Università degli Studi di Napoli Federico II SSPL 1 anno II corso Fondamenti di Diritto dell U.E. Avv. Vincenzo Marzuillo
IL RINVIO PREGIUDIZIALE Art. 234 (già art. 177) TCE
Art. 234 TCE La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
segue: Art. 234 TCE Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Art. 3 Legge n. 204/1958 Ai sensi dell art. 3 della L. n. 204/1958, ai fini della corretta applicazione dell art. 177 (ora art. 234) TCE gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono la immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso. A cura della cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cancelleria della Corte di giustizia.
Art. 23 Statuto Corte di giustizia Nei casi contemplati ( omissis ) dall articolo 234 del Trattato CE ( omissis ) la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea quando l atto di cui si contesta la validità o l interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l atto di cui si contesta la validità o l interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.
Art. 295 c.p.c. * (Sospensione necessaria) Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. (*) Articolo così sostituito dall'art. 35, Legge 26.11.1990, n. 353.
Art. 42 c.p.c. * (Regolamento necessario di competenza ) La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt.. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. (*) Articolo così sostituito dall'art. 35, Legge 26.11.1990, n. 353.
E opportuno ricordare che: La valutazione del giudice non di ultima istanza sulla necessità o meno di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte è pienamente discrezionale. La richiesta di sottoporre la questione alla Corte può essere avanzata sia dalle parti che dal p.m.,., ma spetta al solo giudice nazionale adito valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la pertinenza delle questioni poste alla Corte, senza che le parti possano modificarne il tenore. Il giudice nazionale può sollevare anche di propria iniziativa una questione pregiudiziale.