S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I licenziamenti collettivi ed individuali dopo quasi due anni dalla Riforma Fornero. Contributo ASPI. avv. Antonella Lo Sinno Avv. Giordano Franchi 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
- I Tribunali hanno fornito interpretazioni non del tutto conformi; - Non si riesce a percepire nella giurisprudenza quello spirito innovatore che, almeno per taluni aspetti, la Riforma Fornero voleva introdurre invertendo il principio secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo, la regola è la reintegrazione; - Le pronunce giurisprudenziali non sembrano valorizzare le sanzioni di tipo diverso dalla reintegrazione previste dalla Riforma; - Ciò vale in particolare per i licenziamenti per GC/GMS; nel caso di GMO, invece, sono interessanti le pronunce sul repechage; - Sono aumentate le cause per discriminazione che sono, tuttavia, oggetto di severo esame da parte dei Tribunali (applicazione del principio del motivo unico e determinante ed onere della prova a carico del dipendente). 2
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Tabella di sintesi delle tutele in caso di licenziamento 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Licenziamento discriminatorio 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Il Giudice applica la reintegrazione e la condanna a pagare tutte le retribuzioni arretrate: Quando il licenziamento è: - discriminatorio ai sensi dell articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108; - ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; - ovvero intimato in violazione dei divieti di licenziamento di cui all articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; - ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell articolo 1345 del codice civile 6
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Licenziamento disciplinare (motivi soggettivi) 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Art. 1, comma 42 b), L. 92/2012 (nuovo art. 18, 4 e 5, L. 300/70) C è ancora la reintegrazione in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo illegittimo? La legge distingue due ipotesi: un in cui permane la reintegrazione di una in cui è stata eliminata. 8
1 IPOTESI Nelle ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa perché il fatto contestato non sussiste (o il lavoratore non lo ha commesso) ovvero se il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni del CCNL e del codice disciplinare, il Giudice ordina: - la reintegrazione - il pagamento di una indennità risarcitoria, dedotto quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, nella misura massima di 12 mesi - il versamento dei contributi differenziali, senza l applicazione di sanzioni (si interessi), imputazione d ufficio dei contributi versati in altre gestioni 9
2 IPOTESI Nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, il Giudice : - dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento - ordina il pagamento di una indennità risarcitoria tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità, in relazione all anzianità del lavoratore, del numero di dipendenti, delle dimensioni della attività, del comportamento e delle condizioni delle parti con onere di specifica motivazione 10
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Licenziamento per motivi oggettivi. 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Potere del Giudice in caso di licenziamento per motivi oggettivi: la regola generale. Il Giudice condanna al pagamento dell indennità risarcitoria: - quando accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato. In detto caso il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. 12
Segue: le eccezioni Il Giudice applica la reintegrazione e ordina il pagamento delle retribuzioni arretrate ma nel massimo di 12 mensilità -quando vi è manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo («può»); -quando vi è difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi dell articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell articolo 2110, secondo comma, del codice civile - se nel corso del giudizio risulti sulla base della domanda formulata dal lavoratore che il licenziamento è determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari si applicano le relative tutele previste dal presente articolo. 13
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Licenziamento e vizi formali 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Art. 1, comma 42, L. 92/2012 (nuovo art. 18, 6 comma, L. 300/70) Viene introdotta una tutela obbligatoria (solo risarcimento) in caso di vizi formali. Infatti, in caso di inefficacia del licenziamento per violazione dell obbligo di motivazione (art. 2, L. 604/1966) o della procedura (art. 7, L 300/1972 o ex art. 7 L 604/1966 nuovo testo), il Giudice: - dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento - ordina il pagamento di una indennità risarcitoria tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità, in relazione alla gravità della violazione. - salvo che ci sia anche difetto giustificazione: in detta ipotesi si applicano le tutela previste in caso di mancanza di giustificazione. 15
Invece, in caso di licenziamento orale, si applica la tutela reale piena previste in caso di licenziamento discriminatorio o fondato su motivo illecito unico determinante: reintegra e pagamento delle differenze retributive dalla cessazione alla reintegra. 16
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le pronunce giurisprudenziali in caso di licenziamento per GMO 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Como, 16 maggio 2013 (42/2013) Ridimensionamento organico per perdita rilevante cliente. Licenziamento lavoratrice madre non appena cessato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Discriminatorietà Reintegra + differenze retributive dalla cessazione alla reintegra - Non è stato provato il nesso di causalità fra la perdita del Cliente ed il licenziamento della dipendente; - Accertati altri elementi (demansionamento; collocamento in ferie) attestanti l intento discriminatorio; 18
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Bologna 19 novembre 2012 (47/2012) Coco Chiusura due negozi. Proposta alla dipendente la ricollocazione in altro negozio a condizione dell accettazione della trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno. Discriminatorio Reintegra + pagamento delle differenze retributive dalla cessazione alla reintegra Licenziamento ritorsivo perché impone trasformazione da part-time a full time in violazione D. Lgs. art. 5 61/2000. 19
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Milano, 20 novembre 2012 (4/2013) Casella Cessazione appalto cui il dipendente era addetto. Illegittimità Pagamento 20 mensilità - Licenziamento non è ritorsivo perché c è la soppressione. - Essendoci la soppressione non si ricorre in un caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento. - Però non è stato assolto l onere della prova in merito al repechage (ricollocazione in altri appalti): detto profilo costituisce una conseguenze della soppressione e non il fatto posto a fondamento del licenziamento - Vista anzianità dipendente, dimensione azienda, difetto procedura in DTL: 20 mensilità 20
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Milano, 14 dicembre 2012 (7/2013) Lualdi e Cipolla Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia Illegittimità Reintegra + differenze retributive dalla cessazione alla reintegra - No discriminazione per età - Ma manifesta insussistenza del fatto avendo i dipendenti diritto al mantenimento del posto sino ai 70 anni in base DL 201/2011 salva Italia 21
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le pronunce giurisprudenziali in caso di licenziamento per GC/GMS 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi 1) Bologna, 15 ottobre 2012 (43/2012) Marchesini Email in cui dipendente dice a superiore: parlare di pianificazione nel Gruppo è come parlare di psicologia ad un maiale Illegittimità Reintegra+ differenze retributive cessazione reintegra dalla alla - Fatto materiale è stato accertato come sussistente. - Manifesta insussistenza del fatto contestato inteso come fatto giuridico e cioè fatto materiale storico + l elemento psicologico/volontà offensiva; - Elementi valutati: modestia dell episodio, no precedenti, sotto pressione, risposta da una mail aggressiva e dispregiativa, scuse del dipendente; - Previsione del CCNL di una sanzione conservativa per lieve insubordinazione. 23
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Roma, 12 gennaio 2013, Valle Assenza non giustificata: no chiesto permesso di assentarsi per testimoniare in una causa contro l Azienda Illegittimità Reintegra + differenze retributive dalla cessazione alla reintegrazione - Sussistenza dei fatti contestati; - Mancanza di proporzionalità ex art. 2106. 24
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Milano, 28 gennaio 2013, Lualdi Incidente causato da un dipendente - trasportatore Illegittimità Reintegra + differenze retributive dalla cessazione alla reintegrazione - Sussistenza dei fatti contesati; - Mancanza di proporzionalità. 25
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Milano, Gasparini Urto con la macchina del muretto della Filiale Illegittimità Reintegra+ differenze retributive dalla cessazione alla reintegrazione - Sussistenza dei fatti contesati; - Mancanza di proporzionalità 26
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Milano, Cuomo Guardie giurate assenti durante il turno di lavoro Illegittimo Indennità risarcitoria per genericità contestazione - Sussistenza dei fatti contesati; - Mancanza di proporzionalità; 27
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Voghera, 18 marzo 2013 (22/2013) Violazione procedure aziendali con esposizione della Società al rischio di sanzioni. Illegittimità Indennità risarcitoria 12 mesi - Sussistenza dei fatti contestati; - Insussistenza nel CCNL di sanzioni conservative; - Mancanza di proporzionalità. 28
Tribunale Oggetto Esito Sanzione Motivi Napoli, 26 febbraio 2013 (12/2013) Installazione software abusivo idoneo a decriptare le password degli altri dipendenti Legittimità - Verosimiglianza della sussistenza dei fatti - Proporzionalità dei fatti contestati alla luce dell elemento soggettivo 29
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Licenziamenti Collettivi 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
L obiettivo della riforma è stato quello di: - mitigare l eccesivo rigore formale che aveva caratterizzato la procedura di licenziamento collettivo; - ed introdurre un diverso sistema di tutele in ragione della gravità dei diversi vizi di cui può essere affetto il licenziamento collettivo. 31
Le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero alla normativa in materia di licenziamenti Collettivi (art. 1, commi 44-46, L. 92/2012): Prima La comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 relativa alle modalità di applicazione dei criteri di scelta deve essere effettuata contestualmente alla intimazione dei licenziamenti. La conclusione di un accordo sindacale non sana automaticamente gli eventuali vizi della comunicazione iniziale di apertura della procedura di mobilità. In presenza di violazione delle procedure si applica l art. 18 (reintegrazione + retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione). In presenza di violazione dei criteri di scelta si applica l art. 18 (reintegrazione+ retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione). In mancanza di forma scritta si applica l art. 18 (reintegrazione+ retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione). Post riforma Fornero La comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 può essere effettuata entro 7 giorni dalla intimazione dei licenziamenti La conclusione di un accordo sindacale può sanare gli eventuali vizi della comunicazione iniziale di apertura della procedura di mobilità. In presenza di violazione delle procedure di cui all art. 4 comma 12 si applica il comma 7 dell art. 18 (possibilità di indennizzo solo economico ex art. 18, terzo periodo del comma 7: 12-24 mensilità). In presenza di violazione dei criteri di scelta si applica il comma 4 dell art. 18 (reintegrazione, oltre al pagamento di massimo 12 mensilità) IDEM (reintegrazione+ retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione). 32
Tribunale di Milano, ord. 3 maggio 2013 (dott.ssa Colosimo): - Errata applicazione di criteri di scelta (ambito di applicazione); - Reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di una indennità fino ad un massimo di 12 mesi: - Nessuna deduzione dell aliunde percipiendum in quanto la lavoratrice ha documentalmente provato di essersi tempestivamente iscritta nelle liste di disoccupazione. 33
Tribunale di Roma, ord. 21 gennaio 2014 (dott.ssa Leone): - Vizio dei motivi indicati nella lettera di avvio della procedura (vizio sostanziale); - Reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento indennità fino ad un massimo di 12 mesi. 34
Tribunale di Taranto, ord. 5 dicembre 2013: - Vizio dei criteri in quanto si è accertata la violazione della percentuale di manodopera femminile, ex art. 5, comma 2, L. 223/1991lla procedura; - Risoluzione del rapporto e condanna della Società al pagamento di 12 mensilità. 35
Tribunale di Milano, ord. 3 maggio 2013 (dott. Mariani): - Vizio procedura (mancata comunicazione ex art.4, comma 9, L. 223/1991); - Risarcimento 12 mensilità. 36
Tribunale di La Spezia, 4 febbraio 2014: Intanto, va ricordato che la comunicazione di apertura ex art. 4, L. n. 223 «è volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere estromesso dall'azienda» (cosí, per tutte, Cass. 2 marzo 2009, n. 5034, dalla mass.) e che il lavorato-re è legittimato a contestare la legittimità di detta comunicazione (per tutte, da ult., Cass. 20 marzo 2013, n. 5959). Inoltre, la giurisprudenza piú recente si è venuta attestando nel senso che «a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell'operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali - senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori - si intenda investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sull'effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell'attività; ne consegue che, una volta che la procedura si sia svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, condotte datoriali quali l'assunzione di nuovi lavoratori o la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, dopo il licenziamento, sono irrilevanti, risultando esse inidonee ad incidere sulla validità del licenziamento stesso» (Cass. 26 agosto 2013, n. 19576, dalla mass.; conformi Id. 3 marzo 2009, n. 5089, Id. 6 ottobre 2006, n. 21541 ed altre). 37
Ciò significa che, ritenute la validità in sé della procedura (a partire dalla comunica-zione di apertura) e l assenza di comportamenti (anche omissivi) dolosamente volti ad in-gannare o fuorviare le parti sociali, al giudice è precluso, nel caso di licenziamenti colletti-vi, di sindacare se sussistevano effettivamente le ragioni che hanno determinato il datore di lavoro a procedere alla riduzione di personale. Inoltre, si discuteva se l accordo conclusivo della procedura avesse l effetto di sana-re i vizi della medesima: accanto ad alcune decisioni che lo ammettevano, salvo il dimo-strare, da parte del lavoratore, che «il sindacato partecipò alla trattativa, sfociata nell'intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto» (Cass. 6 aprile 2012, n. 5582, dalla mass.), altro orientamento piú risalente (cui aderiva anche questo Tribunale) lo escludeva (Cass., 13 novembre 2000, n. 14679). Orbene, l art. 4, comma 12, 2ª parte, L. n. 223 del 1991, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 (ed applicabile ratione temporis al caso in esame) oggi sancisce che «<gli> eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono esse-re sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». Ciò significa che oggi è regola che l accordo - a meno di non dimostrare (ma con onere a carico di chi lo lamenta) che vi è stata una dolosa omissione o distorsione nella comunicazione di apertura cosí grave da inficiare del tutto la rappresentazione della si-tuazione in capo all interlocutore sindacale - produce l effetto erga omnes di sanare even-tuali manchevolezze della comunicazione stessa. 38
Pertanto, nel caso di specie, la sussistenza di un accordo sindacale non è indifferente ai fini di giudicare delle lamentate carenze procedurali, ma, come regola, va considerato elemento avente efficacia sanante degli eventuali vizi che dovessero riscontrarsi e restrittivamente va ritenuta la portata di questi ultimi. Con ciò dovendosi ormai, in virtú del nuovo art. 4, comma 12, 2ª parte, L. n. 223, definitivamente preferire l orientamento piú recente in argomento (Cass. n. 5582 del 2012, cit., Id. 5 giugno 2009, n. 9015 ed altre), come bene considerato anche dal giudice della prima fase. Ora, tutto ciò posto, partendo dal principio che, essendovi stato un accordo [doc. n. 13), conv.], la comunicazione di apertura della procedura va ritenuta legittima o validata, alcune circostanze generali e notorie, data la loro portata sovranazionale, conducono ulte-riormente a questa conclusione. 39
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AsPI 5 marzo 2014 Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
L obiettivo della riforma in materia di ammortizzatori sociali è quello di semplificare e, contemporaneamente, di allargare la platea dei soggetti tutelati attraverso un sistema basato su: - Assicurazione sociale per l'impiego per chi perde il lavoro (ASPI) (in sostituzione delle indennità di disoccupazione e dell indennità di mobilità); - Cassa integrazione per sostenere lavoratori e imprese in temporanea difficoltà (CIGO, CIGS esclusa la causale per cessazione); - Fondi di solidarietà obbligatori per settori non coperti da CIG in caso di riduzione di attività; - Specifiche forme di tutela per lavoratori anziani; 41
L'ASpI (Assicurazione Sociale per l impiego) è l indennità mensile di disoccupazione che ha sostituito (e sostituirà) le varie indennità attualmente operative in caso di disoccupazione (mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale edile) Prima Post riforma Fornero Indennità mobilità ASPI (dal 1 gennaio 2017) Indennità di disoccupazione ordinaria ASPI (dal 1 gennaio 2013 e a regime dal 1 gennaio 2016) Indennità disoccupazione ridotta Mini ASPI Indennità speciale edile ASPI 42
Beneficiari: tutti i lavoratori dipendenti (privati e anche pubblici ma solo con contratti a termine) anche apprendisti, soci lavoratori e personale artistico, teatrale e cinematografico Prima Esclusa l indennità di disoccupazione per apprendisti, soci lavoratori e artisti Post riforma Fornero Ammessa l ASPI Esclusi i collaboratori coordinati e continuativi per cui è previsto però un rafforzamento dell una tantum (art. 35). 43
Requisiti di accesso : Analoghi a quelli attuali: - disoccupazione involontaria (anche licenziamento per giusta causa: risposta ad interpello del 23 ottobre 2013 il Ministero del lavoro ); - 2 anni di assicurazione obbligatoria e 52 settimane di contribuzione. Esclusioni: - dimissionari; - cessazione rapporto di lavoro per mutuo consenso (salvo ipotesi di risoluzione consensuale avanti alla DTL a seguito di nuova procedura di conciliazione nel caso di licenziamento per GMO). 44
Fase transitoria per sostituire l attuale indennità di disoccupazione: Fino al 2016: Data cessazione del rapporto di lavoro Prestazione ASPI Nell anno 2013 Nell anno 2014 Nell anno 2015 Inferiore a 50 anni: 8 mesi Pari o superiore a 50 anni: 12 mesi Inferiore a 50 anni: 8 mesi Da 50 a 55 anni: 12 mesi Oltre 55: 14 mesi Inferiore a 50 anni: 10 mesi Da 50 a 55 anni: 12 mesi Oltre 55: 16 mesi A regime: - 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni - 18 mesi per i lavoratori con età pari/superiore a 55 anni 45
Fase transitoria per sostituire l attuale indennità di mobilità: Fino al 2017 46
Importo dell ASPI: 75% per retribuzioni fino a 1.180,00; per le retribuzioni superiori incremento del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo massimale per il 2014 è pari ad 1.194,16 euro riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi; riduzione di un ulteriore 15% dopo il 12 mese di fruizione Oggi indennità disoccupazione Domani 60% retribuzione (per i primi 6 mesi) 75% retribuzione nel rispetto del massimale (per i primi 6 mesi) Massimale basso e alto Riduzione del 10% dopo i primi 6 mesi per i due mesi successivi e di un ulteriore 10% per gli altri mesi. Oggi indennità mobilità 100% massimale CIGS per 12 mesi; poi 80% Eliminato massimale basso Riduzione del 15% ogni 6 mesi. Domani 75% retribuzione nel rispetto del massimale (per i primi 6 mesi); riduzione del 15% ogni 6 mesi. 47
Contributi per finanziare l ASPI: 1. contributo addizionale del 1,4 % e del 1,61 % a carico dei datori di lavoro rispettivamente sui contratti a tempo determinato e su quelli a tempo indeterminato; 2. inoltre, il datore di lavoro, in caso di licenziamento individuale per causali che danno diritto all'aspi (gmo, gms, gc), è tenuto a pagare, ex art, 2 comma 31, L. 92/2012 e successive modifiche, un «contributo pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni» ; Ad esempio: nel 2014 il massimale mensile ASPI è pari a 1.194,16 euro, quindi per ogni anno di anzianità aziendale andranno versati 489,61 euro. Se il lavoratore a cui è stato intimato il licenziamento disciplinare aveva un anzianità aziendale pari o superiore a 36 mesi, l importo arriverà al massimo, ossia 1.468,83 euro. 48
Segue: 3) In caso di licenziamento collettivo (dal 1 gennaio 2017) il predetto contributo aggiuntivo è moltiplicato per tre volte qualora nella procedura di licenziamento collettivo non si sia raggiunto l accordo sindacale Prima Nessun pagamento in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro. Post riforma Fornero Pagamento contributo licenziamento. In caso di licenziamento collettivo pagamento di 3, 6, 9 mesi massimale lordo CIGS Pagamento contributo licenziamento, moltiplicato 3 volte in caso di mancato accordo. 49
Sospensione del trattamento: L ASPI è sospesa d ufficio per massimo 6 mesi in caso di nuova occupazione con lavoro subordinato Oggi Sospesa l indennità di disoccupazione per massimo 5 giorni in caso di rioccupazione Domani Sospesa l ASPI per massimo 6 mesi Sospesa l indennità di mobilità per assunzioni a termine non superiori a 12 mesi e durante la prova nei contratti a tempo indeterminato. Idem 50
MINI ASPI: sostituisce l'attuale disoccupazione con requisiti ridotti requisiti di accesso: almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; resta il requisito di almeno 2 anni di anzianità stesso importo dell ASPI per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo biennio 51