RELAZIONE SULL INCONTRO TENUTOSI PRESSO LA DTL DI PORDENONE IN TEMA DI CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI



Documenti analoghi
L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

IL NUOVO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio

DLGS n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

TICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione

CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI. Ferrara,

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*)

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL Area Consulenza del Lavoro

Licenziamenti e Riforma Fornero

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria

TUTELE DAVVERO CRESCENTI PER CHI?

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Piacenza, 09 marzo 2015 Alle Cooperative in indirizzo

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Il contratto a tutele crescenti

Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI

JOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE.

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

La flessibilita in uscita

Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta

JOBS ACT I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte

JOBS ACT. Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e identificata con una serie di norme approvate tra il 2014 e il 2015.

contratto a tutele crescenti e licenziamenti

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

LEGGE DI STABILITA 2015 E JOBS ACT: quali opportunità per il lavoro.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

MEMORANDUM n. 5/2016 JOBS ACT: COME CAMBIANO I REGIMI DI TUTELA NEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Avv. Luca Negrini l.negrini@studionvn.it

Il contratto a tutele crescenti

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14)

Come sta cambiando il diritto del lavoro: leggi e giurisprudenza. Bergamo, 11 giugno 2015

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

Circolare N.29 del 14 Febbraio Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. 1. Premessa Campo di applicazione (art. 1)... 2

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

CIRCOLARE N. 1/2015. del 9 gennaio 2015

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

La revoca del licenziamento

I venerdì dell Avvocatura. I Licenziamenti. nel D.Lgs. 23/2015. Avv. Antonella Lo Sinno (antonella.losinno@daverioflorio.com)


Il decreto legislativo n.23 del 4 marzo Avv. Prof. Francesco Rotondi LABLAW Studio Legale

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

Valutazione finale 15 maggio 2014 Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza Dr. Marco Morra (Crociare soltanto una risposta)

Riforma Mercato del Lavoro. Legge 92/2012

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

VITALE & ASSOCIATI, Studio legale e di consulenza del lavoro

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Jobs act. Fisascat Cisl Milano Metropoli

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

RISOLUZIONE N. 102/E

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO

Indennità per ferie non godute nell EMens

Circolare N. 16 del 2 Febbraio 2016

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 84/2012 OTTOBRE/6/2012 (*) 12 Ottobre 2012

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DOPO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DALLA LEGGE 92/2012 LA RIFORMA DEL LAVORO

La riforma del lavoro

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N LE NOVITÀ

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Studio Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy & Associati

LE NUOVE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Oggetto: Informativa n. 2. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Transcript:

RELAZIONE SULL INCONTRO TENUTOSI PRESSO LA DTL DI PORDENONE IN TEMA DI CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI In data 7 marzo 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, attuativo della nota legge delega n. 183/2014, che ha dettato nuove norme in materia di licenziamenti nei contratti di lavoro a tempo indeterminato cd. a tutele crescenti 1. Nel corso dell incontro tenutosi in data 30.04.2015 presso la Direzione Territoriale del lavoro di Pordenone la dott.ssa Gallo, nell ambito dell attività di promozione svolta dalla Direzione, ha illustrato gli elementi più significativi della Riforma evidenziandone la portata assolutamente innovativa. Il decreto infatti introduce ex novo un sistema sanzionatorio per le ipotesi di illegittimità del licenziamento da applicarsi a tutti i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri che verranno assunti successivamente al 7 marzo 2015. Tale nuovo sistema vale quindi per i futuri lavoratori a tempo indeterminato e mantiene inalterata e ancora in vigore la disciplina dell art. 18 L. 300/70, come modificata dalla Legge Fornero 92/2012, cui continuano ad essere soggetti i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 (al momento ragionevolmente la maggior parte). La riforma, pertanto, avrà nella pratica una lenta e progressiva applicazione. Nonostante ciò, va fin da subito mutato l approccio alla trattazione del tema: se, in linea generale, di fronte ad un licenziamento da impugnare/impugnato fino ad oggi ci si preoccupava immediatamente del numero di dipendenti occupati presso il datore di lavoro, d ora in poi, a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, andrà prestata immediata e primaria attenzione anche alla data di assunzione del lavoratore da licenziare/licenziato, onde verificare se si applichi o meno al caso la disciplina delle tutele crescenti o l art 18 L. 300/70. La scelta di impostazione del legislatore delegato è coerente con l indirizzo e le finalità che si è posto il Governo: orientare il mercato del lavoro verso la conclusione di nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dando a questi ultimi una nuova connotazione ( a tutele crescenti ) e rendendoli più vantaggiosi e competitivi per le imprese e i datori di lavoro anche sotto il profilo contributivo (almeno per gli anni 2015-2016-2017, Cfr legge di Stabilità 2015). Va precisato, quindi, che allorché si parla di contratto a tutele crescenti non ci si riferisce ad una nuova tipologia contrattuale ma semplicemente così si qualificano quei contratti di lavoro a tempo indeterminato che per essere sorti successivamente al 7.03.2015 godono, in caso di illegittima risoluzione, di una tutela prevalentemente risarcitoria proporzionata al numero di anni di anzianità del lavoratore. 1 Con la Legge delega il Parlamento ha delegato al Governo la..previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l impugnazione del licenziamento 1

Fatta questa premessa, si riassumono di seguito le caratteristiche principali della Riforma: 1) La disciplina delle tutele crescenti si applica ai contratti di lavoro a TEMPO INDETERMINATO SORTI SUCCESSIVAMENTE AL 7 MARZO 2015. Pertanto, in linea di principio, a tutti i licenziamenti intimati nei confronti di lavoratori ASSUNTI PRECEDENTEMENTE A TALE DATA CONTINUERA AD ESSERE APPLICATA LA PRECEDENTE DISCIPLINA ANCORA IN VIGORE (art. 18 L. 300/70 L. 604/66). Una precisazione è d obbligo. Le organizzazioni sindacali, fortemente critiche verso la riforma, potrebbero aprire tavoli di trattativa per estendere anche ai nuovi assunti le vecchie forme di tutela. Nulla vieta invero alla contrattazione collettiva, anche aziendale, di derogare in melius le norme di legge ottenendo per i dipendenti forme di tutela maggiormente garantiste del posto di lavoro (Cfr. art 8 legge 148/2011, fino ad oggi poco utilizzato). E importante quindi sempre verificare se a livello di contrattazione collettiva sia stato previsto il mantenimento anche per i nuovi assunti della tutela dell art 18 L. 300/70. Il D.Lgs.vo precisa che si considerano nuove assunzioni ai fini della disciplina delle tutele crescenti anche i casi di CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O DELL APPRENDISTATO avvenuta successivamente al 7.03.2015. Per quanto riguarda gli apprendisti si è però già posto un dubbio di legittimità del decreto in quanto la legge delega imponeva l applicazione della nuova disciplina ai nuovi assunti a tempo indeterminato ; è noto che l apprendistato è ab origine un contratto a tempo indeterminato e non diventa tale con la sua conversione. Medesima censura si potrebbe porre anche per i contratti a tempo determinato, dal momento che per principio generale il Il nuovo regime di tutele si applica inoltre anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo qualora dipendenti di piccole imprese (con meno di 15 dipendenti) che dopo l entrata in vigore della norma superino detta soglia. Si tratta evidentemente di una norma diretta ad incentivare l allargamento della base occupazionale, ma che desta dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega per i motivi già sopra evidenziati. 2) Il campo di applicazione soggettivo è ristretto alle figure degli OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI O INTERMEDI. 3) Sono esclusi dall applicazione del decreto I DIRIGENTI. A tale categoria di lavoratori si applica invero la disciplina contrattuale, salvo nelle ipotesi di nullità del recesso datoriale in cui troverà applicazione, a prescindere dalla data di assunzione, l art 18 L. 300/70 comma 1 (come modificato dalla L. 92/2012). 4) IL RITO FORNERO E ABOLITO PER I LICENZIAMENTI DI LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 7 MARZO 2015. Per il futuro quindi andrà prestata particolare attenzione nella scelta del rito per l impugnativa del licenziamento: prima di tutto si dovrà valutare la data di assunzione del lavoratore licenziato e solo successivamente, se questa è antecedente il 7 marzo 2015, andrà valutato se ricorrono i requisiti di applicabilità del rito Fornero (azienda con più di 15 dipendenti e/o nullità del licenziamento, art 1 comma 47 e 48, art. 18 L 300/70). Il lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 e successivamente licenziato potrà 2

ricorrere al Giudice del lavoro con ordinario ricorso ex art. 414 c.p.c., eventualmente utilizzando il rito d urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora volesse ottenere una tutela anticipata e provvisoria. 5) NON MUTANO I REQUISITI SOSTANZIALI PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO. Il licenziamento è illegittimo se non sorretto da giusta causa o giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo, secondo le accezioni e sfumature date ai concetti dalla Giurisprudenza. E nullo invece il licenziamento intimato nelle ipotesi di cui all art. 18 comma 1 L. 300/70. 6) PER I NUOVI ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 NON TROVA APPLICAZIONE L ART 7 l. 604/66, che prevede l obbligatorietà dell iter procedimentale presso la DTL competente per l intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in aziende con più di 15 dipendenti. Anche in questo caso è opportuna particolare attenzione perché la norma continua a trovare applicazione per i vecchi assunti, non essendo stato abrogato l art. 7 L. 604/66. Ne consegue che il personale dipendente di una medesima azienda potrebbe essere soggetto a diverso tipo di procedura per l intimazione del licenziamento. 7) PER I NUOVI ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO E EVENTUALE E CONFINATA A SPECIFICHE IPOTESI. Trattasi in estrema sintesi delle ipotesi di -discriminatorietà, nullità e inefficacia del licenziamento, quest ultima ipotesi residuale in quanto riferita al licenziamento intimato in assenza di forma scritta; -licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella disabilità o inidoneità fisica/psichica del lavoratore, laddove si accerti che tale motivo oggettivo non sussiste; -licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo laddove sia accertato che il fatto materiale posto a fondamento del provvedimento è insussistente; -licenziamento collettivo senza forma scritta. Nei casi di reintegra l art. 2 del D.Lgs. prevede che a seguito dell ordine di reintegra e dell invito alla ripresa del lavoro da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha 30 giorni di tempo per ripresentarsi; scaduto il termine il rapporto si intende risolto. In tale periodo di tempo il lavoratore può optare per ottenere l indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità. L esercizio dell opzione determina senz altro la risoluzione del rapporto, a prescindere dalla data in cui venga pagata l indennità. 8) LA MISURA DEL RISTORO DEL DANNO VIENE DETERMINATA SECONDO L AZIANITA DEL LAVORATORE, SENZA POSSIBILITA DI PERSONALIZZAZIONE/DISCREZIONALITA TRA UN MINIMO E UN MASSIMO DA PARTE DEL GIUDICE. Ciascun anno di anzianità può assumere il valore di 2,1 o 1/2 mensilità a seconda dei casi. Al fine di garantire i neo assunti è stabilita una soglia di tutela minima garantita a seconda dei casi (4, 2, 1 mensilità). L Art. 8 del decreto prevede che nel calcolo dell anzianità di servizio la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni deve essere computata quale mese intero; nel caso di lavoratori impiegati in servizi in 3

appalto (art. 7) si tiene conto ai fini del computo dell anzianità dell intero periodo di occupazione nell appalto. 9) LA BASE DI CALCOLO NON SARA PIU LA CD. RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, bensì L ULTIMA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL TFR. (Cfr art 2120 c.c.) 10) E PREVISTO UN MECCANISMO DI CONCILIAZIONE (art. 6): entro 60 gg dal licenziamento, nelle opportune sedi (sindacale, DTL, Commissione Universitaria ecc.) il datore di lavoro può avanzare l offerta di un indennizzo in misura di 1 mensilità per ogni anno di servizio con una forbice tra un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità. L offerta è valida solo se la somma è contestualmente portata su assegno circolare intestato al lavoratore. Non è previsto alcun obbligo di forma né dell offerta né della procedura di conciliazione. Naturalmente è opportuno che l offerta avvenga per iscritto. La somma offerta e accettata dal lavoratore non costituisce reddito, quindi non è soggetta a IRPEF e tantomeno a contribuzione, il che costituisce un indubbio vantaggio. Attenzione: tale regime favorevole si applica solo alla somma che è versata a ristoro del licenziamento secondo i parametri sopra citati. Eventuali somme ulteriori che dovessero essere versate quale corrispettivo di rinunce ad altri diritti da parte del lavoratore devono ritenersi soggette al relativo regime fiscale/contributivo. Se il lavoratore accetta l importo (detassato e decontribuito) il rapporto rimane estinto ed il lavoratore rinuncia all impugnazione. Si evidenzia che entro il termine di giorni 65 dal licenziamento il datore di lavoro deve obbligatoriamente comunicare al Centro per l impiego se sia o meno intervenuta la conciliazione sul licenziamento. L incombente interessa in prevalenza chi svolge attività di amministrazione del personale, ma impone particolare cautela al legale che eventualmente redige la conciliazione: gli Enti previdenziali e il Ministero del Lavoro, venuti a conoscenza dell esistenza della conciliazione, potrebbero attivare una verifica sul suo contenuto e contestare la natura delle somme corrisposte al lavoratore (con possibili addebiti fiscali e contributivi). In caso di mancata accettazione dell offerta, secondo i primi commentatori, il verbale di mancato accordo o anche il verbale di mancata presenza del lavoratore non avrebbe alcuna efficacia e/o valore nel successivo giudizio, atteso che la conciliazione è facoltativa. 11) NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI, la novità più interessante è rappresentata dal venir meno del diritto alla reintegra nel posto di lavoro nei casi di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori interessati alla procedura di esubero. 12) LA DISCIPLINA DELLA REVOCA DEL LICENZIAMENTO è rimasta inalterata (entro 15 giorni successivi alla ricezione dell impugnazione il licenziamento può essere revocato e il lavoratore matura il diritto alla retribuzione fino alla revoca, con esclusione dei regimi sanzionatori) 4

La nuova disciplina delinea quindi il seguente quadro di tutele (per i neo assunti) A- Per licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale (art. 2), indipendentemente dal numero di lavoratori occupati: di fatto nulla cambia rispetto al regime attualmente in vigore. Un tale licenziamento quindi verrà sanzionato -con la reintegra. Al lavoratore (e solo al lavoratore) è riservata la facoltà di optare per un indennizzo di 15 mensilità in luogo della reintegra (c.d. opting out ). -con il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non godute dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, con il minimo di 5 mensilità, detratto quanto percepito in base al lavoro svolto nel frattempo dal lavoratore. -il datore di lavoro sarà tenuto anche alla regolarizzazione contributiva per l intero periodo dal licenziamento fino alla effettiva reintegra -è integrata l ipotesi dell omissione contributiva pertanto saranno dovute anche le relative sanzioni contributive. B- Per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo (art. 3) in azienda che occupa più di 15 dipendenti: in caso di licenziamento illegittimo -il rapporto rimane estinto -il Giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio del lavoratore licenziato, in una forbice compresa tra 4 mensilità (min) e 24 mensilità (max). -l indennità non è soggetta a contribuzione ma va assoggettata a tassazione separata. Eccezioni: a)-in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo qualora il Giudice accerti l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore il Giudice dispone la reintegra nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento danni per retribuzioni mancanti (dedotto l aliunde perceptum) sino al massimo di 12 mensilità (cd. tutela reale attenuata). Anche su questa somma si dovranno versare i contributi, ma non le sanzioni civili per omissione contributiva. Il lavoratore ha comunque il diritto di optare per l indennità pari a 15 mensilità in luogo della reintegra nel posto di lavoro. b)-in caso di licenziamento ingiustificato in relazione alla disabilità o inidoneità fisica o psichica del lavoratore 2 il Giudice dispone la reintegra e il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non godute dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, con il minimo di 5 mensilità, detratto quanto percepito in base al lavoro svolto nel frattempo (cd. tutela reale piena). Sono dovuti i contributi sulla somma ed il lavoratore può optare per 15 mensilità in luogo della reintegra. 2 Ipotesi che ricorre quando la motivazione addotta dal datore di lavoro, riferita alla impossibilità di mantenere l occupazione in favore di un lavoratore divenuto inidoneo (o maggiormente inidoneo) allo svolgimento dell attività, risulta non dimostratagli (il riferimento è agli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della legge n. 68/1999, ma anche, secondo i primi commentatori, all art. 42 del D.L.vo n. 81/2008 (inidoneità alla mansione specifica) ed alla inidoneità alla prestazione di lavoro notturno (D.L.vo n. 66/2003) 5

C- Per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) in azienda che occupa meno di 15 dipendenti: in caso di licenziamento illegittimo -il rapporto rimane estinto -il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento di un indennità di importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio in una forbice compresa tra 2 e 6 mensilità (max). -l indennità non è soggetta a contribuzione ma va assoggettata a tassazione separata. Eccezioni: a)-in caso di licenziamento ingiustificato in relazione alla disabilità o inidoneità fisica o psichica del lavoratore il Giudice dispone la reintegra e il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non godute dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, con il minimo di 5 mensilità, detratto quanto percepito in base al lavoro svolto nel frattempo. In questo caso si versano i contributi ed il lavoratore può optare per 15 mensilità in luogo della reintegra. D- Per il licenziamento affetto da vizi procedurali, ossia per le ipotesi di violazione dell obbligo di motivazione, della procedura prevista dall art 7 L. 300/70 per i licenziamenti disciplinari: -il rapporto rimane estinto -per aziende che occupano più di 15 dipendenti il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno di 1 mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 12 (attualmente la forbice è da 6 a 12 mensilità); -per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno di ½ mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 1 e un massimo di 6. Tale disciplina non trova applicazione qualora in giudizio risulti provata la natura discriminatoria del licenziamento (ipotesi per cui opera l art. 2). 6