Anno 2016 N.RF014. La Nuova Redazione Fiscale

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Anno 2016 N.RF014 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO NOVITÀ PER MOD. CU, 730 PRECOMPILATO E VISTO DAL 2016 RIFERIMENTI ART.1, L. N. 208/2015; PROVV. AG. ENTRATE 7786/2016; DM MEF 13/01/2016 CIRCOLARE DEL 25/01/2016 Sintesi: la Legge di stabilità 2016 ha apportato numerose novità in materia di Certificazioni Uniche, modelli 770, modelli 730 precompilati, disciplina dei CAF e altri soggetti che prestano assistenza fiscale. Al riguardo, si segnala quanto segue: Mod. CU e 770: la Certificazione Unica potrà sostituire il mod. 770; a tal fine viene ampliato il contenuto del mod. CU, permettendo al sostituto di imposta, in determinati casi, di evitare la presentazione del 770 semplificato; in particolare, con la CU dovranno ora essere comunicati anche: - gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l attività di controllo dell Amministrazione - i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi - i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell assistenza fiscale prestata; controlli preventivi: l Agenzia può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai 730 che presentano le seguenti caratteristiche: - presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d imposta - modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000. In tali casi l Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il 6 mese successivo al termine per l invio della dichiarazione (all invio della dichiarazione se successivo); garanzie visto/asseverazioni: in luogo della polizza assicurativa, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o assicurazione per i 4 anni successivi a quello di svolgimento dell attività di assistenza; assistenza fiscale sostituto: il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod.730-4); responsabilità solidale: la responsabilità solidale del CAF si applica non solo alla sanzione irrogata ma anche, in caso di visto infedele sui 730, alle somme pari all importo dell imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti in caso di controllo formale delle dichiarazioni. Con la Legge di stabilità 2016, numerose novità hanno riguardato le Certificazioni Uniche ed i 770, il modello 730 precompilati, la disciplina dei CAF e degli altri soggetti che prestano assistenza fiscale. CERTIFICAZIONI UNICHE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA Con la Legge di stabilità 2016 si apportano modifiche alla disciplina delle CU dei sostituti d imposta. Nota: i sostituti che hanno erogato redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi: - devono consegnare al percipienti il mod. CU: entro il 28 febbraio dell anno successivo alla erogazione (oppure entro 12 giorni dalla loro richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro) - entro il 7 marzo dell anno successivo all erogazione: devono effettuare l invio telematico. AMPLIAMENTO DEI DATI In un ottica di semplificazione degli adempimenti, i dati trasmessi telematicamente tramite il mod. CU sono equiparati alla loro indicazione nel mod. 770 semplificato.

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 2 / 9 Art. 1 c. 952 lett. b) L. 208/2015: Le trasmissioni in via telematica effettuate i sensi del presente comma [del mod. CU] sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. L art. 4 c. 6-quinquies Dpr 322/98, come modificato dall art. 1 c. 952 L. 208/2015, dispone poi l implementazione dei dati del mod. CU 2016 rispetto a quelli dell anno scorso. Viene infatti stabilito che, entro la stessa data, sono, altresì, trasmessi in via telematica: a) gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l attività di controllo dell Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi b) i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi c) i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell assistenza fiscale prestata La nuova CU fornirà, dunque, più informazioni all Agenzia rispetto all anno scorso; in tal caso: se tutti i dati sono già stati inseriti nel mod. CU: il mod. 770/2016 (da presentare entro il 1/08/2016) dovrebbe risultare compilato limitatamente a versamenti e compensazioni (quadri ST, SV e SX) in caso contrario: il modello sarà compilato in via ordinaria, ma dovrebbero risultare ridotti i dati da inserirvi. CERTIFICAZIONE UNICA 2016 Il Provv. 7786/2016 ha approvato la versione definitiva del mod. CU 2016; questo si sdoppia in: a) un modello ordinario, da trasmettere in via telematica alle Entrate entro il 7/03/2016 b) un modello sintetico, da consegnare al contribuente entro il 29/02/2016. Al riguardo, si fa presente che: CU 2016 REDDITO DIPENDENTI CU 2016 REDDITO AUTONOMI Mod. ordinario : la parte fiscale, molto più dettagliata rispetto al passato, è improntata al mod. 770/2015 Semplificato, in particolare in relazione ai conguagli derivanti dal 730/2015 Mod. sintetico : mantiene struttura e contenuto più simili alla CU dello scorso anno. In ogni caso, i sostituti potranno rilasciare il mod. la Certificazione comprensiva anche dei dati relativi a contribuzioni diverse dall INPS (Casse di previdenza di medici, odontoiatri, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti). in entrambe le versioni del nuovo modello sono stati inseriti i riquadri relativi: ai dati previdenziali alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi; alle somme corrisposte per indennità di esproprio, altre indennità e interessi. In aggiunta, il modello ordinario prevede anche i riquadri relativi all indicazione: - delle somme corrisposte per fallimento e liquidazione coatta amministrativa - dei redditi erogati da altri soggetti. - dei casi particolari e delle operazioni straordinarie. MOD. CU SINTETICO CONSEGNATO AL PERCIPIENTE ENTRO IL 29 MOD. CU ORDINARIO CONSEGNATO AL PERCIPIENTE ENTRO IL 29 FEBBRAIO SE TUTTI I DATI DEL 770 SEMPLIFICATO SONO INDICATI NEL MOD. 770 IN CASO CONTRARIO IL 770 SEMPLIFICATO NON VA PRESENTATO IL 770 SEMPLIFICATO NON CONTIENE I DATI GIA' INDICATI

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 3 / 9 ASPETTI SANZIONATORI In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica del mod. CU ordinario: si applica la sanzione di. 100 per ciascuna Certificazione con un massimo di. 50.000 per sostituto d imposta. N.B.: non trova applicazione il cumulo giuridico (art. 12 DLgs.472/97) in caso di violazioni plurime. Inoltre, nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la Certificazione corretta viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Riduzione: se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto la sanzione è ridotta a un 1/3 (. 33,33 per ciascun mod. CU) con un massimo di. 20.000. N.B.: il tenore della disposizione fa ritenere che tale trattamento si applichi sia nel caso di omessa trasmissione iniziale che nel caso di trasmissione errata (non corretta nei 5 gg successivi). Mod. CU 2015: in sede di prima applicazione dell adempimento, la legge di stabilità 2016 ha aggiunto il nuovo co. 5-ter all art. 3 del DLgs.175/2014, con il quale viene stabilito che: per le trasmissioni da effettuare nel 2015 (relative al 2014), e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione alle Entrate delle Certificazioni Uniche utili non si fa luogo all applicazione delle suddette sanzioni in caso: di lieve tardività nella trasmissione dei dati; o di errata trasmissione degli stessi, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Resta ferma l applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati. PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 ULTERIORI COMUNICAZIONI La legge di stabilità 2016 (art.1 c. 949 e 950 L. 208/2015) apporta alcune modifiche alla disciplina di acquisizione dei dati degli oneri deducibili e detraibili, ai fini della precompilazione del mod. 730. Nota: per quanto riguarda i dati relativi alle spese sanitarie si rimanda alle InfoFisco n. 2, 9 e 13 del 2016 ACQUISIZIONE DEI DATI DI ALTRI ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI Al fine di completare il quadro della raccolta dati dei mod. 730 precompilati, l art. 3 Dlgs 175/2014 ha previsto che con DM sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica relativi alle altre spese deducibili o detraibili. DM 13/01/2016 (in corso di pubblicazione in GU): è stato disposto che, a decorrere dai dati relativi al 2015, dovranno essere trasmessi telematicamente, entro il 28/02 di ciascun anno (quest anno cade il 29/02/2016, in quanto il 28/02 è domenica), i dati dell'anno precedente relativi a: spese di istruzione per frequenza di corsi di istruzione universitaria, di specializzazione, corsi di perfezionamento, master e dottorati di ricerca: per le Università (statali e non statali) spese funebri, oltre ai dati relativi al soggetto deceduto e dei soggetti intestatari della fattura): per i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri (pompe funebri, ecc.) bonifici relativi a spese per ristrutturazione edilizia e/o interventi di risparmio energetico: per Banche e Poste Italiane

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 4 / 9 Novità della Legge di stabilità 2016: SPESE FUNEBRI SPESE UNIVERSITA a partire dal 2015, le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF: limite: fino a un massimo di 1.550 (non più. 1.549) per singolo evento intervenuto nell anno parentela: non essendo più richiesto che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (es: potrà detrarre anche un amico del defunto) a partire dal 2015 è previsto che: relativamente alle spese per corsi presso Università non statali l importo detraibile non possa eccedere quello stabilito con specifico DM per ciascuna Facoltà, tenendo conto degli importi medi di tasse/contributi dovuti alle Università statali. SANZIONI: anche in questo caso trova applicazione il nuovo c. 5-ter dell art. 3 D.Lgs. 175/2014: alla trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili/detraibili, effettuata: nel 2015, relative al 2014 nel primo anno previsto per la trasmissione non sono applicabili sanzioni in caso di: lieve tardività di errata trasmissione degli stessi, a condizione che l errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati. 730 PRECOMPILATO LE COMUNICAZIONI in SINTESI SOGGETTO OBBLIGATO ONERE COMUNICATO NOVITA' ISTITUTI DI CREDITO interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni ENTI PREVIDENZIALI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI FARMACIE; MEDICI/ODONTOIATRI; STRUTTURE SANITARIE (pubbliche e private: ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero, ecc.) UNIVERSITÀ (statali e non statali) IMPRESE DI POMPE FUNEBRI altri soggetti che emettono fatture relative a spese funebri BANCHE e POSTE ITALIANE contributi previdenziali e assistenziali contributi per forme di previdenza complementare prestazioni sanitarie erogate nel 2015 sono ricompresi: gli Enti/Casse/Società di mutuo soccorso aventi solo finalità assistenziale; i fondi integrativi del SSN; gli altri fondi comunque denominati strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari "non accreditate" (a partire dalle prestazioni erogate dal 1/01/2016) a) spese di istruzione per frequenza di corsi di istruzione universitaria, di specializzazione, corsi di perfezionamento, master e dottorati di ricerca spese funebri (oltre ai dati relativi al soggetto deceduto e dei soggetti intestatari della fattura) c) bonifici relativi a spese per ristrutturazione edilizia e/o interventi di risparmio energetico CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730 - MODIFICHE L art. 1 c. 949 lett. f), g) e h) e 956 della legge di stabilità 2016 modifica la disciplina relativa ai controlli preventivi sui modelli 730, in presenza di situazioni considerate a rischio (di cui all art. 1 c. 586 e 587 della L. 147/20913, Legge di stabilità 2014).

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 5 / 9 REGIME PREVIGENTE GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI : a decorrere a) dalle dichiarazioni presentate nel 2014 (mod.730/2014): erano previsti dei controlli preventivi laddove: dal 730 emergeva un credito richiesto a rimborso > 4.000 determinato da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze a riporto da periodi precedenti Al termine di tali operazioni di controllo preventivo, l eventuale rimborso spettante andava erogato direttamente dall Agenzia (anziché dal sostituto d imposta) b) dalle dichiarazioni presentate nel 2015: occorreva distinguere tra la presentazione del 730 precompilato: in via diretta o tramite sostituto d imposta, distinguendo tra dichiarazioni modificate o meno tramite CAF/professionista abilitato. 730 PRESENTATI DIRETTAMENTE O TRAMITE IL SOSTITUTO Con il nuovo c. 3-bis all art. 5, DLgs.175/2014, viene stabilito che l Agenzia delle Entrate può effettuare i cd controlli preventivi : in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (o data trasmissione, se successiva) per modelli 730 che presentano le seguenti caratteristiche: a) presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d imposta b) con modifiche, rispetto al precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito/imposta e che: presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati con futuro Provvedimento dell Agenzia oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000. Dunque, i controlli: in assenza di modifiche al 730 precompilato: non sono effettuati (come sul 2015) in presenza di modifiche al 730 precompilato: vanno effettuati, in via alternativa: sempre quando il rimborso è > 4.000 (indipendentemente dalla sussistenza di carichi di famiglia e/o crediti a riporto dall anno precedente, a differenza del 2015) quando sussistono elementi di incoerenza, a prescindere dall entità del rimborso. DIFFERENZA RISPETTO AL 2015: nel caso di presentazione 1) senza modifiche (o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta): non si effettuava il controllo documentale (art. 36-ter, DPR 600/73) sui dati relativi gli oneri indicati in dichiarazione forniti da terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) non si applicava il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a.4.000, anche determinato da eccedenze d'imposta. 2) con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta, invece: si effettuava il controllo documentale sui dati relativi gli oneri indicati in dichiarazione forniti da terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) si applicava il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a.4.000, anche determinato da eccedenze d'imposta. RIMBORSO: in tali casi il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall Agenzia Entrate non oltre il 6 mese successivo: al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 6 / 9 CONTROLLI DOCUMENTALI PRESSO GLI INTERMEDIARI Nel caso di presentazione della precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario: a) il controllo documentale: si effettua al Caf/professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione è esteso ai dati relativi gli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi b) non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a.4.000, anche determinato da eccedenze d imposta. Nota: la disciplina in sostanza, non è stata modificata rispetto al 2015. 730 PRESENTATI TRAMITE CAF O PROFESSIONISTI Modificando l art.1 c.4 DLgs.175/2014, viene stabilito che la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche ai modelli 730 presentati: tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale; indipendentemente dal fatto che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata con le modalità ordinarie. ABROGAZIONE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA Per effetto delle nuove disposizioni, vengono abrogati: i co.586 e 587 dell art.1 L.147/2013, con i quali erano stati introdotti controlli preventivi sui 730 contenenti rimborsi superiori a.4.000, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione; l art. 5 c.1 lett.b) DLgs.175/2014, che aveva escluso i suddetti controlli in caso di presentazione, senza modifiche, del 730 precompilato, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale. DECORRENZA: dette abrogazioni hanno effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall anno 2016, relative al periodo d imposta 2015. 730 ELABORATI DAI SOSTITUTI D IMPOSTA La legge di stabilità 2016 inserisce la nuova lett.c-bis) nell art. 17 c. 1 del DM 164/99, con la quale viene stabilito che: i sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono comunicare alle Entrate anche il risultato finale delle dichiarazioni: in via telematica entro il 7 luglio applicando, ove compatibili, le disposizioni previste dai CAF-dipendenti o professionisti. Dubbio: la disposizione pare estendere anche ai sostituti che elaborano direttamente i modelli 730, l obbligo di redigere e trasmettere i modelli 730-4. Tuttavia non appare chiaro lo scopo di tale previsione, posto che i 730-4 servono per comunicare ai sostituti d imposta (che devono effettuare i conguagli in busta paga) i risultati contabili dei 730 elaborati da CAF/professionisti, esigenza che nel caso di specie non sussiste.

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 7 / 9 GARANZIE PER IL RILASCIO DI VISTI /ASSEVERAZIONI/CERTIFICAZIONI L art. 22 del DM 164/99 prevede l obbligo, per i professionisti che rilasciano: il visto di conformità o le asseverazioni per gli studi di settore o le certificazioni tributarie di costituire un apposita garanzia al fine di garantire: ai propri clienti: il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall attività prestata; al bilancio di Stato/ente impositore: le somme dovute in caso di visto di infedele sui 730. Inoltre la garanzia era costituita solo da una polizza di assicurazione RC con massimale: - adeguato al numero degli assistiti, dei visti/asseverazioni/certificazioni tributarie rilasciati; - comunque non inferiore ad. 3.000.000. Per effetto della legge di stabilità 2016, il nuovo c. 2-bis dell art. 22 del DM 164/99, stabilisce che in luogo della polizza assicurativa la garanzia può essere prestata sotto forma di: cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, o fideiussione bancaria o assicurativa, per un periodo di 4 anni successivi a quello di svolgimento dell attività di assistenza fiscale. Nota: viene demandato a un apposito decreto del MEF la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie. GARANZIA PER VISTO DI CONFORMITA' POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSIONE CAUZIONE CON TITOLI DI STATO MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI CAF ASSICURATIVA BANCARIA L art. 1 c.949, 951 e 957 della legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina prevista per lo svolgimento dell attività da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF). GARANZIE PER IL RILASCIO DEI VISTI DI CONFORMITÀ Come anticipato, per effetto del nuovo c. 2-bis dell art. 6 del DM 164/99, si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato ovvero fideiussione bancaria o assicurativa per un periodo di 4 anni successivi a quello di svolgimento dell attività di assistenza. RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL RILASCIO INFEDELE DEL VISTO L art. 39 c.1-bis del DLgs.241/97 stabilisce che il CAF per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con lo stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, nei

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 8 / 9 casi di violazioni commesse riguardanti: l infedele rilascio dei visti di conformità e delle asseverazioni per gli studi di settore; la tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. La legge di stabilità 2016 integra tale disposizione, sancendo che la responsabilità solidale del CAF riguarda il pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme.. Con la modifica in esame viene quindi stabilito che la responsabilità solidale del CAF si applica: non solo alla sanzione irrogata ma anche, in caso di visto di conformità infedele sui 730, all importo dell imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art.36-ter DPR 600/73. TRASMISSIONE DI UN NUMERO MINIMO DI DICHIARAZIONI Nota: come evidenziato dalla relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016, la modifica si è resa necessaria per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse. ART. 35, COMMA 3, D.LGS. N. 175/2014 ANTE LEGGE STABILITA 2016 POST LEGGE STABILITA 2016 il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 triennio sia almeno pari all uno per cento della media per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel per cento. triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano applicano anche per i centri di assistenza fiscale già anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla autorizzati alla data di entrata in vigore del presente data di entrata in vigore del presente decreto con decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, anni 2016, 2017 e 2018. 2016 e 2017. Per effetto delle modifiche apportate all art.7 c. 2-ter del DM 164/99, l Agenzia, verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF nel triennio precedente sia almeno pari all 1% della media delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, fermo restando che, per i CAF riconducibili alla stessa associazione/organizzazione/strutture delegate, il requisito sia considerato complessivamente. Nota: in precedenza era previsto che la verifica riguardasse che il numero delle dichiarazioni trasmesse da ciascun CAF fosse almeno pari all 1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. La legge di stabilità 2016 interviene sulla disciplina relativa ai requisiti necessari per ottenere, o mantenere, l autorizzazione allo svolgimento dell attività di assistenza fiscale da parte dei CAF. Modificando l art. 35 c.3 del DLgs.175/2014 viene rivista la modalità di quantificazione del numero minimo di dichiarazioni che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica.

Redazione Fiscale Info Fisco 014/2016 Pag. 9 / 9 CAF AUTORIZZATI SUCCESSIVAMENTE AL 13/12/2014 Per effetto delle modifiche apportate all art.35 c.3 DLgs.175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi 3 anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal CAF nel primo triennio è almeno pari all 1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Nota: in precedenza era previsto che il requisito fosse soddisfatto se era trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all 1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal CAF in ciascuno dei 3 anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. CAF GIÀ AUTORIZZATI AL 13/12/2014 Le suddette disposizioni si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13/12/2014, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.