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La tassazione delle attività finanziarie Cles A.A. 2010/11 Classe 14

Attività finanziarie - Regime sostitutivo per i redditi da capitale e le plusvalenze - Base imponibile - Regimi di imposizione alternativi: Risparmio individuale, risparmio amministrato, risparmio individuale gestito, risparmio i collettivo gestito - Regime agevolato per risparmio assicurativo e previdenziale (DOPO) - Problemi di tassazione internazionale dei redditi

Regime sostitutivo Promozione dello sviluppo dei mercati finanziari Agevolazione del collocamento dei titoli di stato Liberalizzazione dei movimenti di capitale 11%: sui rendimenti dei fondi pensione e rivalutazioni del TFR 12,5%: redditi i di capitale: titoli pubblici, i obbligazioni i i con scadenza non inferiore ai 18 mesi, dividendi azionari (se partecipazione non qualificata). redditi diversi: plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate e proventi sui prodotti derivati obbligazioni emesse da società non quotate 27% : redditi di capitale: obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, 7% : edd t d cap ta e: obb ga o co scade a e o e a 8 es, interessi sui conti correnti e depositi bancari

4 Regimi di tassazione 1. Risparmio individuale 2. Risparmio amministrato 3. Risparmio individuale gestito 4. Risparmio collettivo gestito (fondi comuni di investimento) Fino al decreto milleproroghe (legge 28/2/2011) 3 e 4 Fino al decreto milleproroghe (legge 28/2/2011) 3 e 4 trattamento molto simile

1. Risparmio individuale Redditi di capitale Imposta sostitutiva con ritenute a titolo d imposta operate dall intermediario (aliquote descritte in precedenza) Non c è obbligo di dichiarazione annuale. NB. obbligo di dichiarazione annuale per dividendi in BI IRPEF Redditi diversi Tassati come descritto in precedenza Devono essere sempre analiticamente dichiarati non è garantito anonimato La tassazione avviene alla realizzazione (a fine anno) La compensazione solo fra redditi diversi nell ambito dello stesso regime di tassazione (escluse le qualificate) Saldo negativo riportabile in avanti per 4 anni

2. Risparmio amministrato: Opzione per il contribuente che affida i suoi titoli in custodia o amministrazione presso un intermediario (banche, Sim) senza affidarne la gestione (possibilità di decidere quando e cosa vendere o acquistare). Non ammessa per le plusvalenze l (e minusvalenze) )derivanti idalla cessione di partecipazioni qualificate. Redditi di capitale: come nel risparmio individuale Redditi diversi: tassazione sostitutiva ad opera dell intermediario presso cui si ha la custodia o amministrazione (12,5% sulla singola plusvalenza). Il contribuente non deve dichiarare i redditi diversi (garantito anonimato). Compensazione solo tra redditi diversi (escluse le qualificate) solo nello stesso rapporto di amministrazione, nello stesso periodo di imposta o nei 4 successivi. Le plusvalenze sono tassate se realizzate (ma in corso d anno)

3. Risparmio individuale gestito: Il risparmiatore affida ad un intermediario la gestione del suo patrimonio finanziario, il gestore decide quando e cosa vendere e acquistare. Tassazione unitaria e contestuale dei redditi da capitale (quelli tassati al 12,5%) e tutti i redditi diversi i maturati tinel periodo diimposta. Non entrano per niente le partecipazioni qualificate. Aliquota del 12,5% sul Risultato di gestione = Valore del patrimonio finale (al lordo dell imposta sostitutiva) -Valore del dlpatrimonio i iniziale iiil + Prelievi in corso d anno -conferimenti effettuati durante l anno -redditi esenti -redditi da capitale con tassazione al 27% -proventi da fondi comuni di investimento (tassati in capo al fondo) Se negativo può essere compensato (non oltre il quarto anno) Se negativo può essere compensato (non oltre il quarto anno). Compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale. Anonimato

4. Risparmio Collettivo Gestito Risparmio i gestito da parte di organismi i di investimento t collettivo (fondi comuni di investimento) Per effetto del Decreto Milleproroghe 2011 (Legge 28.02.2011) è cambiata la tassazione del risparmio collettivo gestito, con l obiettivo di equiparare la tassazione dei fondi interni ai fondi comunitari armonizzati. Prima: ogni anno, la società di gestione prelevava a titolo d imposta il 12.5% sul risultato di gestione del fondo. Dopo: l imposta del 12.5% sui proventi è dovuta, in capo al sottoscrittore, soltanto nel momento in cui egli li percepisce tramite il riscatto o il rimborso delle quote o, eventualmente, le distribuzioni periodiche. Effetti della riforma: + Vantaggio fiscale dovuto al differimento dell imposta (effetto di lock-in). Infatti, mentre prima il prelievo avveniva alla maturazione, oggi avviene alla realizzazione Discriminazione tra fondi comuni di investimento e altre forme di risparmio interne (in favore dei primi), grazie al differimento dell imposta e alla possibilità di compensazione delle minusvalenze con i redditi da capitale

Regimi I redditi da partecipazione qualificata Sempre in BI Irpef Compensazione di minusvalenze solo con plusvalenze da qualif L anonimato è garantito eccetto che Nel risparmio individuale (regime di chiusura) Partecipazioni i i qualificate Le aliquote sono identiche nei vari regimi Il risparmio i gestito è l unico che consente la compensazione fra redditi da capitale e altri redditi Il timing differisce (problemi di equità e neutralità) Maturazione nel risparmio gestito Realizzazione nel risparmio individuale e amministrato Equalizzatore abrogato nel 2001

Tassazione internazionale dei redditi Come tassare i redditi dei residenti ottenuti all estero? Come tassare i redditi dei non residenti ottenuti in territorio nazionale? Principio di residenza: tutti i redditi (qualunque sia la natura e il luogo di produzione) afferiscono immediatamente e integralmente al lloro titolare e sono oggetto di tassazione nel paese di residenza del percettore Principio della fonte (o di territorialità): i redditi sono tassati nel paese di produzione del reddito, prescindendo dal luogo di residenza e dalla posizione ione reddituale complessiva del percettore

Criteri per valutare i sistemi di tassazione Capital Export Neutrality (CEN) (neutralità vs l esportazione di capitali): i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione degli investimenti di un investitore domestico Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo stesso rendimento lordo (come in assenza di imposte). Capital Import Neutrality (CIN) (neutralità vs l importazione i di capitali): i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli investimenti provenienti da paesi diversi. Con perfetta mobilità dei capitali, all interno di ogni paese il rendimento dopo le imposte (netto) è lo stesso, qualunque sia la nazionalità dell investitore.

Principio di residenza, fonte e CIN/CEN Ipotizziamo due paesi: h paese di residenza, f estero. Rendimenti delle attività finanziarie: r h e r f. In assenza di imposte un soggetto (residente in h o in f) quando sceglie dove investire confronta i rendimenti delle attività finanziarie nei due paesi: r h e r f. In presenza di imposte invece confronta i rendimenti netti. In presenza di imposte con il principio di residenza, un residente in h confronta il rendimento netto dell investimento in h, r h (1-t h ) e il rendimento netto dell investimento in f, r f (1-t h ). Questo equivale a dire che confronta i due rendimenti lordi, come nel caso di assenza di imposte. (Simmetrico per il residente in f) Il principio i i di residenza realizza la CEN In presenza di imposte con il principio della fonte, il residente in h e il residente in f ottengono lo stesso rendimento netto se investono nello stesso paese (h o f): se investono in h ottengono entrambi r h (1-t h ), se investono in f ottengono oentrambi r f (1-t f f) Il principio p della fonte realizza la CIN

Valutiamo i due principi in un contesto di piena libertà di movimento dei capitali secondo alcuni aspetti: 1. Efficienza 2. Ripartizione del gettito fra i diversi paesi 3. Equità ià 4. Applicabilità delle normative nazionali

1. Efficienza nell allocazione delle risorse 1) Assenza di imposte. Dato K da allocare nei paesi h (esidenza), ) f (estero), in equilibrio il rendimento finanziario uguaglia la produttività marginale del capitale in ogni paese r h =f h (K h ) e r f =f f (K f ). Se c è libertà di movimento dei capitali r h =r f. Quindi: r h =f h (K h )=r f =f f (K f ) Un residente nel paese h che deve decidere se investire in h o in f massimizza i il rendimento del suo capitale quando è uguagliato il rendimento dei suoi investimenti (uguaglianza dei rendimenti lordi=efficienza) 2) In presenza di imposte con perfetta mobilità dei capitali in equilibrio i rendimenti netti devono essere uguali se un soggetto investe in h o in f. 2.1 Imposte con principio p di residenza L uguaglianza dei rendimenti netti implica: r h (1-t h )= r f (1-t h ). Poiché per tutti i redditi l aliquota è la stessa, anche i rendimenti lordi (prima delle imposte) sono uguali: r h = r f. Efficiente allocazione del capitale. 2.2. Imposte con principio di territorialità L uguaglianza dei rendimenti netti implica r h (1-t h )= r f (1-t f ). Poiché i diversi impieghi sono assoggettati ti ad aliquote d imposta autonomamente t decise dalle singole autorità nazionali, i rendimenti lordi sono diversi. No efficiente allocazione delle risorse (solo se aliquote armonizzate).

2. Ripartizione del gettito Principio di residenza: base imponibile = redditi finanziari generati dal risparmio dei residenti Principio della fonte: base imponibile = redditi finanziari generati dal capitale investito nel paese Il i i i d ll f t è f ibil i i i i il i i i l è Il principio della fonte è preferibile per i paesi in cui il risparmio nazionale è inferiore al capitale investito (importatori di capitale) Il principio di residenza è preferibile per i paesi in cui il risparmio nazionale è superiore al capitale investito (esportatori di capitale)

Ipotesi: risparmio del paese h in f :Y hf h è esportatore netto di capitali f è importatore netto di capitali 16

Per sfruttare le qualità desiderabili del principio i i di residenza evitando che i paesi importatori di capitale rimangano senza gettito: sistemi misti = tassazione alla fonte + credito di imposta nel paese di residenza si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione dell investimento il paese di residenza riconosce un credito sulle imposte pagate all estero dai propri residenti. t f Y hf versato al paese f e riconosciuto come credito dell imposta dovuta al paese h (t h - t f ) Y hf versato al paese h Imposta totale = t h Y hf Se il credito d imposta è totale t si realizza pienamente la tassazione secondo la residenza 17

Se il credito d imposta è concesso in misura non integrale si ha un sistema misto (doppia imposizione) Caso estremo: t f Y hf versato al paese f; nessun credito d imposta nel paese residenza t h Y hf versato al paese h Imposta totale = (t h + t f ) Y hf L autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata al principio di residenza) richiede forme di cooperazione e coordinamento sovranazionale: per evitare una sovrapposizione di residenza e fonte (doppia imposizione) per individuare una ripartizione del gettito tra paesi ragionevole per limitare comportamenti strategici da parte dei paesi importatori di capitale 18

3. Equità e autonomia nazionale Il principio di residenza è compatibile con la personalità dell imposizione: comprende nella BI i i redditi prodotti nel paese e all estero (più equo). Il principio di territorialità con aliquote fissate liberamente dai singoli paesi non è compatibile con la personalità dell imposizione per tutti i redditi prodotti all estero.

4. Applicabilità Problemi di applicazione del principio di residenza Flussi informativi tra paesi (difficoltà di accertamento dei redditi esteri) per ricostruire la posizione reddituale complessiva del contribuente Necessità di uno scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie Incentivi a ritardare il rimpatrio dei redditi (soprattutto profitti da parte delle imprese multinazionali) Tax deferral 20

Problemi idi applicazione i del principio i i della fonte In presenza di elevata mobilità del capitale si genera concorrenza fiscale caduta del gettito proveniente dai redditi da capitale Per sostenere i livelli di spesa pubblica storicamente raggiunti: Aumento ulteriore dell imposizione i i sui fattori meno mobili (lavoro) perdita di competitività dell industria nazionale; disoccupazione; inaccettabilità politica Riduzione delle spese (ridimensionamento del welfare state) 21

Possibili soluzioni: Fonte + coordinamento (accordo per non ridurre eccessivamente l imposizione e allineare le aliquote) Residenza + scambio di informazioni: Direttiva europea entrata t in vigore il 1 luglio li 2005 Scambio di informazioni automatico sui redditi di capitale percepiti da non residenti (fine del segreto bancario). AU, B, Lux rimandano l adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri paesi in cui vige il segreto bancario questi paesi applicheranno una ritenuta t alla fonte sui risparmi i dei non residenti (15% nei primi 3 anni; 20% nei successivi 3; 35% in seguito) Inoltre dovranno trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai paesi di origine degli investitori Sforzi della EU per arrivare ad accordi con paesi terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino) 22