Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 54 14.07.2016 Confisca: con le rate non opera La Cassazione interpreta la riforma dell istituto da parte del D.Lgs. 158/15 Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari Con la sentenza 7 luglio 2016, n. 28225, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha esaminato la riforma dell istituto della confisca nei reati tributari da parte del D.Lgs. n. 158 del 2015. L occasione è stata fornita dal ricorso proposto da un imprenditore che ha impugnato (con successo) la sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. civ. limitatamente alla disposta confisca. La pena patteggiata ha riguardato il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. Premessa In casi condanna per un reato tributario, la confisca non opera per la parte che il contribuente s impegna a versare all Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. Così recita il neo introdotto art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 74 del 2000, in vigore dal 22 ottobre 2015. Il tema della riforma dell istituto della confisca nei reati tributari da parte del D.Lgs. n. 158 del 2015 è stato affrontato dalla sentenza 7 luglio 2016, n. 28225, della Terza Sezione Penale della Cassazione. L occasione è stata fornita dal ricorso proposto da un imprenditore che ha impugnato, limitatamente alla disposta confisca, la sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. civ. La pena patteggiata ha riguardato il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. 1
Il caso L imputato, quale legale rappresentante di una Srl, è stato condannato alla pena di mesi 8 e giorni 12 di reclusione, in relazione al reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, e su suoi beni è stata disposta la confisca, da parte del Gip presso il Tribunale di Fermo, fino alla concorrenza della somma di 274 mila euro, al netto delle somme nel frattempo restituite all Erario in virtù di un accordo raggiunto dalla società per il pagamento rateale del debito. In caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, per un reato tributario, il giudice deve sempre ordinare la confisca (art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000). Il reato contestato nella fattispecie è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ed è ascrivibile a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, testo risultante dopo la modifica apportata dal D.Lgs. n. 158/15). L errore del Gip: prima di colpire i beni del legale rappresentante occorreva accertare l impossibilità di eseguire la confisca in forma specifica nei confronti della persona giuridica. La difesa dell imprenditore in questione ha lamentato l illegittimità del provvedimento ablatorio facendo leva, in particolare, sull orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti dei beni personali del legale rappresentante solo nel caso in cui non possa essere eseguita in via diretta nei confronti della società. Circostanza che il Giudice di merito ha del tutto trascurato, non avendo accertato l impossibilità di procedere direttamente alla confisca nei confronti dell ente. 2
E infatti la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell imputato, limitatamente alla misura ablatoria, rinviando la causa per nuovo esame. Rilievi della Suprema Corte Osservazioni sulla riforma dell istituto della confisca A giudizio degli ermellini la sentenza gravata difetta di motivazione perché: in violazione della lettera della legge e dei principi costantemente espressi da questa Corte di legittimità, non spiega le ragioni per cui è stata senz altro disposta la confisca per equivalente dei beni dell imputato, senza prima dar conto dell impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto conseguito dalla società. Pertanto, in sede di rinvio, il Tribunale dovrà colmare tale lacuna motivazionale individuata dai Supremi giudici i quali, peraltro, si sono soffermati sugli effetti della riforma recata dal D.Lgs. n. 158/15 (in vigore dal 22 ottobre 2015) con riguardo all istituto della confisca. A proposito della preventiva escussione del patrimonio dell ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato tributario da parte degli amministratori si vedano: Cass. SS.UU. sentenze n. 10561 del 2014 e n. 31617 del 2015. Si veda altresì Cass. pen. Sez. 3 n. 20763/2016 (relativa a un caso analogo a quello in esame) secondo cui: la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima; il profitto del reato può consistere nel risparmio di spesa corrispondente alla somma non versata alla scadenza (o nei beni acquisiti mediante il suo reinvestimento); l'impossibilità di procedere a confisca diretta del profitto costituisce condizione imprescindibile perché si possa procedere a quella per valore, come si evince dal tenore testuale dell'art. 322-ter, cod. pen. Nell ordinamento tributario la confisca è stata introdotta dall articolo 1, comma 143, L. n. 244/2007 per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 - bis, 10 - ter, 10 - quater e 11 D.Lgs. n. 74/2000. 3
Attualmente la misura è specificamente prevista dal D.Lgs. 74 cit., art. 12- bis, in base al quale: 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. L art. 1, comma 143, L. n. 244/2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, limita l operatività delle disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. pen. (confisca) ai casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs. n. 74/2000; ma dal 22 ottobre 2015, ai sensi dell art. 12-bis inserito dal D.Lgs. n. 158/2015 nel D.Lgs. n. 74/2000, la confisca è obbligatoria anche nel caso di condanna o di patteggiamento per la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all articolo 10. Con la sentenza in esame la Suprema Corte - posto che nel caso di specie la Srl rappresentata dal ricorrente ha stipulato con l Amministrazione Finanziaria un accordo di rateizzazione del debito, in corso di esecuzione al momento della richiesta di patteggiamento - ha osservato che, in ragione della novella il Giudice del rinvio dovrà tenere conto della sopravvenuta modifica normativa, per effetto della quale la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. La Suprema Corte aggiunge che, ai fini della confisca, non è necessaria la preventiva adozione del sequestro, come confermato dal neo introdotto art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: che deve essere interpretato nel senso che l impegno del contribuente a versare all erario le somme dovuta non è condizionato dall eventuale presenza di un sequestro, sterilizzando solo gli effetti della confisca. Gli ermellini, infine, affermano che l assunzione dell'impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda), è di per sé sufficiente a 4
impedire la confisca (diretta o per equivalente, la norma non fa distinzioni) dei beni che ne sarebbero oggetto poiché ritenuta comunque satisfattiva dell'interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall'esproprio dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell'imputato, se diverso (in caso di confisca per equivalente). Alcune considerazioni La sentenza in esame da adito a dubbi. Infatti afferma che l impegno a versare il debito (mediante accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda) è sufficiente a esclude la misura della confisca. Tuttavia, il dettato della legge è il seguente: La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. L interpretazione del secondo comma dell art. 12-bis è al centro di un altra recente sentenza della Cassazione, ossia la n. 5728/2016, secondo la quale, per evidenti ragioni discendenti dalla necessità di attribuzione di un senso logico alla norma (il riferimento è appunto al neo introdotto art. 12 bis comma D.Lgs. n. 74/2000), deve necessariamente ritenersi che la locuzione "non opera" non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte "coperta" da tale impegno, salvo ad essere "disposta", come recita il comma 2 dell'art. 12 bis cit., allorquando l'impegno non venga rispettato e il versamento "promesso" non si verifichi. Ebbene, sembrerebbe che la sentenza n. 28225/2016 non vada nella direzione (sicuramente più logica) indicata da Cass. pen Sez. 3 n. 5728/2016. Quest ultima pronuncia non viene richiamata nella motivazione di Cass. n. 28225/2016, né per confermarne gli assunti né per prenderne le distanze. Si spera che una nuova pronuncia della Suprema Corte possa chiarire le idee ai difensori dei soggetti interessati da un procedimento penale per un reato fiscale. L esistenza di un contrasto giurisprudenziale su una questione così delicata può giustificare l intervento delle Sezioni Unite. - Riproduzione riservata - 5