Dalla continuità aziendale ai segnali della crisi: il ruolo del sindaco

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Dalla continuità aziendale ai segnali della crisi: il ruolo del sindaco Giornata formativa «Il Codice della Crisi di impresa e dell insolvenza: l impianto concettuale della Riforma delle Procedure Concorsuali» Dr. Stefania Chiaruttini 27 giugno 2019

Imprese coinvolte (Art. 12 Nuovo Codice della Crisi) Imprese agricole e Imprese minori con la competenza dell OCC Grandi imprese e gruppi che non superano i limiti numerici di due dei tre seguenti criteri: - Totale stato patrimoniale: Euro/Mil. 20 - Ricavi netti: Euro/Mil. 40 - Numero medio dipendenti annuo: 250 2

INDICATORI DELLA CRISI Art. 13 (con rimando all art. 24) e Art. 15 D. Lgs. 12.01.2019 Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell impresa, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l esercizio in corso o, quando la durata dell esercizi al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Vengono previsti quali indicatori significativi della crisi d impresa: - indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell indebitamento con i flussi di cassa che l impresa è in grado di generare e l adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; - altri indici elaborati, con cadenza almeno triennale, dal CNDC ed approvati con decreto dal Ministero dello Sviluppo economico - i reiterati ritardi nei pagamenti, così come definiti dall art. 24, di debiti per retribuzioni (scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell ammontare complessivo mensile) e dei debiti verso fornitori (scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti) - ritardi nei pagamenti IVA, I.N.P.S. e debiti da cartelle esattoriali 3

NOMINA ORGANI DI CONTROLLO MODIFICA ART. 2477 COD. CIV. La nomina dell organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti - ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale attivo Stato patrimoniale: Euro/Mil. 4 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro/Mil. 4 3) dipendenti occupati in media nell esercizio: 20 unità Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 Giugno 2019 4

IL RUOLO DEI SINDACI ART. 14 NUOVO CODICE DELLA CRISI Verifica adeguatezza dell assetto organizzativo dell impresa Sussistenza equilibrio economico e finanziario e valutazione sul prevedibile andamento della gestione Segnalazione di fondati indizi della crisi all organo amministrativo, con assegnazione di un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro il quale lo stesso deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese; nel caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei 60 giorni successivi di misure idonee per il superamento dello stato di crisi, segnalazione all OCRI Soggetto di riferimento per la segnalazione diretta da parte degli istituti di credito (variazioni, revisioni o revoche affidamenti) 5

Il Collegio Sindacale è chiamato espressamente ad esaminare nell ambito delle proprie verifiche periodiche Adeguatezza assetto organizzativo Tenuta della continuità industrialeeconomica, patrimoniale, finanziaria, bilancistica Superamento indici Ageing debiti verso dipendenti e debiti verso fornitori Eventuale sussistenza esposizione debitoria rilevante di natura tributaria e previdenziale Rilevanza implementazione sistemi interni di controllo e monitoraggio 6

VERIFICA SULL ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO 7

LA MODIFICA AL CODICE CIVILE Art. 2086 Cod. Civ. L imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell impresa, anche in funzione Art. 375 D. Lgs. 12.01.2019 della rilevazione tempestiva della crisi dell impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l adozione e l attuazione di uno degli strumenti previsti dall ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale 8

Quali sono gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati? 9

ATTIVITA DI VERIFICA DEL SINDACO IL PARERE SULL ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI Chiarezza nei sistemi di attribuzioni di funzioni, poteri e deleghe Definizione compiti dei dipendenti ed adeguata competenza degli stessi Formalizzazione procedure interne, anche di carattere contabile Abitudine alla pianificazione finanziaria Analisi degli scostamenti Introduzione, qualora non presente, della contabilità gestionale ed utilizzo di quest ultima quale strumento di controllo del business Controllo periodico funzionamento sistemi informativi Presidi di monitoraggio e controllo del rischio 10

CONTROLLO E MONITORAGGIO RISK MANAGER (Anche il piccolo imprenditore può cambiare il suo approccio al rischio e imparare a monitorarlo) ERM Enterprise Risk Manager Rappresenta un approccio con precise finalità di fornire agli amministratori/imprenditori informazioni idonee a conoscere e comprendere gli elementi di incertezza del proprio business e i fattori che possono influenzare e mettere a rischio i risultati attesi ed, in ultima analisi, la continuità aziendale segue 11

Il rischio può essere di natura: Economico (E) Finanziario (F) Reputazionale (R) Operativo (O) Sicurezza e salute (HSE) E stimato riferendosi a classi omogenee (rischio basso, medio, alto, critico) in termini di probabilità che accada 12

VERIFICA SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA AZIENDALE 13

LA CONTINUITA INDUSTRIALE - ECONOMICA 14

Capacità di pianificare Differenze tra imprese che svolgono servizi e quelle industriali/manifatturiere Piano degli investimenti per realtà industriali - tenuta dei margini e clienti chiave per società di servizi Piano aziendale sviluppo dell attività per almeno un triennio Capacità di raggiungere gli obiettivi analisi degli scostamenti Analisi di mercato/prodotto/concorrenza Rischi regolatori Capacità di far fronte agli imprevisti ATTENZIONE: NUOVO CODICE DELLA CRISI DETTA ARCO TEMPORALE DI 6 MESI Margini positivi 15

LA CONTINUITA PATRIMONIALE 16

Capitale mai ridotto al di sotto dei limiti legali Capitale minimo fissato da Leggi e regolamenti Conformità ad altre norme di legge (i.e. nel settore degli appalti, per la realizzazione di particolari opere pubbliche sono richieste specifiche certificazioni e/o autorizzazioni rilasciate solo in caso di rispetto di determinati parametri di natura patrimoniale) Monitoraggio contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento con effetti negativi sul PN, oltre che a livello finanziario Politiche di bilancio: svalutazioni di assets importanti, quali i beni immateriali Mantenimento di un patrimonio adeguato allo svolgimento dell attività per garantire la continuità e il regolare funzionamento dell azienda 17

LA CONTINUITA FINANZIARIA 18

Margini economici si devono trasformare in cassa Presupposto fondamentale della continuità finanziaria Piano finanziario di cassa per 12 mesi - cassa negativa: RIMEDI Piano triennale che sviluppi il piano economico - industriale in termini di cassa finanziamento investimenti ATTENZIONE: NUOVO CODICE DELLA CRISI DETTA ARCO TEMPORALE DI 6 MESI Fonti/Impieghi equilibrio nella scelta Investimenti fonti a lungo Attività operativa circolante corrente Solida base per la continuità segue 19

Monitoraggio dei finanziamenti bancari e gestione continua dei rapporti con gli istituti di credito forme adeguate Covenants: attenzione e controllo DURC Scadenziario pagamenti «Polmone» per far fronte agli imprevisti «Rimedi se si brucia cassa per periodi superiori ai sei mesi 20

LA CONTINUITA BILANCISTICA 21

L analisi va svolta per 12 mesi (corrisponde al bilancio d esercizio) Se in continuità principi contabili riservati all azienda in funzionamento (OIC 11) Se in liquidazione cambio radicale di criterio - logica di trasformazione in valori di realizzo dell intero l attivo e di soddisfacimento del passivo (OIC 5) 22

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) 570 La prassi professionale ha, come noto, individuato una serie di indicatori ai fini dell analisi dell esistenza del presupposto di continuità aziendale Indicatori finanziari: situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow; mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; incapacità di saldare i debiti alla scadenza; incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 23

Indicatori gestionali: perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori. Altri indicatori: capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l impresa non è in grado di rispettare; modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa. 24

VERIFICA SUPERAMENTO INDICI 25

Ipotesi indici applicabili Indici, significativi e rappresentativi della "salute" del business Rapporto mezzi di terzi/mezzi propri Liquidità primaria: attività correnti/passività correnti = maggiore di 1 Rotazione dei crediti: pensiamo alla grande distribuzione rispetto ad un'azienda manifatturiera. Non è pensabile elaborare un unico benchmark di riferimento. Indice di rotazione = Vendite/ (Crediti commerciali T0 + Crediti commerciali T1)/2. Indica il numero di volte in cui lo stock dei crediti si rinnova in un anno. Un valore alto è positivo = un dato accettabile per un'azienda manifatturiera è 3. Rotazione dei debiti che è l'indice che più si avvicina al DEBT SERVICE COVER RATIO. Indice di rotazione = (acquisti merci B6 + Costi servizi B7)/(debiti commerciali T0 + Debiti commerciali T1)/2. Indica il numero di volte che lo stock di debiti vs fornitori si rinnova in un anno. Un valore alto è positivo = un dato accettabile per un'azienda manifatturiera è 3. DEBT SERVICE COVER RATIO DSCR= FCO/DFt + It (volto a determinare se i flussi di cassa sono diventati insufficienti per servire il Debito). Dove: i) FCO = flusso di cassa operativo relativo all'esercizio t-esimo; ii) DFt = quota capitale da rimborsare nell'esercizio t-esimo; iii) It= quota interessi da corrispondere nell'esercizio t-esimo. Il valore esuberante, rispetto a 1, auspicabile intorno all'1,3/1,5 permette, per la differenza, il pagamento dei dividendi agli azionisti. PFN/ EBITDA Equity-attività immobilizzate = margine di struttura 26

VERIFICHE AGEING DEBITI VS FORNITORI E DIPENDENTI POSIZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE 27

Art. 13 (con rimando Art. 24) D. Lgs. 12.01.2019 Previsione quali indicatori significativi della crisi d impresa i reiterati ritardi nei pagamenti di debiti per retribuzioni (scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell ammontare complessivo mensile) e dei debiti verso fornitori (scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti) Art. 15 D. Lgs. 12.01.2019 Viene definito il concetto di «esposizione debitoria di importo rilevante» nei confronti dei creditori pubblici qualificati. In particolare, il debito è tale se: - per l Agenzia delle Entrate, l ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato è pari ad almeno il 30% del volume d affari del medesimo periodo e non inferiore a Euro/k 25, Euro/k 50, Euro/k 100 in caso di volumi d affari dell anno precedente rispettivamente fino a Euro/Mil. 2, Euro/Mil. 10 ed oltre Euro/Mil. 10; - per l I.N.P.S., il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell anno precedente e superiore alla soglia di Euro/k 50. - per l Agente della riscossione, la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superi la soglia di Euro/k 500 per le imprese individuali ed Euro/Mil. 1 per le imprese collettive 28

IL RUOLO DEI SINDACI: PRINCIPALI RIFERIMENTI Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, con particolare riferimento Norma 11 Attività del Collegio Sindacale nelle crisi di impresa Guida operativa CNDCEC «Attività di vigilanza del Collegio sindacale delle società non quotate nell ambito dei controlli sull assetto organizzativo» Principio di revisione internazionale, ISA ITALIA 570 - Continuità aziendale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, Quaderno 47 - «Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS e in quello OIC» Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, Quaderno 71 - «Sistemi di allerta interna» Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, «La continuità aziendale nella crisi di impresa» segue 29

PRINCIPALI RIFERIMENTI IASB - International Accounting Standards Board, IAS 1, Presentazione del bilancio OIC, Principi contabili - Organismo Italiano di Contabilità, OIC 5, «Bilanci di liquidazione» OIC, Principi contabili - Organismo Italiano di Contabilità, OIC 9, «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali» OIC, Principi contabili - Organismo Italiano di Contabilità, OIC 10, «Rendiconto finanziario» OIC, Principi contabili - Organismo Italiano di Contabilità, OIC 11, «Finalità e postulati del bilancio d esercizio» 30

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