COMUNE DI PERUGIA SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA U. O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

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COMUNE DI PERUGIA SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA U. O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Variante al PRG - parte strutturale per l individuazione della viabilità di accesso al comparto D6 in località Lidarno RELAZIONE DI VERIFICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA (art. 7 L.R. 8/2002; art. 7 R.R. 1/2004) Perugia, Marzo 2014

1 INDICE 1. PREMESSA 2 2. VERIFICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 8 3. VERIFICA DELLA MAPPATURA ACUSTICA 10 4. CONCLUSIONI 12

2 1. PREMESSA L art. 4 della legge 447/95 ha affidato alle Regioni la competenza ad emettere una specifica normativa per la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla zonizzazione acustica del territorio. Inoltre, con la stessa normativa le Regioni dovevano stabilire i criteri e le modalità per la valutazione di clima acustico. La Regione Umbria ha ottemperato a tale obbligo emanando la L.R. 6 giugno 2002, n. 8, Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico ed il successivo Regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico. L art. 3 comma 3, let. i) della L.R. 11/2005, prevede che il PRG parte strutturale stabilisce, con riferimento a discipline quali l inquinamento acustico, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest ultimo interessato. Per "zonizzazione acustica", si intende la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, sulla base della prevalente destinazione d'uso del territorio stesso, dell effettiva condizione di fruizione del territorio, della situazione topografica esistente e degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche. Ad ogni classe corrispondono specifici limiti distinti in valori limite di immissione, valori limite di emissione, valori di qualità e valori di attenzione. Il Piano di zonizzazione acustica disciplina l uso e vincola le modalità di sviluppo del territorio, ponendosi, quale obiettivo prioritario, la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.

3 Lo stesso R.R. 1/2004 definisce il clima acustico di una determinata area come la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno. L art. 7, comma 2 della L.R. 8/2002 stabilisce che i Comuni adottano il piano di classificazione acustica garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che qualsiasi modifica di tali strumenti, comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l eventuale revisione dello stesso. L art. 7, comma 7 del R.R. 1/2004 ribadisce cha la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali. Inoltre, l art. 9 del medesimo Regolamento regionale prevede che i Comuni, in seguito alla classificazione acustica, debbano effettuare i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio ( Mappatura acustica ) al fine di adottare successivamente il Piano di risanamento acustico di cui all art. 9 della L.R. 8/2002. Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 1/03/91, L. 447/95 e successivi decreti di attuazione, D.P.R. n. 142/2004, L.R. 8/02 e relativo R.R. n. 1/2004), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 14.07.2008, è stato approvato il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Perugia e con determinazione n. 188 del 15.12.2011, la Giunta Comunale ha preso atto che, ai sensi dell art. 9 della L.R. 8/2002, è stata realizzata Mappatura acustica del Comune di Perugia.

4 La variante proposta riguarda l individuazione cartografica della viabilità di accesso al comparto di proprietà comunale ubicato in loc. Lidarno, classificato nel PRG come zona per attività produttive avanzate - D6. L attuale viabilità di accesso all area è caratterizzata da sezioni stradali di limitate dimensioni e non adeguate per ricevere maggiori volumi di traffico, pertanto l attuazione del comparto dovrà essere accompagnata da interventi di sistemazione e di adeguamento di tale viabilità, a partire dallo svincolo di Lidarno. A tale riguardo l ultimo comma dell art. 117 del TUNA prevede che Gli oneri relativi alla sistemazione ed all adeguamento della viabilità di accesso al comparto, a partire dallo svincolo di Lidarno, sono a carico dei soggetti attuatori.. Risulta necessario individuare nella cartografia del PRG l esatta consistenza ed il tracciato delle suddette opere. Le modifiche alla viabilità riguardano sostanzialmente la previsione di due nuove rotatorie delle quali, una in corrispondenza dello svincolo della E45 di Lidarno, con conseguente modifica degli attuali tracciati stradali in prossimità delle immissioni (relativi alla strada Lidarno - Petrignano ed alla strada Ponte Valleceppi - Sant Egidio) e l altra in corrispondenza dell intersezione tra la strada Ponte Valleceppi - Sant Egidio e la strada Casella Palombai. Per i tratti di strada compresi tra le due nuove rotatorie e tra la rotatoria posta più a Sud ed il comparto D6 è previsto l adeguamento dell attuale carreggiata, che sarà definito esattamente in fase di progettazione definitiva; inoltre viene inserito nella cartografia del PRG il tracciato relativo alla strada Casella Palombai, che costituisce il tratto di accesso diretto al comparto D6. Con la variante in oggetto si procede inoltre all adeguamento cartografico del tracciato dello svincolo della E45 di Lidarno, al fine di renderlo aderente alla sua reale ubicazione, con conseguente riclassificazione dei terreni non più interessati dalla viabilità in base alle classificazioni limitrofe, ovvero ad aree EA (aree di

5 particolare interesse agricolo - art. 31 del TUNA) ed a fasce di igiene ambientale (art. 139.3 del TUNA). Figura 1 area interessata da variante

Figura 2 area interessata da variante - stralcio PRG parte strutturale - tav. 5/7 cartografia generale VIGENTE 6

Figura 3 - area interessata da variante - stralcio PRG parte strutturale - tav. 5/7 cartografia generale VARIANTE 7

8 2. VERIFICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA Ai sensi dell art. 7, comma 2 della L.R. 8/2002 e dell art. 7, comma 7 del R.R. 1/2004, è necessario verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle modifiche proposte nella variante rispetto compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica. Il Piano di zonizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 14.07.2008, prevede che l area interessata ricade parte in classe III, parte in classe IV e parte in classe VI con i seguenti valori limite di immissione: tempo di riferimento Limite diurno Limite notturno III AREE DI TIPO MISTO 60 LAeq [db(a)] 50 LAeq [db(a)] IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 65 LAeq [db(a)] 55 LAeq [db(a)] 70 LAeq [db(a)] 70 LAeq [db(a)] Figura 4 area interessata da variante

9 Parte dell area ricade all interno della fascia A e parte in fascia B di pertinenza acustica della strada extraurbana principale che, ai sensi del D.P.R. 142/2004, ha i seguenti limiti di immissione: Tabella 1 limiti di immissione D.P.R. 142/2004

10 3. VERIFICA DELLA MAPPATURA ACUSTICA La mappatura acustica (insieme dei rilievi fonometrici e delle stime effettuate) delle aree interessate dalla proposta di variante è la seguente: Figura 5 Standard Italiano Ld (periodo di riferimento diurno)

Figura 6 Standard Italiano Ln (Periodo di riferimento notturno) 11

12 4. CONCLUSIONI In linea con quanto stabilito dalla normativa regionale si è proceduto all analisi della situazione acustica locale, prendendo in considerazione l attuale classificazione acustica e le nuove destinazioni d uso previste per le aree interessate dalla variante. Da tale analisi emerge si ritiene di poter proporre la modifica contestuale della zonizzazione acustica, prevedendo l inserimento delle fasce di rispetto e della classificazione della nuova viabilità, secondo i seguenti criteri: le sedi delle strade di tipo a), b) e d) (strade con flusso veicolare superiore a 500 veicoli/h) sono riconducibili alla classe IV; le sedi delle strade di tipo c) (strade con flusso veicolare compreso tra 50 e 500 veicoli/h) alla classe III; le sedi delle strade di tipo e) ed f) (strade con flusso veicolare inferiore a 50 veicoli/h) appartengono alla classe propria dell area circostante. Il D.P.R. n. 142/2004, prevede la fascia di pertinenza acustica stradale, da intendersi come striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce dei limiti di immissione del rumore (vedi tabella n. 1); le infrastrutture stradali vengono distinte in strade di nuova realizzazione e strade esistenti ed assimilabili.