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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SILVETTI MASSIMILIANO Nella seduta del 20/10/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto Con ricorso depositato il 9 gennaio 2014, il ricorrente contesta l usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della sua pensione stipulato con l intermediario resistente in data 18 settembre 2009. In particolare, secondo il ricorrente, il TAEG indicato nel documento di sintesi (14,21%) è superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d Italia nel relativo trimestre (13,815%), rendendo usurario il prestito. In proposito, rileva che, ai fini del raffronto con il tasso soglia, occorra fare riferimento a tutte le commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo collegate al credito, esclusi gli oneri tributari, comprese, dunque, le spese di assicurazione sostenute (illegittimamente escluse Pag. 2/7

dalla disciplina secondaria della Banca d Italia). Queste ultime sarebbero, infatti, spese necessarie per la concessione del credito e avrebbero natura remunerativa per l intermediario. Il ricorrente fa presente, inoltre, che, a dispetto delle formule impiegate per calcolare il tasso di mora, questo parametro deve in ogni caso essere conforme al tasso soglia, come emergerebbe dall art. 1, 1 comma, D.L. 394/2000, il quale fa riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti. Il tasso di mora, convenuto nella maggiorazione del 5% rispetto al TAN, è ampiamente usurario, in quanto più elevato del tasso soglia del periodo (13,815%). Il ricorrente chiede, pertanto, che l Arbitro Bancario Finanziario dichiari la nullità del contratto di finanziamento, in quanto i tassi di interesse ad esso applicati, ivi compresi quelli di mora, superano il tasso soglia. Chiede, inoltre, che l intermediario sia condannato alla restituzione degli interessi versati e che il Collegio disponga che il quantum debeatur per le rate a scadere sia dovuto nella sola quota capitale. Chiede, infine, il versamento della somma di 200,00, oltre IVA, a titolo di spese legali. Costituendosi in giudizio, l intermediario resistente rileva che l impostazione sulla quale si fonda il ricorso è infondata. Fa presente, al riguardo, che le contestazioni del ricorrente prendono erroneamente a riferimento il TAEG e non già, come previsto dalle Disposizioni della Banca d Italia del 2006 all epoca vigenti, il TEG (pari al 11,43%, a fronte del 13,815% del tasso soglia). Tali Disposizioni, infatti, non prevedevano che i costi assicurativi fossero ricompresi nel costo complessivo del prestito. Il prestito, dunque, era contraddistinto da un tasso di interessi in linea con i limiti di legge. Quanto agli interessi di mora, osserva che, come pure indicato dalla Banca d Italia nei Chiarimenti resi nel luglio 2013, essi non possono essere raffrontati con il tasso soglia, in quanto si tratta di somme dovute solo in caso di inadempimento (peraltro, non sommabili agli interessi corrispettivi). La ratio del tasso di interesse moratorio è dunque disomogenea rispetto a quella del tasso corrispettivo. In ogni caso, gli interessi di mora in oggetto - mai applicati in concreto - non superano il tasso soglia relativo ai medesimi, che si ricava aumentando il tasso medio degli interessi corrispettivi di 2,1 e poi moltiplicando per la metà la somma così ottenuta. L intermediario conclude quindi per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Pag. 3/7

Diritto 1. La fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio concerne la sussistenza del diritto del mutuatario di ottenere la restituzione di somme riscosse in modo asseritamente illegittimo dall istituto mutuante a titolo di interessi. Il ricorrente assume che il tasso degli interessi corrispettivi del contratto di mutuo, che ottiene sommando al TEG gli oneri assicurativi, sia pari al 14,21% superiore al tasso soglia del periodo (13,815%) e, come tale, comporti l usurarietà delle relative clausole: invoca, pertanto, l art. 1815, 2 comma, c.c. per sostenere che non siano dovuti interessi sulle somme erogate dalla banca e per chiedere il rimborso di quelle già pagate. Il ricorrente assume, per altro verso, che anche il tasso di mora possieda natura usuraria in quanto manifestamente eccessivo. 2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti qui di seguito chiariti. In ordine alla lamentata usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi, mette conto rilevare che, secondo il ricorrente, andrebbero ricompresi nel costo complessivo del finanziamento anche gli oneri assicurativi, dovendosi escludere da tale costo soltanto gli oneri tributari. Come eccepito dalla banca, tuttavia, le Disposizioni in tema di usura emesse dalla Banca d Italia a febbraio 2006, applicabili ai finanziamenti concessi fino al 31 dicembre 2009 (ergo, anche a quello in esame, stipulato il 18 settembre 2009), dispongono, al C.4, che le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall esclusivo adempimento di obblighi di legge, come avviene nel caso di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in considerazione di quanto espressamente previsto dall art. 54 DPR 180/1950. Similmente, le norme transitorie dettate in occasione dell emanazione delle successive Disposizioni in tema di usura della Banca d Italia dell agosto 2009, dispongono, al D, che, con riferimento al periodo transitorio (1 luglio 31 dicembre 2009) restano esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite dell usura c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell intermediario). Per quanto disposto dalla Banca d Italia, dunque, la verifica dell usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi applicato all atto della stipula del contratto non deve contemplare le spese di assicurazione e deve condursi con riferimento al TEG e non invece al TAEG, che invece quelle spese ricomprende. Pag. 4/7

Si deve peraltro rilevare che, nel caso di specie, il contratto è stato stipulato il 18 settembre 2009, quando le nuove Disposizioni in tema di usura erano già sopravvenute (agosto 2009). Non può non presumersi, pertanto, che l intermediario, al momento del perfezionamento dell accordo, fosse consapevole della rilevanza del TEG, con l inclusione delle spese assicurative, ai fini del superamento del tasso soglia. Seguendo l orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 77 del 10 gennaio 2014, alla quale si rinvia ai sensi dell art. 118 c.p.c.), si deve pertanto ritenere che gli interessi corrispettivi a carico del ricorrente, a partire dal 1 gennaio 2010, ove superiori alla soglia di usura trimestralmente determinata, siano dovuti in misura pari a tale soglia, dovendo la banca restituire al ricorrente le eventuali somme da costui pagate in eccedenza. 3. Il ricorrente contesta, inoltre, la manifesta eccessività del tasso degli interessi moratori previsto nel contratto. Come più volte statuito dal Collegio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3766 del 13 giugno 2014), la determinazione convenzionale degli interessi moratori può essere assimilata alla clausola penale, con conseguente possibilità, per il giudice, di diminuirne equamente l ammontare, anche ex officio, in caso di manifesta eccessività (Cass. 24 settembre 1999, n. 10511; Cass., Sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128). Rispetto al consumatore come nella fattispecie la manifesta eccessività rende la clausola determinativa, che non sia stata oggetto di trattativa, fino a prova contraria abusiva e, come tale, nulla [art. 33, 2 comma, lett. f), D.Lgs. n. 206/2005, in relazione all art. 36 dello stesso decreto]. Come pure si è posto in evidenza, l art. 1224 c.c. pone, sia pure in via tendenziale, un principio di correlazione tra la misura degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, ed è quindi evidente che la valutazione della manifesta eccessività del tasso degli interessi moratori non può prescindere dalla considerazione del suo rapporto quantitativo con il tasso degli interessi corrispettivi (v. in tal senso, Collegio di coordinamento, decisione n. 3955 del 24 giugno 2014). Tutto ciò premesso, si osserva che la misura del tasso di mora prevista nel contratto è pari al 9,75%, che corrisponde a una maggiorazione del 5% rispetto agli interessi corrispettivi (4,75%). Pag. 5/7

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una maggiorazione significativamente più elevata di quella media (2,1%) rilevata dall indagine statistica disposta (nel 2001) dalla Banca d Italia. Pertanto, accertato che la misura degli interessi moratori è manifestamente eccessiva, il Collegio ritiene che la clausola che li prevede deve ritenersi abusiva e, come tale, nulla [art. 33, 2 comma, lett. f), D.Lgs. n. 206/2005, in relazione all art. 36 dello stesso decreto], per cui, in applicazione del disposto dell art.1224 c.c., gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura prevista contrattualmente per gli interessi corrispettivi. 4. Alla luce di quanto precedentemente statuito, il Collegio, in parziale accoglimento della domanda, accerta l usurarietà sopravvenuta del contratto di finanziamento e, per l effetto, dispone che gli interessi corrispettivi a carico del ricorrente, a partire dal 1 gennaio 2010, ove superiori alla soglia di usura trimestralmente determinata, siano dovuti in misura pari a tale soglia. Accerta altresì la nullità del tasso convenzionale degli interessi moratori e dispone che, in caso di mora del ricorrente, essi siano dovuti allo stesso tasso degli interessi corrispettivi. P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l usurarietà sopravvenuta del contratto e per l effetto dispone che gli interessi corrispettivi a carico del ricorrente, a partire dal 1 gennaio 2010, ove superiori alla soglia di usura trimestralmente determinata, siano dovuti in misura pari a tale soglia. Accerta altresì la nullità del tasso convenzionale degli interessi moratori e dispone che, in caso di mora del ricorrente, essi siano dovuti allo stesso tasso degli interessi corrispettivi. Dispone infine che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 200,00 a titolo di ristoro delle spese di assistenza professionale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 6/7

firma 1 Pag. 7/7