COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

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Prot. n 445 Salerno, lì 22 Aprile 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 84/2015. Libera professione. Vendita di prodotti alimentari al dettaglio: Le norme sull'etichettatura. Alimenti - Prodotti Alimentari - Ortofrutta - Etichettatura - Etichetta. Colleghi, con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che a seguito di numerose richieste pervenute da parte di Colleghi, i quali intendono conoscere quale adempimento occorre rispettare per la vendita di prodotti alimentari al dettaglio? E quali norme occorre rispettare sull etichettatura? Per la vendita di un prodotto alimentare al dettaglio, occorre che lo stesso sia etichettato. Infatti, l etichettatura del prodotto alimentare destinato ad essere consegnato al consumatore finale (o comunque a collettività quali ristoranti, ospedali, mense ed attività analoghe) è qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce ad un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento. Dunque, l etichettatura fornisce la carta di identità del prodotto dal quale ottenere informazioni utili sulle caratteristiche dello stesso che è necessario conoscere in quanto destinato per sua natura a circolare nel mercato e per essere acquistato deve essere conosciuto e conoscibile. I principi generali che regolano la materia sono: la chiarezza (indicazioni facilmente comprensibili per un consumatore medio che non ingenerino dubbi sulle caratteristiche del prodotto acquistato); la leggibilità (le informazioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni tali da poter essere letti senza troppa difficoltà);

la facilità di lettura delle indicazioni (alcune in particolare devono essere riportate nello stesso campo visivo principale cioè quello esposto al primo sguardo del consumatore, come ad esempio denominazione e quantità); la indelebilità delle informazioni contenute in etichetta. Le informazioni non devono quindi attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede, non devono suggerire particolari caratteristiche del prodotto quando tutti quelli analoghi ne possiedono di identiche, nonché attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana salve ad ogni modo le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Dunque, l etichettatura svolge un ruolo essenziale di chiarezza e di garanzia nella presentazione del prodotto e, quindi, della sua tracciabilità per poter risalire ai vari livelli del ciclo produzione-distribuzione. Nel campo di applicazione della disciplina di cui si tratta rientrano gli alimenti: destinati al consumatore finale; quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alle collettività (compresi quelli destinati alla preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio); quelli somministrati da imprese di trasporto; quelli venduti a distanza. Le indicazioni attinenti il prodotto alimentare ai fini dell etichettatura che dovranno essere in lingua italiana - si dividono in obbligatorie e volontarie (che non possono occupare lo spazio destinato a quelle obbligatorie). In linea generale le indicazioni obbligatorie previste per l etichettatura di determinati prodotti alimentari sono: denominazione di vendita; elenco degli ingredienti; quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; lotto di appartenenza del prodotto; modalità di conservazione ed utilizzazione; istruzioni per l uso se necessario; luogo di origine e provenienza; informazioni sulle caratteristiche nutrizionali (dal Dicembre 2016); indicazione di sostanze allergeniche; indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti. Con riferimento ai prodotti ortofrutticoli, destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le norme di qualità. In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all esterno, le seguenti indicazioni: - identificazione dell imballatore e/o speditore; - natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall esterno; - nome della varietà (le norme di qualità/commercializzazione relative ad ogni prodotto stabiliscono come va indicata in relazione alla specie. Ad esempio, per gli agrumi, il reg.1221/2008 prevede in allegato I la denominazione obbligatoria della varietà per le arance, le menzioni "Verdelli" e "Primofiore" per i limoni, la menzione "Clementine senza semi", "Clementine" (da 1 a 10 semi) o "Clementine con semi" (più di 10 semi) per le clementine; - origine del prodotto (Paese d origine ed eventualmente zona di produzione); - presenza di sostanze allergeniche o additivi; - caratteristiche commerciali (categoria, calibro, peso netto (per i prodotti venduti abitualmente al pezzo se può essere facilmente visto e contato dall esterno il n. dei pezzi o se indicato in etichetta, non è necessario indicare il peso netto) e qualità: I, II, extra); - marchio ufficiale di controllo (facoltativo). - Per gli ortofrutticoli non è prevista l indicazione dei valori nutrizionali dell alimento.

I prodotti possono comunque non essere presentati nell imballaggio, come nel caso di quelli sfusi offerti sui banchi del mercato, purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni relative: alla varietà; all origine; alla categoria. Si precisa che per i prodotti ortofrutticoli freschi (comprese le patate) non è richiesta poi l indicazione degli ingredienti e del termine minimo di conservazione salvo che gli stessi non siano stati sbucciati, tagliati o, comunque, abbiano subito analoghi trattamenti. In questo caso (tra questi anche i cosiddetti prodotti di IV gamma cioè quelli crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente già pronti all uso) (ed anche i minestroni o le insalate miste che si trovano sui banchi del mercato) tali elementi devono essere indicati in etichetta. Non v è chiarezza se in questo contesto debba essere considerata come obbligatoria l indicazione dei valori nutrizionali. Qualora questi alimenti abbiano avuto riconoscimenti di qualità quali la D.O.P. e la I.G.P tali denominazioni potranno essere portate a conoscenza del consumatore nell etichetta o nel cartello apposto alla merce. Per i prodotti ortofrutticoli sono previste norme per la commercializzazione degli stessi tra cui quelle attinenti l etichettatura. Nel caso di violazione delle norme di commercializzazione il legislatore nazionale ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da uro 550 ad uro 15.500. Più specificatamente, poi, è prevista una sanzione che va da uro 600 ad uro 3.500 per: l irregolarità nei contenuti delle indicazioni riportate in etichetta per una o più delle indicazioni previste ed errori di natura formale; da uro 1.600 ad uro 9.500 per: irregolarità nelle informazioni di maggiore rilievo che devono essere contenute nelle etichette (es. data di scadenza, denominazione) o assenza di una o più delle indicazioni obbligatorie; da uro 3.500 ad uro 18.000 per: violazione dei principi dell etichettatura, informazioni false ed ingannevoli al consumatore, infrazioni in materia di messaggi.

Ulteriori sanzioni sono previste per la violazione delle norme del codice del consumo riguardanti le pratiche commerciali scorrette (per informazioni o documentazioni non veritiere) da uro 4.000 ad uro 40.000. Gli accertamenti in materia di corretta etichettatura dei prodotti alimentari sono di competenza dei vari organi di vigilanza autorizzati a livello nazionale: aziende sanitarie locali (ASL); agenzie ambientali delle regioni (ARPA); nucleo antisofisticazioni (NAS); ispettorato controllo qualità (ICQ); autorità garante della concorrenza del mercato (AGCM). Mentre la competenza in materia di applicazione delle sanzioni spetta alle regioni, province (province autonome) del territorio. Dal punto di vista normativo deve prendersi in considerazione il Regolamento UE n. 1169/11 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) che ha modificato precedenti regolamenti ed abrogato direttive in materia di etichettatura. A livello nazionale, si ricorda il D.Lgs. n. 109/1992. Con specifico riguardo al regime sanzionatorio si deve prendere ad esame il Regolamento n. 1234/2007 e n. 1580/2007 (relativi alle norme di commercializzazione) e la legislazione interna contenuta nel richiamato D.Lgs. n. 109/1992 e nel D.Lgs. n. 306/2002. Sperando di aver fornito notizie utili, si coglie l occasione per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI