Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 20 25.05.2016 Valutazione crediti e debiti: news Novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riforma bilancio - D.Lgs. 139/2015 Il D.Lgs. n.139/2015 ha introdotto un nuovo metodo di valutazione per i crediti e i debiti, nonché per i titoli immobilizzati: il costo ammortizzato. Le bozze di principi contabili OIC 15 e 19, dedicati, rispettivamente, ai crediti e ai debiti, hanno affrontato e fornito una prima spiegazione di questo nuovo criterio di valutazione. Si ricorda, ad ogni buon conto, che le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata non sono tenute ad applicare questo nuovo criterio di valutazione. Premessa Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto importanti novità in tema di valutazione dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio. Dal 1 gennaio 2016, infatti, i crediti ed i debiti (nonché i titoli immobilizzati), dovranno essere iscritti in bilancio nel rispetto del criterio del costo ammortizzato, procedendo alla loro attualizzazione. Vengono in tal modo recepite le regole previste dalla tecnica contabile internazionale. È bene in ogni caso sottolineare che il nuovo criterio di valutazione non trova applicazione se la società possiede i requisiti per poter redigere il bilancio abbreviato o per le micro imprese. 1
Debiti Ante-D.Lgs. n. 139/2015 Post-D.lgs. n.139/2015 Bilancio ordinario Valore nominale Costo ammortizzato + Attualizzazione Bilancio abbreviato Valore nominale Valore nominale Bilancio per le micro-imprese Valore nominale Valore nominale Crediti Bilancio ordinario Bilancio abbreviato Bilancio per le micro-imprese Ante-D.Lgs. n. 139/2015 Post-D.lgs. n.139/2015 Costo ammortizzato + Attualizzazione + Criterio del costo ammortizzato Cosa cambia? (In poche parole) I costi/ricavi della transazione, compresi gli interessi, sono spalmati lungo tutta la durata dello strumento finanziario, entrando a far parte del tasso di interesse effettivo. Ho contratto un finanziamento di euro 10.000. Costi per contrarre il finanziamento (esempio, costi di istruttoria) = euro 500 Iscrizione in bilancio Ante-D.Lgs. n. 139/2015 Rilevo: Debiti vs/banca: 10.000; Costi accessori sui finanziamenti (Imm. Immateriale, SP): 500. Post-D.lgs. n.139/2015 Rilevo: Debiti vs. banca: 9.500 2
Al 31/12/n Rilevo: interessi passivi di competenza dell esercizio (al tasso nominale); quota ammortamento costi accessori su finanziamenti. Rilevo: interessi passivi di competenza (calcolati al tasso di interesse effettivo, che comprende anche parte dei costi accessori su finanziamento sostenuti). Non sarà necessario soltanto applicare il criterio del costo ammortizzato. È infatti richiesta anche l attualizzazione dei crediti/debiti. Crediti e debiti: disposizioni transitorie Ai sensi dell articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione dei crediti/debiti possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016. Credito/Debito iscritto in bilancio al 31.12.2015? Posso lasciarlo iscritto al medesimo valore? Devo rideterminare il valore del credito/debito? Disposizioni transitorie: Posso lasciarlo iscritto al medesimo valore! I principi contabili in bozza per la consultazione specificano che, in tal caso, dovrà essere fornita adeguata informativa in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi della facoltà concessa dalle disposizioni transitorie, il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione devono essere applicati retroattivamente anche ai debiti sorti prima dell inizio dell esercizio. Gli effetti derivanti dalla differenza tra: - il valore del debito iscritto nel bilancio dell esercizio precedente; - e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato all inizio dell esercizio di prima applicazione della disciplina; 3
sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell effetto fiscale. Bilancio: dati comparativi A soli fini comparativi, le bozze di Principio contabile OIC 19 e OIC 15 chiariscono che le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell esercizio precedente a quello di prima applicazione devono essere presentate come se la valutazione al costo ammortizzato fosse stata da sempre applicata. Debiti/crediti iscritti in bilancio prima dell 01.01.16 Non trova applicazione il metodo del costo storico ammortizzato. MA Ai fini comparativi, è necessario rielaborare i dati. Attivo: 31/12/2016 31/12/2015 II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri; (10) Totale. I dati esposti ai fini comparativi dovranno essere rielaborati 4
La differenza tra i valori iscritti in bilancio negli esercizi precedenti e quelli frutto della rielaborazione: 1. dovrà essere rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell esercizio di prima applicazione della disciplina (che, generalmente, sarà il 2016); 2. dovrà essere rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente: > negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell esercizio precedente (generalmente, il 1 gennaio 2015); > nel risultato dell esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell esercizio precedente. In considerazione del fatto che le novità in tema di valutazione dei crediti/debiti non trovano applicazione per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, queste ultime non dovranno ovviamente preoccuparsi di quanto finora esposto in tema di disposizioni transitorie. La valutazione dei debiti Come anticipato, la principale novità in tema di rilevazione dei debiti in bilancio è rappresentata dal nuovo criterio di valutazione del costo storico ammortizzato. Art. 2426, comma 1, n. 8 cod. civ. (dopo le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015) i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. A fronte delle novità introdotte, in data 7 marzo 2016 sono stati pubblicati in bozza per la consultazione i due principi contabili aggiornati, l OIC 15 e 19. Le osservazioni potevano essere inviate entro il 30 aprile 2016. I due principi contabili in commento dovrebbero essere pubblicati nella loro versione definitiva entro il prossimo mese di luglio. Art. 2426 cod. civ. Valutazione dei debiti Secondo il criterio del costo ammortizzato Tenendo conto del fattore temporale Attualizzazione 5
Come già anticipato, tale metodo di valutazione non trova applicazione nelle piccole società, le quali presentano i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Il criterio del costo ammortizzato Ricorrendo al metodo del costo ammortizzato, il debito è rilevato al valore nominale, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. Sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo. I costi di transazione e gli altri costi, rientrando nel calcolo dell interesse effettivo, saranno ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integrerà o rettificherà gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico). I costi di transazione sostenuti per l emissione di prestiti obbligazionari (esempio: le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell immobile e altri costi accessori per l ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione); gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari; ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. La bozza in consultazione dell OIC 19 chiarisce che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 53-56. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. Si tratta di una declinazione pratica del nuovo principio di rilevanza introdotto con il D.Lgs. n. 139/2015. 6
Attualizzazione Il nuovo art. 2426, comma 1, n. 8, Cod.civ. prevede altresì che è necessario tener conto del fattore temporale nella valutazione dei debiti. Pertanto, in sede di rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Tasso di interesse di mercato Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Se il tasso di interesse effettivo risulta essere significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione. Anche con riferimento all attualizzazione dei debiti il principio contabile chiarisce che può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell art. 2423, comma 4, del Codice civile. Si pensi, a tal proposito, a tutti i casi in cui: il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Nell ambito della disciplina appena esposta, sicura rilevanza assume il tema dei debiti infruttiferi verso soci. Appare infatti evidente come, in questo caso, il tasso di interesse applicato è significativamente diverso da quello di mercato. La dottrina si è già soffermata sul tema, distinguendo due casi: - il debito ha una scadenza inferiore ai 12 mesi. In questo caso l applicazione dell attualizzazione è ritenuta irrilevante dallo stesso OIC 19; - il debito ha natura postergata, o, comunque, ha scadenza superiore a 12 mesi. In questo caso è necessario procedere all attualizzazione e rilevare il debito ad un importo pari al valore attuale della somma corrisposta. 7
La valutazione dei crediti In virtù delle modifiche introdotte anche i crediti devono essere iscritti in bilancio nel rispetto del criterio del costo ammortizzato. Fanno eccezione le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (o per le micro-imprese). CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO Il credito è rilevato, in bilancio, la prima volta al valore nominale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono quindi inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo. I costi in oggetto saranno quindi così ammortizzati lungo la durata attesa del credito, integrando o rettificando gli interessi attivi calcolati al tasso nominale e seguendone la medesima classificazione nel conto economico. Come previsto anche dalla bozza dell OIC 19 con riferimento ai debiti, per i crediti il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell art. 2423 comma 4 del codice civile. A tal fine, la bozza di principio contabile chiarisce che si può presumere l irrilevanza degli effetti: se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi); o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. L attualizzazione del credito Come sopra esposto a giocare un ruolo fondamentale nella valutazione del credito non è soltanto il criterio del costo ammortizzato, in quanto è necessario tener conto anche del fattore temporale e del valore di presumibile. Al fine di tener conto del fattore temporale è necessario confrontare il tasso di interesse effettivo con quello di mercato 8
FATTORE TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE DEI CREDITI È necessario confrontare Il tasso di interesse effettivo Il tasso di interesse di mercato Calcolato ai fini della determinazione del costo ammortizzato È il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Se il tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione. - Riproduzione riservata - 9