Fondamenti di Diritto dell U.E.

Documenti analoghi
Il rinvio pregiudiziale

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)

L. 11 marzo 1953, n. 87. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale."

Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza della Corte di giustizia della CE. Il ricorso pregiudiziale

LA SOSPENSIONE, L INTERRUZIONE E LA ESTINZIONE DEL. La sospensione del processo

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

Interpretazione delle norme comunitarie

Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori

Fondamenti di Diritto dell U.E.

Diritto del contenzioso d impresa

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Peculiarità del contenzioso tributario dinanzi ai giudici comunicati. Avv. Marco Ettorre

Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (*)

GIURISDIZIONE CONTENZIOSA E NON CONTENZIOSA: RICORSI DIRETTI E INDIRETTI

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Fondamenti di Diritto dell U.E.

Domande di rinvio pregiudiziale: nuove indicazioni dalla Corte di Giustizia UE Corte di Giustizia UE, nota n. C-297/01 (Danilo Desiderio)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 1994 *

C Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica

Aula prima civile del Tribunale Venerdì 18 novembre 2016, h h (Corso SSM: D16508)

(Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI ORDINANZA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Decisione del 13 agosto 2013 Corte dei reclami penali

Sul regime processuale dell incompetenza territoriale della adita commissione tributaria

Mediazione civile: per la Corte di Giustizia non serve l avvocato

Il valore delle sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia dell Unione europea Elisa Baroncini

Massima Parti Oggetto della causa Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave

gli ufficiali giudiziari su internet

ECC. MO TRIBUNALE DI PAVIA

TU Pubblico impiego: Titolo VI - Giurisdizione

UNIONE EUROPEA CENNI STORICI, STRUTTURA E COMPETENZE

PEDERSOLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE. L UDIENZA ex ART. avv. Andrea Magliani. PEDERSOLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda sezione) 13 dicembre 1989 * «Malattie professionali Efficacia di una raccomandazione»

Il sistema di tutela giurisdizionale

ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 dicembre 2005 (*)

L OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell Unione europea. Massimiliano PUGLIA e Igor TACCANI Corte di Giustizia UE

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 febbraio 2000 *

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)

POTERI E FUNZIONI DEL GIUDICE NAZIONALE A SEGUITO DI PRONUNCE PREGIUDIZIALI

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

Università La Sapienza di Roma

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E LITISPENDENZA

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI VERGATO PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A

CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA

Giurisprudenza. Corte di Cassazione Sezioni Unite - n del 27 luglio 2015

Pag 1 di 5

INDICE. LA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 23 marzo 2011, n

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI

COMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO

REGOLAMENTO ARBITRATI

ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

COMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Francesca Rosa DIRITTI FONDAMENTALI. a.a. 2017/2018. La tutela dei diritti nella UE

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 26 settembre

COMUNE DI CASTELLETTO D ORBA Provincia di Alessandria REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

P R O P O N I B I L I T À D E L L I S T A N Z A D I S O S P E N S I O N E D E L L A C A U S A E X A R T. 6 C O M M A 1 0 D. L

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 27 gennaio 2005 *

Nozioni preliminari. Non universalità della giurisdizione italiana. Le nozioni di giurisdizione e di competenza. La dottrina del forum non conveniens.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (3)

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE Ricorso

a) inviata a: anche da una casella di posta elettronica ordinaria

LA TUTELA GIURISDIZIONALE Il controllo giurisdizionale diretto

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

Università degli Studi di Napoli Federico II SSPL 1 anno II corso Fondamenti di Diritto dell U.E. Avv. Vincenzo Marzuillo

IL RINVIO PREGIUDIZIALE Art. 234 (già art. 177) TCE

Art. 234 TCE La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

segue: Art. 234 TCE Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Art. 3 Legge n. 204/1958 Ai sensi dell art. 3 della L. n. 204/1958, ai fini della corretta applicazione dell art. 177 (ora art. 234) TCE gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono la immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso. A cura della cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cancelleria della Corte di giustizia.

Art. 23 Statuto Corte di giustizia Nei casi contemplati ( omissis ) dall articolo 234 del Trattato CE ( omissis ) la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea quando l atto di cui si contesta la validità o l interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l atto di cui si contesta la validità o l interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.

Art. 295 c.p.c. * (Sospensione necessaria) Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. (*) Articolo così sostituito dall'art. 35, Legge 26.11.1990, n. 353.

Art. 42 c.p.c. * (Regolamento necessario di competenza ) La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt.. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. (*) Articolo così sostituito dall'art. 35, Legge 26.11.1990, n. 353.

E opportuno ricordare che: La valutazione del giudice non di ultima istanza sulla necessità o meno di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte è pienamente discrezionale. La richiesta di sottoporre la questione alla Corte può essere avanzata sia dalle parti che dal p.m.,., ma spetta al solo giudice nazionale adito valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la pertinenza delle questioni poste alla Corte, senza che le parti possano modificarne il tenore. Il giudice nazionale può sollevare anche di propria iniziativa una questione pregiudiziale.