REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA Il nuovo regolamento sulla chimica europea, denominato REACH (Reg. n. 1907/2006) è entrato in vigore il 1 giugno 2007 anche se la prima parte degli adempimenti sono iniziati a partire dal 1 giugno di quest anno. Con questo impianto legislativo l Europa ha adottato la più avanzata e complicata legislazione mondiale in materia di controllo e registrazione delle circa 30.000-35.000 sostanze chimiche che circolano attualmente all interno dei propri Paesi membri (considerando però i quantitativi a partire dalla soglia di 1 ton/anno). Dovranno essere registrate presso la nuova agenzia chimica europea, che avrà sede ad Helsinki, tutte le sostanze chimiche prodotte (o importate) in Europa in quantitativi superiori ad 1 tonnellata annua. Entro il 2010 dovevano essere registrate le sostanze più pericolose e quelle prodotte/importate in quantità superiore a 1.000 tonnellate l anno. Seguiranno, entro il 2013 quelle tra 100 e le 1.000 tonnellate ed infine, entro il 2018, quelle prodotte/importate in minor quantità (da 1 a 100 tonnellate/anno). Per tutte le sostanze è comunque prevista una fase di pre-registrazione che dovrà essere effettuata entro 18 mesi dell entrata in vigore di questo Regolamento. Con questo Regolamento non solo si inverte l onere della prova sulla pericolosità delle sostanze (dalle autorità pubbliche passa infatti a carico delle imprese) ma viene anche introdotto il principio di sostituzione. Per le circa 1.500 sostanze ritenute le più dannose (denominate SVHC) si prevedono tre strade: 1. la sostituzione qualora ne esista la possibilità e sia economicamente percorribile; 2. l autorizzazione per un periodo limitato dietro garanzia di un adeguato controllo (e relativo piano di sostituzione obbligatorio quando ci siano alternative); 3. via libera all utilizzo se non ci sono alternative di sostituzione previa presentazione di un valido piano di ricerca. 1
PRIMI ADEMPIMENTI Il Regolamento è operativo per la gran parte delle sue parti (ad esclusione del titolo VIII le Restrizioni) già dal 1 giugno 2008. Si ricorda che questo è un Regolamento e quindi come tale NON dovrà essere recepito dall ordinamento legislativo nazionale. Primo appuntamento con il Regolamento sarà la pre-registrazione di tutte le sostanze prodotte e/o importate (da paesi extra-ue) in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata/anno. Tale pre-registrazione dovrà essere effettuata dal 1 giugno 2008 al 1 dicembre dello stesso anno. Questa prima fase è estremamente importante perché, soltanto se si effettua la preregistrazione nella suddetta fascia di tempo, sarà possibile usufruire di tempi più lunghi per espletare quanto richiesto per la registrazione completa delle sostanze. Attenzione però a cosa si pre-registra. La pre-registrazione, e la conseguente tempistica per la registrazione, sono infatti riservate solo ed esclusivamente alle sostanze phase-in (già presenti in UE, o perché prodotte o perché importate) individuate come di seguito elencato: tutte le sostanze comprese nell inventario EINECS; le sostanze prodotte in UE almeno 1 volta nei 15 anni prima dell entrata in vigore del REACH, ma mai immesse sul mercato, le sostanze immesse sul mercato UE prima dell entrata in vigore del REACH e considerate notificate a norma dell art. 8 della dir. 67/548 CEE. La tempistica per la registrazione dovrà avvenire secondo quanto indicato nella tabella sottostante: 2
QUANTITÀ TIPOLOGIA SOSTANZA SCADENZA > 1 tonnellata sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007. > 100 tonnellata sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007. > 1000 tonnellata sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007. > 100 tonnellata sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007. > 1 tonnellata sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007. 1 dicembre 2010 1 dicembre 2010 1 dicembre 2010 1 giugno 2013 1 giugno 2018 Le sostanze nuove (quelle che non possono essere considerate phase-in), devono essere REGISTRATE subito, cioè prima della data di prima produzione e/o prima importazione (da Paesi extra UE). Per queste sostanze NON PHASE-IN varrà infatti il principio NO DATA, NO MARKET, secondo il quale una sostanza non potrà essere prodotta e/o importata (da Paesi extra UE) senza aver fatto la registrazione completa e senza aver avuto l assenso dall Agenzia. IMPATTO ECONOMICO sul comparto chimico Tutte le aziende che producono e/o importano sostanze chimiche dovranno provvedere alla registrazione delle stesse instaurando un filo diretto con l Agenzia europea della chimica. Dal momento dell introduzione del regolamento nella normativa europea, lo scenario della chimica europea - e italiana in particolare - subirà un rivoluzionario cambiamento. Adeguarsi alle prescrizioni del regolamento costa molto: tassa di registrazione (commisurata alla quantità di sostanza); 3
costi dei dati di test; costi di gestione amministrativa (partecipare ai consorzi, accordarsi sulla condivisione dei dati, relazionarsi con l'agenzia, ecc.); costi di ricerca per la sostituzione di sostanze. Tutto ciò andrà inevitabilmente a incidere sul prezzo delle materie prime europee. Sarà, quindi, verosimile assistere alla scomparsa di sostanze chimiche magari di strategica importanza - non più prodotte o importate perché non convenienti, il che avrà come logica conseguenza la necessaria modifica dei sistemi di produzione o dei processi produttivi, o ancora l indispensabile ricerca di sostituzione delle sostanze. E opportuno mettere in evidenza come il cambiamento dovuto al REACH sia molto più radicale per una PMI (a valle della catena di approvvigionamento e che molto spesso possiede limitate risorse tecnologiche, umane e finanziarie) che per una grande azienda, con ogni probabilità già oggi in linea con i dettami del regolamento. Ancor più che negli altri Paesi europei, dunque, pesante sarà l'impatto del REACH in quanto l industria italiana trova forza in un numero rilevante di piccole e medie imprese (come riportato in figura 3) spesso leader nel loro settore e fondamentali per il successo dei prodotti del made in Italy, grazie alla loro capacità innovativa, flessibilità e capacità di costruire partnership vincenti con i propri utilizzatori. NON SOLO LA CHIMICA verrà coinvolta dal RAECH Bisogna considerare che il REACH, tenuto conto della pervasività dell industria chimica, che fornisce beni intermedi a tutti i settori dell economia, avrà ripercussioni tanto gestionali che economiche non soltanto sulle aziende chimiche o importatrici di prodotti chimici, ma anche su tutti quei settori industriali che utilizzano le sostanze chimiche. Elenchiamo di seguito solamente una parte dei settori che saranno coinvolti: 1. Tessile; 2. Cartario; 3. Metalmeccanico; 4. Conciario; 5. Legno Arredo; 6. Cosmetico; 7. ecc. 4
Si ricorda inoltre che il REACH tratta (all articolo 7) anche tutti gli ARTICOLI intesi come un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica e in modo non sempre semplice mette le aziende, fabbricanti e/o importatrici, nelle condizioni di fare attente verifiche/analisi e in alcuni casi a dovere eseguire vere e proprie registrazioni delle sostanze in essi contenute. Si può quindi dedurre che il REACH è un regolamento che in modo trasversale coinvolge TUTTE (o quasi) le filiere produttive. ******************** 5
Richiesta Informazione REACH valutazioni rischio chimico e cancerogeno Nome Azienda Referente Azienda Contatti azienda Richieste Note Si prega di inviare la scheda di richiesta informazione via e-mail a: infoservizi@csaricerche.com oppure via fax allo 0541-791045. 6