce in sede deliberante; Il procedimento misto rappresenta un procedimento intermedio tra quello ordinario e quelle decentrato in quanto comporta una collaborazione tra l Assemblea e le commissioni. Il procedimento si differenzia tra i due rami del Parlamento: - alla Camera l Assemblea può decidere di deferire alla Commissione il compito di procedere alla formulazione degli articoli di un progetto di legge riservandosi l approvazione singola degli stessi; - al Senato spetta al Presidente il compito di assegnare alle Commissioni disegni di legge per il voto sui singoli articoli riservando all Assemblea la votazione finale del testo con sole dichiarazioni di voto. Il procedimento misto è rivolto ai casi in cui si tratta di progetti di natura tecnica. La legge deve poi essere approvata nello stesso testo in entrambe le Camere: pertanto lo stesso procedimento descritto deve svolgersi alla Camera e al Senato. Se il testo ritorna modificato alla Camera che lo ha già approvato il riesame è limitato ai soli articoli emendati. La legge approvata per divenire efficace deve superare la fase di integrazione dell efficacia: entro un mese dall approvazione deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica: in tal modo essa diviene esecutoria. Tuttavia il Presidente deve previamente svolgere un controllo di legittimità costituzionale il quale è formale in quanto riguarda la correttezza della procedura adottata per la formazione della legge mentre quello sostanziale riguarda la verifica dell assenza di qualsiasi contrasto con la Costituzione; il Ministro della Giustizia (c.d. Guardasigilli) è tenuto ad accertare che l atto non presenti irregolarità formali apponendo un visto sull atto;

subito dopo la promulgazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa la legge deve poi essere portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore e si presume conosciuta da tutti i destinatari. La data della legge è quella del decreto di promulgazione in numero è quello del suo inserimento nella Gazzetta Ufficiale.