Tribunale Ordinario di Firenze

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CREDITOFINANZANEWS Accoqlimento totale del 11 /08/2017 RG n. 10606/2017 RG 10606/2017 Tribunale Ordinario di Firenze Letti gli atti introduttivi ed i documenti allegati nella causa iscritta a ruolo RG 10606/2017, tra r"",...,.--..,--..,.. - ~.._., ~T Il giudice dott. Niccolò Calvani TT T""ti.T' ",-.. - 1\.. Contro A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/8/2017 OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ' -..- : /"'\ 'rl'" ':J ln.,, hanno affermato l'illegittimità della segnalazione in "sotforenza" d1 quesc' uuuua, presso la Centrale Rischi della Banca d'italia, così come effettuata dalla - - - ~ ':;,A, nell'agosto 2015 e per l'effetto hanno chiesto la revoca della predetta segnalaz1onc ovvero in subordine la cessazione della stessa. I ricorrenti hanno riferito che l'odierno giudizio è strumentale a quello di merito, volto a far dichiarare l' illegittimità della segnalazione alla CR ed ottenere, quindi, il risarcimento del danno. In relazione al fumus, gli stessi hanno evidenziato che il :. _,,_ era socio accomandatario della '.; che in tale sua veste è venuto a conoscenza della posizione a sofferenza della società, allorquando si è visto rifiutare una domanda di mutuo; che l'importo segnalato ammontava ad 8.449,00 e che l'intermediario finanziario convenuto non aveva mai fatto richiesta di pagamento, in relazione al credito vantato, del quale peraltro era sconosciuta l'origine. Quanto al periculum il sig. -..., hanno, infine, sottolineato che a seguito della segnalazione è stato loro precluso l'accesso al credito, atteso che gli altri istituti bancari, con i quali intrattenevano rapporti hanno bloccato l'operatività dei conti, con imminente ed irreparabile pregiudizio dell'attività di impresa. Si è costituita 1 3anca Spa chiedendo il rigetto del ricorso: in via preliminare per carenza di legittimazione attiva in capo alla 1 _, attesa la sua cancellazione dal registro delle imprese; per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che la società non sarebbe più segnalata a sofferenza in CR; in subordine per mancanza del fumus, avendo la resistente effettuato adeguata istruttoria sullo stato di insolvenza che giustifica la segnalazione a sofferenza in CR, nonché inviato regolare preavviso con lettera raccomandata alla società debitrice; infine, per insussistenza del periculum in mora, atteso il lasso di tempo trascorso dalla segnalazione al deposito del ricorso. In particolare, parte resistente ha dedotto che il 15/9/11 la _..i aveva stipulato un contratto di prestito personale con~.- Banca spa per l'acquisto di un veicolo; che nel mese di agosto 2014 la società si era resa inadempiente nel rimborso delle rate, sino al dicembre 2014, allorché era stato effettuato un bonifico di 1.125,60, a copertura del debito accumulato e, tuttavia, a decorrere dal mese di gennaio 2015, la stessa si era resa nuovamente inadempiente nel rimborso delle rate, cessando poi ogni pagamento. - anca spa ha riferito di aver inviato a -- ~ -,, il 10/6/15, raccomandata a/r avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine e messa m mora, con avviso che avrebbe provveduto ad effettuare la segnalazione nella categoria di censimento delle sofferenze presso la CR di Banca d'italia.

CREDITOFINANZANEWS Accoalimento totale del 11 /08/2017 RG n. 10606/2017 Parte resistente ha, quindi, evidenziato di aver effettuato l'istruttoria necessaria, di aver appreso che la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese e di aver provveduto a segnalare il nominativo a sofferenza presso la CR, alla fine di agosto 2015, per un impo1to di 8.449,47. Banca Spa ha, inoltre, sottolineato di aver portato a perdita, nel mese di aprile 2017, il credito vantato nei riguardi della < - e che, quindi, la posizione complessiva del cliente presso la Banca si è estinta, con conseguente cessazione della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'italia. -=-:-1 è Ali ' udienza del 9/8/2017 il legale di parte ricorrente ha dato atto del fatto che la < - ~ statà cancellata e che dal registro CCIAA risulta che la stessa si è trasformata in impresa individuale. Ciò premesso, lo stesso ha, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso per quanto concerne la posizione del sig. '-'... J, in quanto lo stesso risulta segnalato nella CR, in qualità di amministratore della società cancellata, rinunciando, invece alla domanda promossa dalla 1e. A sostegno dei fatti di cui al ricorso, il ricorrente ha chiesto ammissione prova per testi. La resistente ha rilevato che la segnalazione in CR era presente fino ali' apri le 2017 e che, successivamente, il rapporto è stato chiuso e quindi che la segnalazione è cessata. Per tale motivo, la pa non avrebbe la materiale possibilità di modificare le segnalazione. Infine, la stessa ha eccepito la tardività delle richieste istruttorie, avanzate da parte ricorrente. *** Sulle eccezioni preliminari avanzate da parte resistente. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla - ~.,,è fondata, in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 12/6/2014; per questo stesso motivo non può considerarsi valida una "rinuncia" alla sua domanda, non esistendo il soggetto titolare del diritto di formularla. Con riferimento, invece all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire, la stessa deve ritenersi infondata. Infatti, la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito e, nel caso di specie,! --... ~. ha portato a perdita - a far data dal mese di aprile 2017- il credito vantato nei riguardi della(,_ "-.is. Tuttavia, la segnalazione sussiste in relazione al periodo pregresso: il venir meno dell' obbligo di segnalazione non comporta, infatti, la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti, che restano così consultabili da chi ne faccia richiesta e permangono per un periodo di 36 mesi. Pertanto l' interesse ad agire sussiste, posto che qualunque ricerca effettuata a nome del r evidenzia - e continuerà a farlo fino al termine del triennio - la segnalazione della r~ ~ - -... L'illegittimità della segnalazione a sofferenza della ( 1s. Il ricorso è fondato. A seguito della modifica dell'a1t. 2495 e.e., ad opera della riforma del diritto societario, attuata dal D. L.vo n. 6/2003, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali importa l'estinzione del soggetto giuridico. Con tale riforma il legislatore ha voluto superare l'orientamento fino ad allora vigente, secondo cui l'iscrizione della cancellazione della società dal -registro delle imprese aveva solo una funzione dichiarativa, senza determinarne l'estinzione fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti, con conseguente conservazione di capacità giuridica e legittimazione sia sostanziale che processuale. U principio di diritto introdotto dal D. L.vo n. 6/2003 è stato poi esteso, dalla sentenza n. 6070/13 delle S. U. (con interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 10/02/20 I 6 n. 53), anche alla cancellazione volontaria delle società di persone, quantunque per tali società sia rimasto in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 e.e. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 e.e.).