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MIGRA TUTTE LE NOVIT La protezione internazionale: come funziona Chi richiede protezione internazionale è una persona che ha inoltrato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 2 La differente tutela riguarda una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al paese di provenienza. Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno. È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno. Nei casi in cui non ricorrano i

NTI: À SUI PERMESSI presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario può essere riconosciuto lo status di protezione umanitaria. La normativa In Italia il diritto d asilo è riconosciuto dalla Costituzione italiana: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. La Convenzione di Ginevra afferma che un rifugiato è colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese. In base al principio di non respingimento previsto dalla convenzione, una persona che chiede protezione internazionale non può essere in nessun caso respinta verso luoghi dove la sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati. Il regolamento Ue n. 604 del 26 giugno 2013 (cosiddetto Regolamento Dublino III ) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. 3

INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it Il regolamento può essere applicato alle domande di presa e ripresa in carico di richiedenti protezione internazionale. Esso prevede che, a seguito della presentazione della domanda di asilo, le Questure inoltrino la richiesta all Unità Dublino, ufficio istituito presso il ministero dell Interno. In linea generale, qualora dai riscontri risulti che il Paese in cui si trova il richiedente la protezione internazionale non sia quello di primo ingresso, l Unità Dublino interesserà il Paese membro di ingresso per la richiesta della ripresa in carico del richiedente. È possibile richiedere protezione anche se nel Paese si trova regolarmente un familiare del migrante, oppure, se lo straniero è minorenne non accompagnato. È ammessa la richiesta anche se nel Paese è già presente un familiare a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o che abbia fatto domanda di asilo. La domanda La richiesta di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero all ufficio di Polizia di frontiera al momento dell ingresso in Italia, o direttamente all ufficio Immigrazione della Questura competente in base alla dimora del richiedente. Non è previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda e una richiesta non può essere respinta per il solo fatto di non essere stata inoltrata tempestivamente. Ai fini della richiesta è necessario presentare: modulo di richiesta con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dallo straniero; copia del passaporto, se posseduto; ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta. Al momento della ricezione della domanda, la Polizia di frontiera/ ufficio Immigrazione della Questura informa i richiedenti sulla procedura da seguire, redige il verbale delle dichiarazioni e avvia l iter per determinare lo Stato competente per l esame della domanda di asilo. Dopo il foto segnalamento, la domanda viene inviata alla Commissione territoriale che rappresenta l unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status. In attesa della definizione del procedimento, viene rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 6 mesi, rinnovabile in attesa della decisione della Commissione territoriale*. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo: consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla domanda di protezione internazionale*; non può essere convertito in motivi di lavoro. 4 * È in vigore dal 30 settembre il decreto legislativo relativo all accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale ed alle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca di tale status.

All atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, contestualmente alla sua verbalizzazione, è consegnata al richiedente una ricevuta che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio. Il domicilio o la residenza sono dichiarati nella domanda di protezione internazionale e non c è l obbligo di presentare documentazione in merito. Vengono fissati a 6 mesi i termini per la conclusione della procedura della domanda di asilo. In seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale può accordare uno dei seguenti status: riconoscimento dello status di rifugiato; riconoscimento della protezione sussidiaria; o, in via residuale: riconoscimento della protezione umanitaria. A ciascuno di questi status corrisponde un particolare tipo di permesso di soggiorno che verrà rilasciato dalla Questura competente per territorio. INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it Tipo di riconoscimento Tipologia di permesso associata Protezione internazionale Protezione internazionale Protezione umanitaria Status di rifugiato Protezione sussidiaria Permesso di soggiorno per asilo politico Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria Permesso di soggiorno per motivi umanitari Il ruolo del patronato Le procedure relative alla richiesta di protezione internazionale non rientrano tra le competenze del Patronato. Tuttavia l Inas può procedere all invio telematico delle richieste di rinnovo del permessi di soggiorno per asilo politico e permesso di soggiorno per status apolide, mentre il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione sussidiaria e per motivi umanitari è di competenza esclusiva della Questura. Tipologia richiesta Permesso di soggiorno Competenza Rinnovo per asilo politico Patronato/Questura Rinnovo status di apolide Patronato/Questura Rinnovo per protezione sussidiaria Questura Rinnovo per motivi umanitari Questura 5

INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 6 Status di rifugiato e permesso di soggiorno per protezione sussidiaria Riconoscimento dello status di rifugiato (permesso per asilo politico) Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all ufficio Immigrazione della Questura il rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico; Tale permesso ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile (Questura o patronato); In presenza dei requisiti di legge, il titolare del permesso di soggiorno per asilo politico può richiedere il Permesso di Soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; Ricongiungimento familiare: non viene richiesta la dimostrazione del reddito e dell alloggio; occorre tuttavia dichiarare il luogo di dimora (senza documentazione). Riconoscimento della protezione sussidiaria Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha validità 5 anni, ed è rinnovabile (Questura). Il titolare di tale permesso potrà richiedere in presenza dei requisiti di legge: il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; il ricongiungimento familiare (come per i rifugiati, anche ai titolari di protezione sussidiaria non viene richiesta la dimostrazione del reddito e dell alloggio; occorre tuttavia dichiarare il luogo di dimora (senza documentazione). Riconoscimento della protezione umanitaria (permesso di soggiorno per motivi umanitari) È inoltre previsto che, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale, qualora ritenga che ne sussistono i presupposti, trasmetta gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari: ha una durata di 1 o 2 anni (in base alle valutazioni espresse dalla Commissione territoriale); è rinnovabile (Questura); consente di svolgere attività lavorativa; può essere convertito in permesso per motivi di lavoro (in possesso del passaporto o di un titolo di viaggio); con esso non è possibile richiedere il ricongiungimento familiare, né il permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti. Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale Dall 11 Marzo 2014 anche gli stra-

nieri che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e quelli titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria potranno richiedere il permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti dopo 5 anni di soggiorno regolare in Italia. I requisiti per la presentazione delle richiesta sono i medesimi previsti per gli altri cittadini stranieri, ma con alcune precisazioni: il calcolo del periodo quinquennale per il rilascio del permesso di soggiorno Ue è effettuato dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale; non è richiesta la documentazione relativa all idoneità dell alloggio ma va indicato comunque un luogo di residenza; in caso di stranieri minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori o per i quali è stato accertato che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio, concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale pubblico o privato riconosciuto, concorre alla determinazione del reddito nella misura del 15%; il titolare di protezione internazionale è esonerato dallo svolgimento del test di lingua italiana (l esonero non è esteso ai familiari che presentano la medesima richiesta). Le domande di permesso di soggiorno Ce per soggiornati di lungo periodo possono essere inoltrate telematicamente attraverso l assistenza delle sedi Inas. Ricordiamo che i titolari di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per motivi umanitari sono esonerati dal versamento del contributo di soggiorno ma sono tenuti al pagamento di 27,50 euro, previsto per il rilascio dei permessi di soggiorno in formato elettronico. Il sistema di accoglienza In merito al sistema di accoglienza sono previste due fasi: la prima fase nei centri di primo soccorso e assistenza ai fini dell identificazione, della verbalizzazione della domanda di riconoscimento e dell avvio della procedura; la seconda fase prevede che i richiedenti possano accedere allo Sprar (Sistema di protezione nazionale per i richiedenti asilo e rifugiati), quando privi di mezzi di sostentamento sufficienti in base all importo annuo dell assegno sociale. Inoltre sono previste speciali misure di accoglienza per le persone vulnerabili e più attenzione è dedicata ai minori, soprattutto quando non accompagnati, per attività di soccorso e protezione immediata in centri specializzati. INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 7

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