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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 10/05/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Con ricorso pervenuto l 8/02/2013, la ricorrente chiede di accertare l illegittimità del comportamento dell intermediario, che l ha segnalata nei S.I.C. senza averla in precedenza preavvisata, con riferimento ad una linea di credito, estinta nell agosto 2012. Chiede, dunque, che sia disposta la cancellazione della segnalazione, sia dai S.I.C., sia da qualsiasi altra banca dati/centrale rischi finanziari, dei dati contestati e delle segnalazioni di tipo negativo quali numero massimo di rate in ritardo 1, 2, 3, etc., mese dal quale i pagamenti sono regolari 8/2012. Chiede altresì la condanna dell intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, oltre a spese e diritti della procedura. La ricorrente fa inoltre espressa richiesta di trasmissione Pag. 2/7

anticipata del dispositivo, in attesa della comunicazione della decisione completa. Chiede infine che nelle more del procedimento l ABF disponga la sospensione cautelativa della visibilità dei dati contestati. Con controdeduzioni prevenute il 21/03/2012, l intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando quanto segue. In data 21/10/2008 la ricorrente, unitamente alla propria madre, avanzava nei confronti dell intermediario una richiesta di finanziamento, per un importo totale di euro 3.000,00, da rimborsare in 48 rate mensili, dell'importo di euro 80,33 cadauna, decorrenti dal 15/11/ 2008 al 15/10/2012. I pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento sottoscritto, venivano tutti effettuati, ad eccezione della scadenza del 15/12/2008, con evidente ritardo, tanto che l intermediario riteneva necessario avviare le opportune azioni di sollecito, dapprima solo a mezzo epistolare e successivamente, a decorrere dal 3/03/2009, anche per il tramite di società terze munite di formale mandato. Non sortendo alcun effetto né i solleciti telefonici, né quelli epistolari promossi anche dalle società di volta in volta incaricate della posizione, l intermediario si vedeva costretto, in data 3/01/2010, a formalizzare ad entrambe le cointestatarie il preavviso di imminente segnalazione dei nominativi in questione nei Sistemi di Informazioni Creditizie, ai sensi e per gli effetti del articolo 4, comma 7, del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti". In assenza di alcun riscontro positivo anche al preavviso de quo, pertanto, l intermediario nuovamente sollecitava, il 6/10/2012, la ricorrente, ancora una volta richiamando, in via esplicita, la normativa vigente in materia di segnalazioni dei nominativi nelle Banche Dati. In data 7/01/2013, inaspettatamente e senza essere preceduta da alcun reclamo da parte del cliente o del coobbligato, perveniva dal legale della ricorrente, la richiesta di cancellazione dei dati personali Con missiva del 24/01/2013, quindi, l intermediario replicava, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, di aver "provveduto, in data 3 gennaio 2010, ad inviare, alla [ricorrente, n.d.r.] la comunicazione di "Prolungati Ritardi nel Pagamento delle Rate" in ossequio a quanto espressamente previsto all'art. 4 comma 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"". Pag. 3/7

L intermediario evidenzia altresì che, già prima, in data 29/03/2006, in ordine ad un ulteriore finanziamento perfezionato con altra finanziaria, alla quale l intermediario è subentrato a far data dal 10/11/2008, la ricorrente aveva ricevuto più di una comunicazione di preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie a seguito, anche in questo caso, dei ritardi registrati nel saldo della rate previste dal piano di ammortamento sottoscritto, tutte precedute, tra l'altro, da una nutrita corrispondenza tesa a rilevare l'omesso versamento di quanto dovuto. Giusti i numerosi solleciti epistolari recapitati al ricorrente, ed in considerazione delle azioni di sollecito promosse in questi anni, anche per il tramite di società terze ad hoc incaricate, non appare sostenibile, praesumptio iuris tantum, l'assunto per il quale il ricorrente non abbia mai ricevuto non solo le lettere di imminente segnalazione in Banche Dati, ma, addirittura, e per estensione, alcuna delle missive inviate al fine di consentire la regolarizzazione della posizione. L intermediario interpreta il comportamento del ricorrente, quale condotta palesemente e dolosamente negligente, e caratterizzata dalla totale assenza dell'animus solvendi, mentre ogni tentativo, epistolare e non, effettuato dall intermediario risulta essere espressione del più rigido ossequio all'obbligo dettato dall'articolo 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie. In ordine alla richiesta di risarcimento per i danni non patrimoniali presumibilmente patiti dalla ricorrente, per difetto di preavviso della segnalazione nei S.I.C., l intermediario, richiamando la giurisprudenza dell ABF, ritiene che detti danni debbano essere provati, cosa che la ricorrente non ha fatto. Ricorda altresì l ulteriore giurisprudenza dell Arbitro, per cui deve essere respinta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale quando, come nel caso di specie, il debitore risultava gravemente inadempiente. Contesta anche la richiesta dei danni patrimoniali consistenti nelle spese legali, attesa l assenza di una notula allegata, per di più in un procedimento stragiudiziale in cui non vi è obbligo di difesa tecnica. Ricevute le controdeduzioni, il legale del ricorrente ha replicato che dall'esame della documentazione prodotta da controparte con le controdeduzioni non è presente alcuna comunicazione di preavviso di iscrizione nei SIC, e ciò sarebbe di per sé sufficiente a rendere illegittima la segnalazione Inoltre l intermediario dichiara esplicitamente di aver interagito sempre ed esclusivamente con l'obbligato principale, madre dell'odierna ricorrente, mentre quest'ultima, in qualità di coobbligata avrebbe dovuto essere prontamente avvisata con apposita e autonoma comunicazione. La segnalazione in Pag. 4/7

contestazione è relativa ad un presunto ritardo di pagamento di due rate da 80,00 euro ciascuna. Proprio nei casi di ritardi relativi a importi di modesta entità il Garante per la protezione dei dati personali ha statuito che, in ossequio al principio di proporzionalità ex art. 9 L.675/96 "specie nei casi di minore importo, con rate di modesta entità, le segnalazioni delle morosità devono essere effettuate alle centrali rischi solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme e gravi ritardi". Infine l'assunto dell intermediario secondo cui al reclamo del ricorrente è stato fornito puntuale riscontro, non corrisponde alla realtà. Infatti, la lettera dell intermediario del 24/01/2013, di fatto veniva spedita a mezzo raccomandata solo in data 08/02/2013 (giorno dell'invio del ricorso) e ricevuta il 15/02/2013, a distanza di 7 giorni dalla presentazione del ricorso. Insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso. DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. Le doglianze del ricorrente attengono alla effettuazione della segnalazione nei SIC del nominativo del ricorrente in assenza del prescritto preavviso del debitore da parte dell intermediario. Il preavviso de quo è previsto dall art. 4, comma 7, del Codice di deontologia quale condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.12, co. 3, d.lgs. n.196/2003). Rispetto a tale profilo si è espresso di recente il Collegio di coordinamento dell ABF (dec. n. 3089/2012), affermando che l intermediario che abbia segnalato un proprio cliente in una C.R. e non riesca a fornire la prova dell invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente - ma alleghi di averlo inviato mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite - rimane gravato dell onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all art. 1335 c.c.. Ha aggiunto che da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione, sicché in tale ipotesi il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l avvenuta recezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l intermediario non abbia fornito alcuna prova che le comunicazioni da lui prodotte siano effettivamente pervenute al cliente, né è Pag. 5/7

dato desumere da alcun altro elemento di conoscenza che questo sia stato effettivamente preavvisato della imminente segnalazione nei SIC. Il Collegio ritiene, pertanto, che la segnalazione sia stata effettuata in modo illegittimo e che, per tale ragione, la domanda di cancellazione avanzata dal ricorrente debba essere accolta. Quanto al richiesto risarcimento dei danni, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, perché esso sia accordato è necessario che di tali danni siano provati o, quanto meno, desumibili l an ed il quantum. Per ciò che riguarda il danno patrimoniale, il ricorrente non lo motiva in alcun modo e, pertanto, il risarcimento non può essere accordato. Il Collegio ritiene invece che vi siano sufficienti evidenze della circostanza che il ricorrente si sia avvalso delle prestazioni di un legale al fine di far valere le proprie ragioni dinanzi a questo Collegio. Merita perciò accoglimento la richiesta di risarcimento relativa alla spesa così sostenuta che, non essendo stata prodotta alcuna documentazione probatoria, viene determinato in via equitativa in euro 250,00 (Centocinquanta/00). Per ciò che riguarda il danno non patrimoniale, l eccepita ripetitività dei ritardi nei pagamenti, non contestata dalla ricorrente, fa presumere che l iscrizione come cattivo pagatore non sia suscettibile di recargli un concreto pregiudizio morale. Manca inoltre ogni prova dei detti danni. Il Collegio respinge pertanto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali lamentati dal ricorrente. In conclusione, il Collegio dispone che l intermediario proceda alla immediata cancellazione della segnalazione in contestazione; dispone altresì che l intermediario corrisponda alla ricorrente euro 250,00 (Centocinquanta/00), a titolo di risarcimento per le spese legali affrontate. Pag. 6/7

P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7