Commento a cura di. psicologa



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Transcript:

Servizi Sociosanitari e Giustizia: Quale servizio per la famiglia? Commento a cura di Prof. Ugo Sabatello M.D., Neuropsichiatra Infantile Responsabile U.O.S Interventi di Psicoterapiacon bambini, adolescenti e genitori, Dip. Pediatria e NPIDirettore S.A.C.R.A.I (Servizio Assistenza Cura Ricerca sull'abuso Infantile)Direttore Master II Livello, Psichiatria Forense e clinica delle dipendenze in Età Evolutiva Sapienza Università di Roma Dott.ssa Federica Thomas psicologa La sentenza del Tribunale di Milano del 19 marzo 2014 offre numerosi e stimolanti spunti di riflessione per i professionisti che si muovono nel complesso territorio interdisciplinare dell ottica psicologica e medica applicata al contesto giuridico e giudiziario, con sollecitazioni diverse e di un certo grado di complessità. E proprio su questo punto la sentenza del tribunale di Milano suscita un primo interrogativo: è possibile utilizzare gli elementi emersi nel contesto di una consulenza tecnica psicologica come fatti per decisioni che si pongono in una logica così differente come quella del ragionamento logico deduttivo ed ermeneutico della scienza giuridica? Come conciliare elementi emersi all interno di una Consulenza Tecnica (sull idoneità genitoriale, non sulle dinamiche di coppia) e utilizzarli come elemento fondante per una decisione sull addebito della separazione, che comporta l attribuzione di una causalità e di una colpa ad una delle due parti della fine della relazione coniugale al fine di stabilire se sussista o meno un obbligo giuridico di risarcimento? Veniamo al caso specifico. Nella sentenza in questione, il Collegio Giudicante respinge la richiesta di addebito della separazione alla moglie avanzata dall ex coniuge, il quale adduceva come principale motivazione della richiesta la causa e la colpa (intesa in senso giuridico) della fine della relazione matrimoniale alla relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con una vicina di casa. Nelle motivazioni si legge come emerge dalla lettura dell intero lavoro peritale e dagli atti di causa, come la definitiva rottura dell unione di coppia sia, sicuramente, da ascrivere alla relazione intrattenuta dalla signora con la vicina di casa la quale relazione va considerata, a sua volta, innestata su una più articolata crisi coniugale originata da non risolte dinamiche intrapsichiche di cui ciascuno dei due coniugi era portatore. Dalla lettura della sentenza si rileva come un fattore centrale per la ricostruzione dei fatti e la conseguente decisione sia dedotto dagli elementi emersi nei racconti e nelle ricostruzioni da parte degli ex coniugi effettuate nel corso dei colloqui con la psicologa incaricata della CTU (tra i quali le ipotesi esplicative della collega proposte, com è giusto che sia, secondo modelli e prospettive che perseguono finalità di comprensione psicologica e non di ricerca di una causalità giuridica). Nel contesto di consulenza tecnica si svolge un approfondito lavoro di valutazione sulle dinamiche familiari e individuali al fine di rispondere ai quesiti del giudice, con strumenti e in un ottica specialistica medica e psicologica.

La ricostruzione della storia della coppia e delle dinamiche intrapsichiche e interpersonali dei coniugi è una fase imprescindibile e utile al fine di rispondere ai quesiti del giudice, ma viene effettuata secondo una prospettiva dinamica e relazionale che prescinde dall attribuzione di causalità e colpe, ovvero da una ricostruzione lineare e fattuale ricercata nel contesto giudiziario (la verità giuridica). Si prescinde dalla ricerca di fatti e verità oggettive per addentrarsi nel complesso terreno dei vissuti e delle rappresentazioni individuali della propria storia individuale, coniugale e familiare. Come si fa a stabilire da un punto di vista psicologico la causa e la colpa della fine di una relazione coniugale? Se si entra nel terreno della psicologia, i termini colpa e causa assumono tutt altro significato e si esce dal ragionamento giuridico della logica-deduttiva (fatti, comportamenti, deduzioni) per entrare nel campo delle relazioni con la loro caratteristica di circolarità e dinamica (vissuti, emozioni, processi intrapsichici e relazionali). Nella prospettiva delle dinamiche di coppia, viene superata la certezza matematica per cui uno e uno fanno due, per abbracciare una prospettiva sistemica in cui uno e uno fanno tre, in cui la terza parte è costituita dalla relazione stessa, che diviene protagonista attiva (Caillè, 2005). Secondo Caillè (2007), la coppia è un essere vivente che tesse la sua storia e i partner sono costantemente impegnati in un processo di adattamento reciproco, in cui emergono aspetti di sé e dell altro fino ad allora sconosciuti, che trasformano il rapporto e lo rendono unico. La relazione di coppia si regge principalmente sull implicito e sull irrazionalità e questo comporta l inapplicabilità di un atteggiamento completamente razionale da parte dell osservatore che voglia tentare di comprenderla, senza capire la collusione (Willi, 1987) di coppia presente. Si aggiunga a questo il concetto di collusione (Dicks, 1967), dal latino cum ludere ovvero giocare insieme (ben diverso dal concetto legale di collusione ), alla base di una concezione del rapporto di coppia come una relazione complementare nel quale ciascuno accetta di sviluppare solo certe parti di sé conformemente ai bisogni dell altro, rinunciano a svilupparne altre che proietta sul compagno. Caillè (2005) afferma che nella dinamica di ogni coppia interviene una dimensione che esce dal controllo dei due partner, un fattore dinamico e segreto che definisce assoluto di coppia. Ma, in un ottica psicoanalitica, la coppia ha anche funzioni fantasmatiche, come quella del rifornimento narcisistico che ciascun membro offre all altro. In ambito psicologico sono stati proposti diversi modelli di comprensione delle situazioni di separazione e divorzio. Tra questi, Bohannan (1973) propone la suddivisione del processo separativo individuando sei fasi che le persone devono attraversare per elaborare tale momento: divorzio emotivo, divorzio legale, divorzio economico, divorzio genitoriale, divorzio della comunità e divorzio psichico. Vittorio Cigoli (1999) offre un lettura della fine del legame di coppia (che sottende i concetti di patto e vincolo tra i suoi membri) che comprende variabili personali, ovvero caratteristiche mentali e relazionali dei partner, e variabili relative al legame di coppia stesso (il terzo elemento risultante dall uno più uno dei partner della coppia). Secondo l autore, la fine non può che collegarsi all inizio e alle vicissitudini del legame di coppia, per cui propone una tipologia di divorzio che si fonda sulle due dimensioni presenti fin dalla nascita del patto coniugale: il patto dichiarato e il patto segreto (Cigoli, 1999; Scabini, Cigoli, 2000). In questa prospettiva, il legame, anche nelle sue forme fallimentari, ha sue specifiche proprietà per cui come insieme ci si lega, così insieme ci si separa e, essendo il patto un incastro non bisogna lasciarsi confondere dalle posizioni assunte (nel caso del divorzio, chi lascia rispetto a chi è stato lasciato): senza negare la differenza tra le persone in quanto a decisioni prese, sentimenti provati e azioni compiute, esse hanno collaborato a realizzare l incastro, a farlo vivere e a gestirne la fine. In quest ottica, la separazione e il divorzio non sono considerati eventi in cui sia rintracciabile una colpa e una causa, ma processi all interno della vita dell organismo coppia e individuo, che comportano

un evoluzione delle relazioni familiari sul piano coniugale, genitoriale e sociale (famiglie d origine, amici, ambiente). Altra questione che si intende qui sollevare (e non risolvere, vista la sua intrinseca complessità e l esiguità degli studi nel settore) è quella suscitata dalla seguente affermazione che si legge nella sentenza: La scoperta o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) e l individuazione nella signora di un punto di riferimento sostitutivo di quello già costituito dal marito ma ormai non più saldo né gratificante ha verosimilmente reso la signora BB inadeguata a quel rapporto di coppia in cui il suo nuovo orientamento sessuale non poteva più consentire la condivisione fisica e non poteva, pertanto, più giocare la sua ordinaria funzione di complementarietà e rafforzamento dell unione; di tal ché se la relazione con la signora si presenta come l essere causa ultima della rottura matrimoniale, non rivela essa i tratti della colpa con ciò intendendo il venir meno cosciente e volontario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui l infedeltà è generalmente intesa come l elemento più fondante. Si legge ancora che: Reputa, per tanto, il Collegio di dover respingere la domanda di addebito formulata dal signore nei confronti della moglie, nella considerazione che il logoramento affettivo/empatico della loro unione, in uno con la scoperta della propria omosessualità da parte della moglie, siano circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una non addebitabile evoluzione del rapporto matrimoniale Quindi, seguendo questo ragionamento, l infedeltà della signora viene liberata dalla caratteristica di colpa (intesa giuridicamente come il venir meno agli obblighi matrimoniali in modo cosciente e volontario) in quanto giustificata dal fatto che la slatentizzazione dell omosessualità ha reso la signora inadeguata a quel rapporto di coppia in cui il suo nuovo orientamento sessuale non poteva più consentire la condivisione fisica e giocare la sua ordinaria funzione di complementarietà e rafforzamento dell unione? Il suo nuovo orientamento sessuale o la sua nuova relazione affettiva? In caso di innamoramento con un nuovo partner dell altro sesso quindi sarebbe stato possibile per la signora la condivisione fisica con l ex coniuge il mantenimento di un ruolo di complementarietà e rafforzamento dell unione coniugale? Complementarietà intesa dunque esclusivamente in senso anatomico e di genere sessuale? Questo argomento suscita diverse perplessità. Ciascuno dei membri della coppia svolge nei confronti dell altro funzioni complementari e reciproche, tanto che la nuova unità così formata deve esser considerata un nuovo sistema dotato di caratteristiche e regole peculiari, che non sono la somma delle caratteristiche e delle regole dei membri che la compongono (Bertalanffy, 1976). Se poi si entra, a partire da un modello di comprensione psicologica, nel campo della coscienza e volontarietà degli atti all interno delle dinamiche di coppia si rischia di non venirne più a capo. Un ulteriore questione a cui si intende proporre è quella degli interventi proposti a favore delle minori nella causa in questione. Il Collegio Giudicante ribadisce in più punti, acquisendo le indicazioni della CTU (questa volta sì con una coerenza con le indagini peritali richieste) e della Corte d Appello di Milano (che sanciva il divieto di incontro tra le figlie e la nuova partner della signora), la non opportunità della frequentazione delle minori con la compagna della madre, asserendo che le caratteristiche della signora (la nuova partner) non

sembrano, allo stato, tali da farla ritenere sicura figura di riferimento accuditivo ed educativo, per cui ne consegue che, ferma restando l assoluta libertà della signora BB di continuare ed assestare su più congrue basi (avuto riguardo alla presenza delle figlie) la relazione con la signora, dovrà dalla stessa porsi la massima attenzione di evitare allo stato la frequentazione tra le figlie minori e la sua compagna e reputa tali limiti il Collegio del tutto congrui rispetto alle esigenze di tutelare [le minori] dai tratti caratteristici della personalità della signora e dalla natura del suo rapporto con la madre. Tale limitazione potrà essere rivista in seguito a un percorso di sostegno psicologico, proposto per entrambi i genitori, al fine di elaborare le rispettive criticità della situazione a tutt oggi conflittuale e di individuare tempi e modalità che consentano ad entrambi di preparare le figlie alla nuova situazione, affettiva e di coppia, della madre. A tale scopo affida ai servizi sociali territoriali il compito di monitorare la situazione delle minori e della coppia, oltre che predisporre attività di verifica affinché il rapporto tra la signora BB e la signora non si risolva in pregiudizio per le bambine valutando altresì, con criteri di progressione e gradualità, l evoluzione dei rapporti tra la madre, le figlie e la nuova compagna. Questo passaggio suscita diversi interrogativi che, pur ammettendo di non avere tutti gli elementi per la comprensione della situazione specifica, s intendono qui sollevare. In primo luogo, dalla lettura della sentenza, non si comprende a cosa ci si riferisca quando si afferma la necessità di preparare le figlie alla nuova situazione affettiva e di coppia della madre. Se bisogna preparare le minori, allora si presuppone che il contesto assuma i caratteri di evento traumatico, pregiudizievole o potenzialmente dannoso per le stesse. Ma quale contesto? Quale caratteristica della scelta affettiva della madre richiede la necessità di preparare le figlie? Il Collegio individua come elementi i tratti caratteristici della personalità della compagna e la natura del suo rapporto con la madre, che richiederebbero la necessità di tutelare le minori. Quali tratti? Se sono tratti caratteristici della personalità ci si riferisce a modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali (DSM-IV), ovvero elementi relativamente stabili che caratterizzano l identità della persona. Quindi sussistono fattori pregiudizievoli per le minori in tal senso? Su quale base viene affermato questo? E se sono tratti, come si intende modificarli con una preparazione monitorata dai servizi sociali? A cosa ci si riferisce con natura del suo rapporto? La scelta omosessuale o le caratteristiche della relazione? E quali elementi della relazione sarebbero pregiudizievoli? Chi li ha valutati? Sarebbe opportuno fare maggiore chiarezza su queste questioni. Un ultimo elemento cui s intende solo accennare è la sfida, per gli operatori del settore, che presentano le nuove configurazioni familiari. Fino a qualche decennio fa il nuovo era costituito da tutto ciò che costituiva una variante della cosiddetta famiglia tradizionale, tra cui le famiglie ricostituite, monogenitoriali, separate e divorziate, adottive, affidatarie. Sembra che, sempre più, allo stato attuale, il nuovo presenti ulteriori varianti e sfumature, assumendo caratteristiche di una complessità sempre crescente che costituisce una continua sfida e necessità di approfondimenti e senso critico per chi opera con una realtà dinamica e mutevole come quella della coppia, della famiglia e della genitorialità. Bohannan, P. (1973). The six stations of divorce. In Marriage and Family, a cura di M.E. Lasswell, Love, Ill., Scott & C. Caillé, P. (2007). Uno e uno fanno tre. Armando Editore.

Caillé, P., & Rey, Y. (2005). Gli oggetti fluttuanti. Metodi di interviste sistematiche. Armando Editore. Cigoli, V. (1999). Il patto infranto. Tipologie di divorzio e ritualità del passaggio.andolfi M.(a cura di)(1999). La crisi della coppia. Una prospettiva sistemico relazionale. Milano: Raffaello Cortina Editore. Dicks, H. V. (2009). Tensioni coniugali: studi clinici per una teoria psicologica dell'interazione. Borla. Scabini, E., & Cigoli, V. (2000). Il famigliare: legami, simboli e transizioni. Raffaello Cortina Editore. von Bertalanffy, L. (1983). Teoria generale dei sistemi (1976). ISEDI, Milano. Willi, J. (1987). La collusione di coppia. FrancoAngeli.